TITOLO IV - Dell'esercizio dell'azione

 

 

Art. 99. Principio della domanda.

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente [c.c. 2697, 2907].

 

Art. 100. Interesse ad agire.

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse [c.p.c. 81, 105].

 

Art. 101. Principio del contraddittorio.

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 671, 672, 689, 697, 700, 703, 712], non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata [c.p.c. 164] e non è comparsa [c.p.c. 171, 181, 290, 291].

 

Art. 102. Litisconsorzio necessario.

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo [c.c. 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738, 2900; c.p.c. 784].

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [c.p.c. 268, 331, 354] in un termine perentorio da lui stabilito [c.p.c. 307].

 

Art. 103. Litisconsorzio facoltativo.

(Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono [c.p.c. 33], oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

 

Art. 104. Pluralità di domande contro la stessa parte.

(Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

 

Art. 105. Intervento volontario.

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo [c.c. 704, 974, 1015, 1113; c.p.c. 111].

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse [c.p.c. 100, 246, 344].

 

Art. 106. Intervento su istanza di parte.

Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa [c.c. 1012] o dal quale pretende essere garantita [c.c. 1485, 1917, 1953, n. 1; c.p.c. 32, 108, 111, 167].

 

Art. 107. Intervento per ordine del giudice.

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.

 

Art. 108. Estromissione del garantito.

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito [c.p.c. 106], questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione [c.c. 1485, 1586; c.p.c. 354]. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

 

Art. 109. Estromissione dell'obbligato.

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo [c.c. 1777; c.p.c. 354].

 

Art. 110. Successione nel processo.

Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [c.p.c. 286, 299, 300].

 

Art. 111. Successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie [c.p.c. 81].

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [c.p.c. 299].

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire [c.p.c. 105] o essere chiamato [c.p.c. 106] nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [c.c. 2908, 2909] ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili [c.c. 1153] e sulla trascrizione [per gli immobili] (Parole soppresse dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).