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Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 1.
Giurisdizione dei giudici ordinari.
La
giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [c.p.c. 806], è
esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [Cost. 102;
c.c. 2907; c.p.c. 5].
Art. 2.
Inderogabilità convenzionale della giurisdizione.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218)
[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero [c.p.c. 824], salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri [preleggi 16] o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato [c.c. 43] nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto] [c.p.c. 806].
Art. 3. Pendenza
di lite davanti a giudice straniero.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218)
[La
giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa] [c.p.c. 31, 39,
40].
Art. 4.
Giurisdizione rispetto allo straniero.
(Articolo
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218)
[Lo
straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:
1)
se quivi è residente o domiciliato [c.c. 43], anche elettivamente [c.c. 47], o
vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma
dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la
domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero [c.c. 812, 1387];
2)
se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie
di cittadino italiano o aperte [c.c. 456] nella Repubblica; oppure obbligazioni
quivi sorte o da eseguirsi [c.c. 1173, 1182, 1326];
3)
se la domanda è connessa [c.p.c. 31, 40] con altra pendente davanti al giudice
italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [c.p.c. 670] da eseguirsi
nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può
conoscere;
4)
se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene
può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano] [c.p.c.
680].
Art. 5. Momento
determinante della giurisdizione e della competenza.
(Articolo
così sostituito dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Art. 6.
Inderogabilità convenzionale della competenza.
La
competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi
stabiliti dalla legge [c.c. 1341; c.p.c. 28, 30, 339, 360].
Sezione II - Della competenza per materia e valore
Art. 7.
Competenza del giudice di pace.
(Articolo
così sostituito dall’art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374)
Il
giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di
valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono
attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322].
Il
giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della
controversia non superi lire trenta milioni.
[Il
giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo
comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche
applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del
pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle
ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie] (Comma
abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).
E' competente qualunque ne sia il valore:
1)
per le cause relative ad opposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
2)
per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di
condominio di case;
3)
per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti
a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità;
[4)
per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base
all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309] (Numero
abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).
Art. 8.
Competenza del pretore.
(Articolo
abrogato dall'art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
[Il
pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore
non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del
giudice di pace.
È
competente qualunque ne sia il valore:
1)
per le azioni possessorie [c.c. 1168; c.p.c. 703], salvo il disposto dell'art.
704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto [c.c. 1171, 1172], salvo
il disposto dell'art. 688, secondo comma;
2)
per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
3)
per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e
per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle
sezioni specializzate agrarie;
4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case].
Art. 9.
Competenza del tribunale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 50 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Il
tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro
giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [c.c. 244, 247, 269; c.p.c. 706] e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Art. 10.
Determinazione del valore.
Il
valore della causa [c.p.c. 7, 8], ai fini della competenza, si determina dalla
domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A
tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima
persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [c.c. 1282], le spese e i
danni [c.c. 1223, 2043], anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11. Cause
relative a quote di obbligazione tra più parti.
Se
è chiesto da più persone o contro più persone, l'adempimento per quote di
un'obbligazione [c.c. 1314], il valore della causa si determina dall'intera
obbligazione [c.p.c. 102, 103].
Art. 12. Cause
relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.
Il
valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di
un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173] si determina in base a quella
parte del rapporto che è in contestazione [c.p.c. 20].
[Nelle
cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base
all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia
sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o
le pigioni relativi al periodo controverso] (Comma
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, modificato dall'art.
3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 1994, n. 673).
Il valore delle cause per divisione [c.c. 713; c.p.c. 784] si determina da quello della massa attiva da dividersi [c.p.c. 22].
Art. 13. Cause
relative a prestazioni alimentari e a rendite.
Nelle
cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433], se il titolo è
controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per
due anni.
Nelle
cause relative a rendite perpetue [c.c. 1861], se il titolo è controverso, il
valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite
temporanee o vitalizie [c.c. 1872], cumulando le annualità domandate fino a un
massimo di dieci [c.p.c. 553].
Le
regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle
cause relative al diritto del concedente [c.c. 960].
Art. 14. Cause
relative a somme di danaro e a beni mobili.
Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [c.c. 812], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
Il
convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [c.p.c. 38, 167], il
valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli
fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita
istruzione.
Se
il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane
fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice
adito.
Art. 15. Cause
relative a beni immobili.
(Articolo
così sostituito dall'art. 7 della legge 30 luglio 1984, n. 399)
Il
valore delle cause relative a beni immobili [c.c. 812; c.p.c. 21] è determinato
moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del
fabbricato alla data della proposizione della domanda:
per
duecento per le cause relative alla proprietà;
per
cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso, [c.c. 1021],
all'abitazione [c.c. 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta
[c.c. 948, 959, 1079];
per
cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù
[c.c. 1027].
