TITOLO III - Delle parti e dei difensori
Capo
I - Delle parti
Art. 75. Capacità processuale.
(Articolo così sostituito con l'articolo
unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
Sono
capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei
diritti che vi si fanno valere [c.c. 3, 14, 397, 2580; c.p.c. 286, 303, 716].
Le
persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in
giudizio se non rappresentate, assistite [c.p.c. 78] o autorizzate secondo le
norme che regolano la loro capacità [c.c. 52, 273, 320, 374, 394, 402, 409,
414, 424; c.p.c. 81, 86, 163, 182, 299].
Le
persone giuridiche [c.c. 11] stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta
a norma della legge o dello statuto [c.c. 6, 2278].
Le
associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio
per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile
[c.c. 41; c.p.c. 94].
Art. 76. Famiglia reale.
[Al Re imperatore, alla Regina imperatrice e
ai Principi della Casa reale è sostituito in giudizio il Ministro della real
Casa] (Disposizione da ritenersi abrogata
a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato).
Art. 77. Rappresentanza del procuratore e dell'institore.
Il
procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare
in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito
espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure
cautelari.
Tale
potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o
domicilio nella Repubblica (Così
modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato) e
all'institore.
Art. 78. Curatore speciale.
Se
manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono
ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o
all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o
assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza
[c.c. 14, 356, 486, 1387, 2845; c.p.c. 75, 762, 780].
Si
procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi
è conflitto d'interessi col rappresentante [c.c. 320, 360, 1394, 1471, n. 3;
c.p.c. 80].
Art. 79. Istanza di nomina del curatore speciale.
La
nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni
caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che
deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi
prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Può
essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse
[c.p.c. 100].
Art. 80. Provvedimento di nomina del curatore speciale.
L'istanza
per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace (*) [, al
pretore] (Parole soppresse dall'art. 60
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o al presidente dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.
Il
giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone
interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero
affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della
normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o
dell'associazione non riconosciuta.
------------------------
(*) Le
parole «giudice di pace» sostituiscono l’originaria «conciliatore» in virtù
dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 81. Sostituzione processuale.
Fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge [c.p.c. 111], nessuno può far
valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Capo II - Dei difensori
Art. 82. Patrocinio.
(Articolo così sostituito dall'art. 20 della
legge 21 novembre 1991, n. 374)
Davanti
al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause
il cui valore non eccede lire un milione.
Negli
altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con
l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale
della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona [c.p.c. 125, 165,
166, 170, 638].
Salvi
i casi in cui la legge dispone altrimenti [c.p.c. 86, 707], davanti [al
pretore,] (Parole soppresse dall'art. 61
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) al tribunale e alla corte d'appello le
parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente
esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato
iscritto nell'apposito albo.
Art. 83. Procura alle liti.
Quando
la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
munito di procura.
La
procura alle liti può essere generale o speciale [c.p.c. 365, 579], e deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [c.c. 2699,
2703].
La
procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione
[c.p.c. 163], del ricorso [c.p.c. 366, n. 5], del controricorso [c.p.c. 370],
della comparsa di risposta [c.p.c. 167] o d'intervento [c.p.c. 267], del
precetto [c.p.c. 480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [c.p.c.
499]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere
certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui
si riferisce (Periodo aggiunto dall'art.
1 della legge 27 maggio 1997, n. 141).
La
procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del
processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
Art. 84. Poteri del difensore.
Quando
la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e
ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che
dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [c.p.c. 221, 233, 234,
236, 286].
In
ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in
contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [c.c. 2731; c.p.c. 306,
319, 390, 391, 436, 455].
Art. 85. Revoca e rinuncia alla procura.
La
procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la
revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché
non sia avvenuta la sostituzione del difensore [c.p.c. 301].
Art. 86. Difesa personale della parte.
La
parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità
necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice
adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 87. Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.
La
parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente
tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice [c.p.c. 201].
Capo III - Dei doveri delle parti e dei
difensori
Art. 88. Dovere di lealtà e di probità.
Le
parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà
e probità [c.p.c. 116, 175, 404].
In
caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle
autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Art. 89. Espressioni sconvenienti od offensive.
Negli
scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i
loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il
giudice, in ogni stato della istruzione, può disporre con ordinanza che si
cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che
decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo
di risarcimento del danno anche non patrimoniale [c.c. 2059; c.p. 185, 598]
sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Capo IV - Della responsabilità delle parti
per le spese e per i danni processuali
Art. 90. Onere delle spese.
(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo
30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[Salve
le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo
ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di
quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo
quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice].
Art. 91. Condanna alle spese.
Il
giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [c.p.c. 277],
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte
[c.p.c. 97, 306, 385, 391, 449, 633, n. 2] e ne liquida l'ammontare insieme con
gli onorari di difesa [c.p.c. 54]. Eguale provvedimento emette nella sua
sentenza il giudice che regola la competenza [c.p.c. 49].
Le
spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla
stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo [c.p.c.
474] e del precetto [c.p.c. 480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con
nota in margine all'originale e alla copia notificata.
I
reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le
forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
Il
giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le
ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza,
condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra
parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Se le parti si sono
conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [c.p.c. 185, 199].
Art. 93. Distrazione delle spese.
Il
difensore con procura [c.p.c. 83] può chiedere che il giudice, nella stessa
sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri
difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finché
il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la
parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle
sentenze [c.p.c. 287, 288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese [disp. att.
c.p.c. 75].
Art. 94. Condanna di rappresentanti o curatori.
Gli
eredi beneficiati [c.c. 484], i tutori, i curatori, e in generale coloro che
rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente,
per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese
dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte
rappresentata o assistita.
Art. 95. Spese del processo di esecuzione.
Le
spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che
partecipano utilmente alla distribuzione [c.p.c. 510, 611, 614] sono a carico
di chi ha subìto l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile
[c.c. 2755, 2770, 2777].
Art. 96. Responsabilità aggravata.
Se
risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave [c.p.c. 220], il giudice, su istanza dell'altra parte, la
condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza.
Il
giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare [c.p.c. 669-bis], o trascritta domanda giudiziale [c.c.
2652, 2818], o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata [c.c. 2920, 2927; c.p. 483], su istanza della parte danneggiata
condanna al risarcimento dei danni [c.p.c. 97] l'attore o il creditore
procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è
fatta a norma del comma precedente.
Art. 97. Responsabilità di più soccombenti.
Se
le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese
[c.p.c. 91] e ai danni [c.p.c. 96] in proporzione del rispettivo interesse
nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra
esse, quando hanno interesse comune.
Se
la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si
fa per quote uguali.
Art. 98. Cauzione per le spese.
Il
giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può
disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti
cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che
l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se
la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.