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TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità
individuale
Art. 575.
Omicidio.
Chiunque cagiona la
morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [c.p.
32, 276, 295, 301, 306].
Art. 576.
Circostanze aggravanti. Pena di morte.
Si applica la pena
di morte [c.p. 22] (*) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è
commesso:
1. col concorso di
taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2. contro
l'ascendente o il discendente [c.c. 75; c.p. 540, 577, n. 1], quando concorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è
adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è
premeditazione;
3. dal latitante
[c.p.p. 296], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione
ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato
per delinquere [c.p. 416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. nell'atto di
commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521.
È latitante, agli
effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6
dell'articolo 61.
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 577. Altre
circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena
dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:
1. contro
l'ascendente o il discendente [c.c. 75; c.p. 540];
2. col mezzo di
sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso [c.p. 439];
3. con
premeditazione;
4. col concorso di
taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della
reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il
coniuge, il fratello o la sorella [c.p. 540], il padre o la madre adottivi
[c.c. 291], o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta [c.c. 78;
c.p. 307].
Art. 578.
Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 442)
La madre che cagiona
la morte del proprio neonato [c.p. 314] immediatamente dopo il parto, o del
feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono
materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a
dodici anni.
A coloro che
concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non
inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di
favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le
aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.
Art. 579.
Omicidio del consenziente.
Chiunque cagiona la
morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50], è punito con la reclusione da
sei a quindici anni [c.p. 20, 32].
Non si applicano le
aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le
disposizioni relative all'omicidio [c.p. 575, 576, 577] se il fatto è commesso:
1. contro una
persona minore degli anni diciotto;
2. contro una
persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica,
per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. contro una
persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia
o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Art. 580.
Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina
altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola
in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la
reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una
lesione personale grave o gravissima [c.p. 29, 32, 50, 583].
Le pene sono
aumentate [c.p. 64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una
delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno,
se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della
capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative
all'omicidio [c.p.p. 575, 576, 577].
Art. 581.
Percosse.
Chiunque percuote
taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito,
a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Tale disposizione
non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo
o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582. Lesione
personale.
(Articolo così
modificato dall'articolo unico della legge 26 gennaio 1963, n. 24)
Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha
una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di
quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto
è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 124, 365; c.p.p. 336] (Comma
così sostituito dall'art. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Art. 583.
Circostanze aggravanti.
La lesione personale
è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32]:
1. se dal fatto
deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto
produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3. (Numero
abrogato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194).
La lesione personale
è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto
deriva:
1. una malattia
certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un
senso;
3. la perdita di un
arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita
dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e
grave difficoltà della favella;
4. la deformazione,
ovvero lo sfregio permanente del viso;
5. (Numero abrogato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194).
Art. 583-quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
(Articolo
aggiunto dall’art. 7 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41).
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono
punite
con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con
la reclusione da otto a sedici anni.
Art. 584.
Omicidio preterintenzionale.
Chiunque, con atti
diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582,
cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto
anni [c.p. 29, 32].
Art. 585.
Circostanze aggravanti.
Nei casi preveduti
dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata [c.p. 64] da un terzo alla
metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo
576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze
aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi
o con sostanze corrosive.
Agli effetti della
legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e
tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli
strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo
assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle
armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 586. Morte o
lesioni come conseguenza di altro delitto.
Quando da un fatto
preveduto come delitto doloso [c.p. 43] deriva, quale conseguenza non voluta
dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni
dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate
[c.p. 64, 571, 572, 582, 583, 584].
Art. 587.
Omicidio e lesione personale a causa di onore.
(Articolo
abrogato dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442)
Art. 588. Rissa.
Chiunque partecipa a
una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Se nella rissa taluno
rimane ucciso o riporta lesione personale [c.p. 582, 583], la pena, per il solo
fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque
anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene
immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa [c.p. 29, 32].
Art. 589. Omicidio colposo.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296)
Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da due a cinque anni (Comma così sostituito dall’art. 2
della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
può superare gli anni dodici [c.p.p. 235].
Art. 590. Lesioni personali colpose
(Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 296)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima
[c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).
Nel caso di
lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336],
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
Art. 591.
Abbandono di persone minori o incapaci.
Chiunque abbandona
una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a
se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32].
Alla stessa pena
soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni
diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato [c.p. 4] per ragioni di
lavoro.
