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TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza
alle cose o alle persone
Art. 624. Furto.
(*)
Chiunque
s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un
milione [c.p. 29] (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 26 marzo
2001, n. 128).
Agli effetti della
legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra
energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649;
c.n. 510, 593, 1146].
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle
circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (Comma aggiunto
dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
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(*) L'art. 4 della
legge 8 agosto 1977, n. 533, come modificato dall'art. 14 della legge 25 giugno
1999, n. 205, dispone: "Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice
penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in
depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si procede d'ufficio
e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle
circostanze previste dall'art. 61, o dall'art. 625 del codice penale, numeri 1,
2, 3, 4, 5 e 7, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della
multa da lire duecentomila a lire seicentomila.
"La pena
stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale è aumentata
della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo
il fatto nelle armerie ovvero in deposito o in altri locali adibiti alla
custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate
nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da
dieci a venti anni e della multa da lire quattro milioni a lire dodici
milioni".
Art. 624-bis.
Furto in abitazione e furto con strappo.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128)
Chiunque si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in
altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze
di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di
cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della
reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre
milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel
primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze
indicate all'articolo 61.
Art. 625.
Circostanze aggravanti. (*)
La pena per il fatto
previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa
da lire duecentomila a due milioni [c.p. 29, 32, 63] (Multa così aumentata,
da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Il
presente alinea è stato così modificato dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001,
n. 128):
1. (Numero
soppresso dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128);
2. se il colpevole
usa violenza sulle cose [c.p. 392] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3. se il colpevole
porta in dosso armi [c.p. 585] o narcotici, senza farne uso;
4. se il fatto è
commesso con destrezza [c.p. 70, n. 1, 649] (Numero così modificato
dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128);
5. se il fatto è
commesso da tre o più persone [c.p. 112], ovvero anche da una sola, che sia
travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [c.p. 357] o d'incaricato
di un pubblico servizio [c.p. 358];
6. se il fatto è
commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle
stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
7. se il fatto è
commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a
sequestro [c.c. 1798, 2793, 2905; c.p.c. 671; c.p.p. 252, 253, 354; c.n. 682] o
a pignoramento [c.p.c. 491], o esposte per necessità o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica
utilità, difesa o reverenza;
8. se il fatto è
commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o
più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali
circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è
della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a
tre milioni [c.p. 29, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
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(*) L'art. 4 della
legge 8 agosto 1977, n. 533, come modificato dall'art. 14 della legge 25 giugno
1999, n. 205, dispone: "Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice
penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in
depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si procede d'ufficio
e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze
previste dall'art. 61, o dall'art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice
penale la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire
duecentomila a lire seicentomila.
"La pena
stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale è aumentata
della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi,
commettendo il fatto nelle armerie ovvero in deposito o in altri locali adibiti
alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate
nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da
dieci a venti anni e della multa da lire quattro milioni a lire dodici
milioni".
Art. 625-bis.
Circostanze attenuanti.
(Articolo aggiunto
dall'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128)
Nei casi previsti
dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà
qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei
correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa
sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od
occultare.
Art. 626. Furti
punibili a querela dell'offeso.
(La pena
pecuniaria per il reato previsto al presente comma consiste ora nella multa da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni o nella pena della permanenza
domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero nella pena del lavoro di pubblica utilità
da 10 giorni a 3 mesi: art. 52, comma 2, lett. a), D.L.vo 28 agosto 2000, n.
274)
Si applica la
reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il
delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 3, 120; c.p.p. 336]:
1. se il colpevole
ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa,
dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2. se il fatto è
commesso su cose [c.c. 812] di tenue valore, per provvedere a un grave ed
urgente bisogno;
3. se il fatto
consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora
spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni
non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2,
3 e 4 dell'articolo precedente [c.p. 649].
Art. 627.
Sottrazione di cose comuni.
