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LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

TITOLO I - Degli organi giudiziari

 

Capo I - Del giudice

 

Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale

Art. 1. Giurisdizione dei giudici ordinari.

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [c.p.c. 806], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [Cost. 102; c.c. 2907; c.p.c. 5].

 

Art. 2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218)

[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero [c.p.c. 824], salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri [preleggi 16] o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato [c.c. 43] nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto] [c.p.c. 806].

 

Art. 3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero.

 (Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218)

 [La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa] [c.p.c. 31, 39, 40].

 

Art. 4. Giurisdizione rispetto allo straniero.

(Articolo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218)

 [Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

1) se quivi è residente o domiciliato [c.c. 43], anche elettivamente [c.c. 47], o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero [c.c. 812, 1387];

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte [c.c. 456] nella Repubblica; oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi [c.c. 1173, 1182, 1326];

3) se la domanda è connessa [c.p.c. 31, 40] con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [c.p.c. 670] da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano] [c.p.c. 680].

 

Art. 5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza.

(Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

 

Art. 6. Inderogabilità convenzionale della competenza.

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 1341; c.p.c. 28, 30, 339, 360].

 

 

Sezione II - Della competenza per materia e valore

Art. 7. Competenza del giudice di pace.

(Articolo così sostituito dall’art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

 [Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie] (Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).

E' competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad opposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

 [4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309] (Numero abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).

 

Art. 8. Competenza del pretore.

(Articolo abrogato dall'art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

[Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie [c.c. 1168; c.p.c. 703], salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto [c.c. 1171, 1172], salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case].

 

Art. 9. Competenza del tribunale.

(Articolo così sostituito dall'art. 50 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [c.c. 244, 247, 269; c.p.c. 706] e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

 

Art. 10. Determinazione del valore.

Il valore della causa [c.p.c. 7, 8], ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [c.c. 1282], le spese e i danni [c.c. 1223, 2043], anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

 

Art. 11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.

Se è chiesto da più persone o contro più persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione [c.c. 1314], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione [c.p.c. 102, 103].

 

Art. 12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione [c.p.c. 20].

 [Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso] (Comma abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, modificato dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673).

Il valore delle cause per divisione [c.c. 713; c.p.c. 784] si determina da quello della massa attiva da dividersi [c.p.c. 22].

 

Art. 13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [c.c. 1861], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [c.c. 1872], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci [c.p.c. 553].

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [c.c. 960].

 

Art. 14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [c.c. 812], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [c.p.c. 38, 167], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

 

Art. 15. Cause relative a beni immobili.

(Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge 30 luglio 1984, n. 399)

Il valore delle cause relative a beni immobili [c.c. 812; c.p.c. 21] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso, [c.c. 1021], all'abitazione [c.c. 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [c.c. 948, 959, 1079];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [c.c. 1027].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti [c.p.c. 14], e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [c.p.c. 9].

 

Art. 16. Esecuzione forzata.

(Articolo abrogato dall'art. 51 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

[Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili [c.p.c. 513] e di crediti è competente il pretore.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per la espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore].

 

Art. 17. Cause relative all'esecuzione forzata.

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 27, 548, 615] si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

 

 

Sezione III - Della competenza per territorio 

Art. 18. Foro generale delle persone fisiche.

Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 20-27, 410, 434, 461, 637, 661, 672, 680, 796], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [c.c. 43; c.p.c. 706], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [c.p.c. 139].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica (*) [c.p.c. 142] o se la dimora è sconosciuta [c.p.c. 143], è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [c.p.c. 2, 140].

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(*) Così modificato il testo originario a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

 

Art. 19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [c.c. 12, 14, 16, 23, 46], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [c.c. 2328]. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio [c.c. 41] per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile (Così sostituito con l'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504) hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

 

Art. 20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

Per le cause relative a diritti di obbligazione [c.c. 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [c.c. 1326; c.p.c. 12, 410, 434, 461].

 

Art. 21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (Periodo così sostituito dall'art. 52 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato [c.p.c. 568]; quando non è sottoposto a tributo è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie [c.c. 1168] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [c.c. 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

 

Art. 22. Foro per le cause ereditarie.

E' competente il giudice del luogo della aperta successione [c.c. 456] per le cause:

1) relative a petizione [c.c. 533] o divisione di eredità [c.c. 713; c.p.c. 12, 784] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [c.c. 730];

2) relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote [c.c. 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto [c.c. 752] o a legati dovuti dall'erede [c.c. 662], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario [c.c. 700, 704, 709], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica (*), le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica (*), o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

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 (*) Testo originario così modificato  a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

 

Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.

Per le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [c.p.c. 19]; per le cause tra condomini il giudice del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

 

Art. 24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.

