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R.D.18 dicembre
1941, N. 1368
(«Gazz. Uff.» 24 dicembre
1941, n. 302)
Disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie
Testo vigente aggiornato a data attuale
TITOLO I - Del
pubblico ministero
Art.
1. Richiesta di comunicazione degli atti.
In ogni stato e grado del processo il
pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per
l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge [c.p.c. 69].
Art. 2. Intervento davanti all'istruttore.
(Articolo
così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore
avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice [c.p.c. 70].
Art.
3. Intervento davanti al collegio.
Il pubblico ministero può spiegare il suo
intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio [c.p.c. 267, 268,
275], mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza [c.p.c.
70].
Il pubblico ministero che interviene
all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di
udienza.
Se il pubblico ministero che interviene
davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle
parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il
presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la
causa al giudice istruttore per l'integrazione della istruzione [c.p.c. 280].
TITOLO II - Degli
esperti e degli ausiliari del giudice
Capo I - Degli esperti della magistratura del
lavoro
(Capo da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento
corporativo disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
Art.
4. Albo degli esperti.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[Presso ogni corte d'appello è istituito un
albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.
L'albo è diviso in categorie secondo i rami
delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte].
Art. 5. Formazione dell'albo.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
L'albo è tenuto dal primo presidente della corte
d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal
procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della
corte funzionante come magistratura del lavoro.
Le funzioni di segretario del comitato sono
esercitate dal cancelliere della corte.
Art.
6. Proposte d'iscrizione.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna
provincia delle camere di commercio, industria e agricoltura.
Se non sono fatte proposte di esperti per una
categoria, il comitato può provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che
hanno i requisiti indicati nell'articolo seguente].
Art.
7. Requisiti per l'iscrizione.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare
competenza in materia di produzione e di lavoro e:
1) sono cittadini italiani;
2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di
età;
3) sono forniti di laurea universitaria o di
altro titolo equipollente;
4) sono di condotta morale [e politica]
specchiata.
Possono essere iscritti, anche se sforniti
del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata
attività, hanno in questa acquistato singolare perizia.
La qualità di impiegato dello Stato o di
altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo].
Art.
8. Revisione dell'albo.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni
biennio dal comitato previsto nell'articolo [disp. att. c.p.c. 5].
Il primo presidente della corte d'appello
invita le camere di commercio, industria e agricoltura a fare le loro proposte
e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed
eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti
nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio].
Art.
9. Ruolo degli esperti.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[Al principio di ogni anno il primo presidente della corte
d'appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura
del lavoro [c.p.c. 409], forma, per ciascuna categoria di iscritti nell'albo,
il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l'anno a comporre il
collegio.
Il primo presidente può revocare per gravi
motivi l'iscrizione nel ruolo dell'esperto che ne faccia istanza].
Art.
10. Composizione del collegio giudicante.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a
comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui
all'articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta
fuori del ruolo tra gli iscritti nell'albo.
Il cancelliere dà comunicazione del decreto
ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura
del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati].
Art.
11. Astensione e ricusazione degli esperti.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si
applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La
ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.
Agli effetti dell'applicazione degli articoli
indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri
d'appello].
Art.
12. Indennità dovute agli esperti.
(Articolo
da ritenersi inapplicabile per la soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con il D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 3)
[Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro
hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo
esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di
trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di corte d'appello].
Art.
13. Albo dei consulenti tecnici.
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei
consulenti tecnici [c.p.c. 61].
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le
categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola;
5) bancaria; 6) assicurativa.
Art. 14. Formazione dell'albo.
(Articolo
così sostituito dall'articolo unico del D.L.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 700)
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale
ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della
Repubblica (Denominazione così modificata
in virtù dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con legge
10 febbraio 1953, n. 73) e da un professionista iscritto nell'albo
professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della
categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti
tecnici [disp. att. c.p.c. 15].
Il consiglio predetto ha facoltà di
designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di
altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a
cui appartiene il professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da
periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria
e agricoltura (Ora Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in virtù dell'art. 2 della legge 26
settembre 1966, n. 792).
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal
cancelliere del tribunale [c.p.c. 58, 61].
Art.
15. Iscrizione nell'albo.
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo
coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata
materia, sono di condotta morale [e politica] (*) specchiata e sono iscritti
nelle rispettive associazioni professionali (**).
Nessuno può essere iscritto in più di un
albo.
Sulle domande di iscrizione decide il
comitato indicato nell'articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è
ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato
previsto nell'articolo [disp. att. c.p.c. 5].
------------------------
(*) Il requisito della
condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art.
22 della Costituzione.
(**) Le associazioni
professionali sono state soppresse con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art.
16. Domande d'iscrizione.
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo
debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario
giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella
circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'associazione
professionale;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante
crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
Art. 17. Informazioni.
A cura del presidente del tribunale debbono
essere assunte presso le autorità [politiche e] (*) di polizia specifiche
informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.
------------------------
(*) Il requisito della
condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art.
22 della Costituzione.
Art. 18. Revisione dell'albo.
L'albo è permanente. Ogni quattro anni il
comitato di cui all'articolo [disp. att. c.p.c. 14] deve provvedere alla
revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno
dei requisiti previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 15] o è sorto un
impedimento a esercitare l'ufficio.
Art. 19. Disciplina.
La vigilanza sui consulenti tecnici è
esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del
procuratore della Repubblica (Denominazione
così modificata in virtù dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato
con legge 10 febbraio 1953, n. 73) o del presidente dell'associazione
professionale (*), può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti
che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] (**) specchiata o non
hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Per il giudizio disciplinare è competente il
comitato indicato nell'articolo [disp. att. c.p.c. 14].
------------------------
(*) Le associazioni
professionali sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(**) Il requisito della
condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art.
22 della Costituzione.
Art. 20. Sanzioni disciplinari.
Ai consulenti che non hanno osservato i
doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti
sanzioni disciplinari:
1) l'avvertimento;
2) la sospensione dall'albo per un tempo non
superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall'albo.
Art. 21. Procedimento disciplinare.
Prima di promuovere il procedimento
disciplinare, [disp. att. c.p.c. 19] il presidente del tribunale contesta
l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
Il presidente, se dopo la contestazione
ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con
biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente.
Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo [disp. att.
c.p.c. 15] ultimo comma.
Art. 22. Distribuzione degli incarichi.
Tutti i giudici che hanno sede nella
circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di
consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [disp. att.
c.p.c. 23].
Il giudice istruttore che conferisce un
incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non
iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento
i motivi della scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte
d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del
distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non
iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono
essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione
degli incarichi.
Il presidente del tribunale vigila affinché,
senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano
equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo [disp. att. c.p.c. 22].
Per l'attuazione di tale vigilanza il
presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati
tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati
da ciascun giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati
e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il
consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello
esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono
affidati dalla corte.
Art. 24. Liquidazione dei compensi.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 della legge 8 luglio 1980, n. 319)
[La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta
con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo
esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.
Il compenso è commisurato alle difficoltà
delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del
consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa, e osservate le
tariffe esistenti approvate dalla legge].
Sezione II - Dei
consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
(Articolo
da ritenersi abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)
[Presso ogni tribunale è istituito uno
speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia
corporativa.
L'albo è diviso in categorie secondo i rami
delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.
In esso deve essere sempre compresa la
categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul
lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle
assicurazioni sociali.
Per quanto attiene all'albo speciale e agli
iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non
sono modificate dagli articoli seguenti].
Art.
26. Iscrizione nell'albo.
(Articolo da ritenersi
abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)
[Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i
requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della
produzione, che siano indicate dal presidente della camera di commercio,
industria e agricoltura.
Per la categoria dei consulenti in materia di
infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere
iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio
conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano
particolarmente versati nelle materie stesse].
Art.
27. Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
(Articolo
da ritenersi abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo
disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)
[Per le
controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti
tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato a norma dell'articolo.
Art.
28. Registri di cancelleria.
(Articolo
così sostituito dall'art. 1 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero
con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono
essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
Art.
29. Registri di cancelleria della pretura.
(Articolo
abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)
[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti
registri:
1. ruolo generale degli affari contenziosi
civili;
2. rubrica alfabetica generale degli affari
contenziosi civili;
3. ruolo di udienza nel quale sono segnate le
cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni
delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per
ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;
4. ruolo generale degli affari civili non
contenziosi;
5. rubrica alfabetica generale degli affari
civili non contenziosi;
6. ruolo generale delle esecuzioni;
7. rubrica alfabetica generale delle
esecuzioni;
8. registro cronologico dei provvedimenti e
degli altri atti originali;
9. registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
10. registro delle spese di giustizia
anticipate dall'erario in materia civile e penale;
11. registro delle spese inerenti alle cause
riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
12. registro di carico dei depositi per spese
di cancelleria previsti nell'articolo contenente per ogni affare la
riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
13. registro di scarico dei depositi per
spese di cancelleria previsti nell'articolo.
Tutti i registri prima di essere posti in uso
debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale
nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto
il registro].
Art.
