TITOLO
V - Dei poteri del giudice
Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice deve pronunciare [c.p.c. 55] su tutta la
domanda [c.p.c. 163, 183] e non oltre i limiti di essa [c.p.c. 277]; e non può
pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle
parti [c.c. 2907, 2938, 2969; c.p.c. 167].
Art. 113. Pronuncia secondo diritto.
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire
le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere
secondo equità [c.c. 1226, 1349, 1733, 1736, 1749, 2045, 2047; c.p.c. 409, 456,
822; disp. att. c.p.c. 119].
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il
cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo
1342 del codice civile (Comma così
sostituito da ultimo dall'art. 1 del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63).
Art. 114. Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide
il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili
delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta [c.p.c. 822, 829; disp.
att. c.p.c. 97, 119].
Art. 115. Disponibilità delle prove.
Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c.
117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero [c.c. 2697].
Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a
fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza [c.p.c. 209, 265; disp. att. c.p.c. 97].
Art. 116. Valutazione delle prove.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo
prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 2700, 2702,
2709, 2716, 2721, 2728, 2733, 2734, 2735, 2738; c.p.c. 209, 232, 281].
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle
risposte che le parti gli danno [c.p.c. 229] a norma dell'articolo seguente, dal
loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate [c.p.c.
258] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo [c.p.c. 88,
126, 207, 219, 245].
Art. 117. Interrogatorio non formale delle parti.
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo,
ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio
tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono
farsi assistere dai difensori.
Art. 118. Ordine d'ispezione di persone e di cose.
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di
consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che
appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [c.p.c. 258; disp.
att. c.p.c. 92, 93, 94, 95], purché ciò possa compiersi senza grave danno per
la parte [c.p.c. 260, 262] o per il terzo, e senza costringerli a violare uno
dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [c.p.c. 351, 352] del Codice di
procedura penale [Cost. 13, 14].
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza
giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a
norma dell'articolo 116 secondo comma [c.p.c. 115].
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una
pena pecuniaria non superiore a lire diecimila [c.p.c. 179] (Pena
pecuniaria così aumentata dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 119. Imposizione di cauzione.
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una
cauzione deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine
entro il quale la prestazione deve avvenire.
Art. 120. Pubblicità della sentenza.
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di
merito [c.p. 277] può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza
di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per
estratto in uno o più giornali da lui designati [c.c. 7, 314].
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal
giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con
diritto a ripetere le spese dall'obbligato.