<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

TITOLO II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione

 

 

Art. 731. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore [c.c. 240, 316, 355, 402], omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

 

Art. 732. Omesso avviamento dei minori al lavoro.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)

 

 

Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro milioni (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Può essere ordinata la confisca [c.p. 240] della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

 

 

Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni [Cost. 9] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).