30. Registri di cancelleria del tribunale.
(Articolo abrogato
dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)
[Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:
1. ruolo generale degli affari contenziosi
civili;
2. rubrica alfabetica generale degli affari
contenziosi civili;
3. ruolo delle cause assegnate a ciascuna
sezione;
4. rubrica alfabetica generale delle cause
assegnate a ciascuna sezione;
5. ruolo per ogni giudice istruttore delle
cause a lui assegnate;
6. rubrica alfabetica generale delle cause
assegnate ad ogni istruttore;
7. ruolo delle udienze per ciascun giudice
istruttore, nel quale sono assegnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo
è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
8. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel
quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le
dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è
sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
9. ruolo generale degli affari da trattarsi
in camera di consiglio;
10. rubrica alfabetica generale degli affari
da trattarsi in camera di consiglio;
11. ruolo generale delle esecuzioni;
12. rubrica alfabetica generale delle
esecuzioni;
13. registro cronologico dei provvedimenti e
degli altri atti originali;
14. registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
15. registro delle spese di giustizia
anticipate dall'erario in materia civile e penale;
16. registro delle spese inerenti alle cause
riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
17. registro di carico dei depositi per spese
di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] contenente per
ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo
d'ufficio;
18. registro di scarico dei depositi per
spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38];
19. registro degli incarichi conferiti e dei
compensi liquidati ai consulenti tecnici.
Tutti i registri prima di essere posti in uso
debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e
16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica
o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere
nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro].
Art.
31. Registri di cancelleria della corte di appello.
(Articolo
abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)
[Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri
previsti nei nn. 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente.
Tutti i registri prima di essere posti in uso
debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente
della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli
indicati nei nn. 15 e 16, che debbono essere numerati e vidimati dal
procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da
lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei
mezzi fogli di cui è composto il registro].
Art.
32. Registri di cancelleria della corte suprema di cassazione.
(Articolo abrogato
dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)
[Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere
i seguenti registri:
1. ruolo generale degli affari civili;
2. rubrica alfabetica generale degli affari
civili;
3. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel
quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati
le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è
sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
4. registro cronologico dei provvedimenti e
degli altri atti originali;
5. registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
6. registro delle spese inerenti alle cause
riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
7. registro di carico dei depositi per spese
di cancelleria previsti nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] contenente per
ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo
d'ufficio;
8. registro di scarico dei depositi per spese
di cancelleria previsti nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38].
Tutti i registri prima di essere posti in uso
debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della
corte o da un consigliere da lui delegato, tranne quello indicato nel n. 6, che
deve essere numerato e vidimato dal procuratore generale della Repubblica o da
un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte
lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro].
Art.
33. Divisione dei registri in più volumi.
Negli uffici giudiziari aventi un numero
rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la
cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e
della rubrica alfabetica generale corrispondente.
Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre
la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri
pari e l'altro i numeri dispari, o anche in volumi distinti per materia.
Art. 34. Contenuto del registro
cronologico.
(Articolo
abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)
[Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena
formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo
intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il
quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico].
Art.
35. Volumi dei provvedimenti originali.
Il cancelliere deve riunire annualmente in
volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei
processi verbali di conciliazione [c.p.c. 132, 199, 322, 431, 641; disp. att.
c.p.c. 68], nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a
norma dell'articolo 281-sexies (Comma
così modificato dall'art. 117 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Art.
36. Fascicoli di cancelleria.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per
ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è
prevista espressamente dalla legge [c.p.c. 168, 488].
Ogni fascicolo riceve la numerazione del
ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.
Sulla copertina di ogni fascicolo sono
indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare
e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e
l'oggetto.
Nella facciata interna della copertina è
contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della
natura e della data di ciascuno di essi.
Gli atti sono inseriti nel fascicolo in
ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello
risultante dall'indice.
Art. 37. Modo di tenuta dei registri.
(Articolo
abrogato dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 399)
[I registri di cancelleria debbono essere tenuti
ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non
debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né
contenere alterazioni o abrasioni.
Le cancellazioni si fanno con annotazione
alla fine di ogni iscrizione].
Art.
38. Deposito di cancelleria della parte che si costituisce.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[La parte che
per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o
il controricorso, o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni
pignorati, oltre i depositi specificamente previsti dalla legge deve consegnare
al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del procedimento e una somma
per spese di cancelleria che il capo di ciascun ufficio giudiziario fissa con
disposizione generale o con provvedimento speciale.
Il cancelliere deve rifiutare di ricevere gli
atti che non sono accompagnati dai depositi di cui al comma precedente.
Quando nel corso del procedimento ne ravvisa
la necessità, il cancelliere può chiedere alla parte e al difensore di essa
l'integrazione dei depositi.
La parte e il suo difensore sono tenuti in solido
a soddisfare la richiesta del cancelliere. In mancanza il capo dell'ufficio
giudiziario ordina il deposito con decreto che costituisce titolo esecutivo
contro la parte e il suo difensore].
Art.
39. Deposito in cancelleria.
(Articolo abrogato dall'art.
299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115)
[La parte interessata al compimento di un atto deve
consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata
necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito è
fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo
precedente].
Art.
40. Nota dei depositi e delle spese di cancelleria.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[In ogni fascicolo d'ufficio il cancelliere deve inserire un
foglio diviso in due parti, in una delle quali sono da lui annotati i depositi
di carta bollata e l'uso dei singoli fogli e nell'altra i depositi per spese di
cancelleria e le erogazioni fatte].
Art.
41. Deposito delle somme ricevute dal cancelliere.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può
trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante
dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'art. 38 [disp. att. c.p.c. 38],
detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui
depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria].
Art.
42. Prelievi della somma depositata.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante
assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese
e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di
lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle
parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte.
I rimborsi dei residui delle somme depositate
sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei
cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche
mediante assegno postale.
Tutti gli assegni postali debbono essere
firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.
Il cancelliere deve tenere costantemente
aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita].
Art.
43. Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari
civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito
sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del
registro relativo.
A richiesta del cancelliere la nota è resa
esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con
decreto a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 642 del codice.
La nota e il decreto di esecutorietà sono
notificati all'obbligato a norma dell'articolo 643 del codice. Contro di essi è
ammessa, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione,
opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti del codice].
Art.
44. Compilazione dei processi verbali.
Oltre che nei casi specificamente indicati
dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti
che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa
risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute
nell'atto e le dichiarazioni da esse rese [c.p.c. 57, 126, 130].
Art. 45. Forma delle comunicazioni del
cancelliere.
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue
le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali
una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere
conservata nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].
Esse contengono in ogni caso l'indicazione
dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore
se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto
e del ruolo dell'istruttore e il nome delle parti.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo
d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale
giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario
si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio
anche la ricevuta della raccomandata (Comma
così sostituito dall'art. 8 della legge 7 febbraio 1979, n. 59).
Art.
46. Forma degli atti giudiziari.
I processi verbali e gli altri atti
giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile,
in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni
eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza
cancellare la parte soppressa o modificata [c.p.c. 57, 126, 130].
Art.
47. Ora della notificazione.
Nella relazione di notificazione di cui
all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere
inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita
[c.p.c. 59, 147].
Art.
48. Avviso al destinatario della notificazione.
L'avviso prescritto nell'articolo 140 del
Codice deve contenere:
1. il nome della persona che ha chiesto la
notificazione e del destinatario;
2. l'indicazione della natura dell'atto
notificato;
3. l'indicazione del giudice che ha
pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire
con la data o il termine di comparizione;
4. la data e la firma dell'ufficiale
giudiziario.
Art. 49. Nota da consegnarsi al pubblico
ministero.
L'ufficiale, che esegue la notificazione a
norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico
ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:
1. l'indicazione del nome e della qualità
della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del
destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;
4. il giudice che ha pronunciato il
provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5. la data e la firma dell'ufficiale
giudiziario.
La nota è trasmessa dal pubblico ministero
insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto
nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.
Art. 50. Istanza di autorizzazione alla
notificazione per pubblici proclami.
L'istanza di autorizzazione a procedere alla
notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è
fatta con ricorso steso in calce all'atto.
Il pubblico ministero stende il suo parere di
seguito al ricorso.
Art. 51. Destinazione della copia
dell'atto notificato depositata in cancelleria.
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita
in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita
dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].
Nella copia depositata e in quella da
consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario
deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.
Capo V - Delle persone che possono assistere il giudice
Art.
52. Liquidazione del compenso.
Il compenso agli ausiliari di cui
all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha
nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere
o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta
[c.p.c. 522].
Art. 53. Contenuto ed efficacia dei
provvedimenti che liquidano compensi.
I decreti con i quali il giudice liquida a
favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono
indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono
titolo esecutivo contro la parte stessa [c.p.c. 65, 68, 474].
Capo I - Del procedimento davanti al giudice
di pace
(Rubrica così sostituita dall'art. 118, comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51; il
comma 2 dello stesso art. 118 ha soppresso la ripartizione interna in sezioni
del presente capo)
Art.
54. Determinazione dei giorni d'udienza.
(Articolo
così sostituito dall'art. 119 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Le udienze di istruzione e di discussione
delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del
giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del
tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere
affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice
di pace.
