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TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico
credito e in valori di bollo
Art. 453.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate.
E' punito con la
reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni
[c.p. 28, 29, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689):
1. chiunque contraffà
monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o
fuori;
2. chiunque altera
in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore
superiore;
3. chiunque, non
essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con
chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello
Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete
contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine
di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p.
463].
Art. 454.
Alterazione di monete.
Chiunque altera
monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi
modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette
alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un
milione [c.p. 28, 29, 32, 456, 463] (Multa così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 455.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Chiunque, fuori dei
casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello
Stato [c.p. 4], acquista o detiene monete [c.p. 458] contraffatte o alterate,
al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in
circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un
terzo alla metà [c.p. 28, 463, 694].
Art. 456.
Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite
negli articoli 453 e 455 sono aumentate [c.p. 64] se dai fatti ivi preveduti
deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è
compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Art. 457.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o
mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui
ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire due milioni [c.p. 458, 463] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 458.
Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.
Agli effetti della
legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di
pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta,
le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi
corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati [c.p. 460, 461].
Art. 459.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Le disposizioni
degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o
alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato
[c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo
contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. 63].
Agli effetti della
legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da
bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali
[c.p. 460, 461, 463, 464, 466].
Art. 460.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo.
Chiunque contraffà
la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di
pubblico credito [c.p. 458] o dei valori di bollo [c.p. 459], ovvero acquista,
detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce
un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire
seicentomila a due milioni [c.p. 29, 32, 463, 464] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 461.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Chiunque fabbrica,
acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti
destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete [c.p.
458], di valori di bollo [c.p. 459] o di carta filigranata è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire duecentomila a un milione [c.p. 28, 29, 32, 463,
464] (Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409).
La stessa pena si
applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o
altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la
contraffazione o l'alterazione (Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409).
Art. 462.
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
Chiunque contraffà o
altera biglietti di strade ferrate [c.p. 431] o di altre pubbliche imprese di
trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o
nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o
mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione fino a un anno e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila
[c.p. 463, 465, 466] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 463. Casi di
non punibilità.
Non è punibile chi,
avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce,
prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione,
l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli
articoli stessi.
Art. 464. Uso di
valori di bollo contraffatti o alterati.
Chiunque, non
essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di
bollo [c.p. 459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo,
ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se i valori sono
stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457,
ridotta di un terzo [c.p. 63].
Art. 465. Uso di
biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
(Articolo così
modificato dall'art. 41 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque, non
essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti
di strade ferrate [c.p. 431] o di altre pubbliche imprese di trasporto,
contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila.
Se i biglietti sono
stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a seicentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 466.
Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli
oggetti così alterati.
(Articolo così
modificato dall'art. 42 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque cancella o
fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo [c.p. 459] o da biglietti
di strade ferrate [c.p. 431] o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni
appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o
lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila.
Alla stessa sanzione
soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di
bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di
autenticazione,
certificazione o riconoscimento
Art. 467.
Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
Chiunque contraffà
il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo,
ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da
altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa
da lire duecentomila a quattro milioni [c.p. 29, 32, 469, 470] (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Art. 468.
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica
autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Chiunque contraffà il
sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo
concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a
due milioni [c.p. 29, 32]. La stessa pena si applica a chi contraffà altri
strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza
essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti [c.p. 469, 470].
Art. 469.
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Chiunque, con mezzi
diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le
impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo
concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta
contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo [c.p. 63].
Art. 470. Vendita
o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o
certificazione.
Chiunque, fuori dei
casi di concorso [c.p. 110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone
in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una
pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite
per i detti reati.
Art. 471. Uso
abusivo di sigilli e strumenti veri.
Chiunque, essendosi
procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione
o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
seicentomila [c.p. 29] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 472. Uso o
detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Chiunque fa uso, a
danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o
alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La stessa pena si
applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o
alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della
legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi
strumento per misurare o pesare [c.p. 692].
Art. 473.
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o
di prodotti industriali.
Chiunque contraffà o
altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere
dell'ingegno o dei prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594],
ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di
tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni [c.p. 29] (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Alla stessa pena
soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali,
nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o
alterati.
Le disposizioni
precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi
interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale [c.p. 517].
Art. 474.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Chiunque, fuori dei
casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel
territorio dello Stato [c.p. 4] per farne commercio, detiene per vendere, o
pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a lire quattro milioni [c.p.p. 31] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Si applica la
disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 517].
Art. 475. Pena
accessoria.
La condanna per
alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la
pubblicazione della sentenza [c.p. 36].
Capo III - Della falsità in atti
Art. 476. Falsità
materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o
in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da
uno a sei anni.
Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso
[c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227], la reclusione è da tre a dieci anni [c.p.
31, 32, 492, 493; c.n. 1134].
Art. 477. Falsità
materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni
amministrative.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o
altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione
o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro
validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29, 31, 480,
493].
