<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

TITOLO XII - Dei delitti contro la persona

 

 

Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

 

 

Art. 575. Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [c.p. 32, 276, 295, 301, 306].

 

Art. 576. Circostanze aggravanti. Pena di morte.

Si applica la pena di morte [c.p. 22] (*) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

2. contro l'ascendente o il discendente [c.c. 75; c.p. 540, 577, n. 1], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. dal latitante [c.p.p. 296], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4. dall'associato per delinquere [c.p. 416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

------------------------

(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

 

 

Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente [c.c. 75; c.p. 540];

2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso [c.p. 439];

3. con premeditazione;

4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella [c.p. 540], il padre o la madre adottivi [c.c. 291], o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta [c.c. 78; c.p. 307].

 

Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

(Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 442)

La madre che cagiona la morte del proprio neonato [c.p. 314] immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

 

Art. 579. Omicidio del consenziente.

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni [c.p. 20, 32].

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [c.p. 575, 576, 577] se il fatto è commesso:

1. contro una persona minore degli anni diciotto;

2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

 

 

Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio.

Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [c.p. 29, 32, 50, 583].

Le pene sono aumentate [c.p. 64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio [c.p.p. 575, 576, 577].

 

Art. 581. Percosse.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

 

Art. 582. Lesione personale.

(Articolo così modificato dall'articolo unico della legge 26 gennaio 1963, n. 24)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 124, 365; c.p.p. 336] (Comma così sostituito dall'art. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

 

 

Art. 583. Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32]:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3. (Numero abrogato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5. (Numero abrogato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194).

 

Art. 583-quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

(Articolo aggiunto dall’art. 7 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41).

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite

con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

 

Art. 584. Omicidio preterintenzionale.

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni [c.p. 29, 32].

 

Art. 585. Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata [c.p. 64] da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

 

Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso [c.p. 43] deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [c.p. 64, 571, 572, 582, 583, 584].

 

Art. 587. Omicidio e lesione personale a causa di onore.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442)

 

 

Art. 588. Rissa.

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale [c.p. 582, 583], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa [c.p. 29, 32].

 

Art. 589. Omicidio colposo.

(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296)

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici [c.p.p. 235].

 

Art. 590. Lesioni personali colpose

(Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 296)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32].

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato [c.p. 4] per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [c.p. 582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate [c.p. 64] se il fatto è commesso dal genitore [c.p. 504], dal figlio, dal tutore [c.c. 346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [c.c. 291; c.p. 31].

 

 

Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442)

 

 

Art. 593. Omissione di soccorso.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (Comma così modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 2003, n. 72).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [c.p. 582, 583], la pena è aumentata [c.p. 64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata [c.p. 63].

 

 

 

 

Capo II - Dei delitti contro l'onore

 

 

Art. 594. Ingiuria.

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. (La pena pecuniaria per il reato previsto al presente comma consiste ora nella multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni o nella pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero nella pena del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi: art. 52, comma 2, lett. a), D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274).

Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

 

 

Art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64].

 

Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648], deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale [c.p. 357] ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito (Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288).

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso (*) condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1 [c.p. 596-bis] (Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288).

------------------------

(*) Le parole "per esso" sono ripetute nel testo ufficiale.

 

 

 

Art. 596-bis. Diffamazione col mezzo della stampa.

(Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 127)

Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.

 

Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.

I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente (*), la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti [c.p. 307], l'adottante e l'adottato [c.c. 291]. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

------------------------

(*) Il riferimento si intende all'art. 596.

 

 

 

Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo [c.p.c. 89].

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

 

Art. 599. Ritorsione e provocazione.

Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

 

 

 

 

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale

 

 

Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale

 

 

Art. 600. Riduzione in schiavitù.

Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 29, 32, 604].

 

 

Art. 600-bis. Prostituzione minorile.

(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

Chiunque induce all prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

 

Art. 600-ter. Pornografia minorile.

(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

 

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.

(Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.

 

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

(Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

 

Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti.

(Articolo aggiunto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

 

Art. 600-septies. Pene accessorie.