Art.
55. Distribuzione delle udienze tra i magistrati.
Il capo dell'ufficio [di pretura o] (Parole soppresse dall'art. 120 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51) del giudice di pace (Espressione così sostituita
dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) distribuisce con decreto al
principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i
magistrati addetti all'ufficio.
Art.
56. Designazione del giudice per ciascuna causa.
Dopo il deposito in cancelleria dell'atto
introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il
giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su
presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del
giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione
della causa (Comma così sostituito
dall'art. 121 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Se nel giorno fissato per la comparizione
l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo
la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato
designato.
Art. 57. Rinvio dell'udienza di
comparizione.
Se non vi è udienza nel giorno fissato
nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316
secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente
successiva tenuta dal giudice designato (Comma
così modificato dall'art. 122 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Se nell'udienza di comparizione non possono
essere sentite le parti, [il pretore o] (Parole
soppresse dall'art. 122 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) il giudice di
pace (Espressione così sostituita
dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) dà atto nel processo
verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente
successiva [c.p.c. 313].
Art.
58. Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio.
(Articolo
così modificato dall'art. 123 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o
elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e
le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la
cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
Art.
59. Dichiarazione di contumacia.
La dichiarazione di contumacia della parte
non costituita è fatta [dal pretore o] (Parole
soppresse dall'art. 124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) dal giudice di
pace (Espressione così sostituita
dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) a norma dell'articolo
171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura
dell'udienza.
Art.
60. Tempo degli atti di istruzione.
Gli atti di istruzione debbono essere assunti
[dal pretore o] (Parole soppresse
dall'art. 124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) dal giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39
della legge 21 novembre 1991, n. 374) non oltre la terza udienza successiva
a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di
ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza [c.p.c. 317].
Art.
61. Ordine di trattazione e discussione delle cause.
(Articolo
così sostituito dall'art. 125 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace
deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini
a norma dell'articolo 163-bis del codice.
Art.
62. Udienza di discussione.
Il [pretore o il] (Parole soppresse dall'art. 126 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
giudice di pace (Espressione così
sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374), quando
dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza
o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del
codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione
della causa.
L'udienza di discussione può essere rinviata
soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da
specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Art. 63. Giudice decidente.
La causa deve essere decisa [dal pretore o] (Parole soppresse dall'art. 124 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51) dal giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991,
n. 374) che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a
norma dell'articolo 174 del codice.
Art.
64. Pubblicazione della sentenza.
(Articolo
abrogato dall'art. 127 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
[La sentenza è depositata in cancelleria
entro quindici giorni dalla discussione].
Art.
65. Querela di falso.
Il [pretore o il] (Parole soppresse dall'art. 126 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39
della legge 21 novembre 1991, n. 374), quando rimette le parti davanti al
tribunale per il processo di falso [c.p.c. 221], stabilisce un termine
perentorio [c.p.c. 152, 153] entro il quale le parti stesse debbono riassumere
la causa davanti al tribunale.
Art.
66. Tempo degli atti dei conciliatori.
(Articolo
abrogato dall'art. 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374)
[I
conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro
competenza anche nei giorni festivi].
Art.
67. Luogo delle udienze.
(Articolo abrogato
dall'art. 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374)
[I
conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal
comune.
Il conciliatore in caso di urgenza può
sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma
non vi può tenere l'udienza di discussione].
Art.
68. Istanza di conciliazione.
L'istanza di conciliazione in sede non
contenziosa può essere proposta al giudice di pace (Espressione così sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991,
n. 374) con ricorso o verbalmente.
Se l'istanza è proposta con ricorso, il
giudice di pace (Espressione così
sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) fa invitare
dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora
determinati per cercare di conciliarle.
Se è proposta verbalmente, il giudice di pace
(Espressione così sostituita dall'art. 39
della legge 21 novembre 1991, n. 374) redige di essa processo verbale e dà
la disposizione di cui al comma precedente [c.p.c. 321, 322; disp. att. c.p.c.
35].
Art. 69. Mancata comparizione della parte
invitata.
Se la parte invitata non si presenta, il
giudice di pace (Espressione così
sostituita dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374) ne dà atto
nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.
Capo II - Del procedimento davanti al
tribunale
Sezione I - Dell'introduzione della causa
(Articolo
aggiunto dall'art. 18 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e poi così sostituito dall'art. 78
della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a
norma del secondo comma dell'art. 163 del codice, i giorni della settimana e le
ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti,
deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30
novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si
riferisce.
Art.
70. Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
L'istanza di abbreviazione dei termini di
comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è
proposta con ricorso [c.p.c. 125] diretto al presidente del tribunale, ovvero,
se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.
Il decreto del presidente, scritto in calce
al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato
[c.p.c. 136], insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite
almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle
parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati
personalmente [c.p.c. 137] in un congruo termine stabilito dal presidente.
Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono
tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la
notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione
o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando
una nuova udienza di prima comparizione [c.p.c. 181]. In tal caso deve essere
osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma
precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice
istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.
Art.
70-bis. Computo dei termini di comparizione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 20 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo 163-bis del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso codice.
Art. 70-ter. Notificazione
della comparsa di risposta.
(Articolo aggiunto dall'art. 2,
comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano
la comparsa di risposta ai sensi del
precedente comma, il
processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Art.
71. Nota d'iscrizione a ruolo.
(Articolo
prima sostituito dall'art. 21del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e poi così
modificato dall'art. 3 del D.L. 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91)
La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale [c.p.c.
165, 168] deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il
codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del
procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di
notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione
delle parti.
Art.
72. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.
Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la
parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo [c.p.c. 165, 166].
Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere
forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice.
Nella stessa cartella sono custoditi i
fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
Art. 73. Copia degli atti di parte.
Le parti debbono consegnare al cancelliere
insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma
dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel
fascicolo d'ufficio.
Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il
fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel comma
precedente.
Art. 74. Contenuto del fascicolo di parte.
Gli atti e i documenti di causa sono inseriti
in sezioni separate del fascicolo di parte [c.p.c. 165, 166, 169].
Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle
copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento,
delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere
iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].
Il cancelliere, dopo aver controllato la
regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del
fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
Art. 75. Nota delle spese.
Il difensore al momento del passaggio in
decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese,
indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento
all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita [c.p.c. 90,
189].
Art. 76. Potere delle parti sui fascicoli.
(Articolo
così modificato dall'art. 7 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono
esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli
delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le
leggi sul bollo [c.p.c. 165, 166, 168, 744].
Art.
77. Ritiro del fascicolo di parte.
Per ritirare il proprio fascicolo a norma
dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice
istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal
cancelliere nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].
In calce al decreto il cancelliere fa
scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di
esso.
Sezione II - Dell'istruzione della causa
Art.
78. Astensione del giudice istruttore.
Il giudice istruttore, che riconosce
l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del Codice,
deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del
tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.
Se il motivo d'astensione sorge dopo che
l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo
dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.
Art.
79. Sostituzione del giudice istruttore.
La sostituzione del giudice istruttore nei
casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di
parte.
L'istanza è proposta con ricorso al
presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro
giudice della stessa sezione.
L'istanza e il decreto sono inseriti nel
fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].
Art. 80. Determinazione delle udienze dei
giudici istruttori.
(Articolo
così sostituito dall'art. 22 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al
principio ed alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore
in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore
debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione
delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in
tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce.
Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del
tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al
decreto le necessarie modificazioni [c.p.c. 163, 168, 168-bis, 175].
Art.
80-bis. Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 23 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del Codice
può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata
esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 183].
Art.
81. Fissazione delle udienze d'istruzione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Le udienze d'istruzione per ogni causa sono
fissate di volta in volta dal giudice istruttore [c.p.c. 175, 202].
Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata
esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza
d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere
superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali
dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.
Art.
82. Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Qualora il giudice istruttore designato non
tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa
si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente
successiva, assegnata allo stesso giudice (Comma
così sostituito dall'art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
La stessa disposizione si applica anche nel
caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono
udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore (Comma così sostituito dall'art. 79 della
legge 26 novembre 1990, n. 353).
Se nel giorno fissato non si tiene udienza
d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore,
ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla
prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.
Il giudice istruttore può, su istanza di
parte o d'ufficio, fissare altra udienza di istruzione, ferme le disposizioni
dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti
non presenti alla pronuncia del provvedimento.
Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione
prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non
compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità
della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la
causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente
successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione [c.p.c. 168-bis, 175, 348].
Art.
83. Ordine di trattazione delle cause.
Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione
delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i
termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti [c.p.c. 163-bis].
Art. 83-bis. Trattazione scritta della
causa.
(Articolo
aggiunto dall'art. 26 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione
scritta della causa, a norma dell'articolo 180 primo comma del Codice, può
stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed
il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.
Art.
83-ter. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni
distaccate del tribunale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 128 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento
giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni
distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il
tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di
prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque
non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del
fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non
impugnabile.
Art.
84. Svolgimento delle udienze.
Le udienze del giudice istruttore non sono
pubbliche [c.p.c. 128].
