<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica,

l'industria e il commercio

 

 

Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica

 

 

Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire quattro milioni [c.p. 29, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

(Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 ottobre 1976, n. 704, convertito dalla legge 27 novembre 1976, n. 787)

Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire [c.p. 29].

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate [c.c. 2628; c.p. 64].

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino [c.p. 4] per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 37].

 

Art. 501-bis. Manovre speculative su merci

(Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 15 ottobre 1976, n. 704, convertito dalla legge 27 novembre 1976, n. 787)

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.

 

Art. 502. Serrata e sciopero per fini contrattuali.

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila [Cost. 40; c.p. 635, n. 2] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Art. 503. Serrata e sciopero per fini non contrattuali.

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico [c.p. 8] commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689), se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire duecentomila se si tratta di lavoratori [c.p. 510, 511, 512, 635, n. 2].

 

Art. 504. Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero.

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni [c.p. 510, 511, 512].

 

Art. 505. Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite [c.p. 510, 511, 512, 635].

 

Art. 506. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà [Cost. 40; c.p. 63, 510, 511, 512].

 

Art. 507. Boicottaggio.

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni [c.p. 29].

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 32, 510, 511, 512].

 

Art. 508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 29] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689), qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente [c.p. 510, 511, 512, 633, 635, n. 2].

 

Art. 509. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758)

(L’ultimo comma, non riportato, è stato abrogato dall'art. 1 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758)

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (*), è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758).

------------------------

(*) L'inciso deve ritenersi implicitamente abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo (disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721) e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste (disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369).

 

Art. 510. Circostanze aggravanti.

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra [c.p. 310], ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari [c.p. 70], le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate [c.p. 64].

 

Art. 511. Pena per i capi promotori e organizzatori.

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate [c.p. 63] per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

 

Art. 512. Pena accessoria.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

 

 

 

Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

 

 

Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni [c.p. 508] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

(Articolo aggiunto dall'art. 8 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

 

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione [c.p. 29, 32, 517] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

 

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 29] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni [c.p. 440, 442, 444] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

 

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire ventimila euro (Multa così sostituita dall’art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

 

Art. 517-bis. Circostanza aggravante.

(Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

 

 

 

Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti

 

 

Art. 518. Pubblicazione della sentenza.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].