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LIBRO
SECONDO - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
TITOLO I - Del
procedimento davanti al tribunale
Sezione I - Della citazione e della costituzione delle
parti
(Articolo
così sostituito dall'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
La domanda si propone mediante citazione a
comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al
principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della
corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate
esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 312].
L'atto di citazione deve contenere [c.p.c.
313]:
1) l'indicazione del tribunale davanti al
quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome,
il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e
delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75].
Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un'associazione
non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere
la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha
la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
[c.p.c. 189, 394];
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova
dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione [c.p.c. 184, 244];
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c.
83, 125];
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166,
ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi
dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui all'art. 167 (Numero così sostituito dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125,
è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale
lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1209].
Art. 163-bis. Termini per comparire.
(Articolo
aggiunto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Tra il giorno della notificazione [c.p.c.
148] della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere
termini liberi [c.p.c. 155] non minori di novanta giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova
all'estero (Comma così sostituito
dall'art. 8 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - Termini così modificati dall’art.
2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
Nelle cause che richiedono pronta spedizione
il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce
dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i
termini indicati dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato
dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine
minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la
misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia
fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore [disp. att. c.p.c.
70, 70-bis]. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal
cancelliere [c.p.c. 136] all'attore, almeno cinque giorni liberi prima
dell'udienza fissata dal presidente .
Art. 164. Nullità della citazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
La citazione è nulla [c.p.c. 156] se è omesso o risulta
assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2)
dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione,
se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla
legge [c.p.c. 163-bis] ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7)
dell'art. 163.
Se il convenuto non si costituisce in
giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo
comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa
sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene
eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il
processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi
della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al
secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a
comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il
giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La citazione è altresì nulla se è omesso o
risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163
ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del
comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la
citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano
ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il
giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma (Così modificato
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) dell'art. 183 e si
applica l'art. 167.
Art. 165. Costituzione dell'attore.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
L'attore, entro dieci giorni dalla
notificazione [c.p.c. 148] della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni
nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo
163-bis, deve costituirsi in giudizio [c.p.c. 168, 170, 171, 182, 290, 299,
306, 347, 645, 647] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla legge [c.p.c. 82, 86], depositando in cancelleria la nota
d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo [c.p.c. 169] contenente l'originale
della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione [c.p.c. 184;
disp. att. c.p.c. 87]. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la
residenza o eleggere domicilio [c.c. 47; c.p.c. 330] nel comune ove ha sede il
tribunale.
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della
citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima
notificazione [disp. att. c.p.c. 38, 71, 72, 73, 74, 76, 77].
Art. 166. Costituzione del convenuto.
(Articolo
così modificato dall'art. 1 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o
personalmente nei casi consentiti dalla legge [c.p.c. 82, 86], almeno venti
giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o
almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del
secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza
fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il
proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della
citazione notificata, la procura [c.p.c. 83] e i documenti che offre in
comunicazione.
Art. 167. Comparsa di risposta.
(Articolo
così sostituito dall'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i
documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni [c.p.c. 183,
189].
A pena di decadenza deve proporre le
eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (Parole
aggiunte dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo
della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L.
18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 534).
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 [c.p.c. 106].
Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione
del fascicolo d'ufficio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
All'atto della costituzione dell'attore
[c.p.c. 165], o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del
convenuto [c.p.c. 166], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo [disp.
att. c.p.c. 71, 72, 80], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale
[c.p.c. 419; disp. att. c.p.c. 38, 40].
Contemporaneamente il cancelliere forma il
fascicolo d'ufficio [c.p.c. 315, 369, 416, 484], nel quale inserisce la nota
d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione [disp. att. c.p.c. 51] delle
comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi
verbali d'udienza [c.p.c. 136], i provvedimenti del giudice, gli atti di
istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [c.p.c. 132, n. 5].
Art. 168-bis. Designazione del giudice istruttore.
(Articolo
aggiunto dall'art. 10 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Formato un fascicolo d'ufficio a norma
dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al
presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione
a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono
comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali
divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il
presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice
istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso
avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte
più diligente.
Subito dopo la designazione del giudice
istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello
del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. (Comma così sostituito dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Se nel giorno fissato per la comparizione il
giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è
d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice
designato. (Comma così sostituito
dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Il giudice istruttore può differire, con
decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la
data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal
caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima
udienza. [Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata
nella citazione]. (Comma così sostituito
dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353. L’ultimo periodo è stato
soppresso dall’art. 2 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673).
Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il
fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo
disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il
fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo
189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa
conclusionale.
Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel
corso del procedimento.
Dopo la costituzione in giudizio [c.p.c. 165,
166] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 237, 286, 292, 306,
330].
E' sufficiente la consegna di una sola copia
dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla
parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o
nel domicilio eletto [c.p.c. 30, 82].
Le comparse [c.p.c. 190] e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 171. Ritardata costituzione delle parti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Se nessuna delle parti si costituisce nei
termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e
secondo comma.
Se una delle parti si è costituita entro il
termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi
successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le
decadenze di cui all'art. 167 (Comma così
sostituito dall'art. 13 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è
dichiarata contumace [c.p.c. 265, 300, 303, 327] con ordinanza del giudice
istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [c.p.c. 293].
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Art. 173. Designazione del giudice istruttore.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Art. 174. Immutabilità del giudice istruttore.
Il giudice designato è investito di tutta
l'istruzione della causa [c.p.c. 175, 180] e della relazione al collegio
[c.p.c. 275].
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di
gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La
sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il
compimento di singoli atti [disp. att. c.p.c. 78].
Sezione I - Dei poteri del giudice istruttore in generale
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri
intesi al più sollecito e leale [c.p.c. 88] svolgimento del procedimento
[c.p.c. 127].
Egli fissa le udienze successive e i termini
entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali [c.p.c. 152; disp.
att. c.p.c. 80, 81, 82].
Quando il giudice ha omesso di provvedere a
norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
Art. 176. Forma dei provvedimenti.
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore
[c.p.c. 187, 289], salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma
dell'ordinanza [c.p.c. 131, 134, 179, 205, 673].
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi anche a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione (Parole aggiunte dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Art. 177. Effetti e revoca delle ordinanze.
