Art. 99. Principio della domanda.
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve
proporre domanda al giudice competente [c.c. 2697, 2907].
Art. 100. Interesse ad agire.
Per proporre una domanda o per contraddire alla
stessa è necessario avervi interesse [c.p.c. 81, 105].
Art. 101. Principio del contraddittorio.
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c.
671, 672, 689, 697, 700, 703, 712], non può statuire sopra alcuna domanda, se
la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata [c.p.c.
164] e non è comparsa [c.p.c. 171, 181, 290, 291].
Art. 102. Litisconsorzio necessario.
Se la decisione non può pronunciarsi che in
confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
processo [c.c. 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738, 2900; c.p.c.
784].
Se questo è promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [c.p.c.
268, 331, 354] in un termine perentorio da lui stabilito [c.p.c. 307].
Art. 103. Litisconsorzio facoltativo.
(Articolo così
sostituito dall'art. 5 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Più parti possono agire o essere convenute nello
stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per
l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono [c.p.c. 33], oppure quando la
decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche
questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
Art. 104. Pluralità di domande contro la stessa parte.
(Articolo così
sostituito dall'art. 5 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo
processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la
norma dell'articolo 10 secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma
dell'articolo precedente.
Art. 105. Intervento volontario.
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre
persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un
diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo
medesimo [c.c. 704, 974, 1015, 1113; c.p.c. 111].
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse [c.p.c. 100, 246, 344].
Art. 106. Intervento su istanza di parte.
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al
quale ritiene comune la causa [c.c. 1012] o dal quale pretende essere garantita
[c.c. 1485, 1917, 1953, n. 1; c.p.c. 32, 108, 111, 167].
Art. 107. Intervento per ordine del giudice.
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo
si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina
l'intervento.
Art. 108. Estromissione del garantito.
Se il garante comparisce e accetta di assumere la
causa in luogo del garantito [c.p.c. 106], questi può chiedere, qualora le
altre parti non si oppongano, la propria estromissione [c.c. 1485, 1586; c.p.c.
354]. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito
pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
Art. 109. Estromissione dell'obbligato.
Se si contende a quale di più parti spetta una
prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha
diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e,
dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo [c.c. 1777; c.p.c.
354].
Art. 110. Successione nel processo.
Quando la parte vien meno per morte o per altra
causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [c.p.c.
286, 299, 300].
Art. 111. Successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto
controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le
parti originarie [c.p.c. 81].
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a
causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo
confronto [c.p.c. 299].
In ogni caso il successore a titolo particolare può
intervenire [c.p.c. 105] o essere chiamato [c.p.c. 106] nel processo e, se le
altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne
estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [c.c. 2908, 2909] ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili [c.c. 1153] e sulla trascrizione [per gli immobili] (Parole soppresse dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).