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TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di
sicurezza
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine
pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei
provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Art. 650.
Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Chiunque non osserva
un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di
sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (Ammenda così aumentata,
da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 651. Rifiuto
d'indicazioni sulla propria identità personale.
Chiunque, richiesto
da un pubblico ufficiale [c.p. 357, 366] nell'esercizio delle sue funzioni,
rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio
stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o
con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (Ammenda così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 652. Rifiuto
di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Chiunque, in
occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo
[c.p. 422] ovvero nella flagranza di un reato [c.p.p. 382] rifiuta, senza
giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare
le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico
ufficiale [c.p. 357] o da una persona incaricata di un pubblico servizio [c.p.
358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila (Ammenda così aumentata,
da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se il colpevole dà
informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi
ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione e duecentomila (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Art. 653.
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.
Chiunque, senza
autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito
con l'arresto fino a un anno [c.p. 306, 416].
Art. 654. Grida e
manifestazioni sediziose.
(Articolo così
modificato dall'art. 45 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque, in una
riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266
ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o
emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 655.
Radunata sediziosa.
Chiunque fa parte di
una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della
partecipazione con l'arresto fino a un anno.
Se chi fa parte
della radunata è armato [c.p. 585], la pena è dell'arresto non inferiore a sei
mesi.
Non è punibile chi,
prima dell'ingiunzione dell'autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla
radunata.
Art. 656.
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a
turbare l'ordine pubblico.
Chiunque pubblica o
diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere
turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave
reato [c.p. 265, 267, 269], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino
a lire seicentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 657. Grida o
notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.
(Articolo abrogato
dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 658.
Procurato allarme presso l'autorità.
Chiunque,
annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso
l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un
milione (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 659.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante
schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i
trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a lire seicentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Si applica l'ammenda
da lire duecentomila a un milione (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689) a chi esercita
una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell'autorità.
Art. 660.
Molestia o disturbo alle persone.
Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per
petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione
[c.p. 659] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 661. Abuso
della credulità popolare.
Chiunque,
pubblicamente [c.p. 266], cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente,
di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un
turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a lire due milioni [c.p. 640] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui
mezzi di pubblicità
Art. 662.
Esercizio abusivo dell'arte tipografica.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480)
Art. 663.
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
(Articolo così
modificato dall'art. 46 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in
circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta
dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Alla stessa sanzione
soggiace chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservarne le
prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge
scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al
pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei
commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai
luoghi destinati dall'autorità competente.
Art. 663-bis.
Divulgazione di stampa clandestina.
(Articolo così
sostituito dall'art. 47 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati
pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e
diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di
cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 664.
Distruzione o deterioramento di affissioni.
(Articolo così
modificato dall'art. 48 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque stacca,
lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti
affiggere dalle autorità civili [c.p. 345] o da quelle ecclesiastiche, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila.
Se si tratta di
scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti
dalla legge o dall'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a seicentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
§ 3. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su
talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Art. 665. Agenzie
di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480)
Art. 666.
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
(Articolo così
modificato dall'art. 49 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque, senza la
licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà
spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura [c.p. 681], o apre circoli o
sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.
Se la licenza è
stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
E' sempre disposta
la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è
svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo
abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle
violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta
altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni
previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a
norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 667.
Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480)
Art. 668.
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
Chiunque recita in
pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di
qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Alla stessa pena
soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non
sottoposte prima alla revisione dell'autorità.
Se il fatto è
commesso contro il divieto dell'autorità, la pena pecuniaria e la pena
detentiva sono applicate congiuntamente.
Il fatto si
considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei
numeri 2 e 3 dell'articolo 266.
§ 4. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui
mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio
Art. 669.
Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. (*)
Chiunque esercita un
mestiere girovago senza la licenza dell'autorità o senza osservare le altre
prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da
lire ventimila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena
soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore
degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia
osservate le altre prescrizioni di legge.
La pena è
dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire ventimila a
cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata [c.p. 228]:
1. se il fatto è
commesso contro il divieto della legge o dell'autorità;
2. se la persona che
esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna
a pena detentiva per delitto non colposo.
------------------------
(*) Le
contravvenzioni previste in questo articolo non costituiscono più reato e sono
soggette a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Il secondo comma dell'art. 38 della stessa legge n. 689
così dispone: "La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire
ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del c.p. e
da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo
672 del c.p.".
Art. 670.
Mendicità.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 671. Impiego
di minori nell'accattonaggio.
