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R.D.18 dicembre 1941, N. 1368

(«Gazz. Uff.» 24 dicembre 1941, n. 302)

 

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

 

Testo vigente aggiornato a data attuale

 

 

 

 

TITOLO I - Del pubblico ministero

 

Art. 1. Richiesta di comunicazione degli atti.

In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge [c.p.c. 69].


Art. 2. Intervento davanti all'istruttore.

(Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice [c.p.c. 70].

 

Art. 3. Intervento davanti al collegio.

Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio [c.p.c. 267, 268, 275], mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza [c.p.c. 70].

Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di udienza.

Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione della istruzione [c.p.c. 280].




TITOLO II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

 

Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro

(Capo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

 

Art. 4. Albo degli esperti.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

[Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.

L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte].


Art. 5. Formazione dell'albo.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

 

Art. 6. Proposte d'iscrizione.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

 [Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia delle camere di commercio, industria e agricoltura.

Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo seguente].

 

Art. 7. Requisiti per l'iscrizione.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

 [Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:

1) sono cittadini italiani;

2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di età;

3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;

4) sono di condotta morale [e politica] specchiata.

Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attività, hanno in questa acquistato singolare perizia.

La qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo].

 

Art. 8. Revisione dell'albo.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

[L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo [disp. att. c.p.c. 5].

Il primo presidente della corte d'appello invita le camere di commercio, industria e agricoltura a fare le loro proposte e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio].

 

Art. 9. Ruolo degli esperti.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

 [Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro [c.p.c. 409], forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il collegio.

Il primo presidente può revocare per gravi motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza].

 

Art. 10. Composizione del collegio giudicante.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

 [Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.

Il cancelliere dà comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati].

 

Art. 11. Astensione e ricusazione degli esperti.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

 [Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello].

 

Art. 12. Indennità dovute agli esperti.

(Articolo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)

 [Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di corte d'appello].

 

 

Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice

 

Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

 

Art. 13. Albo dei consulenti tecnici.

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [c.p.c. 61].

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.


Art. 14. Formazione dell'albo.

(Articolo così sostituito dall'articolo unico del D.L.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 700)

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica (Denominazione così modificata in virtù dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73) e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici [disp. att. c.p.c. 15].

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura (Ora Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in virtù dell'art. 2 della legge 26 settembre 1966, n. 792).

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale [c.p.c. 58, 61].

 

Art. 15. Iscrizione nell'albo.

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] (*) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali (**).

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo [disp. att. c.p.c. 5].

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(*) Il requisito della condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art. 22 della Costituzione.

(**) Le associazioni professionali sono state soppresse con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

 

Art. 16. Domande d'iscrizione.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.


Art. 17. Informazioni.

A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] (*) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

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(*) Il requisito della condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art. 22 della Costituzione.


Art. 18. Revisione dell'albo.

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo [disp. att. c.p.c. 14] deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 15] o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.


Art. 19. Disciplina.

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica (Denominazione così modificata in virtù dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73) o del presidente dell'associazione professionale (*), può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] (**) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo [disp. att. c.p.c. 14].

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(*) Le associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(**) Il requisito della condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art. 22 della Costituzione.


Art. 20. Sanzioni disciplinari.

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'avvertimento;

2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

3) la cancellazione dall'albo.


Art. 21. Procedimento disciplinare.

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, [disp. att. c.p.c. 19] il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo [disp. att. c.p.c. 15] ultimo comma.


Art. 22. Distribuzione degli incarichi.

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [disp. att. c.p.c. 23].

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.


Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo [disp. att. c.p.c. 22].

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.


Art. 24. Liquidazione dei compensi.

(Articolo abrogato dall'art. 13 della legge 8 luglio 1980, n. 319)

[La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.

Il compenso è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge].

 

 

 Sezione II - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi

Art. 25. Istituzione e formazione dell'albo.

(Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

[Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.

L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.

In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.

Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti].

 

Art. 26. Iscrizione nell'albo.

 (Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

 [Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura.

Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse].

 

Art. 27. Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.

(Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

 [Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato a norma dell'articolo.

 

 

Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

 

Art. 28. Registri di cancelleria.

(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.

 

Art. 29. Registri di cancelleria della pretura.

(Articolo abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)

[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:

1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3. ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;

4. ruolo generale degli affari civili non contenziosi;

5. rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;

6. ruolo generale delle esecuzioni;

7. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

8. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

9. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

10. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

11. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

12. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

13. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro].

 

Art. 30. Registri di cancelleria del tribunale.

 (Articolo abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)

 [Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:

1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3. ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;

4. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;

5. ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;

6. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;

7. ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono assegnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;

8. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;

9. ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

10. rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

11. ruolo generale delle esecuzioni;

12. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

13. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

14. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

15. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

16. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

17. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

18. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38];

19. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro].

 

Art. 31. Registri di cancelleria della corte di appello.

(Articolo abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)

 [Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei nn. 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e 16, che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro].

 

Art. 32. Registri di cancelleria della corte suprema di cassazione.