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al
giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere
alla udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del
proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.
Le parti e i loro difensori non possono
dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal
giudice.
Art. 85. Istanza per imposizione di
cauzione.
L'istanza del convenuto per l'imposizione di
una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del Codice, deve essere
proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L'istanza può essere proposta successivamente
quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della
prima udienza.
Art. 86. Forma della cauzione.
Salvo che sia diversamente disposto dal
giudice a norma dell'articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata
in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi
giudiziari.
Il documento contenente la prova del
versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].
Art. 87. Produzione dei documenti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la
costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo
elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite
dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti
all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale
[c.p.c. 125, 126, 130, 184].
Art.
88. Processo verbale di avvenuta conciliazione.
La convenzione conclusa tra le parti per
effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in
separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal
cancelliere.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori
non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di
udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione
del processo verbale indicato nel comma precedente.
Se le parti non risiedono nella
circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione
conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della
pretura (*) della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di
pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica
è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione [c.p.c. 185].
------------------------
(*) Per la soppressione
dell'ufficio del pretore ved. il D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 89. Ordinanza sull'astensione o
ricusazione del consulente tecnico.
L'ordinanza sull'astensione o sulla
ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del Codice è
scritta in calce al ricorso del consulente o della parte [c.p.c. 63].
Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel
fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].
Art. 90. Indagini del consulente senza la
presenza del giudice.
Il consulente tecnico che, a norma
dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia
presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo
di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale
d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti
defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte
consentite dall'articolo 194 del Codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle
parti avverse copia degli scritti defensionali.
Art. 91. Comunicazioni a consulenti di
parte.
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo
comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente
della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione
[c.p.c. 136] al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle
indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a
norma degli articoli 194 e 201 del Codice.
Art. 92. Questioni sorte durante le
indagini del consulente.
Se, durante le indagini che il consulente
tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico
conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte
interessata vi provveda con ricorso [c.p.c. 195].
Il ricorso della parte non sospende le
indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti
opportuni.
Art. 93. Assistenza alla persona
sottoposta all'ispezione.
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può
farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal
giudice [c.p.c. 118, 258, 260].
Art. 94. Istanza di esibizione.
L'istanza di esibizione di un documento o di
una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica
indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della
prova che la parte o il terzo li possiede [c.p.c. 118, 210].
Art. 95. Notificazione dell'ordinanza di
esibizione.
Il giudice, nell'ordinanza con la quale
dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte
contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve
essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione
[c.p.c. 118, 210, 211].
Art. 96. Informazioni della pubblica
amministrazione.
La nota contenente le informazioni, che la
pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma
dell'articolo 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.
Art. 97. Divieto di private informazioni.
Il giudice non può ricevere private
informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non
per mezzo della cancelleria [c.p.c. 115].
Art. 98. Deposito di documenti fatto da
pubblico depositario.
Il pubblico depositario, al quale è stato
ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di
comparazione a norma dell'articolo 218 del Codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che
della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria
unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al
depositario.
Il pubblico depositario può rilasciare copia
delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo
verbale di verificazione di cui al comma precedente [c.p.c. 224].
Art. 99. Proposizione della querela di
falso.
La querela di falso proposta con atto di
citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice
istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale
[c.p.c. 83, 221].
Se la parte che propone personalmente in
udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal
cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione
scritta.
Art. 100. Copie del documento impugnato.
Il cancelliere non può rilasciare copia del
documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza
l'autorizzazione del giudice istruttore [c.p.c. 223].
L'autorizzazione è data con decreto.
Art. 101. Rinvio.
Nel procedimento di falso si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla verificazione di
scrittura privata [c.p.c. 214, 221].
Art. 102. Ammissione d'interrogatorio o
di prova testimoniale.
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio
[c.p.c. 230] o la prova testimoniale [c.p.c. 244] non è necessario che siano ripetuti
i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di
citazione [c.p.c. 163] e nella comparsa di risposta [c.p.c. 167] o nei processi
verbali di causa [c.p.c. 126, 245].
Art. 103. Termine per l'intimazione al
testimone.
L'intimazione di cui all'articolo 250 del
Codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni (Termine così modificato dall’art.
2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l'autorizzazione del giudice il termine
può essere ridotto nei casi d'urgenza.
L'intimazione a cura del difensore contiene (Comma aggiunto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263):
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Art. 104. Mancata intimazione ai
testimoni.
Se la parte senza giusto motivo non fa
chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla
prova [c.p.c. 250, 255].
Se il giudice riconosce giustificata
l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.
Art. 105. Forma speciale di esame
testimoniale.
La disposizione dell'articolo 255 secondo
comma del Codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni
davanti al giudice, si applica in ogni caso [ai Principi reali], ai Cardinali e
ai Grandi Ufficiali dello Stato.
Art.
106. Disposizioni relative al testimone non comparso.
Il giudice istruttore può pronunciare i
provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del Codice contro il
testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la
comparizione.
Il provvedimento di condanna costituisce
titolo esecutivo [c.p.c. 474] contro il testimone.
Art. 107. Liquidazione delle indennità ai
testimoni.
(Articolo
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
[Il giudice, con provvedimento steso in
margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennità al testimone
che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo].
Art.
108. Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.
Il difensore munito di mandato alla lite può
assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione
del tribunale a norma dell'articolo 203 del Codice.
Il difensore stesso può anche incaricare un
procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al
processo verbale di assunzione della prova.
Art. 109. Ordinanza di pagamento durante il
rendiconto.
L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo
comma del Codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].
Art. 110. Fissazione dell'udienza di
trattazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da
ultimo, dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)
[Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento
di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova
udienza di trattazione] [c.p.c. 188, 189, 209; disp. att. c.p.c. 62].
Art.
111. Produzione delle comparse.
Le comparse debbono essere inserite nel
fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha
fissato per la discussione [c.p.c. 190].
Il cancelliere non deve consentire che
s'inseriscano nei fascicoli di parte [c.p.c. 165, 166] comparse che non
risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente
consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri
componenti il collegio.
L'inserzione tardiva delle comparse può
essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due
giorni prima dell'udienza.
Le comparse debbono essere scritte in
carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di
riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.
Art. 112. Istanza di decisione secondo
equità.
L'istanza per il giudizio di equità, consentita
alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso
nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.
Art. 112-bis. Rimessione della causa al
collegio in pendenza di reclamo.
(Articolo
aggiunto dall'art. 28 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e poi abrogato
dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo,
dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)
[Fino a quando
non siano decorsi i termini stabiliti dall'articolo 178 quinto comma del
codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo,
può d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo 187 secondo
e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189 del codice].
Sezione III - Della
decisione della causa
(Articolo
così sostituito dall'art. 80 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Al principio di ogni trimestre il presidente
del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono
le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero
superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal
presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
Art. 114. Determinazione dei giorni d'udienza
e composizione dei collegi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 80 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
All'inizio di ciascun anno giudiziario, il
presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente
della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o
le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto
dell'art. 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare
affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente
del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per
ogni udienza di discussione [c.p.c. 190, 276] di cui ai commi terzo e quarto
dell'art. 275 del codice [c.p.c. 158].
Se all'udienza sono chiamati giudici in
numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato
dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano [c.p.c. 158].
Art.
115. Rinvio della discussione.
Si applica alle udienze del collegio la
disposizione dell'articolo 82 [disp. att. c.p.c. 82].
Il collegio può inoltre rinviare la
discussione [c.p.c. 275] della causa per non più di una volta soltanto per
grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza
successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190
del codice.
Art. 116. Ordine di discussione delle
cause.
L'ordine di discussione [c.p.c. 275] delle
cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente
l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
Le cause sono chiamate dall'ufficiale
giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente
disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
Art. 117. Svolgimento della discussione.
I difensori debbono leggere davanti al
collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le
sorreggono.
Essi debbono chiedere al presidente la
facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il
pubblico ministero ha la parola per ultimo.
Il presidente può consentire una sola
replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente
può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni,
produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 [disp. att. c.p.c. 3]
ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore [c.p.c. 275].
Art. 118. Motivazione della sentenza.
La motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Debbono essere esposte concisamente e in
ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di
legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114
del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la
decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni
citazione di autori giuridici.
La scelta dell'estensore della sentenza
prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i
componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 119. Redazione della sentenza.
L'estensore deve consegnare la minuta della
sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il
presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la
sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale
scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione al dattilografo di
ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice (Comma così modificato dall'art. 4 della
legge 28 luglio 1960, n. 777).
Il presidente e il relatore, verificata la
corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere,
sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice [c.p.c.
161].
Il giudice che ha steso la motivazione
aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione [c.p.c. 276].
Quando la sentenza è pronunziata secondo
equità se ne deve dare atto nel dispositivo [c.p.c. 114].
Art. 120. Pubblicazione delle sentenze.
(Articolo
abrogato dall'art. 129 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
[Le sentenze
debbono essere depositate, a norma dell'articolo 133 del codice, non oltre il
trentesimo giorno da quello della discussione della causa].
