<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

  TITOLO II - Del procedimento davanti al giudice di pace (1)

(Rubrica così sostituita dall’art. 69 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51,

che ha altresì soppresso la suddivisione in capi)

 

Art. 311. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

(Articolo così sostituito dall'art. 70 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

 

Art. 312. Poteri istruttori del giudice.

(Articolo abrogato dall'art. 71 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

[Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità].

 

Art. 313. Querela di falso.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 33 della legge 14 luglio 1950, n. 581, poi dall'art. 37 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e, da ultimo, dall'art. 24 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Se è proposta querela di falso, [il pretore o] (Parole soppresse dall'art. 72 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio [c.p.c. 295] e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma.

 

Art. 314. Decisione a seguito di trattazione scritta.

(Articolo così sostituito dall’art. 38 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e poi abrogato dall'art. 71 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) 

[Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica].

 

Art. 315. Decisione a seguito di discussione orale.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 4 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, poi dall'art. 39 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente abrogato dall'art. 71 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

[Il pretore, se non dispone a norma dell'art. 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria].

 

Art. 316. Forma della domanda.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 40 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 25 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa [c.p.c. 163].

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

 

Art. 317. Rappresentanza davanti al giudice di pace.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 33 della legge 14 luglio 1950, n. 581, poi dall’art. 41 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 26 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

 

Art. 318. Contenuto della domanda.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 42 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 27 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi [c.p.c. 155] non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.

 

Art. 319. Costituzione delle parti.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 43 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 28 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

 

Art. 320. Trattazione della causa.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 44 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 29 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

 

Art. 321. Decisione.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 45 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 30 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

 

Art. 322. Conciliazione in sede non contenziosa.

(Articolo così sostituito prima dall'art. 46 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente dall'art. 31 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.