La pena è della
reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [c.p.
582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono
aumentate [c.p. 64] se il fatto è commesso dal genitore [c.p. 504], dal figlio,
dal tutore [c.c. 346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato
[c.c. 291; c.p. 31].
Art. 592.
Abbandono di un neonato per causa di onore.
(Articolo
abrogato dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442)
Art. 593.
Omissione di soccorso.
Chiunque, trovando
abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona
incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia
o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con
la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (Comma così
modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 2003, n. 72).
Alla stessa pena
soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una
persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza
occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
Se da siffatta
condotta del colpevole deriva una lesione personale [c.p. 582, 583], la pena è
aumentata [c.p. 64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata [c.p. 63].
Capo II - Dei delitti contro l'onore
Art. 594.
Ingiuria.
Chiunque offende
l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente
è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
.
Alla stessa pena
soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica,
o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della
reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. (La pena pecuniaria per
il reato previsto al presente comma consiste ora nella multa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni o nella pena della permanenza domiciliare
da 6 a 30 giorni ovvero nella pena del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni
a 3 mesi: art. 52, comma 2, lett. a), D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274).
Le pene sono
aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Art. 595.
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei
casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a lire due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a
due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Se l'offesa è recata
col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in
atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o
della multa non inferiore a lire un milione (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se l'offesa è recata
a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza
o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64].
Art. 596.
Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole dei
delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua
discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa
e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza
irrevocabile [c.p.p. 648], deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla
verità del fatto medesimo.
Quando l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del
fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1. se la persona
offesa è un pubblico ufficiale [c.p. 357] ed il fatto ad esso attribuito si
riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2. se per il fatto
attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un
procedimento penale;
3. se il querelante
domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la
falsità del fatto ad esso attribuito (Comma aggiunto dall'art. 5 del
D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288).
Se la verità del
fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per
esso (*) condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore
dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se
stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo
595, comma 1 [c.p. 596-bis] (Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. 14
settembre 1944, n. 288).
------------------------
(*) Le parole
"per esso" sono ripetute nel testo ufficiale.
Art. 596-bis.
Diffamazione col mezzo della stampa.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 127)
Se il delitto di
diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile,
all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis
e 58.
Art. 597. Querela
della persona offesa ed estinzione del reato.
I delitti preveduti
dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa [c.p.
120; c.p.p. 336].
Se la persona offesa
e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo
precedente (*), la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa
muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta
di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi
congiunti [c.p. 307], l'adottante e l'adottato [c.c. 291]. In tali casi, e
altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la
querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai
prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
------------------------
(*) Il riferimento
si intende all'art. 596.
Art. 598. Offese
in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o
amministrative.
Non sono punibili le
offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle
parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità
giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese
concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo [c.p.c. 89].
Il giudice,
pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la
soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture
offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento
del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la
soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime
annotazione della sentenza.
Art. 599.
Ritorsione e provocazione.
Nei casi preveduti
dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non
punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha
commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira
determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione
della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non
abbia proposto querela per le offese ricevute.
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600.
Riduzione in schiavitù.
Chiunque riduce una
persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 29, 32, 604].
Art. 600-bis.
Prostituzione minorile.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 269)
Chiunque induce all
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne
favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra
utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la
multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui
che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.
Art. 600-ter.
Pornografia minorile.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 269)
Chiunque sfrutta
minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni
e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena
soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di
fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di
fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente
cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con
la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci
milioni.
Art. 600-quater.
Detenzione di materiale pornografico.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 269)
Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura
o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con
la multa non inferiore a lire tre milioni.
Art.
600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile.
(Articolo
aggiunto dall'art. 5 della legge 3 agosto 1998, n. 269)
Chiunque organizza o
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a
danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
Art. 600-sexies.
Circostanze aggravanti ed attenuanti.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1998, n. 269)
Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la
pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di
minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà
ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o
dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado,
da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il
minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di
minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto
è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi
si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti
la propria autonomia e libertà.
Art. 600-septies.
Pene accessorie.
(Articolo
aggiunto dall'art. 7 della legge 3 agosto 1998, n. 269)
Nel caso di condanna
per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è
disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai
delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza
d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti
radiotelevisive.
Art. 601. Tratta
e commercio di schiavi.