 (Articolo abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)

 [Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere i seguenti registri:

1. ruolo generale degli affari civili;

2. rubrica alfabetica generale degli affari civili;

3. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;

4. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

5. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

6. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

7. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

8. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38].

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte o da un consigliere da lui delegato, tranne quello indicato nel n. 6, che deve essere numerato e vidimato dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro].

 

Art. 33. Divisione dei registri in più volumi.

Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.

Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari, o anche in volumi distinti per materia.


Art. 34. Contenuto del registro cronologico.

(Articolo abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)

 [Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico].

 

Art. 35. Volumi dei provvedimenti originali.

Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione [c.p.c. 132, 199, 322, 431, 641; disp. att. c.p.c. 68], nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies (Comma così modificato dall'art. 117 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

 

Art. 36. Fascicoli di cancelleria.

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge [c.p.c. 168, 488].

Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.

Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.


Art. 37. Modo di tenuta dei registri.

(Articolo abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)

[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.

Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione].

 

Art. 38. Deposito di cancelleria della parte che si costituisce.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

 [La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso, o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, oltre i depositi specificamente previsti dalla legge deve consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del procedimento e una somma per spese di cancelleria che il capo di ciascun ufficio giudiziario fissa con disposizione generale o con provvedimento speciale.

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere gli atti che non sono accompagnati dai depositi di cui al comma precedente.

Quando nel corso del procedimento ne ravvisa la necessità, il cancelliere può chiedere alla parte e al difensore di essa l'integrazione dei depositi.

La parte e il suo difensore sono tenuti in solido a soddisfare la richiesta del cancelliere. In mancanza il capo dell'ufficio giudiziario ordina il deposito con decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte e il suo difensore].

 

Art. 39. Deposito in cancelleria.

 (Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

 [La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito è fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente].

 

Art. 40. Nota dei depositi e delle spese di cancelleria.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

 [In ogni fascicolo d'ufficio il cancelliere deve inserire un foglio diviso in due parti, in una delle quali sono da lui annotati i depositi di carta bollata e l'uso dei singoli fogli e nell'altra i depositi per spese di cancelleria e le erogazioni fatte].

 

Art. 41. Deposito delle somme ricevute dal cancelliere.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

 [Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'art. 38 [disp. att. c.p.c. 38], detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria].

 

Art. 42. Prelievi della somma depositata.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

 [Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte.

I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale.

Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.

Il cancelliere deve tenere costantemente aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita].

 

Art. 43. Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

 [Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.

A richiesta del cancelliere la nota è resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 642 del codice.

La nota e il decreto di esecutorietà sono notificati all'obbligato a norma dell'articolo 643 del codice. Contro di essi è ammessa, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione, opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti del codice].

 

Art. 44. Compilazione dei processi verbali.

Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese [c.p.c. 57, 126, 130].


Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere.

Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore e il nome delle parti.

Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata (Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 7 febbraio 1979, n. 59).

 

Art. 46. Forma degli atti giudiziari.

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.

Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata [c.p.c. 57, 126, 130].



Capo IV - Dagli atti dell'ufficiale giudiziario

 

Art. 47. Ora della notificazione.

Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita [c.p.c. 59, 147].

 

Art. 48. Avviso al destinatario della notificazione.

L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:

1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;

2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;

3. l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;

4. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.


Art. 49. Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;

2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

3. la natura dell'atto notificato;

4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.


Art. 50. Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.


Art. 51. Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria.

La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.



 Capo V - Delle persone che possono assistere il giudice

 

Art. 52. Liquidazione del compenso.

Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta [c.p.c. 522].


Art. 53. Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.

I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa [c.p.c. 65, 68, 474].





TITOLO III - Del processo di cognizione

 

Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace

(Rubrica così sostituita dall'art. 118, comma 1,  del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51; il comma 2 dello stesso art. 118 ha soppresso la ripartizione interna in sezioni del presente capo)

 

Art. 54. Determinazione dei giorni d'udienza.

(Articolo così sostituito dall'art. 119 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.

 

Art. 55. Distribuzione delle udienze tra i magistrati.

Il capo dell'ufficio [di pretura o] (Parole soppresse dall'art. 120 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del giudice di pace (Espressione così sostituita dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.

 

Art. 56. Designazione del giudice per ciascuna causa.

Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa (Comma così sostituito dall'art. 121 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.


Art. 57. Rinvio dell'udienza di comparizione.

Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (Comma così modificato dall'art. 122 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, [il pretore o] (Parole soppresse dall'art. 122 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) il giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva [c.p.c. 313].

 

Art. 58. Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio.

(Articolo così modificato dall'art. 123 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

 

Art. 59. Dichiarazione di contumacia.

La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta [dal pretore o] (Parole soppresse dall'art. 124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) dal giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.

 

Art. 60. Tempo degli atti di istruzione.

Gli atti di istruzione debbono essere assunti [dal pretore o] (Parole soppresse dall'art. 124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) dal giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza [c.p.c. 317].

 

Art. 61. Ordine di trattazione e discussione delle cause.

(Articolo così sostituito dall'art. 125 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.

 

Art. 62. Udienza di discussione.