Per le cause relative alla gestione di una tutela [c.c. 357] o di un'amministrazione patrimoniale [c.c. 173, 176, 642] conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione [c.c. 357, 528].

 

Art. 25. Foro della pubblica amministrazione.

Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c. 144], nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [c.p.c. 7-17]. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [c.p.c. 28].

 

Art. 26. Foro dell'esecuzione forzata.

Per l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. 513] o immobili [c.c. 2861, 2890, 2891; c.p.c. 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.

Per l'espropriazione forzata di crediti [c.p.c. 543] è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [c.p.c. 612] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 2931, 2933].

 

Art. 27. Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione.

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 616] di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [c.p.c. 17] salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma [c.p.c. 28].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [c.p.c. 617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione [c.p.c. 26].

 

Art. 28. Foro stabilito per accordo delle parti.

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [c.c. 1341; c.p.c. 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [c.p.c. 483], di opposizione alla stessa [c.p.c. 27, 615], di procedimenti cautelari [c.p.c. 669-bis] e possessori [c.p.c. 703], di procedimenti in camera di consiglio [c.p.c. 737] e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [c.p.c. 25, 661].

 

Art. 29. Forma ed effetti dell'accordo delle parti.

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [c.p.c. 6] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [c.c. 1341, 1350, n. 13].

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

 

Art. 30. Foro del domicilio eletto.

(Articolo così sostituito con l'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504)

Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [c.c. 1341; c.p.c. 141, 170].

 

Art. 30-bis. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati.

(Articolo aggiunto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420)

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

 

 

Sezione IV - Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione

Art. 31. Cause accessorie.

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente [c.p.c. 18, 274] per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10 secondo comma [c.p.c. 40, 331, 332].

[Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia] (Comma abrogato dall'art. 53 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

 

Art. 32. Cause di garanzia.

(Articolo così sostituito dall'art. 54 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

 

Art. 33. Cumulo soggettivo.

Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo [c.p.c. 103, 274].

 

Art. 34. Accertamenti incidentali.

Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato [c.c. 2909; c.p.c. 324] una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore [c.p.c. 7] alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio [c.p.c. 152] per la riassunzione della causa davanti a lui [c.p.c. 50, 307].

 

Art. 35. Eccezione di compensazione.

Quando è opposto in compensazione [c.c. 1241, 1243] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore [c.p.c. 7] del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [c.p.c. 119, 478]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

 

Art. 36. Cause riconvenzionali.

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [c.p.c. 167, 292] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore [c.p.c. 7-17]; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

 

 

Sezione V - Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza 

Art. 37. Difetto di giurisdizione.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario [c.p.c. 339, 360, n. 1] nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali [c.p.c. 187, 362, n. 2] è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

 [Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero [c.p.c. 4] è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana] (Comma abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218).

 

Art. 38. Incompetenza.

(Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

 

Art. 39. Litispendenza e continenza di cause.

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi [c.p.c. 3, 273], quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza [c.p.c. 279] la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio [c.p.c. 152] entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [c.p.c. 50; disp. att. c.p.c. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [c.p.c. 137, 163].

 

Art. 40. Connessione.

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [c.p.c. 31, 274], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio [c.p.c. 152] per la riassunzione [c.p.c. 50; disp. att. c.p.c. 125] della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [c.p.c. 39].

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [c.p.c. 183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (Comma aggiunto dall'art. 5 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore (Comma aggiunto dall'art. 5 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 (Comma aggiunto dall'art. 5 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o] del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo (Comma aggiunto dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 55 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore [del pretore o] del tribunale (Comma aggiunto dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 55 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

 

 

Sezione VI - Del regolamento di giurisdizione e di competenza 

Art. 41. Regolamento di giurisdizione.

Finché la causa non sia decisa nel merito [c.p.c. 277] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione [c.p.c. 360, n. 1, 362, n. 1, 374] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [c.p.c. 382, 386] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione [c.p.c. 37] del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324].

 

Art. 42. Regolamento necessario di competenza.

(Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [c.p.c. 279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [c.p.c. 47].

 

Art. 43. Regolamento facoltativo di competenza.

La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [c.p.c. 279, n. 3] può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari [c.p.c. 323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento.

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [c.p.c. 325] riprendono a decorrere dalla comunicazione [c.p.c. 133, 136] della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [disp. att. c.p.c. 187].

 

Art. 44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.

La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento [c.p.c. 47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta [disp. att. c.p.c. 125] nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

 

Art. 45. Conflitto di competenza.

Quando, in seguito alla sentenza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza [c.p.c. 47].

 

Art. 46. Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza.

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace (*) [c.p.c. 311, 353].