(Articolo
così sostituito dall'art. 12 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Le ordinanze, comunque motivate, non possono
mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le
ordinanze possono essere sempre modificate o revocate [c.p.c. 208, 279, 487]
dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili né revocabili [c.p.c.
287] dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo
delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia
revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di
tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non
impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno
speciale mezzo di reclamo (Numero così
sostituito dall'art. 14 della legge 26 novembre 1990, n. 353);
[4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a
norma dell'articolo seguente] (Numero
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da
ultimo, dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673).
Art. 178. Controllo del collegio sulle ordinanze.
(Articolo
così sostituito dall'art. 13 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Le parti, senza bisogno di mezzi
d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a
questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice
istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non
operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è
impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (Comma così sostituito dall'art. 15 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza
medesima.
Il reclamo è presentato con semplice
dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo è presentato in udienza, il
giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine
per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di
una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo
della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice
istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria
di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni
successivi (L'ultimo periodo è stato
aggiunto dall'art. 15 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
[Scaduti i termini previsti dal comma
precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera
di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni
dell'articolo 279, quarto comma, e dell' articolo 280] (Comma abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come
modificato, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673).
[Il provvedimento del collegio è limitato
all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non
possono sottoporgli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il
collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con
l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli
articoli 189 e 190] (Comma abrogato
dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo,
dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673).
[L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa
durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo
che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva
nonostante reclamo] (Comma abrogato
dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo,
dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673).
Art. 179. Ordinanze di condanna a pene pecuniarie.
Se la legge non dispone altrimenti, le
condanne a pene pecuniarie previste nel presente Codice sono pronunciate con ordinanza
del giudice istruttore.
L'ordinanza pronunciata in udienza in
presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è
impugnabile [c.p.c. 77, n. 21]; altrimenti il cancelliere la notifica al
condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre
reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate
le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non
impugnabile.
Le ordinanze di condanna previste dal
presente articolo costituiscono titolo esecutivo [c.p.c. 474].
Sezione II - Della trattazione della causa
Art. 180. Forma di trattazione.
(Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3, del D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80)
La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.
Art. 181. Mancata comparizione delle parti.
Se nessuna delle parti comparisce nella prima
udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla
nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la
cancellazione della causa dal ruolo (Comma
così sostituito dall'art. 4 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).
Se l'attore costituito non comparisce alla
prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il
giudice, fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione
all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia
cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (Comma così sostituito dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950, n. 581).
Art. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a
completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce
difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza,
di assistenza o di autorizzazione [c.p.c. 75, 76, 77, 78, 79, 80], il giudice
può assegnare [c.p.c. 289] alle parti un termine per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.
Art.
183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.
(Articolo così sostituito dall’art, 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.
L'ordinanza di cui al settimo comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184. Udienza di assunzione dei mezzi di prova.
(Articolo così sostituito
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005,
n. 263)
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
[Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi] (Comma abrogato dall’art. 1 legge n. 263/2005).
Art. 184-bis. Rimessione in termini.
(Articolo
aggiunto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere
rimessa in termini (Comma così sostituito
dall'art. 6 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).
Il giudice provvede a norma dell'art. 294,
secondo e terzo comma.
Art. 185. Tentativo di conciliazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. (Comma aggiunto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
[Se la natura della causa lo consente,
il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le
parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale] [c.p.c. 117,
350] (Comma abrogato dall'art. 89 della
legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 1994, n. 673)
Il tentativo di conciliazione può essere
rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma
processo verbale della convenzione conclusa [disp. att. c.p.c. 88]. Il processo
verbale costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 92, 474].
Art. 186. Pronuncia dei provvedimenti.
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti,
il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni;
ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Art. 186-bis. Ordinanza per il pagamento di somme non
contestate.
(Articolo
aggiunto dall'art. 20 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Su istanza di parte il giudice istruttore può
disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento
delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e
conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze
revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
Art. 186-ter. Istanza di ingiunzione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Fino al momento della precisazione delle
conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo
comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può
chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza
ingiunzione di pagamento o di consegna.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti
previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente
esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la
controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo
comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la
controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o
abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle
ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che
non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653,
primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata
l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere
l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine
di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Art. 186-quater. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 7 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534)
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza
della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero
alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento
ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la
prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il
processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 187. Provvedimenti del giudice istruttore.
(Articolo
così sostituito dall'art. 18 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il giudice istruttore, se ritiene che la
causa sia matura per la decisione di merito [c.p.c. 448] senza bisogno di
assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Può rimettere le parti al collegio affinché
sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare,
solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [c.p.c. 225].
Il giudice provvede analogamente se sorgono
questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza [c.p.c. 37, 38] o ad
altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al
merito.
Qualora il collegio provveda a norma
dell'art. 279, secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, ottavo
comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono assegnati dal
giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui (Comma così sostituito dall'art. 22 della legge
26 novembre 1990, n. 353. e modificato dall’art. 1 della legge 28
dicembre 2005, n. 263).
Il giudice dà
ogni altra disposizione relativa al processo.
Art. 188. Attività istruttoria del giudice.
Il giudice istruttore provvede all'assunzione
dei mezzi di prova [c.p.c. 202] e esaurita l'istruzione, rimette le parti al
collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente [disp. att. c.p.c. 81,
82, 83-bis, 84, 110].
Art. 189. Rimessione al collegio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 19 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il giudice istruttore, quando rimette la
causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188,
invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono
sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti
introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere
interamente formulate anche nei casi previsti dell'art. 187, secondo e terzo
comma (Comma così sostituito dall'art. 23
della legge 26 novembre 1990, n. 353)
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche
quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma [c.p.c. 277;
disp. att. c.p.c. 75, 111].
Art. 190. Comparse conclusionali e memorie.
(Articolo
così sostituito dall'art. 24 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Le comparse conclusionali debbono essere
depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione
della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni
successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali
il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un
termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Art. 190-bis. Decisione del giudice istruttore in funzione
di giudice unico.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente
abrogato dall'art. 63 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
[Per le cause che devono essere decise dal
giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le
conclusioni ai sensi dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 e, quindi,
deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo
scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190, fissa
l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in
cancelleria entro i sessanta giorni successivi].
Sezione III - Dell'istruzione probatoria
§ 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 191. Nomina di consulente tecnico.
Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti
il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma
o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella
quale questi deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti
soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone
[disp. att. c.p.c. 22].