Il
valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950] si desume dal valore
della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il
giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti [c.p.c. 14], e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [c.p.c. 9].
Art. 16.
Esecuzione forzata.
(Articolo
abrogato dall'art. 51 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
[Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili [c.p.c. 513] e di crediti è competente il pretore.
Per
l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale.
Se
cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel
quale si trovano, per la espropriazione è competente il tribunale anche
relativamente ad esse.
Per
l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il
pretore].
Art. 17. Cause
relative all'esecuzione forzata.
Il
valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 27, 548, 615]
si determina dal credito per cui si procede:
quello
delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo
619, dal valore dei beni controversi;
quello
delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore
del maggiore dei crediti contestati.
Sezione
III - Della competenza per territorio
Art. 18. Foro
generale delle persone fisiche.
Salvo
che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 20-27, 410, 434, 461, 637, 661, 672,
680, 796], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la
residenza o il domicilio [c.c. 43; c.p.c. 706], e, se questi sono sconosciuti,
quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [c.p.c. 139].
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica (*) [c.p.c. 142] o se la dimora è sconosciuta [c.p.c. 143], è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [c.p.c. 2, 140].
------------------------
(*)
Così modificato il testo originario a seguito della mutata forma istituzionale
dello Stato.
Art. 19. Foro
generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
Salvo
che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica
[c.c. 12, 14, 16, 23, 46], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede
[c.c. 2328]. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona
giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in
giudizio [c.c. 41] per l'oggetto della domanda.
Ai
fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251,
2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli
36 e seguenti del codice civile (Così
sostituito con l'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504) hanno sede
dove svolgono attività in modo continuativo.
Art. 20. Foro
facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
Per
le cause relative a diritti di obbligazione [c.c. 1182] è anche competente il
giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in
giudizio [c.c. 1326; c.p.c. 12, 410, 434, 461].
Art. 21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.
Per
le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di
locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause
relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla
legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle
siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (Periodo
così sostituito dall'art. 52 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51). Qualora
l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente il
giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior
tributo verso lo Stato [c.p.c. 568]; quando non è sottoposto a tributo è
competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte
dell'immobile.
Per le azioni possessorie [c.c. 1168] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [c.c. 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
Art. 22. Foro
per le cause ereditarie.
E'
competente il giudice del luogo della aperta successione [c.c. 456] per le
cause:
1)
relative a petizione [c.c. 533] o divisione di eredità [c.c. 713; c.p.c. 12,
784] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [c.c. 730];
2)
relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote
[c.c. 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3)
relative a crediti verso il defunto [c.c. 752] o a legati dovuti dall'erede
[c.c. 662], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un
biennio dall'apertura della successione;
4)
contro l'esecutore testamentario [c.c. 700, 704, 709], purché proposte entro i
termini indicati nel numero precedente.
Se
la successione si è aperta fuori della Repubblica (*), le cause suindicate sono
di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni
situati nella Repubblica (*), o in mancanza di questi, del luogo di residenza
del convenuto o di alcuno dei convenuti.
------------------------
(*)
Testo originario così modificato a
seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 23. Foro
per le cause tra soci e tra condomini.
Per
le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la
società [c.p.c. 19]; per le cause tra condomini il giudice del luogo ove si
trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale
norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio,
purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Art. 24. Foro
per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.
Per
le cause relative alla gestione di una tutela [c.c. 357] o di un'amministrazione
patrimoniale [c.c. 173, 176, 642] conferita per legge o per provvedimento
dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o
dell'amministrazione [c.c. 357, 528].
Art. 25. Foro
della pubblica amministrazione.
Per
le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a
norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio
e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c. 144], nel cui distretto si trova il giudice
che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [c.p.c. 7-17]. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al
giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si
trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [c.p.c. 28].
Art. 26. Foro
dell'esecuzione forzata.
Per
l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. 513] o immobili [c.c. 2861, 2890,
2891; c.p.c. 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il
giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette
all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo
tribunale, si applica l'articolo 21.
Per
l'espropriazione forzata di crediti [c.p.c. 543] è competente il giudice del
luogo dove risiede il terzo debitore.
Per
l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [c.p.c. 612] è
competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 2931,
2933].
Art. 27. Foro
relativo alle opposizioni alla esecuzione.
