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TITOLO IX - Dei delitti contro la moralità pubblica

e il buon costume

 

 

Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale

(Il presente capo I – artt. 519-526 – è stato abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

Art. 519. Della violenza carnale.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

Art. 520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

Art. 521. Atti di libidine violenti.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

Art. 522. Ratto a fine di matrimonio.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

Art. 523. Ratto a fine di libidine.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

Art. 524. Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

Art. 525. Circostanze attenuanti.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

Art. 526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

 

Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale

 

 

Art. 527. Atti osceni.

(Articolo così modificato dall'art. 44 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c.p. 29].

Se il fatto avviene per colpa [c.p. 43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila [disp. att. c.p. 19-bis].

 

Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 29] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità [Cost. 21; c.p. 565, 725].

 

Art. 529. Atti e oggetti osceni: nozione.

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto [c.p. 725, 726].

 

Art. 530. Corruzione di minorenni.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.

(Articolo abrogato dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella.

(Articolo abrogato dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 533. Costrizione alla prostituzione.

(Articolo abrogato dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 534. Sfruttamento di prostitute.

(Articolo abrogato dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 535. Tratta di donne e di minori.

(Articolo abrogato dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.

(Articolo abrogato dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all’estero

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

 

 

Art. 538. Misure di sicurezza

Alla condanna per il delitto preveduto dall'art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536.

 

 

 

Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

 

 

Art. 539. Età della persona offesa.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

Art. 540. Rapporto di parentela.

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima [c.c. 250] è equiparata alla filiazione legittima [c.c. 231].

Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile [c.c. 251, 252, 269, 278, 279] anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone [c.p.p. 193].

 

Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

Art. 542. Querela dell'offeso.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

 

Art. 543. Diritto di querela.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66; ved. ora i successivi artt. da 609-bis a 609-decies)

 

Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato.

(Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 442)