Art.
121. Ordinanza di correzione delle sentenze.
L'ordinanza di correzione delle sentenze è
notificata alle parti a cura del cancelliere [c.p.c. 287, 288].
Art. 122. Forma dell'istanza per
integrazione dei provvedimenti istruttori.
L'istanza per l'integrazione di un
provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del Codice è fatta con
ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del
collegio.
Art. 123. Avviso d'impugnazione alla
cancelleria.
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un
atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il cancelliere deve fare annotazione
dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
Art.
123-bis. Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore.
(Articolo
aggiunto dall'art. 29 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva,
non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo
comma del Codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene
necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare
alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
Art.
124. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
A prova del passaggio in giudicato [c.p.c.
324] della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la
relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge
[c.p.c. 325] appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i
motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce
alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine
previsto dall'articolo 327 del codice.
Art. 125. Riassunzione della causa.
(Articolo
così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la
riassunzione della causa [c.p.c. 34, 38, 39, 40, 44, 50, 54, 299, 303, 307,
353, 367, 383, 392, 548, 616, 619, 667, 779] è fatta con comparsa, che deve
contenere:
1. l'indicazione del giudice davanti al quale
si deve comparire;
2. il nome delle parti e dei loro difensori
con procura;
3. il richiamo dell'atto introduttivo del
giudizio;
4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti
debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del
codice;
5. l'invito a costituirsi nei termini
stabiliti dall'articolo 166 del codice;
6. l'indicazione del provvedimento del
giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307
primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della
citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento
che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
Se, prima della riassunzione, il giudice
istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba
essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a
comparire in un'udienza di istruzione. Se il giudice istruttore già designato
non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla
riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al
presidente del tribunale o della sezione.
La comparsa è notificata a norma
dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere
notificata personalmente.
Art.
125-bis. Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la
prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma dell'articolo 279 quarto comma del
Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme
stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio [c.p.c. 153]
di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio
sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione [c.p.c. 356, 392,
779].
Art.
126. Fascicolo della causa riassunta.
Il cancelliere del giudice davanti al quale
la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al
cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa [c.p.c.
392].
Art. 127. Riscossione della pena
pecuniaria a carico dell'opponente.
La riscossione della pena pecuniaria, alla
quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del
codice, è fatta dal cancelliere.
Capo III - Del procedimento d'appello
Art.
128. Determinazione dei giorni d'udienza.
(Articolo
così sostituito dall'art. 32 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Il decreto del primo presidente della corte d'appello,
che stabilisce, a norma dell'articolo 163 secondo comma del Codice, i giorni
della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della
corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il
successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Il primo presidente della Corte d'appello
stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i
giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate
esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione.
Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte
d'appello durante il periodo al quale si riferisce (Comma così sostituito dall'art. 81 della legge 26 novembre 1990, n. 353).
Art. 129. Riserva d'appello. Estinzione
del processo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 33 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
La riserva d'appello contro le sentenze
previste nell'articolo 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del
codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione
orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio
a parte da allegarsi ad esso.
La riserva può essere fatta anche con atto
notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo
170 primo e terzo comma del codice, o personalmente [c.p.c. 138] alla parte, se
questa non è costituita [c.p.c. 340].
Se il processo si estingue in primo grado [c.p.c. 307], la
sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di
sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa
in giudicato la sentenza [c.p.c. 324], che pronuncia l'estinzione del processo
[c.p.c. 310]. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325
del codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata
notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'articolo 327 del
codice stesso.
Art.
129-bis. Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non
definitiva.
(Articolo
aggiunto dall'art. 34 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Se sia stato proposto ricorso per cassazione
contro sentenza di appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste
nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, il giudice istruttore,
su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati
con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano
dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con
ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] che l'esecuzione o la prosecuzione
dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di
cassazione.
Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta
davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125 [disp.
att. c.p.c. 125], entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi dalla
comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.
Art.
130. Appello contro la sentenza di estinzione del processo.
(Articolo
così dall'art. 82 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato
l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del codice o che ha provveduto
sul reclamo previsto nell'art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è
necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi
termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.
Art.
131. Deliberazione dei provvedimenti.
Nel deliberare i provvedimenti la corte
d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i
consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è
fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto
conforme alla decisione.
Art. 131-bis. Sospensione dell'esecuzione
delle sentenze impugnate per cassazione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 36 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza
prevista dall'articolo 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte
istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la
sentenza medesima.
Art.
132. Rinvio.
Nei procedimenti d'appello si osservano, in
quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono
incompatibili con quelle contenute nel presente capo [c.p.c. 359].
Capo IV - Del procedimento davanti alla Corte suprema di
Cassazione
Art.
133. Riserva di ricorso. Estinzione del processo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
La riserva di ricorso per Cassazione prevista
nell'articolo 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo
129 primo e secondo comma [disp. att. c.p.c. 129].
Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma [disp. att. c.p.c. 129].
L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice (Comma aggiunto dall’art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).
Art.
133-bis. Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per Cassazione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 38 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
Se sia stato proposto ricorso immediato per
Cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma
dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti,
qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per
l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella
sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] che
l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino
alla definizione del giudizio di Cassazione.
Se il ricorso è rigettato o dichiarato
inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme
stabilite dall'articolo 125 [disp. att. c.p.c. 125], entro il termine
perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di
rigetto.
Art.
134. Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta.
(Articolo
così sostituito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59)
Gli avvocati che hanno sottoscritto il
ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli
atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta,
in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1. le marche [o le ricevute dei versamenti
sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione
a ruolo, per diritti di cancelleria] e per [diritto di chiamata di causa,] (Le parole tra parentesi quadre sono state
soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) diritti, indennità di trasferta e spese
postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti
del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2. le marche a favore della Cassa nazionale
di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul
ricorso o sul controricorso;
3. le copie in carta semplice del ricorso o
del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui
all'articolo 137 [disp. att. c.p.c. 137];
4. un doppio elenco in carta semplice di
tutte le carte e marche [o ricevute di versamenti sui conti correnti postali] (Parole soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30
maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere
controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al
mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli
eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo
comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso
o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal
ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il
difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche [o ricevute di
versamenti su conti correnti postali] (Parole
soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al
comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di
spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere
allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed,
eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute
di versamenti su conti correnti postali e copie.
[L'inosservanza delle prescrizioni di cui al
secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la
sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità
e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria
ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto
nelle forme indicate dall'articolo 137 (Comma
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Art. 134-bis. Residenza o sede delle parti.
(Articolo inserito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).
All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.
Art.
135. Invio di copie alle parti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 59)
Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano
fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono
inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del
destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della
sentenza della Corte.
Art.
136. Ricorso per regolamento di competenza.
(Articolo
abrogato dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 793)
[Non è
necessario il deposito di cui all'articolo 364 del Codice per i ricorsi per
regolamento di competenza].
Art.
137. Copie del ricorso e del controricorso.
Le parti debbono depositare insieme col
ricorso o col controricorso [c.p.c. 369, 370] almeno tre copie in carta libera
di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.
Se non sono depositate le copie di cui al
comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese
della parte, [la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il
relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge
alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli
atti esecutivi, la somma dovuta] (Comma
così sostituito dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; successivamente
le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 299 del D.L.vo 30
maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
[Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639] (Comma abrogato dall'art. 299
del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115).
[I diritti di scritturazione per le copie
stesse sono triplicati] (Comma abrogato
dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002,
n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Una copia del ricorso o del controricorso e
della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al
pubblico ministero.
[Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e
delle memorie, debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente
leggibile; in difetto il cancelliere può farle rifare a spese della parte a
norma del secondo e terzo comma] (Comma
abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30
maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)..
Art. 138. Procedimento in camera di
consiglio.
(Articolo abrogato dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).
[Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi
d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti
nell'articolo 375 del Codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi
che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il
pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.
[Il pubblico ministero, se ritiene che i
ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le
sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla
cancelleria della corte.
[Il cancelliere provvede alla notificazione
delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 quarto
comma del Codice (Comma così sostituito
dall'art. 83 della legge 26 novembre 1990, n. 353)].
Art.
139. Istanza di rimessione alle sezioni unite.
L'istanza prevista nell'articolo 376 del
Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente
l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e
le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.
Il ricorso è depositato in cancelleria nel
termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del Codice ed è inserito nel
fascicolo d'ufficio.
Art. 140. Deposito delle memorie di parte.
Le parti che depositano memorie a norma
dell'articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera
oltre le copie per ciascuna delle altre parti.
Il cancelliere non può ricevere le memorie
che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
Art. 141. Deliberazione dei provvedimenti.
Nel deliberare i provvedimenti la corte
applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i
consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è
fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto
conforme alla decisione [c.p.c. 380].
Art. 142. Ricorso di competenza delle
sezioni unite e delle sezioni semplici.
(Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).
Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.
Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.
Art. 143. Formulazione del principio di
diritto affermato dalla corte.
La corte enuncia specificamente nella
sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del Codice, il
principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi [c.p.c.
383].
Art. 144. Forma della domanda di
restituzione o di riduzione in pristino.