Per
le cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 616] di cui agli articoli
615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [c.p.c. 17] salva
la disposizione dell'articolo 480 terzo comma [c.p.c. 28].
Per
le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [c.p.c. 617] è competente il
giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione [c.p.c. 26].
Art. 28. Foro
stabilito per accordo delle parti.
La
competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [c.c.
1341; c.p.c. 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5
dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [c.p.c. 483], di opposizione
alla stessa [c.p.c. 27, 615], di procedimenti cautelari [c.p.c. 669-bis] e
possessori [c.p.c. 703], di procedimenti in camera di consiglio [c.p.c. 737] e
per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla
legge [c.p.c. 25, 661].
Art. 29. Forma
ed effetti dell'accordo delle parti.
L'accordo
delle parti per la deroga della competenza territoriale [c.p.c. 6] deve
riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [c.c.
1341, 1350, n. 13].
L'accordo
non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è
espressamente stabilito.
Art. 30. Foro
del domicilio eletto.
(Articolo
così sostituito con l'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)
Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [c.c. 1341; c.p.c. 141, 170].
Art. 30-bis.
Foro per le cause in cui sono parti i magistrati.
(Articolo
aggiunto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420)
Le
cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente
capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni,
sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede
nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.
Sezione IV - Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione
Art.
31. Cause accessorie.
La
domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente [c.p.c.
18, 274] per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo,
osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10
secondo comma [c.p.c. 40, 331, 332].
[Può
tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza
per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per
ragione di materia] (Comma abrogato dall'art. 53 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 32. Cause
di garanzia.
(Articolo
così sostituito dall'art. 54 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
Art. 33. Cumulo
soggettivo.
Le
cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere
proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il
titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o
domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo [c.p.c. 103,
274].
Art. 34.
Accertamenti incidentali.
Il
giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario
decidere con efficacia di giudicato [c.c. 2909; c.p.c. 324] una questione
pregiudiziale che appartiene per materia o valore [c.p.c. 7] alla competenza di
un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle
parti un termine perentorio [c.p.c. 152] per la riassunzione della causa davanti
a lui [c.p.c. 50, 307].
Art. 35.
Eccezione di compensazione.
Quando
è opposto in compensazione [c.c. 1241, 1243] un credito che è contestato ed
eccede la competenza per valore [c.p.c. 7] del giudice adito, questi, se la
domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può
decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione
relativa all'eccezione di compensazione subordinando, quando occorre,
l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [c.p.c. 119, 478];
altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.
Art. 36. Cause
riconvenzionali.
Il
giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande
riconvenzionali [c.p.c. 167, 292] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio
dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
purché non eccedano la sua competenza per materia o valore [c.p.c. 7-17];
altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
Sezione
V - Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza
Art. 37. Difetto
di giurisdizione.
Il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario [c.p.c. 339, 360, n. 1] nei
confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali [c.p.c. 187,
362, n. 2] è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del
processo.
[Il
difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero [c.p.c.
4] è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo
relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero;
in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto
è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non
abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana] (Comma
abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218).
Art. 38.
Incompetenza.
(Articolo
così sostituito dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
L'incompetenza
per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti
dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di
trattazione.
L'incompetenza
per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di
decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non
contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le
parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane
ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
Art. 39.
Litispendenza e continenza di cause.
Se
una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi [c.p.c. 3, 273], quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio,
dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza [c.p.c. 279] la
cancellazione della causa dal ruolo.
Nel
caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente
anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con
sentenza la continenza e fissa un termine perentorio [c.p.c. 152] entro il quale
le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [c.p.c. 50; disp.
att. c.p.c. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente
proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da
lui pronunciate.
La
prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [c.p.c. 137,
163].
Art. 40.
Connessione.
Se
sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di
connessione [c.p.c. 31, 274], possono essere decise in un solo processo, il
giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio [c.p.c. 152] per la
riassunzione [c.p.c. 50; disp. att. c.p.c. 125] della causa accessoria, davanti
al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello
preventivamente adito [c.p.c. 39].
La
connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la
prima udienza [c.p.c. 183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo
stato della causa principale o preventivamente proposta non consente
l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei
casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente
proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito
ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause
rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (Comma
aggiunto dall'art. 5 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
Qualora
le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere
trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale
viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa
di maggior valore (Comma aggiunto
dall'art. 5 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
Se
la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai
sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439
(Comma aggiunto dall'art. 5 della legge 26
novembre 1990, n. 353).
Se
una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui
agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o]
del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore
o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo (Comma
aggiunto dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le parole fra
parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 55 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51).