Art. 478. Falsità
materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici
o privati e in attestati del contenuto di atti.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo
esistente un atto pubblico o privato [c.c. 2699, 2702; c.p. 492], ne simula una
copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto
pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni [c.p. 29, 31].
Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso
[c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227], la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è
commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici
o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni [c.p. 491, 492, 493].
Art. 479. Falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle
sue funzioni [c.p. 482], attesta falsamente che un fatto è stato da lui
compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute
dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui
ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 [c.p. 491,
493; c.n. 1127, 1128].
Art. 480. Falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni
amministrative.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482],
attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei
quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni [c.p. 31, 492, 493; c.n. 1127, 1128].
Art. 481. Falsità
ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità.
Chiunque,
nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro
servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un
certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione
[c.p. 31] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
Tali pene si
applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n.
2].
Art. 482. Falsità
materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un
pubblico ufficiale [c.p. 357] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si
applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un
terzo [c.p. 63].
Art. 483. Falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699;
c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [c.p.
567], è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491].
Se si tratta di
false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495] la
reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 484. Falsità
in registri e notificazioni.
Chiunque, essendo
per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie
operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere
false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire seicentomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 485. Falsità
in scrittura privata.
Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in
tutto o in parte, una scrittura privata [c.c. 2702, 2719; c.p. 492, 493-bis]
falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o
lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p.
29].
Si considerano
alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che
questa fu definitivamente formata.
Art. 486. Falsità
in foglio firmato in bianco. Atto privato.
Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando
di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che
importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto
privato produttivo di effetti giuridici [c.p. 493-bis], diverso da quello a cui
era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che
altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29].
Si considera firmato
in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi
spazio destinato a essere riempito [c.p. 491].
Art. 487. Falsità
in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale
abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa
l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto
pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle
pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 [c.p. 486, 491, 493].
Art. 488. Altre
falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle
falsità materiali.
Ai casi di falsità
su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli
precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti
pubblici o in scritture private [c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis].
Art. 489. Uso di
atto falso.
Chiunque senza
essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene
stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [c.p. 63].
Qualora si tratti di
scritture private [c.c. 2702; c.p. 492, 493-bis] chi commette il fatto è
punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno.
Art. 490.
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Chiunque, in tutto o
in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico [c.c. 2699; c.p.
492], o una scrittura privata [c.c. 2702; c.p. 493-bis] veri soggiace
rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo
le distinzioni in essi contenute.
Si applica la
disposizione del capoverso dell'articolo precedente [c.p. 491].
Art. 491.
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
Se alcuna delle
falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo
[c.c. 602], ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata [c.c. 2002] o al portatore [c.c. 2003], in luogo della pena stabilita
per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene
rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell' articolo
482.
Nel caso di
contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso,
senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo
489 per l'uso di atto pubblico falso [c.p. 492].
Art. 491-bis.
Documenti informatici.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Se alcuna delle
falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o
privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per
documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati
o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati
ad elaborarli.
Art. 492. Copie
autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
Agli effetti delle
disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture
private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando
a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [c.c. 2714, 2715,
2719].
Art. 493. Falsità
commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Le disposizioni
degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si
applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico,
incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono
nell'esercizio delle loro attribuzioni [c.p. 358].
Art. 493-bis.
Casi di perseguibilità a querela.
(Articolo
aggiunto dall'art. 89 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
I delitti previsti
dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490,
quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona
offesa.
Si procede
d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma
riguardano un testamento olografo.
Capo IV - Della falsità personale
Art. 494.
Sostituzione di persona.
Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o
attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità
a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a
un anno [c.p. 96; c.n. 1133].
Art. 495. Falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o
attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c.
2699], l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui
persona è punito con la reclusione fino a tre anni [c.p. 29].
Alla stessa pena
soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere
riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è
inferiore ad un anno:
1. se si tratta di
dichiarazione in atti dello stato civile [c.c. 451; c.p. 483, 567];
2. se la falsa
dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità
personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o da una persona
sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata
alle indagini (Parole inserite dall’art. 10 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), ovvero
se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p.
686] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita
[c.p. 63, 65] se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per
altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto
falso nome, o con altre indicazioni mendaci [c.p. 496].
Art. 496. False
dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque, fuori dei
casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato
o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci
dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357], o a persona
incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell'esercizio delle funzioni o
del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 497. Frode
nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di
tali certificati.
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale [c.p.p. 685, 686, 687, 688, 689, 690] o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
(Articolo inserito dall’art. 10 del D.L. 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido
per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi
fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi
di uso personale.
Art. 498.
Usurpazione di titoli o di onori.
(Articolo così
modificato dall'art. 43 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque
abusivamente porta in pubblico [c.p. 266] la divisa o i segni distintivi di un
ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato [c.p. 359], ovvero indossa abusivamente in pubblico
l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Alla stessa sanzione
soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre
pubbliche insegne onorifiche [c.p. 275, 348], ovvero qualità inerenti ad alcuno
degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente
[disp. att. Cost. XIV;
c.p.m.p. 221].
Per le violazioni di
cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità
stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p.
19-bis].