TITOLO V - Dei poteri del giudice

 

 

Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il giudice deve pronunciare [c.p.c. 55] su tutta la domanda [c.p.c. 163, 183] e non oltre i limiti di essa [c.p.c. 277]; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti [c.c. 2907, 2938, 2969; c.p.c. 167].

 

Art. 113. Pronuncia secondo diritto.

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [c.c. 1226, 1349, 1733, 1736, 1749, 2045, 2047; c.p.c. 409, 456, 822; disp. att. c.p.c. 119].

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (Comma così sostituito da ultimo dall'art. 1 del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63).

 

Art. 114. Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta [c.p.c. 822, 829; disp. att. c.p.c. 97, 119].

 

Art. 115. Disponibilità delle prove.

Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero [c.c. 2697].

Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza [c.p.c. 209, 265; disp. att. c.p.c. 97].

 

Art. 116. Valutazione delle prove.

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 2700, 2702, 2709, 2716, 2721, 2728, 2733, 2734, 2735, 2738; c.p.c. 209, 232, 281].

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno [c.p.c. 229] a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate [c.p.c. 258] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo [c.p.c. 88, 126, 207, 219, 245].

 

Art. 117. Interrogatorio non formale delle parti.

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

 

Art. 118. Ordine d'ispezione di persone e di cose.

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [c.p.c. 258; disp. att. c.p.c. 92, 93, 94, 95], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte [c.p.c. 260, 262] o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [c.p.c. 351, 352] del Codice di procedura penale [Cost. 13, 14].

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma [c.p.c. 115].

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire diecimila [c.p.c. 179] (Pena pecuniaria così aumentata dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Art. 119. Imposizione di cauzione.

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

 

Art. 120. Pubblicità della sentenza.

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito [c.p. 277] può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati [c.c. 7, 314].

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.