Se
le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di
pace e [al pretore o] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche
d'ufficio la connessione a favore [del pretore o] del tribunale (Comma
aggiunto dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le parole fra
parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 55 del D.L.vo 19 febbraio 1998,
n. 51).
Sezione
VI - Del regolamento di giurisdizione e di competenza
Art. 41.
Regolamento di giurisdizione.
Finché
la causa non sia decisa nel merito [c.p.c. 277] in primo grado, ciascuna parte
può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione [c.p.c. 360, n. 1,
362, n. 1, 374] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo
37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e
produce gli effetti di cui all'articolo 367.
La
pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [c.p.c. 382,
386] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite
della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione [c.p.c. 37] del giudice
ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa,
finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in
giudicato [c.p.c. 324].
Art. 42.
Regolamento necessario di competenza.
(Articolo
così sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [c.p.c. 279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [c.p.c. 47].
Art. 43.
Regolamento facoltativo di competenza.
La
sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [c.p.c. 279, n.
3] può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei
modi ordinari [c.p.c. 323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si
impugna quella sul merito.
La
proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà
di proporre l'istanza di regolamento.
Se
l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i
termini per la proposizione di questa [c.p.c. 325] riprendono a decorrere dalla
comunicazione [c.p.c. 133, 136] della sentenza che regola la competenza; se è
proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [disp. att. c.p.c.
187].
Art. 44.
Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.
La
sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del
giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento
[c.p.c. 47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del
giudice in essa indicato se la causa è riassunta [disp. att. c.p.c. 125] nei
termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di
incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.
Art. 45.
Conflitto di competenza.
Quando,
in seguito alla sentenza che dichiara la incompetenza del giudice adito per
ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa
nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice,
questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il
regolamento di competenza [c.p.c. 47].
Art. 46. Casi di
inapplicabilità del regolamento di competenza.
Le
disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai
giudici di pace (*) [c.p.c. 311, 353].
------------------------
(*)
Le parole «giudici di pace» sostituiscono l’originaria «conciliatori» in
virtù dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 47.
Procedimento del regolamento di competenza.
(Articolo
così sostituito con l'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
L'istanza
di regolamento di competenza [c.p.c. 42, 43, 44, 45, 339] si propone alla Corte
di cassazione con ricorso [c.p.c. 325, 360, 375; disp. att. c.p.c. 136]
sottoscritto dal procuratore [c.p.c. 82, 83] o dalla parte, se questa si è
costituita personalmente [c.p.c. 86, 125].
Il
ricorso deve essere notificato [c.p.c. 330] alle parti che non vi hanno aderito
entro il termine perentorio [c.p.c. 152] di trenta giorni dalla comunicazione [c.p.c.
136] della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione
dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma.
L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La
parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima
notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici
davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla
cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni
dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i
documenti necessari [c.p.c. 369].
Il
regolamento d'ufficio [c.p.c. 45] è richiesto con ordinanza dal giudice, il
quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della
Corte di cassazione [disp. att. c.p.c. 137].
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Art. 48.
Sospensione dei processi.
I
processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono
sospesi [c.p.c. 295] dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a
norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il
regolamento [disp. att. c.p.c. 133-bis].
Il
giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [c.p.c.
298].
Art. 49.
Sentenza di regolamento di competenza.
Il
regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio [c.p.c. 375, 737]
entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo
47, ultimo comma.
Con
la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [c.p.c. 91, 382],
dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al
giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
affinché provvedano alla loro difesa [c.p.c. 310].
Art. 50.
Riassunzione della causa.
(Articolo
così sostituito con l'art. 3 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
Se la riassunzione della causa [c.p.c. 39, 40; disp. att. c.p.c. 125] davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione [c.p.c. 136] della sentenza di regolamento [c.p.c. 375] o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito [c.p.c. 44], il processo continua davanti al nuovo giudice [c.p.c. 392].
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [c.p.c. 307, 393].
Sezione
VI-bis - Della composizione del tribunale
(La sezione VI-bis, con gli artt. 50-bis, 50-ter e 50-quater, è stata aggiunta
dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Art. 50-bis.
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Il
tribunale giudica in composizione collegiale:
1)
nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero,
salvo che sia altrimenti disposto;
2)
nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a
dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa
(Numero così modificato dall'art. 98 del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270);
3)
nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4)
nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato
preventivo;
5)
nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio
di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse
contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i
liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative,
delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6)
nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di
legittima;
7)
nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter.
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.
(Articolo
aggiunto dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Fuori
dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione
monocratica.