Art. 192. Astensione e ricusazione del consulente.
L'ordinanza è notificata al consulente
tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare
l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende
astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno
tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti
debbono proporre le loro istanze di ricusazione [c.p.c. 63], depositando nella
cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile
[c.p.c. 177, n. 2].
Art. 193. Giuramento del consulente.
Alla udienza di comparizione il giudice
istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad
adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni
affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità [c.p. 366,
373; disp. att. c.p.c. 19].
Art. 194. Attività del consulente.
Il consulente tecnico assiste alle udienze
alle quali è invitato dal giudice istruttore [c.p.c. 197, 219, 259]; compie,
anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo
62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [c.p.c. 260].
Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere
informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [c.p.c. 261].
Anche quando il giudice dispone che il
consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle
operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori,
e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e
istanze [disp. att. c.p.c. 92].
Art. 195. Processo verbale e relazione.
Delle indagini del consulente si forma
processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore,
ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza
l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale
inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti [disp. att. c.p.c.
92].
La relazione deve essere depositata in
cancelleria nel termine che il giudice fissa [c.p.c. 64].
Art. 196. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del
consulente.
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre
la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del
consulente tecnico [c.p.c. 64, 281].
Art. 197. Assistenza all'udienza e audizione in camera
di consiglio.
Quando lo ritiene opportuno il presidente
invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio
[c.p.c. 275] e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza
delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei
difensori [c.p.c. 201, 441].
Art. 198. Esame contabile.
Quando è necessario esaminare documenti
contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente
tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti
[c.p.c. 185, 200].
Il consulente sente le parti e, previo
consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in
causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti, non può fare
menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.
Art. 199. Processo verbale di conciliazione.
Se le parti si conciliano, si redige processo
verbale della conciliazione [disp. att. c.p.c. 35], che è sottoscritto dalle
parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.
Il giudice istruttore attribuisce con decreto
efficacia di titolo esecutivo [c.p.c. 92, 474] al processo verbale.
Art. 200. Mancata conciliazione.
Se la conciliazione delle parti non riesce,
il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una
relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice
istruttore.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal
consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma
dell'articolo 116 secondo comma.
Art. 201. Consulente tecnico di parte.
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di
nomina del consulente [c.p.c. 191], assegna alle parti un termine entro il
quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro
consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere
a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa
all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il
consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente,
le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [c.p.c. 197].
§ 2 Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale
Art. 202. Tempo, luogo e modo
dell'assunzione.
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore,
se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il
modo dell'assunzione [c.p.c. 206, 208].
Se questa non si esaurisce nell'udienza
fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.
Art. 203. Assunzione fuori della circoscrizione del
tribunale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 64 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori
della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi
il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e
il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice
delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza
di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte
interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette
il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la
prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente
o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.
Art. 204. Rogatorie alle autorità estere e ai consoli
italiani.
Le rogatorie dei giudici italiani alle
autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per
via diplomatica.
Quando la rogatoria riguarda cittadini
italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console
competente, che provvede a norma della legge consolare [c.p.c. 802, 803].
Per l'assunzione dei mezzi di prova e la
prosecuzione del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli
ultimi tre commi dell'articolo precedente.
Art. 205. Risoluzione degli incidenti relativi alla
prova.
Il giudice che procede all'assunzione dei
mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con
ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa [c.p.c. 134,
176].
Art. 206. Assistenza delle parti all'assunzione.
Le parti possono assistere personalmente
all'assunzione dei mezzi di prova [c.p.c. 208].
Art. 207. Processo verbale dell'assunzione.
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo
verbale sotto la direzione del giudice [c.p.c. 126, 130].
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni
sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel
riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone
[c.p.c. 116].
Art. 208. Decadenza dall'assunzione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 26 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Se non si presenta la parte su istanza della
quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara
decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne
chieda l'assunzione.
La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al
giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal
diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza,
quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non
imputabile alla stessa parte.
Art. 209. Chiusura dell'assunzione.
Il giudice istruttore dichiara chiusa
l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la
decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere,
oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la
ulteriore assunzione [c.p.c. 115, 116, 281; disp. att. c.p.c. 110].
§ 3 Dell'esibizione delle prove
Art. 210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata
a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un
terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte
o a un terzo [c.p.c. 258] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di
cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo [c.p.c. 202, 212, 670].
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i
provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione
[c.p.c. 258, 262].
Se l'esibizione importa una spesa, questa
deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di
esibizione [c.p.c. 90; disp. att. c.p.c. 94, 95].
Art. 211. Tutela dei diritti del terzo.
Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo,
il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile
l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima
di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio,
assegnando alla parte istante un termine per provvedervi [disp. att. c.p.c. 95].
Il terzo può sempre fare opposizione contro
l'ordinanza di esibizione [c.p.c. 177], intervenendo nel giudizio [c.p.c. 105]
prima della scadenza del termine assegnatogli.
Art. 212. Esibizione di copia del documento e dei libri
di commercio.
Il giudice istruttore può disporre che, in
sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un
estratto autentico del documento [c.c. 2712, 2714, 2715, 2718, 2719; c.p.c.
261].
Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio
[c.c. 2214] o di registri al fine di estrarne determinate partite [c.c. 2711],
il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti
estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un
esperto affinché lo assista [c.p.c. 68].
Art. 213. Richiesta d'informazioni alla pubblica
amministrazione.
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e
211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le
informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa,
che è necessario acquisire al processo.
§ 4 Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata
Art. 214. Disconoscimento della scrittura privata.
Colui contro il quale è prodotta una
scrittura privata [c.c. 2702], se intende disconoscerla [c.p.c. 215, n. 2,
216], è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria
sottoscrizione [c.p.c. 293].
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a
dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Art. 215. Riconoscimento tacito della scrittura privata.
La scrittura privata prodotta in giudizio si
ha per riconosciuta [c.c. 2702, 2703; c.p.c. 322]:
1) se la parte, alla quale la scrittura è
attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione
dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o
non dichiara di non conoscerla nella prima udienza [c.p.c. 183] o nella prima
risposta successiva alla produzione [c.p.c. 214].
Quando nei casi ammessi dalla legge la
scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un
termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al n. 2.
Art. 216. Istanza di verificazione.
