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TITOLO II-bis - Delle contravvenzioni concernenti

la tutela della riservatezza

(Titolo aggiunto dall'art. 12 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

 

Art. 734-bis. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

(Articolo aggiunto dall'art. 12 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente coś modificato dall'art. 8 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

 

 

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.