Il comproprietario
[c.c. 1100], socio [c.c. 2247] o coerede [c.c. 588] che, per procurare a sé o
ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la
detiene, è punito [c.p. 649], a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (Comma
così sostituito dall'art. 93 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Non è punibile chi
commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a
lui spettante.
Art. 628. Rapina.
(*)
Chiunque, per
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui [c.p. 624], sottraendola a
chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da
lire un milione a quattro milioni [c.p. 29, 32] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Alla stessa pena
soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione,
per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della
reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire due
milioni a lire sei milioni (Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 14
ottobre 1974, n. 497, e modificato dall'art. 8, comma 3, del D.L. 31
dicembre 1991, n. 419, convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172):
1) se la violenza o
minaccia è commessa con armi [c.p. 585], o da persona travisata, o da più
persone riunite [c.p. 112, n. 1, 605, 613, 625, n. 4; c.n. 1135, 1137, 1149];
2) se la violenza
consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o
minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui
all'articolo 416-bis (Numero aggiunto dall'art. 9 della legge 13 settembre
1982, n. 646).
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(*) Aumenti di pena
per questo reato sono previsti dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107,
sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette. Le
pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona
sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
L'art. 4 della legge
8 agosto 1977, n. 533, come modificato dall'art. 14 della legge 25 giugno 1999,
n. 205, dispone: "Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice penale è
commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in
altri locali adibiti alla custodia di essi, si procede d'ufficio e si applica
la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a
lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste
dall'art. 61, o dall'art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale la
pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire
duecentomila a lire seicentomila.
"La pena
stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale è aumentata
della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi,
commettendo il fatto nelle armerie ovvero in deposito o in altri locali adibiti
alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze
indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della
reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire quattro milioni a lire
dodici milioni".
Art. 629.
Estorsione.
Chiunque, mediante
violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione
da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni
[c.p. 29, 32] (Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 –
Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre
1981, n. 689).
La pena è della
reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei
milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente [c.p. 307, 640, n. 2] (Comma così modificato
dall'art. 8, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).
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(*) Aumenti di pena
per questo reato sono previsti dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107,
sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette. Le
pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona
sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 630.
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
(Articolo così
sostituito dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894)
Chiunque sequestra
una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto
come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a
trenta anni.
Se dal sequestro
deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole
cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che,
dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo
riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo
della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia
il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione,
la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso
previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è
sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene
sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una
circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più
circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed
a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena
preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
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(*) Aumenti di pena
per questo reato sono previsti dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107,
sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette. Le
pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona
sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 631.
Usurpazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 94 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque per
appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o
altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila [c.p. 29, 649;
c.p.p. 336].
Art. 632.
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. (*)
(Articolo così
sostituito dall'art. 95 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque, per procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui
proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila [c.p.
29, 649; c.p.p. 336].
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 633.
Invasione di terreni o edifici. (*)
(La pena
pecuniaria per il reato previsto in questo articolo consiste ora nella multa da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni o nella pena della permanenza
domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero nella pena del lavoro di pubblica utilità
da 10 giorni a 3 mesi: art. 52, comma 2, lett. a), D.L.vo 28 agosto 2000, n.
274)
Chiunque invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di
occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona
offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a due anni o con la multa
da lire duecentomila a due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Le pene si applicano
congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque
persone [c.p. 112], di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di
dieci persone, anche senza armi [c.p. 585, 649].
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 634.
Turbativa violenta del possesso di cose immobili. (*)
Chiunque, fuori dei
casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con
minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila
[c.p. 649] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
Il fatto si
considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci
persone [c.p. 112].
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 635.
Danneggiamento. (*)
Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [c.p.
624] o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120;
c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila [c.p. 424, 427, 431, 638] (Multa così aumentata dall'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al reato previsto in questo comma si
applica ora la pena pecuniaria della multa da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero
la pena del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi: art. 52, comma 2,
lett. a, del D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274).
La pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni [c.p.p. 235] e si procede d'ufficio, se il
fatto è commesso:
1) con violenza alla
persona o con minaccia [c.p. 634];
2) da datori di
lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero [c.p.