La parte che intende valersi della scrittura
disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che
ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di
comparazione.
L'istanza [c.c. 2652, n. 3; c.p.c. 220] per
la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la
parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura,
le spese sono poste a carico dell'attore.
Art. 217. Custodia della scrittura e provvedimenti
istruttori.
Quando è chiesta la verificazione, il giudice
istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento,
stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di
comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione
delle altre prove [disp. att. c.p.c. 98].
Nel determinare le scritture che debbono
servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle
parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della
scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto
pubblico [c.c. 2699].
Art. 218. Scritture di comparazione presso depositari.
Se le scritture di comparazione si trovano presso
depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice
istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui
fissato.
Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo
dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le
operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.
Art. 219. Redazione di scritture di comparazione.
Il giudice istruttore può ordinare alla parte
di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico [c.p.c.
194].
Se la parte invitata a comparire
personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo,
la scrittura si può ritenere riconosciuta [c.p.c. 116, 215].
Art. 220. Pronuncia del collegio.
Sull'istanza di verificazione pronuncia
sempre il collegio.
Il collegio, nella sentenza che dichiara la
scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata [c.c. 2657],
può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire
quattromila e non superiore a lire quarantamila (Pena pecuniaria così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
§ 5 Della querela di falso
Art. 221. Modo di proposizione e contenuto della
querela.
La querela di falso [c.p.c. 318] può proporsi
[c.p.c. 9; disp. att. c.p.c. 65, 99, 101], tanto in via principale quanto in
corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio [c.p.c. 222, 355], finché
la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato [c.c. 2700, 2702; c.p.c. 324].
La querela deve contenere, a pena di nullità
[c.p.c. 156], l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve
essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore
speciale [c.p.c. 83, 84], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi
al verbale d'udienza.
È obbligatorio l'intervento nel processo del
pubblico ministero [c.p.c. 70, 158].
Art. 222. Interpello della parte che ha prodotto la
scrittura.
Quando è proposta querela di falso in corso
di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il
documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il
documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che
ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella
stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene
idonei [c.p.c. 115], e dispone i modi e i termini della loro assunzione [c.p.c.
202].
Art. 223. Processo verbale di deposito del documento.
Nell'udienza in cui è presentata la querela,
si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento
impugnato [c.p.c. 126, 224; disp. att. c.p.c. 100].
Il processo verbale è redatto in presenza del
pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato
in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni,
aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si
riscontra.
Il giudice istruttore, il pubblico ministero
e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche
ordinare che di esso sia fatta copia fotografica [c.p.c. 261].
Art. 224. Sequestro del documento.
Se il documento impugnato di falso si trova
presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le
forme previste nel Codice di procedura penale [c.p.p. 253], dopo di che si
redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento
in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione
di esso e redige il processo verbale [c.p.c. 126] alla presenza del
depositario, nel luogo dove il documento si trova [disp. att. c.p.c. 98].
Art. 225. Decisione sulla querela.
Sulla querela di falso pronuncia sempre il
collegio.
Il giudice istruttore può rimettere le parti
al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito [c.p.c.
187]. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della
causa continui davanti a sé (Testo così
sostituito dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal
documento impugnato [disp. att. c.p.c. 65, 101].
Art. 226. Contenuto della sentenza.
Il collegio, con la sentenza che rigetta la
querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura
del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia
che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria
non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire quarantamila (Pena pecuniaria così aumentata dall'art. 3
del D.L.Lgt. 9 aprile 1948, n. 438)
Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio,
dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.
Art. 227. Esecuzione della sentenza che ha pronunciato
sulla querela.
L'esecuzione delle sentenze previste
nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in
giudicato [c.p.c. 324].
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione
è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in
quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura
penale.
§ 6 Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale
Art. 228. Confessione giudiziale.
La confessione giudiziale è spontanea o
provocata mediante interrogatorio formale [c.c. 2730, 2733].
Art. 229. Confessione spontanea.
La confessione spontanea può essere contenuta
in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso
dell'articolo 117 [c.p.c. 116].
Art. 230. Modo dell'interrogatorio.
L'interrogatorio deve essere dedotto per
articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore procede all'assunzione
dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che lo ammette
[c.p.c. 202, 292, 421; disp. att. c.p.c. 102].
Non possono farsi domande su fatti diversi da
quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti
concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i
chiarimenti opportuni sulle risposte date [c.c. 2733, 2734, 2735].
Art. 231. Risposta.
La parte interrogata deve rispondere personalmente.
Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può
consentire di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o
a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.
Art. 232. Mancata risposta.
Se la parte non si presenta o rifiuta di
rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento
di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio [c.p.c.
116].
Il giudice istruttore, che riconosce
giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere
all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede
giudiziaria [c.p.c. 203].
§ 7 Del giuramento
Art. 233. Deferimento del giuramento decisorio.
Il giuramento decisorio [c.c. 2736, 2960;
c.p.c. 292] può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al
giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal
procuratore munito di mandato speciale [c.p.c. 83, 84] o con atto sottoscritto
dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli
separati, in modo chiaro e specifico.
Art. 234. Riferimento.
Finché non abbia dichiarato di essere pronta
a giurare, la parte [c.p.c. 84], alla quale il giuramento decisorio è stato
deferito, può riferirlo [c.p.c. 235, 242] all'avversario nei limiti fissati dal
codice civile [c.c. 2739].
Art. 235. Irrevocabilità.
La parte, che ha deferito o riferito [c.c.
2737] il giuramento decisorio, non può più revocarlo [c.p.c. 236] quando
l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
Art. 236. Caso di revocabilità.
Se nell'ammettere il giuramento decisorio il
giudice modifica la formula proposta dalla parte [c.p.c. 84, 233], questa può
revocarlo.
Art. 237. Risoluzione delle contestazioni.
Le contestazioni sorte tra le parti circa
l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio [c.p.c. 187,
279].
L'ordinanza del collegio che ammette il
giuramento deve essere notificata personalmente alla parte [c.p.c. 137, 292].
Art. 238. Prestazione.
Il giuramento decisorio è prestato
personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi
ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle
conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare
[c.p. 371].
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara
voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo
davanti a Dio e agli uomini, giuro...», e continua ripetendo le parole della
formula su cui giura [c.c. 2738; c.p.c. 232].
Art. 239. Mancata prestazione.