Chiunque si vale,
per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici [c.p. 97] o,
comunque, non imputabile [c.p. 85, 89, 91, 96], la quale sia sottoposta alla
sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale
persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto
da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia
commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione
dall'esercizio della patria potestà [c.c. 316] (La potestà dei genitori
sostituisce la patria potestà, a seguito della modifica introdotta all'art. 316
c.c. dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151) o dall'ufficio di
tutore [c.c. 343; c.p. 34].
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità
pubblica
§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle
persone
nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Art. 672. Omessa
custodia e mal governo di animali.
Chiunque lascia
liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052], animali pericolosi
da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena
soggiace:
1. chi, in luoghi
aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia
comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce
in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona
inesperta;
2. chi aizza o
spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
------------------------
(*) La
contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed é
soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Il secondo comma dell'art. 38 della stessa legge n. 689
così dispone: "La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire
ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del c.p. e
da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo
672 del c.p.".
Art. 673. Omesso
collocamento o rimozione di segnali o ripari.
Chiunque omette di
collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per
impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove
i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire un milione
[c.p. 451] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
Alla stessa pena
soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella
disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico [c.p. 358] o di pubblica
necessità [c.p. 359], ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
Art. 674. Getto
pericoloso di cose.
Chiunque getta o
versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di
altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei
casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo,
atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo,
ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 675.
Collocamento pericoloso di cose.
(Articolo così
modificato dall'art. 50 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque, senza le
debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico
transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere
o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila [disp. att. c.p.
19-bis].
Art. 676. Rovina
di edifici o di altre costruzioni.
Chiunque ha avuto
parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione,
che poi, per sua colpa, rovini [c.p. 434, 449], è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila
[disp. att. c.p. 19-bis] (Comma così modificato dall'art. 51 del D.L.vo 30
dicembre 1999, n. 507).
Se dal fatto è
derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero
dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila (Ammenda così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 677.
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
Il proprietario di
un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui
obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della
costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il
pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila [disp. att. c.p. 19-bis] (Comma così
modificato dall'art. 52 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
La stessa sanzione
si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato
dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione (Comma così
modificato dall'art. 52 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Se dai fatti
preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena
è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila
(Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689).
§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di
infortuni nelle industrie
o nella custodia di materie esplodenti
Art. 678.
Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.
Chiunque, senza la
licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello
Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o
sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire
quattrocentottantamila [c.p. 435] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 679. Omessa
denuncia di materie esplodenti.
Chiunque omette di
denunciare all'autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi
specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità
è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire
settecentoventimila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Soggiace all'ammenda
fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da
lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia
all'autorità.
Nel caso di
trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei
termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a
tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milione duecentomila (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Art. 680.
Circostanze aggravanti.
Le pene per le
contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate [c.p. 63,
64] se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di
concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.
Art. 681.
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.
Chiunque apre o
tiene aperti [c.p. 666] luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo,
senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità
pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore
a lire duecentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la
prevenzione di talune specie di reati
§ 1. Delle contravvenzioni concernenti la tutela
preventiva dei segreti
Art. 682.
Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare
dello Stato.
Chiunque s'introduce
in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 260], con
l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire centomila a
seicentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 683.
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle
Camere.
(Articolo così
sostituito dall'art. 44 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque, senza
autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi
indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni
o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave reato [c.p. 262, 326], con
l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a
cinquecentomila.
Art. 684.
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 45 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque pubblica,
in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o
documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la
pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire
centomila a cinquecentomila [c.p. 262, 326].
Art. 685.
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 46 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque pubblica i
nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si
attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale è punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a
duecentomila.
§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Art. 686.
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate
alla loro composizione.
(Articolo così
modificato dall'art. 53 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque, contro il
divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o
dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande
alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni
ottocentomila.
Alla stessa sanzione
soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità,
fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di
liquori o droghe.
E' sempre disposta
la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in
uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività,
nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni
previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a
norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p.
19-bis].
Art. 687. Consumo
di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Chiunque acquista o
consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne
è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire
centomila.
Art. 688.
Ubriachezza.
Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza
[c.p. 91, 92, 94, 95] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a lire seicentomila [disp. att. c.p. 19-bis] (Comma così
modificato dall'art. 54 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
La pena è
dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato
una condanna per delitto non colposo [c.p. 43] contro la vita o l'incolumità
individuale [c.p. 575].
La pena è aumentata
[c.p. 64] se l'ubriachezza è abituale.