Il [pretore o il] (Parole soppresse dall'art. 126 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.

L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.


Art. 63. Giudice decidente.

La causa deve essere decisa [dal pretore o] (Parole soppresse dall'art. 124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) dal giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.

 

Art. 64. Pubblicazione della sentenza.

(Articolo abrogato dall'art. 127 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

[La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione].

 

Art. 65. Querela di falso.

Il [pretore o il] (Parole soppresse dall'art. 126 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) giudice di pace  (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso [c.p.c. 221], stabilisce un termine perentorio [c.p.c. 152, 153] entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.

 

Art. 66. Tempo degli atti dei conciliatori.

(Articolo abrogato dall'art. 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

 [I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi].

 

Art. 67. Luogo delle udienze.

 (Articolo abrogato dall'art. 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

 [I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.

Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione].

 

Art. 68. Istanza di conciliazione.

L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) con ricorso o verbalmente.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

Se è proposta verbalmente, il giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente [c.p.c. 321, 322; disp. att. c.p.c. 35].


Art. 69. Mancata comparizione della parte invitata.

Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.



Capo II - Del procedimento davanti al tribunale

 

Sezione I - Dell'introduzione della causa

Art. 69-bis. Determinazione delle udienze di prima comparizione.

(Articolo aggiunto dall'art. 18 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857,  e poi così sostituito dall'art. 78 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'art. 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

 

Art. 70. Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione.

(Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso [c.p.c. 125] diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.

Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato [c.p.c. 136], insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati personalmente [c.p.c. 137] in un congruo termine stabilito dal presidente.

Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione [c.p.c. 181]. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

 

Art. 70-bis. Computo dei termini di comparizione.

(Articolo aggiunto dall'art. 20 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo 163-bis del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso codice.

 

 

Art. 70-ter. Notificazione della comparsa di risposta.

(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163,  terzo  comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti,  in  caso  di  pluralità  degli  stessi,  a notificare al difensore  dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore  a  sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore  di  almeno  dieci  giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del  precedente  comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

 

Art. 71. Nota d'iscrizione a ruolo.

(Articolo prima sostituito dall'art. 21del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e poi così modificato dall'art. 3 del D.L. 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91)

La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale [c.p.c. 165, 168] deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

 

Art. 72. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.

Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo [c.p.c. 165, 166]. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice.

Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.


Art. 73. Copia degli atti di parte.

Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel comma precedente.


Art. 74. Contenuto del fascicolo di parte.

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte [c.p.c. 165, 166, 169].

Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.


Art. 75. Nota delle spese.

Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita [c.p.c. 90, 189].


Art. 76. Potere delle parti sui fascicoli.

(Articolo così modificato dall'art. 7 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo [c.p.c. 165, 166, 168, 744].

 

Art. 77. Ritiro del fascicolo di parte.

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.



 Sezione II - Dell'istruzione della causa

 

Art. 78. Astensione del giudice istruttore.

Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del Codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

 

Art. 79. Sostituzione del giudice istruttore.

La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].


Art. 80. Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.

(Articolo così sostituito dall'art. 22 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio ed alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni [c.p.c. 163, 168, 168-bis, 175].

 

Art. 80-bis. Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.

(Articolo aggiunto dall'art. 23 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del Codice può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 183].

 

Art. 81. Fissazione delle udienze d'istruzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore [c.p.c. 175, 202].

Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

 

Art. 82. Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice (Comma così sostituito dall'art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore (Comma così sostituito dall'art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.

Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza di istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione [c.p.c. 168-bis, 175, 348].

 

Art. 83. Ordine di trattazione delle cause.

Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti [c.p.c. 163-bis].


Art. 83-bis. Trattazione scritta della causa.

(Articolo aggiunto dall'art. 26 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.

 

Art. 83-ter. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.

(Articolo aggiunto dall'art. 128 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.

Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

 

Art. 84. Svolgimento delle udienze.

Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche [c.p.c. 128].

Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere alla udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.

Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.


Art. 85. Istanza per imposizione di cauzione.

L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del Codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.

L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.


Art. 86. Forma della cauzione.

Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].


Art. 87. Produzione dei documenti.

(Articolo così sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale [c.p.c. 125, 126, 130, 184].

 

Art. 88. Processo verbale di avvenuta conciliazione.

La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura (*) della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione [c.p.c. 185].

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(*) Per la soppressione dell'ufficio del pretore ved. il D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.


Art. 89. Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico.

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte [c.p.c. 63].

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].


Art. 90. Indagini del consulente senza la presenza del giudice.

Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.

In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.


Art. 91. Comunicazioni a consulenti di parte.

Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione [c.p.c. 136] al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.


Art. 92. Questioni sorte durante le indagini del consulente.

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso [c.p.c. 195].

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.


Art. 93. Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione.

Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice [c.p.c. 118, 258, 260].


Art. 94. Istanza di esibizione.

L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede [c.p.c. 118, 210].


Art. 95. Notificazione dell'ordinanza di esibizione.

Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione [c.p.c. 118, 210, 211].


Art. 96. Informazioni della pubblica amministrazione.

La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.