La parte alla quale il giuramento decisorio è
deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo
fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario
[c.p.c. 234], soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente
al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte
avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene
giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il
giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.
Art. 240. Deferimento del giuramento suppletorio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 27 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il
giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio [c.c.
2736].
Art. 241. Ammissibilità e contenuto del giuramento
d'estimazione.
Il giuramento sul valore della cosa domandata
[c.c. 2736, n. 1] può essere deferito dal collegio [c.p.c. 187, 292] a una
delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della
cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a
concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
Art. 242. Divieto di riferire il giuramento suppletorio.
Il giuramento deferito d'ufficio a una delle
parti non può da questa essere riferito all'altra.
Art. 243. Rinvio alle norme sul giuramento decisorio.
Per la prestazione del giuramento deferito
d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio [c.p.c.
238, 239].
§ 8 Della prova per testimoni
Art. 244. Modo di deduzione.
La prova per testimoni [c.c. 2721] deve essere
dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare [c.p.c.
247, 248] e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di
esse deve essere interrogata.
[La parte contro la quale la prova è
proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta
nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per
articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate] (Comma abrogato dall'art. 89 della legge 26
novembre 1990, n. 353).
[Il giudice istruttore, secondo le
circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o
integrare tali indicazioni] (Comma
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
Art. 245. Ordinanza di ammissione.
Con l'ordinanza che ammette la prova il
giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i
testimoni che non possono essere sentiti per legge [c.p.c. 246; disp. att.
c.p.c. 102].
La rinuncia fatta da una parte all'audizione
dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e
se il giudice non vi consente [c.p.c. 116].
Art. 246. Incapacità a testimoniare.
Non possono essere assunte come testimoni le
persone aventi nella causa un interesse [c.p.c. 100] che potrebbe legittimare
la loro partecipazione al giudizio [c.p.c. 105, 205, 252].
Art. 247. Divieto di testimoniare.
Non possono deporre [c.p.c. 245, 252] il
coniuge ancorché separato [c.c. 150], i parenti o affini in linea retta [c.c.
75, 78] e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione
[c.c. 409], salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione
personale [c.p.c. 706] o relative a rapporti di famiglia.
Art. 248. Audizione dei minori degli anni quattordici.
I minori degli anni quattordici possono
essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari
circostanze. Essi non prestano giuramento [c.p.c. 251].
Art. 249. Facoltà d'astensione.
Si applicano all'audizione dei testimoni le
disposizioni degli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale relative
alla facoltà d'astensione dei testimoni.
Art. 250. Intimazione ai testimoni.
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della
parte interessata, intima ai testimoni [c.p.c. 255] ammessi dal giudice
istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il
giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Art. 251. Giuramento dei testimoni.
I testimoni sono esaminati separatamente
[c.p.c. 254].
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla
importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle
dichiarazioni false o reticenti [c.p. 366, 372], e legge la formula
«consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio
e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il
testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro»
[c.p.c. 248, 256].
Art. 252. Identificazione dei testimoni.
Il giudice istruttore richiede al testimone
il nome, il cognome, la paternità (*), l'età e la professione, lo invita a
dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con
alcuna delle parti, oppure interesse nella causa [c.p.c. 246].
Le parti possono fare osservazioni
sull'attendibilità del testimone [c.p.c. 256, 257], e questi deve fornire in
proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa
menzione nel processo verbale [c.p.c. 126] prima dell'audizione del testimone.
------------------------
(*) Per gli artt. 2 e 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064,
l'indicazione della paternità deve essere sostituita con il luogo e la data di
nascita.
Art. 253. Interrogazioni e risposte.
Il giudice istruttore interroga il testimone
sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli,
d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire
i fatti medesimi [c.p.c. 257; disp. att. c.p.c. 107].
È vietato alle parti e al pubblico ministero
di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la
disposizione dell'articolo 231 [c.p.c. 256].
Art. 254. Confronto dei testimoni.
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di
due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può
disporre che essi siano messi a confronto [c.p.c. 251].
Art. 255. Mancata comparizione dei testimoni.
Se il testimone
regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una
nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad
altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata
comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. (Comma così
sostituito dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o
ne è esentato dalla legge [c.p.c. 249] o dalle convenzioni internazionali, il
giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono
situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice
istruttore (*) del luogo [c.p.c. 203].
------------------------
(*) L'originario termine
«pretore» è stato sostituito con l'attuale «giudice istruttore» dall'art. 65
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 256. Rifiuto di deporre e falsità della
testimonianza.
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare
[c.p.c. 251] o di deporre [c.p.c. 253] senza giustificato motivo, o se vi è
fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il
giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia
del processo verbale. [Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone] (Parole
soppresse dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
Art. 257. Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione
dell'esame.
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la
conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre
d'ufficio che esse siano chiamate a deporre [c.p. 253, 317].
Il giudice può anche disporre che siano
sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma
dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può
disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di
chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel
precedente esame.
§ 9 Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti
Art. 258. Ordinanza d'ispezione.
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e
immobili, o delle persone [c.p.c. 118] è disposta dal giudice istruttore, il
quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione [c.p.c. 202, 210, 421,
696; disp. att. c.p.c. 93].
Art. 259. Modo dell'ispezione.
All'ispezione procede personalmente il
giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche
se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne
che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal
caso delega il giudice istruttore del luogo (*) a norma dell'articolo 203.
------------------------
(*) L'originario termine
«pretore» è stato sostituito con l'attuale «giudice istruttore del luogo»
dall'art. 66 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 260. Ispezione corporale.
Il giudice istruttore può astenersi dal
partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo
consulente tecnico [c.p.c. 194].
All'ispezione corporale deve procedersi con
ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [c.p.c. 118; disp.
att. c.p.c. 93].
Art. 261. Riproduzioni, copie ed esperimenti.
Il giudice istruttore può disporre [c.p.c.
202] che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche
[c.p.c. 212] di oggetti, documenti [c.c. 2719] e luoghi, e, quando occorre,
rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi,
strumenti o procedimenti meccanici.
Egualmente, per accertare se un fatto sia o
possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere
alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione
fotografica o cinematografica.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando
occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto [c.p.c. 68] che presta giuramento
a norma dell'articolo 193 [c.c. 2712].
Art. 262. Poteri del giudice istruttore.
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento
il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni [c.p.c. 253] e
dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla
località [c.p.c. 210].