Art. 689.
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. (*)
L'esercente
un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale
somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un
minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente,
o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di
un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno [c.p. 691].
Se dal fatto deriva
l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].
La condanna importa
la sospensione dall'esercizio [c.p. 35].
------------------------
(*) Al reato
previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da
15 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6
mesi (art. 52, comma 2, lett. b, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 690.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. (*)
Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui,
somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila [c.p. 613] (Ammenda così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
------------------------
(*) Al reato
previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni (art. 52, comma 2, lett. a, del
D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 691.
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza. (*)
Chiunque somministra
bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno [c.p. 689].
Qualora il colpevole
sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la
condanna importa la sospensione dall'esercizio [c.p. 35].
------------------------
(*) Al reato
previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da
15 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6
mesi (art. 52, comma 2, lett. b, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
§ 3. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di
delitti contro la fede pubblica
Art. 692.
Detenzione di misure e pesi illegali.
(Il secondo
comma, non riportato, è stato abrogato dall'art. 18della legge 25 giugno 1999,
n. 205)
Chiunque,
nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico,
detiene misure o pesi [c.p. 472] diversi da quelli stabiliti dalla legge,
ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila [disp. att. c.p. 19-bis] (Comma così modificato dall'art. 55
del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Art. 693. Rifiuto
di monete aventi corso legale.
Chiunque rifiuta di
ricevere, per il loro valore, monete [c.p. 458] aventi corso legale nello
Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire sessantamila.
Art. 694. Omessa
consegna di monete riconosciute contraffatte.
Chiunque avendo
ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti,
monete contraffatte o alterate [c.p. 453, 454, 455, 457], non le consegna
all'autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o
l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la
sanzione amministrativa fino a lire quattrocentomila.
§ 4. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di
delitti
contro la vita e l'incolumità individuale
Art. 695.
Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.
Chiunque, senza la
licenza dell'autorità [c.p. 4], fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o
pone comunque in vendita armi [c.p. 704], ovvero ne fa raccolta per ragioni di
commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda
fino a lire due milioni e quattrocentomila [c.p. 700, 701] (Ammenda così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Non si applica la
pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o
antiche.
Art. 696. Vendita
ambulante di armi.
Chiunque esercita la
vendita ambulante di armi [c.p. 704] è punito con l'arresto fino a tre anni e
con l'ammenda fino a lire due milioni e quattrocentomila [c.p. 700, 701] (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Art. 697.
Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene
armi [c.p. 704] o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la
denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda
fino a lire settecentoventimila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Chiunque, avendo
notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne
denuncia all'autorità [c.p. 700, 701], è punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda fino a lire cinquecentomila (Comma così sostituito dall'art.
47 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 698. Omessa
consegna di armi.
Chiunque trasgredisce
all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti
le armi [c.p. 704] o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non
inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a lire duecentoquarantamila
[c.p. 700, 701] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 699. Porto
abusivo di armi.
Chiunque, senza la
licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma [c.p. 704]
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con
l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto
da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza [c.p. 700,
701].
Se alcuno dei fatti
preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso
o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate
[c.p. 64].
Art. 700.
Circostanze aggravanti.
Nei casi preveduti
dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra, taluna delle
circostanze indicate nell'articolo 680 [c.p. 64].
Art. 701. Misura
di sicurezza.
Il condannato per
alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere
sottoposto alla libertà vigilata [c.p. 228].
Art. 702. Omessa
custodia di armi.
(Articolo
abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)
Art. 703.
Accensioni ed esplosioni pericolose.
Chiunque, senza la
licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una
pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704], accende
fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in
genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a
lire duecentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se il fatto è
commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è
dell'arresto fino a un mese [c.p. 420].
Art. 704. Armi.
Agli effetti delle
disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1. quelle indicate
nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
2. le bombe,
qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas
asfissianti o accecanti.
§ 5. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di
delitti contro il patrimonio
Art. 705.
Commercio non autorizzato di cose preziose.
(Articolo così
modificato dall'art. 56 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).
Chiunque, senza la
licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o
pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita
altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni [disp. att.
c.p. 19-bis].
Si applicano le
disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.
Art. 706. Commercio
clandestino di cose antiche.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480)
Art. 707.
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Chiunque, essendo
stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
[c.p. 705], o per mendicità [c.p. 670, 671], o essendo ammonito o sottoposto a
una misura di sicurezza personale [c.p. 215] o a cauzione di buona condotta
[c.p. 237], è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di
chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali
non giustifichi l'attuale destinazione è punito con l'arresto da sei mesi a due
anni [c.p. 713].