Art. 97. Divieto di private informazioni.

Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria [c.p.c. 115].


Art. 98. Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.

Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del Codice, deve farne copia.

Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.

Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente [c.p.c. 224].


Art. 99. Proposizione della querela di falso.

La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale [c.p.c. 83, 221].

Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.


Art. 100. Copie del documento impugnato.

Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore [c.p.c. 223].

L'autorizzazione è data con decreto.


Art. 101. Rinvio.

Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla verificazione di scrittura privata [c.p.c. 214, 221].


Art. 102. Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale.

Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio [c.p.c. 230] o la prova testimoniale [c.p.c. 244] non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione [c.p.c. 163] e nella comparsa di risposta [c.p.c. 167] o nei processi verbali di causa [c.p.c. 126, 245].


Art. 103. Termine per l'intimazione al testimone.

L'intimazione di cui all'articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni  (Termine così modificato dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.

L'intimazione a cura del difensore contiene (Comma aggiunto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263):

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

 


Art. 104. Mancata intimazione ai testimoni.

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova [c.p.c. 250, 255].

Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.


Art. 105. Forma speciale di esame testimoniale.

La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del Codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso [ai Principi reali], ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

 

Art. 106. Disposizioni relative al testimone non comparso.

Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] contro il testimone.


Art. 107. Liquidazione delle indennità ai testimoni.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

[Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennità al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo].

 

Art. 108. Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.

Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del Codice.

Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.


Art. 109. Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.

L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].


Art. 110. Fissazione dell'udienza di trattazione.

(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

 [Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione] [c.p.c. 188, 189, 209; disp. att. c.p.c. 62].

 

Art. 111. Produzione delle comparse.

Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione [c.p.c. 190].

Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte [c.p.c. 165, 166] comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.

L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.

Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.


Art. 112. Istanza di decisione secondo equità.

L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.


Art. 112-bis. Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.

(Articolo aggiunto dall'art. 28 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e poi abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

 [Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'articolo 178 quinto comma del codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189 del codice].

 

 

 Sezione III - Della decisione della causa

 

Art. 113. Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.

(Articolo così sostituito dall'art. 80 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.


Art. 114. Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi.

(Articolo così sostituito dall'art. 80 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione [c.p.c. 190, 276] di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice [c.p.c. 158].

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano [c.p.c. 158].

 

Art. 115. Rinvio della discussione.

Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82 [disp. att. c.p.c. 82].

Il collegio può inoltre rinviare la discussione [c.p.c. 275] della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.


Art. 116. Ordine di discussione delle cause.

L'ordine di discussione [c.p.c. 275] delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.

Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.


Art. 117. Svolgimento della discussione.

I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.

Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.

Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 [disp. att. c.p.c. 3] ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore [c.p.c. 275].


Art. 118. Motivazione della sentenza.

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.


Art. 119. Redazione della sentenza.

L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice (Comma così modificato dall'art. 4 della legge 28 luglio 1960, n. 777).

Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice [c.p.c. 161].

Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione [c.p.c. 276].

Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo [c.p.c. 114].


Art. 120. Pubblicazione delle sentenze.

(Articolo abrogato dall'art. 129 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

 [Le sentenze debbono essere depositate, a norma dell'articolo 133 del codice, non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa].

 

Art. 121. Ordinanza di correzione delle sentenze.

L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere [c.p.c. 287, 288].


Art. 122. Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.

L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.


Art. 123. Avviso d'impugnazione alla cancelleria.

L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.

 

Art. 123-bis. Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore.

(Articolo aggiunto dall'art. 29 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

 

Art. 124. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.

A prova del passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge [c.p.c. 325] appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.


Art. 125. Riassunzione della causa.

(Articolo così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa [c.p.c. 34, 38, 39, 40, 44, 50, 54, 299, 303, 307, 353, 367, 383, 392, 548, 616, 619, 667, 779] è fatta con comparsa, che deve contenere:

1. l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

3. il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del codice;

5. l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;

6. l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in un'udienza di istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

 

Art. 125-bis. Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione.

(Articolo aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma dell'articolo 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione [c.p.c. 356, 392, 779].

 

Art. 126. Fascicolo della causa riassunta.

Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa [c.p.c. 392].


Art. 127. Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.

La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.



Capo III - Del procedimento d'appello

 

Art. 128. Determinazione dei giorni d'udienza.

(Articolo così sostituito dall'art. 32 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'articolo 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce (Comma così sostituito dall'art. 81 della legge 26 novembre 1990, n. 353).


Art. 129. Riserva d'appello. Estinzione del processo.

(Articolo così sostituito dall'art. 33 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.

La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente [c.p.c. 138] alla parte, se questa non è costituita [c.p.c. 340].

Se il processo si estingue in primo grado [c.p.c. 307], la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza [c.p.c. 324], che pronuncia l'estinzione del processo [c.p.c. 310]. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'articolo 327 del codice stesso.

 

Art. 129-bis. Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva.

(Articolo aggiunto dall'art. 34 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza di appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125 [disp. att. c.p.c. 125], entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.

 

Art. 130. Appello contro la sentenza di estinzione del processo.