Può anche disporre l'accesso in luoghi
appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste
ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro
interessi [c.p.c. 118].
§ 10 Del rendimento dei conti
Art. 263. Presentazione e accettazione del conto.
Se il giudice ordina la presentazione di un
conto [c.p.c. 385, 496, 497, 529, 531, 709, 723; c.c. 1130, 1713] questo deve
essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni
prima dell'udienza fissata per la discussione di esso [c.p.c. 198].
Se il conto viene accettato [c.p.c. 266], il
giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale [c.p.c. 126] e ordina il
pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e
costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 177, 474].
Art. 264. Impugnazione e discussione.
La parte che impugna il conto deve
specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la
specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.
Se le parti, in seguito alla discussione,
concordano nel risultato del conto [c.p.c. 266], il giudice provvede a norma
del secondo comma dell'articolo precedente.
In ogni caso il giudice può disporre, con
ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], il pagamento del sopravanzo che risulta
dal conto o dalla discussione dello stesso.
Art. 265. Giuramento.
Il collegio può ammettere il creditore a
determinare con giuramento [c.c. 2736, n. 2] le somme a lui dovute, se la parte
tenuta al rendiconto non lo presenta [c.p.c. 263] o rimane contumace [c.p.c.
171]. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.
Il collegio può altresì ordinare a chi rende
il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non
si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando
sono verosimili e ragionevoli [c.p.c. 115].
Art. 266. Revisione del conto approvato.
La revisione del conto che la parte ha
approvato [c.p.c. 263] può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto
in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite [c.c.
1832, 2162].
Sezione IV - Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
§ 1 Dell'intervento di terzi
Art. 267. Costituzione del terzo interveniente.
Per intervenire nel processo a norma
dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o
depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con
le copie per le altre parti, i documenti e la procura [c.p.c. 83; disp. att.
c.p.c. 3].
Il cancelliere dà notizia [c.p.c. 136]
dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta
in udienza [c.p.c. 170].
Art. 268. Termine per l'intervento.
(Articolo
così sostituito dall'art. 28 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
L'intervento può aver luogo sino a che non
vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento
non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca volontariamente
per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Art. 269. Chiamata di un terzo in causa.
(Articolo
così sostituito dall'art. 29 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Alla chiamata di un terzo nel processo a
norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione [c.p.c. 163] a
comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente
articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a
pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e
contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima
udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla
richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il
decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal
convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a
chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne
l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice
istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis.
La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine
perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo, deve
depositare la citazione notificata entro il termine pervisto dall'art. 165, e
il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 270. Chiamata di un terzo per ordine del giudice.
(Articolo
così sostituito dall'art. 21 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo
107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza
che all'uopo egli fissa.
Se nessuna delle parti provvede alla
citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non
impugnabile [c.p.c. 177] la cancellazione della causa dal ruolo [c.p.c. 307].
Art. 271. Costituzione del terzo chiamato.
(Articolo
così sostituito dall'art. 30 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la
quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende
chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di
decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai
sensi del terzo comma dell'art. 269.
Art. 272. Decisione delle questioni relative
all'intervento.
Le questioni relative all'intervento sono
decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore
disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma [c.p.c. 277].
§ 2 Della riunione dei procedimenti
Art. 273. Riunione di procedimenti relativi alla stessa
causa.
Se più procedimenti relativi alla stessa
causa [c.p.c. 39] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio,
ne ordina la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente
della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad
altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al
presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione [c.p.c.
335], determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il
procedimento deve proseguire.
Art. 274. Riunione di procedimenti relativi a cause
connesse.
Se più procedimenti relativi a cause connesse
[c.p.c. 31, 40] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio,
può disporne la riunione [c.p.c. 335].
Se il giudice istruttore o il presidente
della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti
ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne
riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le
cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla
stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
Art. 274-bis. Rapporti tra collegio e giudice istruttore
in funzione di giudice unico.
(Articolo
aggiunto dall'art. 31 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente
abrogato dall'art. 67 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
[Il collegio, quando rileva che una causa,
rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice
istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a
quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai
sensi dell'art. 190-bis.
Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata
per la decisione dinanzi a sé in funzione di giudice unico, deve essere rimessa
al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.
In caso di connessione tra cause attribuite
al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice
unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette,
ai sensi dell'art. 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande,
a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo
comma, n. 5).
Alla nullità derivante dalla inosservanza
delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante
si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma].
Capo III - Della
decisione della causa
Art. 275. Decisione del collegio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 32 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Rimessa la causa al collegio, la sentenza è
depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190.
Ciascuna delle parti, nel precisare le
conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al
collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati
nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere
riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta
fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro
sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale
della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla
discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni
successivi.
Art. 276. Deliberazione.
La decisione è deliberata in segreto nella
camera di consiglio [c.p.c. 359]. Ad essa possono partecipare soltanto i
giudici che hanno assistito alla discussione [c.p.c. 158; disp. att. c.p.c.
114].
Il collegio, sotto la direzione del
presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti
o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
La decisione è presa a maggioranza di voti.
Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.
Se intorno a una questione si prospettano più
soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente
mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la
non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le
soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e
sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno
che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro
giudice [disp. att. c.p.c. 118, 119, 120].
Art. 277. Pronuncia sul merito.
Il collegio nel deliberare sul merito [c.p.c.
41] deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni [c.p.c.
112], definendo il giudizio [c.p.c. 189].
Tuttavia il collegio anche quando il giudice
istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, può
limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non
sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di
interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza [c.p.c. 279].
Art. 278. Condanna generica. Provvisionale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 22 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Quando è già accertata la sussistenza di un
diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il
collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la
condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza [c.p.c. 280] che
il processo prosegua per la liquidazione [c.c. 2818, 2836].
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su
istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una
provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova
[c.p.c. 282; disp. att. c.p.c. 45].
Art. 279. Forma dei provvedimenti del collegio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 23 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il collegio quando provvede soltanto su questioni
relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia
ordinanza.
Il collegio pronuncia sentenza [c.p.c. 131,
237]:
1) quando definisce il giudizio, decidendo
questioni di giurisdizione o di competenza [c.p.c. 37-39, 42];
2) quando definisce il giudizio decidendo
questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di
merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo
totalmente il merito [c.p.c. 277];
4) quando, decidendo alcune delle questioni
di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
5) quando, valendosi della facoltà di cui
agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune
delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone
la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle
medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua
competenza.
