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TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della
giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Art. 361. Omessa
denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità
giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p.
2, 3], è punito con la multa da lire sessantamila a un milione [c.p. 31; c.p.p.
347] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689).
La pena è della
reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di
polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un
reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].
Le disposizioni
precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della
persona offesa [c.p. 120, 126].
Art. 362. Omessa
denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
L'incaricato di un
pubblico servizio [c.p. 358] che omette o ritarda di denunciare all'autorità
indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia
nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 347], è punito con la multa fino
a lire duecentomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Tale disposizione
non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa
[c.p. 120, 126; c.p.p. 331], né si applica ai responsabili delle comunità
terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone
tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un
servizio pubblico (Comma così integrato dall'art. 104 della legge 22
dicembre 1975, n. 685).
Art. 363. Omessa
denuncia aggravata.
Nei casi preveduti
dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un
delitto contro la personalità dello Stato [c.p. 241], la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29]; ed è da uno a cinque anni, se il
colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 29, 32;
c.p.p. 57].
Art. 364. Omessa
denuncia di reato da parte del cittadino.
Il cittadino [c.p.
4], che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato
[c.p. 241], per il quale la legge stabilisce la pena di morte (*) o l'ergastolo
[c.p. 241, 244, 247, 253, 255, 258, 261, 263, 265, 276, 284, 285, 286, 287,
295], non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a
due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 365.
Omissione di referto.
Chiunque, avendo
nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od
opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si
debba procedere d'ufficio [c.p.p. 334], omette o ritarda di riferirne
all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a lire un
milione [c.p. 31] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Questa disposizione
non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento
penale.
Art. 366. Rifiuto
di uffici legalmente dovuti.
Chiunque, nominato
dall'autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c.
122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice
penale [c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di
comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione (Multa così aumentata,
da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Le stesse pene si
applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad
alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità [c.p.
495], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di
adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni
precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi
all'autorità giudiziaria [c.p.c. 244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona
chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97].
Se il colpevole è un
perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte [c.p. 30].
Art. 367.
Simulazione di reato.
Chiunque, con
denuncia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o
istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria
o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma
falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in
modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con
la reclusione da uno a tre anni [c.p. 370].
Art. 368.
Calunnia.
Chiunque, con
denunzia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o
istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria
o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un
reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di
un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 32, 370].
La pena è aumentata
[c.p. 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena
della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro
a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a
cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una
condanna alla pena di morte [c.c. 463, n. 3] (*).
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 369.
Autocalunnia.
Chiunque, mediante
dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche
se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione
innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non
avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a
tre anni [c.p. 29, 370].
Art. 370.
Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.
Le pene stabilite
negli articoli precedenti sono diminuite [c.p. 65] se la simulazione o la
calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Art. 371. Falso
giuramento della parte.
Chiunque, come parte
in giudizio civile [c.p.c. 238], giura il falso è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Nel caso di
giuramento deferito d'ufficio [c.c. 2736; c.p.c. 240], il colpevole non è
punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile [c.p.c. 324].
La condanna importa
l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28].
Art. 371-bis.
False informazioni al pubblico ministero.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
Chiunque, nel corso
di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire
informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in
tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito
con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata
procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale,
negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo
grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione
o con sentenza di non luogo a procedere (Comma aggiunto dall'art. 25 della
legge 8 agosto 1995, n. 332).
Le disposizioni di
cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo
391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni
ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (Comma aggiunto
dall'art. 19 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Art. 371-ter.
False dichiarazioni al difensore.
(Articolo
aggiunto dall'art. 20 della legge 7 dicembre 2000, n. 397)
Nelle ipotesi
previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma
3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione
fino a quattro anni.
Il procedimento
penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono
state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con
sentenza di non luogo a procedere.
Art. 372. Falsa
testimonianza
(Articolo così
modificato dall'art. 11, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
Chiunque, deponendo
come testimone [c.p.c. 244; c.p.c. 194] innanzi all'autorità giudiziaria,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a
sei anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p. 499].
Art. 373. Falsa
perizia o interpretazione.
Il perito [c.p.c.
61; c.p.p. 220] o l'interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143] che, nominato
dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti
non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa,
oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o
dall'arte [c.p. 28, 30].
Art. 374. Frode
processuale.
Chiunque, nel corso
di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il
giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale [c.p.p. 218, 219,
244, 246], ovvero il perito [c.p.c. 61] nell'esecuzione di una perizia [c.p.p.
220], immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone,
è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare
disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29].
La stessa
disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento
penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si
tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela [c.p.
120; c.p.p. 336], richiesta [c.p. 8, 9, 10, 11, 12, 127, 313; c.p.p. 342] o
istanza [c.p. 9, 10; c.p.p. 341], e questa non è stata presentata.
Art. 374-bis.
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.
(Articolo
aggiunto dall'art. 11, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere
prodotti dall'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti
terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi
all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di
prevenzione.
Si applica la pena
della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la
professione sanitaria.
Art. 375.
Circostanze aggravanti.
(Articolo
sostituito dall'art. 11, comma 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente così
modificato dall'art. 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Nei casi previsti
dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da
tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore
a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva
una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni
se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Art. 376.
Ritrattazione.
Nei casi previsti
dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel
procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue
dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del
dibattimento [c.p.p. 524] (Comma così modificato dall'art. 22 della legge 7
dicembre 2000, n. 397)
Qualora la falsità
sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il
falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata
sentenza definitiva [c.p.c. 279], anche se non irrevocabile [c.p.c. 324].