(Articolo così dall'art. 82 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.

 

Art. 131. Deliberazione dei provvedimenti.

Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.

Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.


Art. 131-bis. Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.

(Articolo aggiunto dall'art. 36 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

 

Art. 132. Rinvio.

Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo [c.p.c. 359].

 


 Capo IV - Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione

 

Art. 133. Riserva di ricorso. Estinzione del processo.

(Articolo così sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

La riserva di ricorso per Cassazione prevista nell'articolo 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo 129 primo e secondo comma [disp. att. c.p.c. 129].

Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma [disp. att. c.p.c. 129].

L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice (Comma aggiunto dall’art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

 

 

Art. 133-bis. Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per Cassazione.

(Articolo aggiunto dall'art. 38 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

Se sia stato proposto ricorso immediato per Cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di Cassazione.

Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125 [disp. att. c.p.c. 125], entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto.

 

Art. 134. Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59)

Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1. le marche [o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria] e per [diritto di chiamata di causa,] (Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137 [disp. att. c.p.c. 137];

4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche [o ricevute di versamenti sui conti correnti postali] (Parole soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche [o ricevute di versamenti su conti correnti postali] (Parole soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

[L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'articolo 137 (Comma abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

 

Art. 134-bis. Residenza o sede delle parti.

(Articolo inserito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.

 

 

Art. 135. Invio di copie alle parti.

(Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 59)

Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.

 

Art. 136. Ricorso per regolamento di competenza.

(Articolo abrogato dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 793)

 [Non è necessario il deposito di cui all'articolo 364 del Codice per i ricorsi per regolamento di competenza].

 

Art. 137. Copie del ricorso e del controricorso.

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso [c.p.c. 369, 370] almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.

Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, [la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta] (Comma così sostituito dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; successivamente le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

[Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639]  (Comma abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

[I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicati] (Comma abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

[Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie, debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere può farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma] (Comma abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)..

 
Art. 138. Procedimento in camera di consiglio.

(Articolo abrogato dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

[Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del Codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

[Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte.

[Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 quarto comma del Codice (Comma così sostituito dall'art. 83 della legge 26 novembre 1990, n. 353)].

 

Art. 139. Istanza di rimessione alle sezioni unite.

L'istanza prevista nell'articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice ed è inserito nel fascicolo d'ufficio.


Art. 140. Deposito delle memorie di parte.

Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.


Art. 141. Deliberazione dei provvedimenti.

Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.

Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione [c.p.c. 380].


Art. 142. Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici.

(Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.

Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.


Art. 143. Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte.

La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi [c.p.c. 383].


Art. 144. Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino.

Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del Codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice.


Art. 144-bis. Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio.

(Articolo aggiunto dall'art. 84 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138 [disp. att. c.p.c. 138].

 

 

Capo V - Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

(L'intero capo è stato così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

 

Art. 144-ter. Controversie individuali di lavoro.

(Articolo aggiunto dall'art. 130 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.

 

Art. 144-quater. Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte.

(Articolo inserito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 


Art. 145. Termine per la nomina del consulente tecnico.

(Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

 

Art. 146. Albo dei consulenti tecnici.

(Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti (*) presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

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(*) Recte: istituito.

 

Art. 146-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.

(Articolo inserito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 147. Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

 

Art. 148. Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

 

Art. 149. Controversie in materia di invalidità pensionabile.

(Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

 

Art. 150. Calcolo della svalutazione monetaria.

(Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.


Art. 151. Riunione di procedimenti.

(Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)

La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. (Comma così sostituito dall’art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

 

Art. 152. Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.

(Articolo prima sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e poi abrogato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438)

[Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria].

 

 

TITOLO IV - Del processo di esecuzione

 

Capo I - Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

 

Art. 153. Rilascio del titolo esecutivo.

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.


Art. 154. Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.

Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.


Art. 155. Certificato di prestata cauzione.

Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.


Art. 156. Esecuzione sui beni sequestrati.

Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio [c.p.c. 153] di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice (Comma così sostituito dall'art. 85 della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice.


Art. 156-bis. Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale.

(Articolo aggiunto dall'art. 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353)

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156 [disp. att. c.p.c. 156].


Art. 157. Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.

(Articolo così sostituito dall'art. 39 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)

L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'articolo 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

 

Art. 158. Avviso al sequestrante.

Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del Codice.


Art. 159. Istituti autorizzati all'incanto e alla amministrazione dei beni.

Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti (Comma così sostituito dall'art. 87 della legge 26 novembre 1990, n. 353).


Art. 160. Forma degli avvisi.

Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati [c.p.c. 498, 524].


Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.

L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima [c.p.c. 68, 518, 532].

 

Art. 161-bis. Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione.

(Articolo inserito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.


Art. 162. Deposito del prezzo di assegnazione.

La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari [c.p.c. 506, 507, 539].


Art. 163. Ordine di cessazione della vendita forzata.

La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del Codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.


Art. 164. Atti di trasferimento del bene espropriato.

Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente [c.c. 2643, n. 6, 2684, n. 5].



Capo II - Dell'espropriazione mobiliare

 

Art. 165. Partecipazione del creditore al pignoramento.

