<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico

 

 

Art. 414. Istigazione a delinquere.

Chiunque pubblicamente istiga [c.p. 266] a commettere uno o più reati [c.p. 302, 306] è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti [c.p. 17, 29, 32];

2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni [c.p. 17].

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo
o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà (Comma aggiunto dall’art. 15 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti [c.p. 115, 272, 303].

 

Art. 415. Istigazione a disobbedire alle leggi.

Chiunque pubblicamente [c.p. 266] istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico [c.p. 327], ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32, 272].

 

Art. 416. Associazione per delinquere. (*)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418].

------------------------

(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).

 

 

 

Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso. (*)

(Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (Parole così modificate dall’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni (Parole così modificate dall’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (Comma così modificato dall'art. 11-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma (Parole così modificate dall’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Comma così modificato dall'art. 36, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (5).

------------------------

(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).

 

 

Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

(Articolo aggiunto dall'art. 11-ter del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

 

 

Art. 417. Misura di sicurezza.

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (*), è sempre ordinata una misura di sicurezza [c.p. 199; c.p.p. 288, 658] (Comma così modificato dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1982, n. 936).

-----------------

(*) Il rinvio deve intendersi agli artt. 415 e 416.

 

 

 

Art. 418. Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110] o di favoreggiamento [c.p. 378, 379], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438,  e dall’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se l'assistenza è prestata continuamente (Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [c.p. 307].

 

 

Art. 419. Devastazione e saccheggio.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni [c.p. 28, 29, 285].

La pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso su armi [c.p. 585], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito [c.p. 78, n. 1].

 

 

Art. 420. Attentato a impianti di pubblica utilità.

(Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.

 

Art. 421. Pubblica intimidazione.

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [c.p. 422, 437], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [c.p. 419], in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.