Le domande conseguenti alla cassazione della
sentenza previste nell'articolo 389 del Codice debbono essere proposte con
citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e
seguenti del Codice.
Art. 144-bis. Attestazione del
cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio.
(Articolo
aggiunto dall'art. 84 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Qualora non sia stato osservato il disposto di cui
all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita
dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui
all'articolo 138 [disp. att. c.p.c. 138].
Capo V - Disposizioni relative alle
controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
(L'intero capo è stato così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto
1973, n. 533)
Art.
144-ter. Controversie individuali di lavoro.
(Articolo
aggiunto dall'art. 130 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.
Art. 144-quater. Restituzione
del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte.
(Articolo inserito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).
Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Art. 145. Termine per la nomina del
consulente tecnico.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza
e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve
superare i giorni sei.
Art.
146. Albo dei consulenti tecnici.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti (*) presso ogni
tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di
prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle
assicurazioni e i medici del lavoro.
------------------------
(*) Recte: istituito.
Art. 146-bis. Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.
(Articolo inserito dall'art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).
Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 147. Conciliazione, arbitrati e
collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Nelle controversie in materia di previdenza e
di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante,
sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali
mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali
intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione
giudiziaria.
Nelle controversie di cui al comma precedente
i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che
implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.
Art. 148. Abrogazione delle disposizioni di leggi
speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute
nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che,
in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la
proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei
procedimenti amministrativi contenziosi.
Art. 149. Controversie in materia di invalidità
pensionabile.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Nelle controversie in materia di invalidità
pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della
malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso
invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento
amministrativo che di quello giudiziario.
Art. 150. Calcolo della svalutazione monetaria.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429,
ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato
dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.
Art. 151. Riunione di procedimenti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
La riunione, ai
sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in
materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al
giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui
risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere
sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso
o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione,
salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che
si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio
di appello. (Comma così sostituito dall’art. 19 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n.
40).
Le competenze e gli onorari saranno ridotti
in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.
Art. 152. Spese, competenze e onorari nei giudizi per
prestazioni previdenziali.
(Articolo
prima sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e poi abrogato
dall'art. 4, comma 2, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438)
[Il lavoratore soccombente nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento
di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e
previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria].
TITOLO IV - Del
processo di esecuzione
Art. 153. Rilascio del titolo esecutivo.
Il cancelliere rilascia la copia in forma
esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il
provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita
del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti
ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo
del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
Art. 154. Procedimento per indebito
rilascio di copie esecutive.
Il capo dell'ufficio giudiziario competente,
a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per
rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato
l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a
presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli
uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è
comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
Il decreto di condanna di cui all'articolo
476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] per la
riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 155. Certificato di prestata
cauzione.
Il certificato di prestata cauzione indicato
nell'articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha
pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Art. 156. Esecuzione sui beni sequestrati.
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza
di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne
copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine
perentorio [c.p.c. 153] di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi
procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice (Comma così sostituito dall'art. 85 della
legge 26 novembre 1990, n. 353).
Se oggetto del sequestro sono beni immobili,
il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma
precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla
trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice.
Art. 156-bis. Esecuzione sui beni
sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Se la causa di merito è devoluta alla
giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il
sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo
ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o
del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento
in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
La dichiarazione di esecutorietà produce gli
effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente
articolo 156 [disp. att. c.p.c. 156].
Art. 157. Processo verbale di pagamento
nelle mani dell'ufficiale giudiziario.
(Articolo
così sostituito dall'art. 39 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
L'ufficiale giudiziario redige processo
verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere
consegnate al creditore a norma dell'articolo 494 primo comma del Codice. Nello
stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della
somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
Il processo verbale è depositato
immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore
della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel
ruolo generale delle esecuzioni.
Alla registrazione del processo verbale provvede il
cancelliere.
Art. 158. Avviso al sequestrante.
Quando dall'atto di pignoramento o dai
pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni
pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso
del pignoramento a norma dell'articolo 498 del Codice.
Art. 159. Istituti autorizzati
all'incanto e alla amministrazione dei beni.
Gli istituti ai quali possono essere affidate
la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del Codice o
l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del
Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite
all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la
vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del
Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare
disposta dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi
precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti (Comma così sostituito dall'art. 87 della legge
26 novembre 1990, n. 353).
Art. 160. Forma degli avvisi.
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti
ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere
sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono
notificati [c.p.c. 498, 524].
Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello
stimatore.
L'esperto nominato dal giudice a norma
dell'articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e
fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima
delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi
incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e
fedelmente procedere alla stima [c.p.c. 68, 518, 532].
Art. 161-bis. Rinvio della vendita dopo la prestazione
della cauzione.
(Articolo inserito dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
Art. 162. Deposito del prezzo di
assegnazione.
La parte del valore della cosa assegnata che
eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei
depositi giudiziari [c.p.c. 506, 507, 539].
Art. 163. Ordine di cessazione della
vendita forzata.
La cessazione della vendita forzata prevista
dall'articolo 504 del Codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi
presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che
ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il
giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
Art. 164. Atti di trasferimento del bene
espropriato.
Il giudice dell'esecuzione, in seguito
all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli
atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente [c.c. 2643, n. 6, 2684,
n. 5].
Capo II - Dell'espropriazione mobiliare
Art. 165. Partecipazione del creditore al
pignoramento.
(Articolo così sostituito dall’art. 20 della
legge 24 febbraio 2006, n. 52)
All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.
Art. 166. Modalità della custodia.
(Articolo
così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni
circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati
[c.p.c. 520].
Art. 167. Processo verbale di consegna al
commissionario.
Il cancelliere redige processo verbale della consegna
delle cose pignorate al commissionario per la vendita [c.p.c. 532]. In esso
debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con
riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il
commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.
Art. 168. Reclamo contro l'operato
dell'ufficiale incaricato della vendita.
(Articolo
così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
I reclami contro l'operato dell'ufficiale
incaricato della vendita [c.p.c. 533, 534] sono proposti dagli interessati con
ricorso al giudice dell'esecuzione.
Il ricorso non sospende le operazioni di
vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la
sospensione.
Sul ricorso il giudice dell'esecuzione
pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], sentiti il
ricorrente e le parti.
Art. 169. Registrazione del processo verbale di vendita.
(Articolo
così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato
il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del
Codice, cura la registrazione di esso.
Art. 169-bis. Determinazione dei compensi
per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall’art.
1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Con il decreto di
cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi
dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita
dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Art. 169-ter. Elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita.
(Articolo
così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall’art.
1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Nelle comunicazioni previste
dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dai
commercialisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita di
beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Art. 170. Atto di pignoramento immobiliare.
L'atto di pignoramento di beni immobili
previsto nell'articolo 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima della
relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125
del Codice.
Art. 171. Procedimento per le
autorizzazioni al debitore e al custode.
Le autorizzazioni al debitore e al custode
previste nell'articolo 560 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione,
sentite le parti e gli altri interessati [c.p.c. 485].
Art. 172. Cancellazione della
trascrizione del pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione deve sentire le
parti [c.p.c. 485] prima di disporre la cancellazione della trascrizione del
pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui
deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
Art. 173. Pubblicità dell'istanza di
assegnazione o di vendita.
(Articolo abrogato dall’art.
1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
[Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica
notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del Codice almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sulla istanza stessa.]
Art. 173-bis. Contenuto della relazione di stima e compiti
dell'esperto.
(Articolo aggiunto dall'art. 2,
comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa (Parole aggiunte dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. Pubblicità degli
avvisi tramite internet.
(Articolo aggiunto dall'art. 2,
comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater. Avviso
delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato.
(Articolo aggiunto dall'art. 2,
comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis
del codice deve contenere l'indicazione della
destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione
urbanistica di cui all'articolo 30 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui
all'articolo 46 del citato
testo unico e di cui
all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza
di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46,
comma 1, del citato testo unico, ovvero
di cui all'articolo 40, secondo
comma, della citata legge 28
febbraio 1985, n. 47, ne va fatta
menzione nell'avviso con avvertenza
che l'aggiudicatario
potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui
all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e
di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n.
47.
Art. 173-quinquies. Ulteriori
modalità di presentazione delle offerte d'acquisto.
(Articolo aggiunto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.
Art. 174. Dichiarazione di residenza
dell'offerente.
Chi offre un prezzo per l'acquisto senza
incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il
domicilio [c.c. 43, 47] nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza
le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria [c.p.c. 571, 574].
Art. 175. Convocazione delle parti per
l'incanto.
Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare
l'incanto a norma dell'articolo 575 del Codice, dispone l'audizione delle parti
e dei creditori a norma dell'articolo 569 del Codice.
Art. 176. Comunicazione del decreto di
decadenza.
Il decreto col quale il giudice
dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo
587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la
vendita e all'aggiudicatario [c.p.c. 136].
Con lo stesso decreto il giudice
dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma
dell'articolo 569 del Codice [c.p.c. 485].
Art. 177. Dichiarazione di responsabilità
dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario inadempiente è condannato,
con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il
prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo
esecutivo [c.p.c. 474] a favore dei creditori ai quali nella distribuzione
della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato [c.p.c.