Art. 50-quater. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Le
disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti
alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza
si applica l'articolo 161, primo comma.
Sezione
VII - Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici
Art. 51. Astensione del giudice.
Il
giudice ha l'obbligo di astenersi [c.p.c. 73]:
1)
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di
diritto;
2)
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o
legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una
delle parti o di alcuno dei difensori;
3)
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4)
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa
come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del
processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5)
se è tutore, curatore [c.c. 346, 392], amministratore di sostegno (Parole
aggiunte dall’art. 16 della legge 9 gennaio 2004, n. 6), procuratore,
agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o
gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,
di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [c.c. 39, 2247].
In
ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può
richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo
dell'ufficio superiore.
Art. 52. Ricusazione del giudice.
Nei
casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può
proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi
di prova [c.p.c. 73].
Il
ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in
cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei
giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio
della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La
ricusazione sospende il processo [c.p.c. 295, 298].
Art. 53. Giudice competente.
Sulla
ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di
pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte
(Comma così sostituito dall'art. 57 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177, 279], udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte [disp. att. c.p.c. 11].
Art. 54. Ordinanza sulla ricusazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 4 della legge 14 luglio 1950, n. 581)
L'ordinanza
che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La
ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e
nei termini fissati nell'articolo 52.
L'ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese [c.p.c.
91] e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria
non superiore a lire ventimila [c.p.c. 179] (Pena
pecuniaria così aumentata dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Dell'ordinanza
è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono
provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi [c.p.c.
152].
Art. 55. Responsabilità civile del giudice.
(Articolo
abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497)
[Il giudice è civilmente responsabile soltanto:
1)
quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o
concussione;
2)
quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande
o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
Le
ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte
ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o
l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito].
Art. 56. Autorizzazione.
(Articolo
abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497)
[La
domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere
proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
A
richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto
emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.
Le
disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di
costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a
condanna penale].
Capo II - Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario
Art. 57. Attività del cancelliere
Il
cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla
legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Egli
assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo
verbale.
Quando
il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il
cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella
del giudice.
Art. 58. Altre attività del cancelliere.
Il
cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti
prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo [disp. att. c.p.c. 71], alla
formazione del fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168] e alla conservazione di quelli
delle parti, alle comunicazioni [c.p.c. 136, 731] e alle notificazioni
prescritte dalla legge [c.p.c. 137, 756] o dal giudice, nonché alle altre
incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 59. Attività dell'ufficiale giudiziario.
L'ufficiale
giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi
ordini, esegue la notificazione degli atti [c.p.c. 137] e attende alle altre
incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 60. Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario.
Il
cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. 28]:
1)
quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro
legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di
parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati
delegati;
2)
quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Capo III - Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 61. Consulente tecnico.
Quando
è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza
tecnica [c.c. 419; c.p.c. 87].
La
scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione (Il
testo originario «regolamento» è stato così sostituito dall'articolo unico
del R.D. 20 aprile 1942, n. 504) al presente codice.
Art. 62. Attività del consulente.
Il
consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in
udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a
norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Art. 63. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.
Il
consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo
ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione.
Il
consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo
51.
Della
ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [c.p.c. 192;
disp. att. c.p.c. 89].
Art. 64. Responsabilità del consulente.
Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai
periti [c.p. 314, 366, 373, 376, 377, 384].
In
ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione
degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con
la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice
penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [disp.
att. c.p.c. 19] (Comma così sostituito dall'art. 25 della legge 4 giugno 1985, n. 281).
Art. 65. Custode.
La
conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono
affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 520, 559,
670, n. 2, 676, 679, 750; disp. att. c.p.c. 166].
Il
compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel
caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice
che l'ha nominato (Comma così sostituito dall'art. 58 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 66. Sostituzione del custode.
Il
giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la
sostituzione del custode.
Il
custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere
sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il
provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal
giudice di cui all'articolo 65, secondo comma (Comma
così sostituito dall'art. 59 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art. 67. Responsabilità del custode.
Ferme le disposizioni del codice penale [c.p. 334, 335, 349, 351, 366], il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila [c.p.c. 179] (Pena pecuniaria così aumentata dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Egli
è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la
custodia da buon padre di famiglia [c.p.c. 521].
Art. 68. Altri ausiliari.
Nei
casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una
determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento
di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [c.p.c. 122, 123, 124,
212, 261, 421, 442, 518, 535, 568, 773].
Il
giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi
previsti dalla legge [c.p.c. 733, 765, 769, 786, 790, 791].
Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica [c.p.c. 755].