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 (*) Le parole «giudici di pace» sostituiscono l’originaria «conciliatori» in virtù dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

 

Art. 47. Procedimento del regolamento di competenza.

(Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

L'istanza di regolamento di competenza [c.p.c. 42, 43, 44, 45, 339] si propone alla Corte di cassazione con ricorso [c.p.c. 325, 360, 375; disp. att. c.p.c. 136] sottoscritto dal procuratore [c.p.c. 82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [c.p.c. 86, 125].

Il ricorso deve essere notificato [c.p.c. 330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [c.p.c. 152] di trenta giorni dalla comunicazione [c.p.c. 136] della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [c.p.c. 369].

Il regolamento d'ufficio [c.p.c. 45] è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione [disp. att. c.p.c. 137].

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

 

Art. 48. Sospensione dei processi.

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi [c.p.c. 295] dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento [disp. att. c.p.c. 133-bis].

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [c.p.c. 298].

 

Art. 49. Sentenza di regolamento di competenza.

Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio [c.p.c. 375, 737] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.

Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [c.p.c. 91, 382], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa [c.p.c. 310].

 

Art. 50. Riassunzione della causa.

(Articolo così sostituito con l'art. 3 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

Se la riassunzione della causa [c.p.c. 39, 40; disp. att. c.p.c. 125] davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione [c.p.c. 136] della sentenza di regolamento [c.p.c. 375] o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito [c.p.c. 44], il processo continua davanti al nuovo giudice [c.p.c. 392].

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [c.p.c. 307, 393].

 

 

Sezione VI-bis - Della composizione del tribunale
(La sezione VI-bis, con gli artt. 50-bis, 50-ter e 50-quater, è stata aggiunta dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

(Articolo aggiunto dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa (Numero così modificato dall'art. 98 del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270);

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

 

Art. 50-ter. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.

(Articolo aggiunto dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

 

Art. 50-quater. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.

(Articolo aggiunto dall'art. 56 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.

 

 

Sezione VII - Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici 

Art. 51. Astensione del giudice.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi [c.p.c. 73]:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore [c.c. 346, 392], amministratore di sostegno (Parole aggiunte dall’art. 16 della legge 9 gennaio 2004, n. 6), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [c.c. 39, 2247].

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

 

Art. 52. Ricusazione del giudice.

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova [c.p.c. 73].

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo [c.p.c. 295, 298].

 

Art. 53. Giudice competente.

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (Comma così sostituito dall'art. 57 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177, 279], udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte [disp. att. c.p.c. 11].

 

Art. 54. Ordinanza sulla ricusazione.

(Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 14 luglio 1950, n. 581)

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese [c.p.c. 91] e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila [c.p.c. 179] (Pena pecuniaria così aumentata dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi [c.p.c. 152].

 

Art. 55. Responsabilità civile del giudice.

(Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497)

 [Il giudice è civilmente responsabile soltanto:

1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;

2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.

Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito].

 

Art. 56. Autorizzazione.

 (Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497)

 [La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale].

 

 

Capo II - Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario


Art. 57. Attività del cancelliere

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

 

Art. 58. Altre attività del cancelliere.

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo [disp. att. c.p.c. 71], alla formazione del fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168] e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni [c.p.c. 136, 731] e alle notificazioni prescritte dalla legge [c.p.c. 137, 756] o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

 

Art. 59. Attività dell'ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [c.p.c. 137] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

 

Art. 60. Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario.

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. 28]:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

 

 

Capo III - Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

 

Art. 61. Consulente tecnico.

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [c.c. 419; c.p.c. 87].

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione (Il testo originario «regolamento» è stato così sostituito dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504) al presente codice.

 

Art. 62. Attività del consulente.

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

 

Art. 63. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [c.p.c. 192; disp. att. c.p.c. 89].

 

Art. 64. Responsabilità del consulente.

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373, 376, 377, 384].

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19] (Comma così sostituito dall'art. 25 della legge 4 giugno 1985, n. 281).

 

Art. 65. Custode.

La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 520, 559, 670, n. 2, 676, 679, 750; disp. att. c.p.c. 166].

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato (Comma così sostituito dall'art. 58 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

 

Art. 66. Sostituzione del custode.

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma (Comma così sostituito dall'art. 59 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

 

Art. 67. Responsabilità del custode.

Ferme le disposizioni del codice penale [c.p. 334, 335, 349, 351, 366], il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila [c.p.c. 179] (Pena pecuniaria così aumentata dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia [c.p.c. 521].

 

Art. 68. Altri ausiliari.

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [c.p.c. 122, 123, 124, 212, 261, 421, 442, 518, 535, 568, 773].

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge [c.p.c. 733, 765, 769, 786, 790, 791].

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica [c.p.c. 755].