Art. 708.
Possesso ingiustificato di valori.
Chiunque, trovandosi
nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in
possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al
suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto
da tre mesi a un anno [c.p. 713].
Art. 709. Omessa
denuncia di cose provenienti da delitto.
Chiunque, avendo
ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto,
senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne
immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire un milione [c.p. 713] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 710. Vendita
o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 711.
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 712.
Acquisto di cose di sospetta provenienza.
Chiunque, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi
titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per
l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire
ventimila [c.p. 648; c.p.m.p. 166] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Alla stessa pena
soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo
alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima
provenienza [c.p. 713].
Art. 713. Misura
di sicurezza.
Il condannato per
alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere
sottoposto alla libertà vigilata [c.p. 228].
§ 6. Delle contravvenzioni concernenti la custodia di
minori o di persone detenute (Rubrica così modificata dal l'art. 10 della legge
13 maggio 1978, n. 180)
Art. 714. Omessa
o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente
o di minori.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180)
Art. 715. Omessa
o non autorizzata custodia privata di alienati di mente.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180)
Art. 716. Omesso
avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori (Rubrica così
modificata dall'art. 10 della legge 13 maggio 1978, n. 180)
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357] o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di
pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di
dare immediato avviso all'autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi
detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire ventimila a
quattrocentomila [c.p. 391] (Comma così modificato dall'art. 10 della legge
13 maggio 1978, n. 180 - Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La stessa
disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'autorità è
stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Art. 717. Omessa
denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180)
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa
sociale
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei
costumi
Art. 718.
Esercizio di giuochi d'azzardo.
Chiunque in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene
un giuoco d'azzardo [c.p. 721] o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Se il colpevole è un
contravventore abituale [c.p. 104] o professionale [c.p. 105], alla libertà
vigilata [c.p. 228] può essere aggiunta la cauzione di buona condotta [c.p.
237, 722] .
Art. 719.
Circostanze aggravanti.
La pena per il reato
preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata [c.p. 63]:
1. se il colpevole
ha istituito o tenuto una casa da giuoco [c.p. 721];
2. se il fatto è
commesso in un pubblico esercizio;
3. se sono impegnate
nel giuoco poste rilevanti;
4. se fra coloro che
partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
Art. 720.
Partecipazione a giuochi d'azzardo.
Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie,
senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è
colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo [c.p. 721], è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
La pena è aumentata
[c.p. 64]:
1. nel caso di
sorpresa in una casa da giuoco [c.p. 721] o in un pubblico esercizio;
2. per coloro che
hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti [c.p. 722].
Art. 721.
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco.
Agli effetti delle
disposizioni precedenti:
sono giuochi
d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è
interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco
i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche
se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
Art. 722. Pena
accessoria e misura di sicurezza.
La condanna per
alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la
pubblicazione della sentenza [c.p. 36]. È sempre ordinata la confisca [c.p.
240] del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
Art. 723.
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.
Chiunque, essendo
autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano
giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è punito con
l'ammenda da lire diecimila a duecentomila (Ammenda così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Nei casi preveduti
dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o
l'ammenda da lire centomila a un milione (Ammenda così aumentata, da ultimo,
ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Per chi sia colto
mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire centomila (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Art. 724.
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
(Articolo così
modificato dall'art. 57 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque
pubblicamente [c.p. 266] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro
la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato [c.p.
402, 403, 404], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
La stessa sanzione
si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i
defunti [c.p. 407].
Art. 725.
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
(Articolo così
modificato dall'art. 58 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque espone alla
pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o
distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda
la pubblica decenza (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 726. Atti
contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
(Il secondo
comma, non riportato, è stato abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999,
n. 205)
Chiunque, in un
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla
pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
ventimila a quattrocentomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 727. Abbandono
di animali.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia
sanitaria
Art. 728.
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.
Chiunque pone
taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un
trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà [c.p. 613], è punito, se
dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno
a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione (Ammenda così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Tale disposizione
non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi
esercita una professione sanitaria (2).
Art. 729. Abuso
di sostanze stupefacenti.
(Articolo abrogato
dall'art. 110 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sostituito dall'art. 32
della legge 26 giugno 1990, n. 162)
Art. 730.
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive.
Chiunque, essendo
autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona
minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su
prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire un milione (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
.
Soggiace all'ammenda
fino a lire duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona minore degli
anni quattordici [c.p. 445, 446] (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).