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TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico
Art. 414.
Istigazione a delinquere.
Chiunque
pubblicamente istiga [c.p. 266] a commettere uno o più reati [c.p. 302, 306] è
punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1. con la reclusione
da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti [c.p. 17,
29, 32];
2. con la reclusione
fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni [c.p. 17].
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o
l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo
o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà (Comma aggiunto
dall’art. 15 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).
Alla pena stabilita del n. 1
soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti [c.p. 115,
272, 303].
Art. 415.
Istigazione a disobbedire alle leggi.
Chiunque
pubblicamente [c.p. 266] istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine
pubblico [c.p. 327], ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32, 272].
Art. 416.
Associazione per delinquere. (*)
Quando tre o più
persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4],
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28,
29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a
sette anni.
Per il solo fatto di
partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a
cinque anni [c.p. 29, 32].
I capi soggiacciono
alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati
scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si
applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata
[c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418].
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso. (*)
(Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (Parole così
modificate dall’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti,
per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni (Parole così
modificate dall’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti,
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (Comma
così modificato dall'art. 11-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma (Parole così modificate dall’art. 1 della legge 5
dicembre 2005, n. 251).
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Comma
così modificato dall'art. 36, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso (5).
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(*) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad
una misura di prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 416-ter.
Scambio elettorale politico-mafioso.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11-ter del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
La pena stabilita
dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la
promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in
cambio della erogazione di denaro.
Art. 417. Misura
di sicurezza.
Nel caso di condanna
per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (*), è sempre ordinata una
misura di sicurezza [c.p. 199; c.p.p. 288, 658] (Comma così modificato
dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1982, n. 936).
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(*) Il rinvio deve
intendersi agli artt. 415 e 416.
Art. 418.
Assistenza agli associati.
Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato [c.p. 110] o di favoreggiamento [c.p. 378, 379], dà
rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito
con la reclusione da due a quattro anni (Comma così modificato dall'art. 1
del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438, e dall’art.
1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
La pena è aumentata
[c.p. 63, 64] se l'assistenza è prestata continuamente (Comma così
modificato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).
Non è punibile chi
commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [c.p. 307].
Art. 419.
Devastazione e saccheggio.
Chiunque, fuori dei
casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio
è punito con la reclusione da otto a quindici anni [c.p. 28, 29, 285].
La pena è aumentata
[c.p. 64] se il fatto è commesso su armi [c.p. 585], munizioni o viveri
esistenti in luogo di vendita o di deposito [c.p. 78, n. 1].
Art. 420. Attentato
a impianti di pubblica utilità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 547)
Chiunque commette un
fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena di cui al
primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o
distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati,
informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva
la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle
informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del
funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a
otto anni.
Art. 421.
Pubblica intimidazione.
Chiunque minaccia di
commettere delitti contro la pubblica incolumità [c.p. 422, 437], ovvero fatti
di devastazione o di saccheggio [c.p. 419], in modo da incutere pubblico
timore, è punito con la reclusione fino a un anno.