(Articolo così sostituito dall’art. 20 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)

All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con  un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.


Art. 166. Modalità della custodia.

(Articolo così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati [c.p.c. 520].


Art. 167. Processo verbale di consegna al commissionario.

Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita [c.p.c. 532]. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.


Art. 168. Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita.

(Articolo così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita [c.p.c. 533, 534] sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.

Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], sentiti il ricorrente e le parti.

 

Art. 169. Registrazione del processo verbale di vendita.

(Articolo così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.

 

Art. 169-bis. Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Con  il  decreto di cui all'articolo  179-bis  è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

Art. 169-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter  sono  indicati  anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dai commercialisti disponibili  a provvedere  alle  operazioni  di  vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri. 

 

Capo III - Dell'espropriazione immobiliare

 

Art. 170. Atto di pignoramento immobiliare.

L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125 del Codice.


Art. 171. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.

Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati [c.p.c. 485].


Art. 172. Cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti [c.p.c. 485] prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.


Art. 173. Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita.

(Articolo abrogato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

[Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del Codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sulla istanza stessa.]

 

Art.  173-bis. Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.

(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

    1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

    2) una sommaria descrizione del bene;

     3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da  terzi,  del  titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento   alla   esistenza   di   contratti  registrati  in  data antecedente al pignoramento;

     4)  l'esistenza  di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale,   gravanti   sul   bene,   che   resteranno   a  carico dell'acquirente,  ivi  compresi  i  vincoli  derivanti  da  contratti incidenti  sulla  attitudine  edificatoria  dello  stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

     5)  l'esistenza  di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale,  che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

     6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa (Parole aggiunte dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti  di  cui  all'articolo  567,  secondo  comma,  del  codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto,  terminata  la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti  o  intervenuti  e  al  debitore, anche se non costituito, almeno  quarantacinque  giorni  prima  dell'udienza  fissata ai sensi dell'articolo  569  del  codice,  a  mezzo di posta ordinaria o posta elettronica,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare, concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le  parti  possono  depositare  all'udienza  note alla relazione purché  abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le  predette  note  al  perito, secondo le modalità fissate al terzo comma;  in  tale  caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

 

Art. 173-ter. Pubblicità degli avvisi tramite internet.

(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

Il Ministro  della  giustizia  stabilisce  con  proprio  decreto  i siti internet  destinati  all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490  del  codice  e  i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

 

Art.  173-quater. Avviso  delle  operazioni  di vendita con incanto  da  parte del professionista delegato.

(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

L'avviso di cui al terzo   comma   dell'articolo   591-bis  del  codice  deve  contenere l'indicazione  della  destinazione urbanistica del terreno risultante dal  certificato  di  destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato  testo  unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,  n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma  1,  del  citato  testo  unico,  ovvero di cui all'articolo 40, secondo  comma,  della  citata  legge  28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta   menzione  nell'avviso  con  avvertenza  che  l'aggiudicatario potrà,  ricorrendone  i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui  all'articolo  46,  comma  5,  del  citato  testo  unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto.

(Articolo aggiunto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.


Art. 174. Dichiarazione di residenza dell'offerente.

Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio [c.c. 43, 47] nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria [c.p.c. 571, 574].


Art. 175. Convocazione delle parti per l'incanto.

Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del Codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del Codice.


Art. 176. Comunicazione del decreto di decadenza.

Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario [c.p.c. 136].

Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del Codice [c.p.c. 485].


Art. 177. Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato [c.p.c. 587].


Art. 178. Procedimento di rendiconto.

Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del Codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti [c.p.c. 485], provvede all'approvazione del conto.

Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.


Art. 179. Graduazione e liquidazione.

Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all'articolo 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.

Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.

Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del Codice.


Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.

(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

Con decreto del   Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti il Consiglio nazionale del notariato,  il  Consiglio  nazionale  dell'ordine degli avvocati e il Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti  a notai, avvocati e commercialisti (Parole così sostituite dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) per le operazioni di vendita di beni immobili.

Il  compenso  dovuto  al professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione  con specifica determinazione della parte riguardante le  operazioni  di  vendita  e  le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario.  Il  provvedimento  di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

 

Art. 179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Il  Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio  dell'ordine  degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori  commercialisti  e esperti contabili comunicano ogni triennio ai  presidenti  dei  tribunali  gli  elenchi,  distinti  per  ciascun circondario,  rispettivamente  dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione  degli  avvocati e dei commercialisti  sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno  dei  predetti  professionisti,  con  cui  sono  riferite le specifiche   esperienze   maturate  nello  svolgimento  di  procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il   presidente   del   tribunale  forma  quindi  l'elenco  dei professionisti  disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo  trasmette  ai  giudici  dell'esecuzione  unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al  termine  di  ciascun  semestre,  il presidente del tribunale dispone  la  cancellazione  dei professionisti ai quali in una o più procedure  esecutive  sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato  rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione  a  norma  dell'articolo  591-bis,  primo  comma, del codice.