587].
Art. 178. Procedimento di rendiconto.
Quando l'amministratore dell'immobile
pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del Codice, il
giudice dell'esecuzione, sentite le parti [c.p.c. 485], provvede
all'approvazione del conto.
Le disposizioni per l'assegnazione delle
rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del Codice sono date dal giudice
dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Art. 179. Graduazione e liquidazione.
Quando lo ritiene opportuno, il giudice
dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata
di cui all'articolo 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori
partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a
ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.
Il giudice che ha disposto a norma del comma
precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni
dall'approvazione della graduazione.
Al progetto di liquidazione si applicano le
disposizioni degli articoli 596 e seguenti del Codice.
Art. 179-bis. Determinazione e
liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell'esecuzione.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti (Parole così sostituite dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso
dovuto al professionista e'
liquidato dal giudice dell'esecuzione
con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e
le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento
di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. Elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 263)
Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.
I professionisti
cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono
essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio
successivo.
Art. 179-quater. Distribuzione degli incarichi.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11 della legge 3 agosto 1998, n. 302)
Il presidente del tribunale vigila affinché,
senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente
distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.
Per l'attuazione di tale vigilanza debbono
essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli
iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
Il registro è pubblico e liberamente
consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.
Art. 180. Avviso di pignoramento ai comproprietari del
bene pignorato.
L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi
nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del Codice deve contenere
l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data
dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto
dal creditore pignorante.
Con lo stesso avviso o con altro separato gli
interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice
dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del
Codice.
Art. 181. Disposizioni sulla divisione.
(Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli
interessati non sono tutti
presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza
di cui all'articolo 600,
secondo comma, del codice, fissa
l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti,
concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per
l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.
Art. 182. Intimazione al detentore del
pegno.
Il creditore pignorante deve fare
l'intimazione di cui all'articolo 544 del Codice con l'atto di pignoramento, se
il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli
articoli 137 e seguenti del Codice, se il pegno è detenuto da altri.
Art. 183. Provvedimenti temporanei
nell'esecuzione per consegna o rilascio.
(Articolo
così modificato dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del
Codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto [c.p.c. 135].
Art. 184. Contenuto dei ricorsi d'opposizione
all'esecuzione.
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo
comma e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo 125 del
Codice, debbono contenere quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 163 del
Codice.
Art. 185. Udienza di comparizione davanti
al giudice dell'esecuzione.
(Articolo così sostituito dall’art. 13 della
legge 24 febbraio 2006, n. 52)
All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.
Art. 186. Fascicolo della causa di
opposizione all'esecuzione.
Se per la causa di opposizione all'esecuzione
è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del
giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al
cancelliere del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] la trasmissione del
ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di
comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati
relativi alla causa di opposizione.
Art. 187. Regolamento di competenza delle
sentenze in materia esecutiva.
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il
giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a
regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del Codice
[c.p.c. 618].
Art. 187-bis.
Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.
(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 4-novies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.
TITOLO V - Dei procedimenti speciali
Art. 188. Dichiarazione di inefficacia del decreto
d'ingiunzione.
La parte alla quale non è stato notificato il
decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere
con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari
l'inefficacia.
Il giudice fissa con decreto un'udienza per
la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso
e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è
fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno
dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e
seguenti del Codice se è fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, dichiara con
ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177, n. 2] l'inefficacia del decreto
ingiuntivo a tutti gli effetti.
Il rigetto dell'istanza non impedisce alla
parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.
Art. 189. Provvedimenti relativi alla
separazione personale dei coniugi.
L'ordinanza con la quale il presidente del
tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708
del Codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].
Essa conserva la sua efficacia anche dopo
l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento
emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione
del ricorso per separazione personale dei coniugi (Comma aggiunto dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504).
Art. 190. Documentazione dell'istanza di dichiarazione
di assenza o di morte presunta.
Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726
del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia,
il fatto e il tempo della scomparsa.
Art. 191. Efficacia del processo verbale
di vendita di beni immobili appartenenti a minori.
Il processo verbale di vendita dei beni
immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio
[c.p.c. 474, 733, 734].
Art. 192. Modalità di chiusura
dell'inventario.
L'ufficiale che procede all'inventario deve,
prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o
abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano
altri oggetti da comprendere nell'inventario [c.p.c. 775].
Art. 193. Giuramento del curatore
dell'eredità giacente.
Il curatore dell'eredità giacente [c.c. 528,
529], prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento
davanti al pretore (*) di custodire e amministrare fedelmente i beni
dell'eredità [c.p.c. 781].
------------------------
(*) Per la soppressione
dell'ufficio del pretore ved. il D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 194. Nomina dell'esperto nel
giudizio di divisione.
Quando per la formazione della massa da
dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto [c.p.c. 68, 786,
789, 790], questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli
interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma
dell'articolo 193 del Codice.
Art. 195. Decreto di approvazione
dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.
Il processo verbale dal quale risulta
l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con
decreto [c.p.c. 135] del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con
la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.
Il decreto del giudice istruttore costituisce
titolo esecutivo [c.p.c. 474, 789, 791].
Art. 196. Reclamo contro il decreto che
nega l'esecutorietà del lodo.
(Articolo
abrogato dall'art. 17, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 25)
[Le parti
debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456
ultimo comma del Codice nel termine perentorio [c.p.c. 153] di giorni quindici
dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorietà].
TITOLO VI -
Disposizioni transitorie
Capo I - Del processo di cognizione
Art. 197. Processi di primo grado nei quali non è avvenuta
la comparizione delle parti.
Nei processi di primo grado rispetto ai quali
nel giorno in cui entra in vigore il Codice non sono scaduti i termini fissati
nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono
costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati
negli articoli 165 e 166 del Codice e inoltre la carta bollata e la somma
indicata nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38]. Se la scadenza del termine
coincide col giorno dell'entrata in vigore del Codice o non restano alle parti
almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di
quindici giorni dall'entrata in vigore del Codice. Se nessuna delle parti si
costituisce in termine il processo si estingue [c.p.c. 310].
Entro un mese dalla scadenza del termine di
comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma
precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni,
indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli articoli
163 e 167 del Codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le
parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma
e con gli effetti di cui all'articolo 172 del Codice.
Se il termine fissato nell'atto di citazione
è scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il Codice senza che le parti
si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione
nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del Codice.
Art. 198. Processi di primo grado nei quali le parti
sono comparse.
Nei processi di primo grado nei quali, nel
giorno in cui entra in vigore il Codice, è avvenuta la comparizione delle
parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai
depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del Codice e dall'articolo 38
[disp. att. c.p.c. 38] in quanto necessari, integrare con comparsa le loro
deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma
del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 199. Processi di primo grado nei quali è stata
pronunciata sentenza interlocutoria.
Se è stata pronunciata sentenza
interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell'entrata in
vigore del Codice, le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di
primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all'articolo
precedente.
Se è stata pronunciata sentenza
interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine per la
riassunzione è fissato dal giudice dell'impugnazione con la sentenza che
pronuncia sulla stessa.
Se la sentenza interlocutoria non esecutiva
passa in giudicato [c.p.c. 324] dopo la entrata in vigore del Codice, il
termine di riassunzione di cui all'articolo precedente decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 200. Formazione del fascicolo e
designazione del giudice istruttore.
Il cancelliere che riceve il deposito degli
atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo di ufficio [c.p.c.
168] e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione
del giudice istruttore, al presidente del tribunale.
Il presidente designa il giudice istruttore a
norma dell'articolo 173 del Codice, e il procedimento prosegue secondo le norme
del Codice.
Art. 201. Sospensione del processo.
Quando è impugnata una sentenza
interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di
prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia
pronunciata sentenza sulla impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a
ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.
Art. 202. Prima udienza di trattazione.
Nella prima udienza davanti al giudice
istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma
degli articoli 197, 198 e 199 disp.att.c.p.c. si applicano le disposizioni
dell'articolo 183 del Codice.
Art. 203. Assunzione dei mezzi di prova.
Se nel giorno in cui entra in vigore il
Codice non è ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il
giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del
Codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli
198 e 199 [disp. att. c.p.c. 198, 199].
Se nel giorno in cui entra in vigore il
Codice è fissata o è in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice
delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume
le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono quanto è
prescritto nell'articolo 198 [disp. att. c.p.c. 198].
Nel caso previsto nel comma precedente, il
giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene
all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti
negli articoli 202 [disp. att. c.p.c. 202] e seguenti del Codice, e può,
inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre
mesi dal giorno in cui il Codice entra in vigore.
Le perizie disposte prima dell'entrata in
vigore del Codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle
eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per
rinnovazione di quelle già eseguite, e alla sostituzione del perito si
applicano le disposizioni degli articoli 192 [disp. att. c.p.c. 192] e seguenti
del Codice.
In ogni caso rimangono fermi gli effetti
delle decadenze verificatesi prima del giorno in cui il Codice entra in vigore.
Art. 204. Cause in decisione davanti al tribunale.
Per le cause che, nel giorno in cui entra in
vigore il Codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli
276 e seguenti del Codice.