(Articolo aggiunto dall'art. 7 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

 

 

Art. 601. Tratta e commercio di schiavi.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni [c.p. 29, 32, 604].

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni (Comma aggiunto dall'art. 9 della legge 3 agosto 1998, n. 269).

 

 

Art. 602. Alienazione e acquisto di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni [c.p. 29, 32, 604].

 

 

Art. 603. Plagio.

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 29, 32, 604].

 

Art. 604. Fatto commesso all'estero.

(Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269)

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

 

 

 

Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale

 

 

Art. 605. Sequestro di persona.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [c.p. 29, 32].

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1. in danno di un ascendente, di un discendente [c.c. 75; c.p. 70, 540], o del coniuge;

2. da un pubblico ufficiale [c.p. 31, 357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [Cost. 13; c.p. 606, 630].

 

 

Art. 606. Arresto illegale.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] che procede ad un arresto [c.p.p. 380], abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni [Cost. 13; c.p. 29, 31, 323].

 

 

Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni [c.p. 29, 31].

 

 

Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi [c.p. 31].

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

 

 

Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione [c.p.p. 247, 252, 352] o una ispezione personale [c.p.p. 245] è punito con la reclusione fino ad un anno [Cost. 13; c.p. 323].

 

 

Art. 609-bis. Violenza sessuale.

(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398] .

 

Art. 609-ter. Circostanze aggravanti.

(Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398] (1).

 

 

Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.

(Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398].

 

Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne.

(Articolo aggiunto dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 734-bis; c.p.p. 392].

 

Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa.

(Articolo aggiunto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

 

Art. 609-septies. Querela di parte.

(Articolo aggiunto dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

 

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

(Articolo aggiunto dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398].

 

Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.

(Articolo aggiunto dall'art. 10 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

 

Art. 609-decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

(Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni (Comma così modificato dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269).

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

 

 

 

Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

 

 

Art. 610. Violenza privata. (*)

Chiunque, con violenza [c.p. 581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29].

La pena è aumentata [c.p. 64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

------------------------

(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575). Aumenti di pena sono previsti, inoltre, dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.

 

 

Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. (*)

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni [c.p. 29, 32].

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

------------------------

(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).

 

 

Art. 612. Minaccia. (*)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a lire centomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

------------------------

(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575). Aumenti di pena sono previsti, inoltre, dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.

 

 

Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza.

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni [c.p. 29, 32]:

1. se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2. se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [c.p. 86, 690, 691, 728].

 

 

 

 

Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

 

 

Art. 614. Violazione di domicilio. (*)

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni [c.p. 29].

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

La pena è da uno a cinque anni [c.p. 32; c.p.p. 50], e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [c.p. 392], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato [Cost. 14; c.p. 585].

------------------------

(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575). Aumenti di pena sono previsti, inoltre, dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.

 

 

Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 31, 32].

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352], la pena è della reclusione fino a un anno [c.p. 31].

 

 

Art. 615-bis. Interferenze illecite nella vita privata.

(Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 8 aprile 1974, n. 98)

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

(Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

 

Art. 615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

(Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

 

Art. 615-quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

(Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.

 

 

 

Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

 

 

Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (Comma così sostituito dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 547).

 

 

Art. 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

(Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 8 aprile 1974, n. 98)

Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [c.p.p. 266].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 617-bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 8 aprile 1974, n. 98)

Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 617-ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 8 aprile 1974, n. 98)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

(Articolo aggiunto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

(Articolo aggiunto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

 

Art. 617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

(Articolo aggiunto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

 

Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza [c.p. 616] a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione [c.p. 620] (2).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

 

 

Art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29, 31].

Se il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza [c.p. 616], è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione [c.p. 29, 31, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

 

Art. 620. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza [c.p. 616] aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29, 31].

 

 

Art. 621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza [c.p. 616], lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni [c.p. 29, 262] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (Comma aggiunto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1993, n. 547).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

 

 

Art. 622. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione [c.p. 31] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

 

Art. 623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 31, 263].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

 

 

Art. 623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni.

(Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge 8 aprile 1974, n. 98, e così sostituito dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.