I provvedimenti per l'ulteriore istruzione,
previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza [c.p.c. 280].
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza,
comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo
che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 308], essi sono modificabili e
revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione
previsti per le sentenze [c.p.c. 323]. Le ordinanze del collegio sono sempre
immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato
contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice
istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i
provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti
nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla
definizione del giudizio di appello.
L'ordinanza è depositata in cancelleria
insieme con la sentenza.
Art. 280. Contenuto e disciplina dell'ordinanza del
collegio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 24 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Con la sua ordinanza [c.p.c. 279] il collegio
fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o
davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel
fascicolo d'ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma
dell'articolo 176 secondo comma.
Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito
di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa [c.p.c. 175].
Art. 281. Rinnovazione di prove davanti al collegio.
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio,
anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi
di prova [c.p.c. 202, 446].
Capo III-bis - Del procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica
(Capo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Art. 281-bis. Norme applicabili.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
Nel procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Art. 281-ter. Poteri istruttori del giudice.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
Il giudice può disporre d'ufficio la prova
testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei
fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Art. 281-quater. Decisione del tribunale in composizione
monocratica.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
Le cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal
giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo
comma.
Art. 281-quinquies. Decisione a seguito di trattazione
scritta o mista.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
Il giudice, fatte precisare le conclusioni a
norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la
sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice,
disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo
190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è
depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Art. 281-sexies. Decisione a seguito di trattazione
orale.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
Se non dispone a norma dell'articolo
281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la
discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in
un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione,
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende
pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Capo III-ter - Dei rapporti tra collegio e
giudice monocratico
(Capo aggiunto dall'art. 68
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Art. 281-septies. Rimessione della causa al giudice
monocratico.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
Il collegio, quando rileva che una causa,
rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione
monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli
281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.
Art. 281-octies. Rimessione della causa al tribunale in
composizione collegiale.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
Il giudice, quando rileva che una causa,
riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico,
deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma
degli articoli 187, 188 e 189.
Art.
281-nonies. Connessione.
(Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51)
In caso di connessione tra cause che debbono
essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono
essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore
ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma
dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno
che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
Capo IV -
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 282. Esecuzione provvisoria.
(Articolo
così sostituito dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra
le parti.
Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello.
(Articolo
così sostituito dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Art. 284. Concessione o revoca dell'esecuzione
provvisoria relativa a sentenze parziali.
(Articolo
abrogato dall'art. 25 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Art. 285. Modo di notificazione della sentenza.
La notificazione della sentenza, al fine
della decorrenza del termine per l'impugnazione [c.p.c. 325, 326], si fa, su
istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma [c.p.c. 286,
292, 719].
Art. 286. Notificazione nel caso d'interruzione.
Se dopo la chiusura della discussione [c.p.c.
275] si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione
della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a
coloro ai quali spetta stare in giudizio [c.p.c. 75, 110, 328, 477].
Se si è avverato uno dei casi previsti
nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente [c.p.c.
137].
Capo V - Della correzione
delle sentenze e delle ordinanze
Art. 287. Casi di correzione.
Le sentenze contro le quali non sia stato
proposto appello e le ordinanze non revocabili [c.p.c. 177] possono essere
corrette [c.p.c. 93, 288], su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha
pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Art. 288. Procedimento di correzione.
Se tutte le parti concordano nel chiedere la
stessa correzione, il giudice provvede con decreto [c.p.c. 135].
Se è chiesta da una delle parti, il giudice,
con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo
e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a
lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata
sull'originale del provvedimento [disp. att. c.p.c. 121].
Se è chiesta la correzione di una sentenza
dopo un anno dalla pubblicazione [c.p.c. 133], il ricorso e il decreto debbono
essere notificati alle altre parti personalmente [c.p.c. 137, 138].
Le sentenze possono essere impugnate
relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno
in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione [c.p.c. 325].
Art. 289. Integrazione dei provvedimenti istruttori.
(Articolo
così sostituito dall'art. 26 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
I provvedimenti istruttori [c.p.c. 176, 280],
che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il
quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati,
su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di
sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla
loro notificazione o comunicazione [c.p.c. 136, 137] se prescritte.
L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso
di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con
decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.
Capo VI - Del
procedimento in contumacia
Art. 290. Contumacia dell'attore.
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a
norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne
fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni
previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal
ruolo, e il processo si estingue [c.p.c. 181, 310].
Art. 291. Contumacia del convenuto.
(Articolo
così sostituito dall'art. 27 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Se il convenuto non si costituisce e il
giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione
della citazione [c.p.c. 160, 307] fissa all'attore un termine perentorio
[c.p.c. 153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure
all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma
dell'articolo 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo
comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo
e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
Art. 292. Notificazione e comunicazione di atti al
contumace.
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il
giuramento [c.p.c. 230, 233, 237, 240, 241], e le comparse contenenti domande
nuove o riconvenzionali [c.p.c. 36] da chiunque proposte sono notificate
personalmente al contumace nei termini [c.p.c. 152] che il giudice istruttore
fissa con ordinanza.
Le altre comparse si considerano comunicate
con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere
sull'originale.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a
notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte
personalmente.
Art. 293. Costituzione del contumace.
La parte che è stata
dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino
all'udienza di precisazione delle conclusioni. (Comma così sostituito dall’art.
2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
La costituzione può avvenire mediante
deposito di una comparsa, della procura [c.p.c. 83] e dei documenti in
cancelleria o mediante comparizione all'udienza.
In ogni caso il contumace che si costituisce
può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice
istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Art. 294. Rimessione in termini.
(Articolo
così sostituito dall'art. 28 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il contumace che si costituisce può chiedere
al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero
precluse, se dimostra che la nullità della citazione [c.p.c. 164] o della sua
notificazione [c.p.c. 160] gli ha impedito di avere conoscenza del processo o
che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti
allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento [c.p.c. 115, 202],
e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.
I provvedimenti previsti nel comma precedente
sono pronunciati con ordinanza.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il
contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre
parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio
della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già
costituite.
Art. 295. Sospensione necessaria.