Se le conclusioni non sono complete a norma
dell'articolo 189 del Codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni
siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza le parti
ad udienza fissa davanti al giudice relatore.
Se il collegio pronuncia ordinanza, il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio. Le parti sono tenute a depositare, su
richiesta del cancelliere, le copie degli atti da inserire nel fascicolo
d'ufficio, la carta bollata e la somma di cui all'articolo 38 [disp. att.
c.p.c. 38].
In ogni caso di riapertura della istruzione
il relatore assume le funzioni e i poteri di giudice istruttore [c.p.c. 175].
Art. 205. Efficacia delle sentenze interlocutorie.
Le sentenze interlocutorie finché non siano
riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che queste debbono
prendere a norma degli articoli 197 e 198 [disp. att. c.p.c. 197, 198].
Art. 206. Impugnazione delle sentenze interlocutorie.
Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a
norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione è regolato dal
Codice, salve le disposizioni delle presenti norme.
Le sentenze interlocutorie che hanno
pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col
regolamento di competenza [c.p.c. 42] nel termine di tre mesi dall'entrata in
vigore del Codice.
Le sentenze interlocutorie che hanno
pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma
dell'articolo 43 del Codice. La proposizione del regolamento di competenza
indipendentemente dalla impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine
di cui al comma precedente.
Art. 207. Termini per le impugnazioni.
I termini per le impugnazioni [c.p.c. 325],
che al momento in cui entra in vigore il Codice si trovano in corso, sono
regolati dalla legge precedente.
Art. 208. Decadenza dell'impugnazione.
Alle sentenze che sono già pubblicate nel
giorno in cui entra in vigore il Codice si applica la disposizione
dell'articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno
dell'entrata in vigore del Codice.
Art. 209. Impugnazioni nei giudizi con pluralità di
parti.
Nei procedimenti d'impugnazione si applicano
le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del Codice se, nel giorno in cui
entra in vigore il Codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal
giudice di impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge
precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.
Art. 210. Processi d'appello nei quali sono in corso i
termini di comparizione.
Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel
giorno in cui entra in vigore il Codice, non sono scaduti i termini per la
comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono
costituirsi a norma dell'articolo 347 del Codice. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 197 [disp. att. c.p.c. 197].
Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a
norma dell'articolo 200 [disp. att. c.p.c. 200], nel tribunale e nella corte il
presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del Codice e il
procedimento prosegue secondo le norme del Codice.
Art. 211. Processi d'appello nei quali le parti sono già
comparse.
Nei processi d'appello nei quali, nel giorno
in cui entra in vigore il Codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni
degli articoli 198 e 199 disp.att.c.p.c.
Il cancelliere forma il fascicolo a norma
dell'articolo 200 disp.att.c.p.c. e, se l'impugnazione riguarda una sentenza
interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi
all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del
giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che
sono necessari per decidere sull'impugnazione.
Art. 212. Effetto devolutivo dell'appello.
In tutte le cause d'appello proposte contro
sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del Codice, si applica
l'articolo 490 del codice precedente.
La disposizione del comma precedente si
applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora
pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell'entrata in
vigore del Codice.
Art. 213. Decisione delle cause davanti al giudice
d'appello.
Il giudice, se la sentenza impugnata è
definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del Codice.
Con la sentenza che conferma o riforma una
sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello
rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine
perentorio [c.p.c. 153] per la riassunzione.
Art. 214. Cause davanti al pretore e al conciliatore.
Le disposizioni degli articoli precedenti si
estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al
conciliatore.
Art. 215. Cause davanti alla corte suprema di
cassazione.
Se nel giorno in cui entra in vigore il
Codice è stato proposto ricorso per Cassazione, al procedimento si applicano le
disposizioni del Codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del
controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.
Se nel giorno in cui entra in vigore il
Codice sono stati depositati i ricorsi e il controricorso o se i termini per il
deposito di essi sono scaduti, si applicano al procedimento le disposizioni
degli articoli 374 e seguenti del Codice.
Art. 216. Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria.
Il cancelliere della Corte suprema di
cassazione, dopo l'entrata in vigore del Codice, invita gli avvocati che hanno
sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell'articolo
38 [disp. att. c.p.c. 38] a provvedere agli stessi entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento dell'invito.
Se entro il termine indicato nel comma
precedente non è effettuato alcun deposito, il ricorso è dichiarato
inammissibile dalla Corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta
non bollata. Se il deposito non è integrato, il cancelliere provvede a norma
dell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] ultimo comma.
Art. 217. Riassunzione davanti al giudice di rinvio.
Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si
applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Al procedimento si applicano le disposizioni
del Codice.
Art. 218. Impugnazioni relative alle cause di lavoro.
Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in
vigore del Codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma
dell'articolo 450 del Codice davanti alla sezione della corte d'appello ivi
indicata. Se l'appello è stato già proposto davanti ad un giudice diverso,
questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.
In entrambi i casi la sezione della corte
provvede a norma dell'articolo 451 del Codice.
Sui ricorsi contro le sentenze, che prima
dell'entrata in vigore del Codice hanno pronunciato sulla competenza per
materia del giudice del lavoro, la Corte suprema di cassazione pronuncia a
norma della legge precedente.
Art. 219. Precetto immobiliare non trascritto.
Il precetto immobiliare non trascritto prima
dell'entrata in vigore del Codice ha soltanto l'efficacia di cui all'articolo
480 del Codice. L'espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le
norme del Codice [c.p.c. 555].
Art. 220. Espropriazione forzata soltanto iniziata.
Se prima dell'entrata in vigore del Codice è
stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto
immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi
prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del Codice e 38 [disp. att. c.p.c.
38] delle presenti norme e proporre l'istanza di assegnazione o di vendita a
norma dell'articolo 501 nel termine di cui all'articolo 497 del Codice,
decorrente dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il
fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell'ufficio giudiziario, il
quale designa il giudice dell'esecuzione; quindi il processo prosegue secondo
le disposizioni del Codice.
Art. 221. Processi d'espropriazione mobiliare.
Nei processi di espropriazione di beni mobili
in cui prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta o disposta la
vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui
all'articolo precedente prima della vendita altrimenti il processo si estingue
[c.p.c. 310].
Eseguiti i depositi si applicano le
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori
partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della
legge anteriore.
Se prima dell'entrata in vigore del Codice è
stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le
disposizioni della legge precedente.
Art. 222. Processi d'espropriazione immobiliare.
Nei processi d'espropriazione di beni immobili,
nei quali prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta
l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa è data a
norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a
norma dell'articolo 576 del Codice. Quindi il processo prosegue secondo le
disposizioni del Codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della
somma ricavata a norma della legge precedente.
Il deposito degli atti di cui all'articolo
557 del Codice e quello di cui all'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] deve
essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice
fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.
Si applica la disposizione dell'articolo 220
secondo comma [disp. att. c.p.c. 220].
Se prima dell'entrata in vigore del Codice è
stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo
prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.
Art. 223. Processi per consegna o rilascio e per
esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.
I processi per consegna o rilascio e per
esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima
dell'entrata in vigore del Codice sono regolati dalla legge precedente.
Art. 224. Processi d'opposizione all'esecuzione.
Ai processi d'opposizione all'esecuzione
iniziati prima dell'entrata in vigore del Codice si applicano le disposizioni
degli articoli 197 e seguenti.
Art. 225. Opposizione agli atti esecutivi.
Per i processi d'opposizione agli atti
esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del Codice non sono
state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del Codice, osservate
le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.
Se sono state pronunciate sentenze, si
osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate
dalle presenti norme.
Art. 226. Riassunzione del processo esecutivo sospeso.
Alla riassunzione del processo esecutivo che
trovasi sospeso nel giorno dell'entrata in vigore del Codice si applica la
disposizione dell'articolo 627 del Codice. Se il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d'appello è avvenuto
prima dell'entrata in vigore del Codice, il termine di tre mesi previsto
nell'articolo 627 dello stesso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del
Codice.
Art. 227. Compromessi e clausole compromissorie
anteriori all'entrata in vigore del Codice.
I compromessi e le clausole compromissorie
stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Codice a norma delle leggi
precedenti conservano piena efficacia [c.p.c. 806, 808].
Art. 228. Arbitri e procedimento arbitrale.
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri
e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli
articoli 811 e 813 e seguenti del Codice.
Al procedimento arbitrale si applicano le
disposizioni degli articoli 816 e seguenti del Codice, ma sono salvi gli
effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del Codice.
Art. 229. Impugnazione delle sentenze.
Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima
dell'entrata in vigore del Codice sono impugnabili a norma della legge
precedente [c.p.c. 827].
Art. 230. Immutabilità della competenza già fissata.
Il giudice regolarmente adito secondo le
leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito
anche se le norme sulla competenza sono mutate.
I giudizi proposti prima dell'entrata in
vigore del Codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle
controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le
assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino
alla loro definizione.
Art. 231. Albo degli esperti.
Finché non siano formati gli albi degli
esperti della magistratura del lavoro previsti dall'articolo 4 [disp. att.
c.p.c. 4], continuano ad avere vigore quelli formati secondo la legge precedente.