Chiunque commette
tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga
alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni [c.p. 29, 32,
604].
Chiunque commette
tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli
alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni (Comma
aggiunto dall'art. 9 della legge 3 agosto 1998, n. 269).
Art. 602.
Alienazione e acquisto di schiavi.
Chiunque, fuori dei
casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in
stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne
impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella
condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni [c.p. 29,
32, 604].
Art. 603. Plagio.
Chiunque sottopone
una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di
soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 29, 32,
604].
Art. 604. Fatto
commesso all'estero.
(Articolo così
sostituito dall'art. 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269)
Le disposizioni di
questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso
all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero
da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima
ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale
Art. 605.
Sequestro di persona.
Chiunque priva
taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni
[c.p. 29, 32].
La pena è della
reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1. in danno di un
ascendente, di un discendente [c.c. 75; c.p. 70, 540], o del coniuge;
2. da un pubblico
ufficiale [c.p. 31, 357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni
[Cost. 13; c.p. 606, 630].
Art. 606. Arresto
illegale.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357] che procede ad un arresto [c.p.p. 380], abusando dei
poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni [Cost.
13; c.p. 29, 31, 323].
Art. 607.
Indebita limitazione di libertà personale.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario
o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza,
vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce
all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae
l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione
fino a tre anni [c.p. 29, 31].
Art. 608. Abuso
di autorità contro arrestati o detenuti.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che sottopone a misure di rigore non consentite dalla
legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche
temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento
dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi [c.p.
31].
La stessa pena si
applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per
ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
Art. 609.
Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
esegue una perquisizione [c.p.p. 247, 252, 352] o una ispezione personale
[c.p.p. 245] è punito con la reclusione fino ad un anno [Cost. 13; c.p. 323].
Art. 609-bis.
Violenza sessuale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena
soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle
condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto;
2) traendo in
inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore
gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [c.p. 734-bis;
c.p.p. 392, 398] .
Art. 609-ter.
Circostanze aggravanti.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
La pena è della
reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono
commessi:
1) nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi
o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o
sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona
travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio;
4) su persona
comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia
l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della
reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398] (1).
Art. 609-quater.
Atti sessuali con minorenne.
(Articolo
aggiunto dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Soggiace alla pena
stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in
detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto
gli anni quattordici;
2) non ha compiuto
gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche
adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il
minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie
atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore
gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena
di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha
compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398].
Art.
609-quinquies. Corruzione di minorenne.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Chiunque compie atti
sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla
assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 734-bis;
c.p.p. 392].
Art. 609-sexies.
Ignoranza dell'età della persona offesa.
(Articolo
aggiunto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Quando i delitti
previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi
in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di
cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa,
l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Art. 609-septies.
Querela di parte.
(Articolo
aggiunto dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
I delitti previsti
dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della
persona offesa.
Salvo quanto
previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della
querela è di sei mesi.
La querela proposta
è irrevocabile.
Si procede tuttavia
d'ufficio:
1) se il fatto di
cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del
fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto è commesso
dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è
connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto è
commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.
Art. 609-octies.
Violenza sessuale di gruppo.
(Articolo
aggiunto dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
La violenza sessuale
di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad
atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette
atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici
anni.
La pena è aumentata
se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita
per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni
stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo
112 [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398].
Art. 609-nonies.
Pene accessorie ed altri effetti penali.
(Articolo
aggiunto dall'art. 10 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
La condanna per
alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della
potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del
reato;
2) l'interdizione
perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del
diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
Art. 609-decies.
Comunicazione dal tribunale per i minorenni.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Quando si procede
per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni,
ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della
Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni (Comma così modificato
dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269).
Nei casi previsti
dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa
minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza
dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse
dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al
minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione
della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati
nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado
del procedimento.
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Art. 610.
Violenza privata. (*)
Chiunque, con violenza
[c.p. 581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche
cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29].
La pena è aumentata
[c.p. 64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
------------------------
(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575). Aumenti di pena sono
previsti, inoltre, dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107, sulla
repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.
Art. 611.
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. (*)
Chiunque usa
violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto
costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni [c.p. 29, 32].
La pena è aumentata
se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
------------------------
(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 612.