I  professionisti  cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega  non  possono  essere  reinseriti  nel triennio in corso e nel triennio successivo.

 

Art. 179-quater. Distribuzione degli incarichi.

(Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge 3 agosto 1998, n. 302)

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

 

 

Capo IV - Disposizioni comuni

 

Art. 180. Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.

L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del Codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del Codice.


Art. 181. Disposizioni sulla divisione.

(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

Il giudice dell'esecuzione,  quando  dispone che si proceda a divisione del bene indiviso,  provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se   gli  interessati  non  sono  tutti  presenti,  il  giudice dell'esecuzione,  con  l'ordinanza  di  cui all'articolo 600, secondo comma,  del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle  parti,  concedendo  termine  alla  parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.


Art. 182. Intimazione al detentore del pegno.

Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del Codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice, se il pegno è detenuto da altri.


Art. 183. Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio.

(Articolo così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del Codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto [c.p.c. 135].

 

Art. 184. Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione.

I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo 125 del Codice, debbono contenere quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 163 del Codice.


Art. 185. Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione.

(Articolo così sostituito dall’art. 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 52)

All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

 


Art. 186. Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione.

Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.


Art. 187. Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva.

Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del Codice [c.p.c. 618].

 

Art.  187-bis.  Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti  degli atti esecutivi compiuti.

(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 4-novies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

In ogni caso di estinzione o  di  chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo  avvenuta  dopo l'aggiudicazione,  anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei  confronti  dei  terzi  aggiudicatari  o  assegnatari,  in  forza dell'articolo  632,  secondo  comma,  del codice, gli effetti di tali atti.  Dopo  il  compimento  degli  stessi  atti,  l'istanza  di  cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.

 



 TITOLO V - Dei procedimenti speciali

 

Art. 188. Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione.

La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia.

Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.

Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177, n. 2] l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.


Art. 189. Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.

L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].

Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi (Comma aggiunto dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).

 

Art. 190. Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.

Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.


Art. 191. Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.

Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio [c.p.c. 474, 733, 734].


Art. 192. Modalità di chiusura dell'inventario.

L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario [c.p.c. 775].


Art. 193. Giuramento del curatore dell'eredità giacente.

Il curatore dell'eredità giacente [c.c. 528, 529], prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore (*) di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità [c.p.c. 781].

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(*) Per la soppressione dell'ufficio del pretore ved. il D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.


Art. 194. Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.

Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto [c.p.c. 68, 786, 789, 790], questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del Codice.


Art. 195. Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.

Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con decreto [c.p.c. 135] del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.

Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474, 789, 791].


Art. 196. Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo.

(Articolo abrogato dall'art. 17, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 25)

 [Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del Codice nel termine perentorio [c.p.c. 153] di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorietà].

 

 

TITOLO VI - Disposizioni transitorie

 

Capo I - Del processo di cognizione

 

Art. 197. Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti.

Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il Codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del Codice e inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38]. Se la scadenza del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del Codice o non restano alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del Codice. Se nessuna delle parti si costituisce in termine il processo si estingue [c.p.c. 310].

Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli articoli 163 e 167 del Codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all'articolo 172 del Codice.

Se il termine fissato nell'atto di citazione è scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il Codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del Codice.

 

Art. 198. Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse.

Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del Codice e dall'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

 

Art. 199. Processi di primo grado nei quali è stata pronunciata sentenza interlocutoria.

Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell'entrata in vigore del Codice, le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all'articolo precedente.

Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine per la riassunzione è fissato dal giudice dell'impugnazione con la sentenza che pronuncia sulla stessa.

Se la sentenza interlocutoria non esecutiva passa in giudicato [c.p.c. 324] dopo la entrata in vigore del Codice, il termine di riassunzione di cui all'articolo precedente decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.


Art. 200. Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore.

Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo di ufficio [c.p.c. 168] e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.

Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del Codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del Codice.

 

Art. 201. Sospensione del processo.

Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia pronunciata sentenza sulla impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.

 

Art. 202. Prima udienza di trattazione.

Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 disp.att.c.p.c. si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del Codice.

 

Art. 203. Assunzione dei mezzi di prova.

Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice non è ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del Codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199 [disp. att. c.p.c. 198, 199].

Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice è fissata o è in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono quanto è prescritto nell'articolo 198 [disp. att. c.p.c. 198].

Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli 202 [disp. att. c.p.c. 202] e seguenti del Codice, e può, inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il Codice entra in vigore.

Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del Codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle già eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 [disp. att. c.p.c. 192] e seguenti del Codice.

In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatesi prima del giorno in cui il Codice entra in vigore.

 

Art. 204. Cause in decisione davanti al tribunale.

Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del Codice.

Se le conclusioni non sono complete a norma dell'articolo 189 del Codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza le parti ad udienza fissa davanti al giudice relatore.

Se il collegio pronuncia ordinanza, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio. Le parti sono tenute a depositare, su richiesta del cancelliere, le copie degli atti da inserire nel fascicolo d'ufficio, la carta bollata e la somma di cui all'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38].

In ogni caso di riapertura della istruzione il relatore assume le funzioni e i poteri di giudice istruttore [c.p.c. 175].