502, 505], ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli
330, 331 e 333;
3) su edifici
pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di
interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7
dell'articolo 625 [c.p. 508] (Numero così modificato dall'art. 13 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352);
4) sopra opere
destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [c.p. 639, 649, 664; c.n. 1123];
5-bis)
sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo
svolgimento di manifestazioni sportive (Numero aggiunto dall’art. 3-bis del
D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2007, n. 41).
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 635-bis.
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.
(Articolo
aggiunto dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque distrugge,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più
delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni.
Art. 636.
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Chiunque introduce o
abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa
da lire ventimila a duecentomila.
Se l'introduzione o
l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per
farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o
della multa da lire quarantamila a quattrocentomila (Multa così aumentata
dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al reato previsto in questo
comma si applica ora la pena pecuniaria della multa da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni
ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi: art. 52,
comma 2, lett. a, del D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274).
Qualora il pascolo
avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia
stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da lire centomila a un milione [c.p. 649] (Multa così aumentata
dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al reato previsto in questo
comma si applica ora la pena pecuniaria della multa da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni
ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi: art. 52,
comma 2, lett. a, del D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274).
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa [c.p. 639-bis] (Comma aggiunto
dall'art. 96 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 637.
Ingresso abusivo nel fondo altrui. (*)
Chiunque senza
necessità [c.c. 842, 843, 924, 925] entra nel fondo altrui recinto da fosso, da
siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona
offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a lire duecentomila [c.p. 649]
(Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689).
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 638.
Uccisione o danneggiamento di animali altrui. (*)
Chiunque senza
necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato (Parole
inserite dall’art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189), a querela della
persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con
la multa fino a lire seicentomila (Multa così aumentata dall'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Al reato previsto in questo comma si applica
ora la pena pecuniaria della multa da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni o la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero la pena
del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi: art. 52, comma 2, lett. a,
del D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274).
La pena è della
reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [c.p. 70, 625, n. 8].
Non è punibile chi
commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti [c.c. 924,
926] e nel momento in cui gli recano danno [c.p. 649].
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 639.
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. (*)
Chiunque, fuori dei
casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili [c.c. 812;
c.p. 624] o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120;
c.p.p. 336], con la multa fino a lire duecentomila [c.p. 635, 649, 664, 674] (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Se il fatto è
commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su
immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della
reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede
d'ufficio (Comma aggiunto dall'art. 13 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 639-bis.
Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
(Articolo
aggiunto dall'art. 97 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Nei casi previsti
dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque,
terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Art. 640. Truffa.
(La condanna per
il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di
una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa
l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione: art. 32-quater c.p.)
Chiunque, con artifizi
o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire centomila a due milioni [c.p. 29] (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre
milioni [c.p. 29, 63] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689):
1. se il fatto è
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è
commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario
o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649,
661; c.p.m.p. 162].
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante
(Comma aggiunto dall'art. 98 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 640-bis.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (*)
(Articolo
aggiunto dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
La pena è della
reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
La condanna per il
delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una
attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità
di contrattare con la pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).
Art. 640-ter.
Frode informatica.
(Articolo
aggiunto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque, alterando
in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso
pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a due milioni.
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre
milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo
comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema.
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
Art. 640-quater.
Applicabilità dell'articolo 322-ter.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
Nei casi di cui agli
articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con
esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 322-ter.
Art. 641.
Insolvenza fraudolenta.
Chiunque,
dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione [c.c. 1321]
col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa [c.p.
120; c.p.p. 336], qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione
fino a due anni o con la multa fino a lire un milione (Multa così aumentata,
da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
L'adempimento
dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato [c.p. 649].
Art. 642.
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della
propria persona.
(Articolo così
sostituito dall'art. 24 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
Chiunque, al fine di
conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un
vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde,
deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la
documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [c.p. 29].
Alla stessa pena
soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [c.p.
582] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio
o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o
precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il
colpevole consegue l'intento la pena è aumentata [c.p. 64]. Si procede a
querela di parte.
Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero,
in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel
territorio dello Stato [c.p. 4]. Il delitto è punibile a querela della persona
offesa [c.p. 120, 649; c.p.p. 336; c.p.m.p. 157].
Art. 643.
Circonvenzione di persone incapaci.
Chiunque, per
procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o
della inesperienza di una persona minore [c.c. 240], ovvero abusando dello
stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta
[c.c. 414] o inabilitata [c.c. 415], la induce a compiere un atto, che importi
qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro
milioni [c.p. 29, 32, 649] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 644. Usura.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108)
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari
[c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 30.000 (Parole così sostituite dall’art. 1 della legge
5 dicembre 2005, n. 251).
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso
usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,
e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero
all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un
terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie
o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo
previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata
l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente
articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o
profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha
la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore
degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Art. 644-bis.
Usura impropria.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11-quinquies, comma 2 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successivamente abrogato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108)
Art. 644-ter.
Prescrizione del reato di usura.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1996, n. 108)
La prescrizione del
reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi
che del capitale.
Art. 645. Frode
in emigrazione.
Chiunque con mendaci
asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a
paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o
promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo
emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire seicentomila a due milioni [c.p. 29, 32] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è aumentata
[c.p. 64] se il fatto è commesso a danno di due o più persone [c.p. 649].
Art. 646.
Appropriazione indebita.
Chiunque, per
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la
cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624] altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il
possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni [c.p. 29]
(Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689).
Se il fatto è
commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [c.c. 1783], la pena
è aumentata [c.p. 64].
Si procede
d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna
delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61 [c.p. 649].
Art. 647.
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso
fortuito.
È punito, a querela
della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o
con la multa da lire sessantamila a seicentomila (Multa così aumentata
dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al reato previsto in questo
comma si applica ora la pena pecuniaria della multa da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni
ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi: art. 52,
comma 2, lett. a, del D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274):
1. chiunque, avendo
trovato denaro [c.p. 458] o cose da altri smarrite, se li appropria, senza
osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di
cose trovate [c.c. 927, 929];
2. chiunque, avendo
trovato un tesoro [c.c. 932], si appropria, in tutto o in parte, la quota
dovuta al proprietario del fondo;
3. chiunque si
appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso
fortuito.
Nei casi preveduti
dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è
appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire
seicentomila [c.p. 649] (Multa così aumentata dall'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Al reato previsto in questo comma si applica ora la pena
pecuniaria della multa da lire un milione e cinquecentomila a lire cinque
milioni o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena
del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi: art. 52, comma 2, lett. c, del
D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274).
Art. 648.
Ricettazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 15 della legge 22 maggio 1975, n. 152)
Fuori dei casi di
concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi
delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare,
è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un
milione a venti milioni [c.p. 29, 32, 709, 712] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è della
reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689), se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di
questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro
o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è
punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale
delitto [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649] (Comma così sostituito dall'art. 3
della legge 9 agosto 1993, n. 328).
Art. 648-bis. Riciclaggio. (*)
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18
maggio 1978, n. 191, e da ultimo così sostituito dall'art. 4 della legge 9
agosto 1993, n. 328)
Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita
se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 648-ter.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (*)
(Articolo aggiunto
dall'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo così sostituito
dall'art. 5 della legge 9 agosto 1993, n. 328)
Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita
nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 648.
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 649. Non punibilità
e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.
Non è punibile chi
ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1. del coniuge non
legalmente separato [c.c. 150];
2. di un ascendente
o discendente [c.c. 75; c.p. 540] o di un affine in linea retta, ovvero
dell'adottante o dell'adottato [c.c. 78, 291];
3. di un fratello o
di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da
questo titolo sono punibili a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p.
336], se commessi a danno del coniuge legalmente separato [c.c. 706], ovvero
del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero
dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado [c.c. 78] con lui
conviventi.
Le disposizioni di
questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e
630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza
alle persone [c.p. 634].