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TITOLO
IX-bis - Dei delitti contro il sentimento degli animali
(Il presente titolo – artt. 544-bis-544sexies – è
stato inserito dall'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
Art. 544-bis. Uccisione
di animali.
(Articolo inserito dall'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. Maltrattamento di animali.
(Articolo inserito dall'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000
euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.
(Articolo inserito dall'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e
con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali.
(Articolo inserito dall'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso
con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione
in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. Confisca e pene
accessorie.
(Articolo inserito dall'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter,
544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di
trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.