 

Art. 205. Efficacia delle sentenze interlocutorie.

Le sentenze interlocutorie finché non siano riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che queste debbono prendere a norma degli articoli 197 e 198 [disp. att. c.p.c. 197, 198].

 

Art. 206. Impugnazione delle sentenze interlocutorie.

Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione è regolato dal Codice, salve le disposizioni delle presenti norme.

Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza [c.p.c. 42] nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Codice.

Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma dell'articolo 43 del Codice. La proposizione del regolamento di competenza indipendentemente dalla impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine di cui al comma precedente.

 

Art. 207. Termini per le impugnazioni.

I termini per le impugnazioni [c.p.c. 325], che al momento in cui entra in vigore il Codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.

 

Art. 208. Decadenza dell'impugnazione.

Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il Codice si applica la disposizione dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell'entrata in vigore del Codice.

 

Art. 209. Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti.

Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del Codice se, nel giorno in cui entra in vigore il Codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice di impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.

 

Art. 210. Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione.

Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del Codice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 197 [disp. att. c.p.c. 197].

Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 200 [disp. att. c.p.c. 200], nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del Codice e il procedimento prosegue secondo le norme del Codice.

 

Art. 211. Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse.

Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199 disp.att.c.p.c.

Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 disp.att.c.p.c. e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.

 

Art. 212. Effetto devolutivo dell'appello.

In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del Codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del Codice.

 

Art. 213. Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.

Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del Codice.

Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine perentorio [c.p.c. 153] per la riassunzione.

 

Art. 214. Cause davanti al pretore e al conciliatore.

Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.

 

Art. 215. Cause davanti alla corte suprema di cassazione.

Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice è stato proposto ricorso per Cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del Codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.

Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice sono stati depositati i ricorsi e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano al procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del Codice.

 

Art. 216. Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria.

Il cancelliere della Corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del Codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato alcun deposito, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla Corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non è integrato, il cancelliere provvede a norma dell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] ultimo comma.

 

Art. 217. Riassunzione davanti al giudice di rinvio.

Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Al procedimento si applicano le disposizioni del Codice.

 

Art. 218. Impugnazioni relative alle cause di lavoro.

Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del Codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell'articolo 450 del Codice davanti alla sezione della corte d'appello ivi indicata. Se l'appello è stato già proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.

In entrambi i casi la sezione della corte provvede a norma dell'articolo 451 del Codice.

Sui ricorsi contro le sentenze, che prima dell'entrata in vigore del Codice hanno pronunciato sulla competenza per materia del giudice del lavoro, la Corte suprema di cassazione pronuncia a norma della legge precedente.

 

 

Capo II - Del processo di esecuzione

 

Art. 219. Precetto immobiliare non trascritto.

Il precetto immobiliare non trascritto prima dell'entrata in vigore del Codice ha soltanto l'efficacia di cui all'articolo 480 del Codice. L'espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del Codice [c.p.c. 555].

 

Art. 220. Espropriazione forzata soltanto iniziata.

Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del Codice e 38 [disp. att. c.p.c. 38] delle presenti norme e proporre l'istanza di assegnazione o di vendita a norma dell'articolo 501 nel termine di cui all'articolo 497 del Codice, decorrente dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell'ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell'esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del Codice.

 

Art. 221. Processi d'espropriazione mobiliare.

Nei processi di espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita altrimenti il processo si estingue [c.p.c. 310].

Eseguiti i depositi si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.

Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

 

Art. 222. Processi d'espropriazione immobiliare.

Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del Codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del Codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.

Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del Codice e quello di cui all'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.

Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma [disp. att. c.p.c. 220].

Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

 

Art. 223. Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.

I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del Codice sono regolati dalla legge precedente.

 

Art. 224. Processi d'opposizione all'esecuzione.

Ai processi d'opposizione all'esecuzione iniziati prima dell'entrata in vigore del Codice si applicano le disposizioni degli articoli 197 e seguenti.

 

Art. 225. Opposizione agli atti esecutivi.

Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del Codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del Codice, osservate le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.

Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.

 

Art. 226. Riassunzione del processo esecutivo sospeso.

Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell'entrata in vigore del Codice si applica la disposizione dell'articolo 627 del Codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d'appello è avvenuto prima dell'entrata in vigore del Codice, il termine di tre mesi previsto nell'articolo 627 dello stesso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del Codice.

 

 

Capo III - Dell'arbitrato

 

Art. 227. Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del Codice.

I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia [c.p.c. 806, 808].

 

Art. 228. Arbitri e procedimento arbitrale.

Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli articoli 811 e 813 e seguenti del Codice.

Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del Codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del Codice.

 

Art. 229. Impugnazione delle sentenze.

Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del Codice sono impugnabili a norma della legge precedente [c.p.c. 827].

 

 

Capo IV - Disposizioni comuni

 

Art. 230. Immutabilità della competenza già fissata.

Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.

I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.

 

Art. 231. Albo degli esperti.

Finché non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti dall'articolo 4 [disp. att. c.p.c. 4], continuano ad avere vigore quelli formati secondo la legge precedente.