Minaccia. (*)
Chiunque minaccia ad
altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120;
c.p.p. 336], con la multa fino a lire centomila (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se la minaccia è
grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della
reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
------------------------
(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575). Aumenti di pena sono
previsti, inoltre, dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107, sulla
repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.
Art. 613. Stato
di incapacità procurato mediante violenza.
Chiunque, mediante
suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze
alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza
il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con
la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato
dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la
punibilità.
La pena è della
reclusione fino a cinque anni [c.p. 29, 32]:
1. se il colpevole ha
agito col fine di far commettere un reato;
2. se la persona
resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come
delitto [c.p. 86, 690, 691, 728].
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del
domicilio
Art. 614.
Violazione di domicilio. (*)
Chiunque s'introduce
nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle
appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito
con la reclusione fino a tre anni [c.p. 29].
Alla stessa pena
soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha
il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
La pena è da uno a
cinque anni [c.p. 32; c.p.p. 50], e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso con violenza sulle cose [c.p. 392], o alle persone, ovvero se il
colpevole è palesemente armato [Cost. 14; c.p. 585].
------------------------
(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575). Aumenti di pena sono
previsti, inoltre, dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107, sulla
repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.
Art. 615.
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è
punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 31, 32].
Se l'abuso consiste
nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte
dalla legge [c.p.p. 352], la pena è della reclusione fino a un anno [c.p. 31].
Art. 615-bis.
Interferenze illecite nella vita privata.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 della legge 8 aprile 1974, n. 98)
Chiunque mediante
l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie
o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati
nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena
soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o
diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le
immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono
punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la
pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 615-ter.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque
abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita
di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole
per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
3) se dal fatto
deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei
dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di
cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena
è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto
dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli
altri casi si procede d'ufficio.
Art. 615-quater.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici.
(Articolo aggiunto
dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o
telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno
e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della
reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti
milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto
comma dell'articolo 617-quater.
Art.
615-quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque diffonde,
comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto,
avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o
telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a
lire venti milioni.
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Art. 616.
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Chiunque prende
cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero
sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere
cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in
tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Se il colpevole,
senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della
corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo
non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Agli effetti delle
disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende
quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero
effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (Comma così
sostituito dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 547).
Art. 617.
Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 8 aprile 1974, n. 98)
Chiunque
fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una
conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui
non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni [c.p.p. 266].
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte
di questo articolo.
I delitti sono
punibili a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto
è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico
servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-bis.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 8 aprile 1974, n. 98)
Chiunque fuori dei
casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o
di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno
a quattro anni.
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico
ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-ter.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 8 aprile 1974, n. 98)
Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma
falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una
conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in
parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o
telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne
faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro
anni.
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico
ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-quater. Intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque
fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai
commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede
d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso:
1) in danno di un
sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-quinquies.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque, fuori dai
casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell'articolo 617-quater.
Art. 617-sexies.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
informatiche o telematiche.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma
falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche
occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne
faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617-quater.
Art. 618.
Rivelazione del contenuto di corrispondenza.
Chiunque, fuori dei
casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del
contenuto di una corrispondenza [c.p. 616] a lui non diretta, che doveva rimanere
segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire duecentomila a un milione [c.p. 620] (2).
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Art. 619.
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona
addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
L'addetto al
servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale
qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo
616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29, 31].
Se il colpevole
senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza
[c.p. 616], è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con
la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a
un milione [c.p. 29, 31, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 620.
Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al
servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
L'addetto al servizio
delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua
qualità, del contenuto di una corrispondenza [c.p. 616] aperta, o di una
comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza
giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa
da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29, 31].
Art. 621.
Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
Chiunque, essendo
venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di
altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza
[c.p. 616], lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui
profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre
anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni [c.p. 29, 262] (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
.
Agli effetti della
disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque
supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (Comma
aggiunto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1993, n. 547).
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Art. 622.
Rivelazione di segreto professionale.
Chiunque, avendo
notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o
arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione
[c.p. 31] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è aggravata
se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o
liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società
(Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61).
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Art. 623.
Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
Chiunque, venuto a
cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte,
di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o
altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 31, 263].
Il delitto è
punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Art. 623-bis.
Altre comunicazioni e conversazioni.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 8 aprile 1974, n. 98, e così sostituito
dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Le disposizioni
contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni
telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque
altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.