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TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Art. 422. Strage.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (*).
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28, 29, 32].
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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
Art. 423. Incendio.
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni [c.p. 28, 29, 32].
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica [c.p. 449].
Art. 423-bis. Incendio boschivo.
(Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275. Successivamente l'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353, ha nuovamente disposto l'inserimento dell'art. 423-bis con la stessa formulazione)
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio. (*)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare [c.p. 635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni [c.p. 28] (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275. La stessa modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353). Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (2) (3) [c.p. 63, 449] (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275. La stessa modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353).
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis (Comma aggiunto dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353).
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(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 425. Circostanze aggravanti. (*)
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso [c.p. 28, 64, 70, n. 1] (Alinea così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275. La stessa modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353):
1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili [c.n. 136, 723, 1123, 1125];
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5. (Numero abrogato dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275. La stessa abrogazione è stata successivamente disposta dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353).
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(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 426. Inondazione, frana o valanga.
Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni [c.p. 28, 29, 32, 432, 449, 450].
Art. 427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 28, 29, 32, 432, 440, 449, 450].
Art. 428. Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave [c.n. 136] o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile [c.n. 743], di altrui proprietà è punito con la reclusione da cinque a dodici anni [c.p. 28, 29].
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti [c.p. 432].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [c.p. 449, 450].
Art. 429. Danneggiamento seguito da naufragio.
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 28, 29, 32; c.n. 1141].
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 432, 449, 450].
Art. 430. Disastro ferroviario.
Chiunque cagiona un disastro ferroviario [c.p. 431] è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 28, 29, 32, 432, 449, 450].
Art. 431. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni [c.p. 28, 29, 32].
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Per le strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità, o da un altro mezzo di trazione meccanica.
Art. 432. Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 28, 29, 32, 449].
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 450].
Art. 433. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 448, 449, 450, 451, 452].
Art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 28, 29, 32].
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene [c.p. 449, 676].
Art. 435. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. (*)
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 28, 29, 32, 449, 678].
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(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 436. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni [c.p. 28, 29, 32, 451].
Art. 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. (*)
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 28, 29, 32-quater; c.n. 1122].
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 451].
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(*) La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 438. Epidemia.
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte [c.p. 28, 448] (*).
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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28, 29].
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte [c.p. 441, 448, 452] (*).
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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 28, 29, 32].
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata [c.p. 64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [c.p. 448].
Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila [c.p. 29, 32, 440, 448] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [c.p. 28, 448, 516].
Art. 443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 28, 29, 448] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila [c.p. 28, 29] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è diminuita [c.p. 65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [c.p. 448, 516].
Art. 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni [c.p. 448, 730] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 446. Confisca obbligatoria. (*)
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.
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(*) Articolo già abrogato dall'art. 108 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e reinserito dall'art. 1 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 ; l'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, modificando la citata legge n. 685 ha riformulato il suddetto art. 108 - ora art. 110 - ripetendo l'abrogazione dell'art. 446. L'art. 136 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nuovo testo unico sugli stupefacenti, non ha ripreso la disposizione di abrogazione in quanto il testo dell'art. 446 reintrodotto con il D.L. 282 del 1986, a differenza di quello originario, contiene materia estranea agli stupefacenti.
Art. 447. Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.
(Articolo abrogato dall'art. 110 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sostituito dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162)
Art. 448. Pene accessorie.
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).
Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo
Art. 449. Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32, 430, 589, 590, 676] (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275. La stessa modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353).
La pena è raddoppiata [c.p. 63] se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Art. 450. Delitti colposi di pericolo.
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [c.p. 43], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo [c.p. 431; c.n. 1123].
Art. 451. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione [c.p. 673; c.n. 1112] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 452. Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte [c.p. 29, 32] (*);
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto [c.p. 63].
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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.