(Articolo
così sostituito dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso
in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui
definizione dipende la decisione della causa.
Art. 296. Sospensione su istanza delle parti.
Il giudice istruttore su istanza di tutte le
parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non
superiore a quattro mesi.
Art. 297. Fissazione della nuova udienza dopo la
sospensione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 29 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Se col provvedimento di sospensione [c.p.c. 296] non è stata
fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono
chiederne la fissazione entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi
dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura
penale o dal passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza che definisce
la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente
l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di
sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice
istruttore [c.p.c. 125] o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza,
è notificato [c.p.c. 170], a cura dell'istante alle altre parti nel termine
stabilito dal giudice.
Art. 298. Effetti della sospensione.
Durante la sospensione non possono essere
compiuti atti del procedimento [c.p.c. 48, 52, 699].
La sospensione interrompe i termini in corso [c.p.c.
152], i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata
nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
Sezione II - Dell'interruzione del processo
Art. 299. Morte o perdita della capacità prima della
costituzione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Se prima della costituzione in cancelleria [c.p.c. 165, 166]
o all'udienza davanti al giudice istruttore [c.p.c. 181, 183], sopravviene la
morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [c.p.c. 75] di una
delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale
rappresentanza [c.p.c. 110, 111] il processo è interrotto, salvo che coloro ai
quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra
parte provveda a citarli in riassunzione [c.p.c. 303], osservati i termini di
cui all'articolo 163-bis.
Art. 300. Morte o perdita della capacità della parte
costituita o del contumace.
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo
precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di
procuratore [c.p.c. 82], questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre
parti [c.p.c. 170, 292].
Dal momento di tale dichiarazione o
notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione
volontaria [c.p.c. 302, 305] o la riassunzione a norma dell'articolo precedente
[c.p.c. 303].
Se la parte è costituita personalmente
[c.p.c. 82, 86], il processo è interrotto al momento dell'evento.
Se questo riguarda la parte dichiarata
contumace [c.p.c. 171, 290, 291], il processo è interrotto dal momento in cui
il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario
nella relazione di notificazione [c.p. 148] di uno dei provvedimenti di cui
all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si
avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio
[c.p.c. 275], esso non produce effetto se non nel caso di riapertura
dell'istruzione [c.p.c. 279, 280, 281].
Art. 301. Morte o impedimento del procuratore.
Se la parte è costituita a mezzo di
procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o
sospensione del procuratore stesso [c.p.c. 82, 286, 479].
In tal caso si applica la disposizione
dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della
procura o la rinuncia ad essa [c.p.c. 85].
Art. 302. Prosecuzione del processo.
Nei casi previsti negli articoli precedenti
la costituzione per proseguire il processo [c.p.c. 305] può avvenire
all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la
parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al
presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto
sono notificati alle altre parti a cura dell'istante [c.p.c. 170].
Art. 303. Riassunzione del processo.
Se non avviene la prosecuzione del processo a
norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere [c.p.c. 305] la
fissazione dell'udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che
debbono costituirsi per proseguirlo [c.p.c. 110, 299].
In caso di morte della parte il ricorso deve
contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla
morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi,
nell'ultimo domicilio del defunto [c.c. 43; c.p.c. 328, 330].
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è
notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione
non comparisce all'udienza fissata si procede in sua contumacia [c.p.c. 171;
disp. att. c.p.c. 125, 125-bis, 126].
Art. 304. Effetti dell'interruzione.
In caso d'interruzione del processo si
applica la disposizione dell'articolo 298.
Art. 305. Mancata prosecuzione o riassunzione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 30 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Il processo deve essere proseguito o
riassunto entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi
dall'interruzione, altrimenti si estingue [c.p.c. 307, 308, 309, 310].
Sezione III - Dell'estinzione del processo
Art. 306. Rinuncia agli atti del giudizio.
Il processo si estingue [c.p.c. 319] per
rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non
è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di
accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente
all'udienza o con atti sottoscritti [c.p.c. 125] e notificati alle altre parti
[c.p.c. 170, 390].
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione
sono regolari, dichiara l'estinzione del processo [c.p.c. 308, 310, 391].
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle
altre parti, salvo diverso accordo tra loro [c.p.c. 90]. La liquidazione delle
spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [c.p.c.
177].
Art. 307. Estinzione del processo per inattività delle
parti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 31 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Se dopo la notificazione della citazione
nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo
166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi
previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo
[c.c. 2668; c.p.c. 276, 290, 338, 424, 630], il processo, salvo il disposto del
secondo comma dell'articolo 181 e dell' articolo 290, deve essere riassunto
davanti allo stesso giudice nel termine perentorio [c.p.c. 153] di un anno, che
decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del
convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di
cancellazione; altrimenti il processo si estingue [disp. att. c.p.c. 126].
Il processo, una volta riassunto a norma del
precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero
se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa
dal ruolo [c.p.c. 309, 310].
Oltre che nei casi previsti dai commi
precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue
altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di
proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro
il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice [c.p.c. 102] che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a
fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a
sei [c.p.c. 50, 289, 305, 367, 433, 445].
L'estinzione opera di diritto, ma deve essere
eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è
dichiarata con ordinanza [c.p.c. 308] del giudice istruttore, ovvero con
sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita [c.p.c. 630].
Art. 308. Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza.
(Articolo
così sostituito dall'art. 32 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
L'ordinanza [c.p.c. 307] che dichiara
l'estinzione è comunicata [c.p.c. 136] a cura del cancelliere se è pronunciata
fuori dell'udienza [c.p.c. 134]. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di
cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto [c.p.c. 630].
Il collegio provvede in camera di consiglio [c.p.c.
737] con sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile
[c.p.c. 177, 279] se l'accoglie.
(Articolo
così sostituito dall'art. 32 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Se nel corso del processo nessuna delle parti
si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma
dell'articolo 181 [c.p.c. 631].
Art. 310. Effetti dell'estinzione del processo.
L'estinzione del processo non estingue
l'azione [c.c. 2945; c.p.c. 99, 338, 393, 631].
L'estinzione rende inefficaci gli atti
compiuti, ma non le sentenze di merito [c.p.c. 277] pronunciate nel corso del
processo e quelle che regolano la competenza [c.p.c. 49; disp. att. c.p.c.
129].
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a
norma dell'articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico
delle parti che le hanno anticipate [c.p.c. 90].