Art. 377. Subornazione.
Chiunque offre o
promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione
davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare
dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla
persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis,
371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai
due terzi (Comma così modificato dall'art. 22 della legge 7 dicembre 2000,
n. 397).
La stessa
disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la
falsità non sia commessa.
La condanna importa
l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28].
Art. 377-bis.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria.
(Articolo
aggiunto dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001, n. 63)
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla
autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,
quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da
due a sei anni.
Art. 378.
Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che
fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (*) o
l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p.
110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi
alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p.
29].
Quando il delitto
commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena
della reclusione non inferiore a due anni (Comma aggiunto dall'art. 2 della
legge 13 settembre 1982, n. 646).
Se si tratta di
delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di
contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Le disposizioni di
questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile
[c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o risulta che non ha commesso il delitto.
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 379.
Favoreggiamento reale
Chiunque fuori dei
casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter,
aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è
punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la
multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione [c.p. 29,
32, 39] (Comma così modificato dall'art. 25 della legge 19 marzo 1990, n.
55. Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
Si applicano le
disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (Comma
così sostituito dall'art. 3 della legge 13 settembre 1982, n. 646).
Art. 379-bis.
Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 21 della legga 7 dicembre 2000, n. 397)
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete
concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o
assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a
un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato
dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto
imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice
di procedura penale.
Art. 380.
Patrocinio o consulenza infedele.
Il patrocinatore
[c.p.c. 82; c.p.p. 96] o il consulente tecnico [c.p.c. 61, 201; c.p.p. 225],
che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli
interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi
all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa non inferiore a lire un milione [c.p. 29] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è aumentata
[c.p. 64]:
1. se il colpevole ha
commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2. se il fatto è
stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la
reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto
per il quale la legge commina la pena di morte (*) o l'ergastolo ovvero la
reclusione superiore a cinque anni.
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 381. Altre
infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
Il patrocinatore
[c.p.c. 82; c.p.p. 96] o il consulente tecnico [c.p.c. 61, 201; c.p.p. 225],
che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta
contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua
consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 29, 31, 383] (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
La pena è della
reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689), se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o
rappresentato da una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso
procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
Art. 382.
Millantato credito del patrocinatore.
Il patrocinatore
[c.p.c. 82; c.p.p. 96], che, millantando credito [c.p. 346] presso il giudice o
il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [c.p.c.
244], il perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220] o l'interprete [c.p.c. 122; c.p.p.
143], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro
o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del
pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli
remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non
inferiore a lire due milioni [c.p. 29, 31, 32] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 383.
Interdizione dai pubblici uffici.
La condanna per i
delitti preveduti dagli articoli 380 e 381, prima parte, e 382 importa
l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 31, 37].
Art. 384. Casi di
non punibilità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 11, comma 7, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
Nei casi previsti
dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373,
374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (Comma così modificato
dall'art. 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Nei casi previsti
dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto
è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire
informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito,
consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a
deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà
di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o
interpretazione (Comma così modificato dagli artt. 22 della legge 7 dicembre
2000, n. 397, e 21 della legge 1 marzo 2001, n. 63).
Art. 384-bis.
Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una
rogatoria dall'estero.
(Articolo
aggiunto dall'art. 17 della legge 5 ottobre 2001, n. 367)
I delitti di cui
agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di
un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si
considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge
italiana.
Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni
giudiziarie
Art. 385. Evasione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1)
Chiunque, essendo
legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade [c.p. 214] è punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno.
La pena è della
reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza
o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque
anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite
[c.p. 29, 32, 112, 386, 586].
Le disposizioni
precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto
nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne
allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento
penale (Comma così sostituito dall'art. 29 della legge 12 agosto 1982, n.
532) Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena
è diminuita [c.p. 65].
Art. 386.
Procurata evasione.
Chiunque procura o
agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato,
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la
reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato
alla pena di morte (*) o all'ergastolo.
La pena è aumentata
[c.p. 64] se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi
indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
La pena è diminuita
[c.p. 65]:
1. se il colpevole è
un prossimo congiunto [c.p. 307];
2. se il colpevole,
nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o
la presentazione di lei all'autorità.
La condanna importa
in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28].
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 387. Colpa
del custode.
Chiunque, preposto
per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona
arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due
milioni [c.p. 29, 31] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Il colpevole non è
punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della
persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da
una sentenza di condanna [c.p. 185], o dei quali è in corso l'accertamento
dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti
simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è
punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni
[c.p. 29] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del
giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone
incapaci [c.c. 414], ovvero prescriva misure cautelari a difesa della
proprietà, del possesso [c.c. 1171] o del credito [c.p.c. 670].
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua
proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a
lire seicentomila (L'originario ultimo comma è stato sostituito con i commi
attuali dall'art. 87 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una
cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la
multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa (L'originario ultimo comma è
stato sostituito con i commi attuali dall'art. 87 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto
dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
un milione (L'originario ultimo comma è stato sostituito con i commi attuali
dall'art. 87 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione (Comma inserito dall’art. 2 della legge 24 febbraio 2006, n. 52).
Il colpevole è
punito a querela [c.p.p. 336] della persona offesa (L'originario ultimo
comma è stato sostituito con i commi attuali dall'art. 87 della legge 24
novembre 1981, n. 689).
Art. 388-bis.
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
(Articolo
aggiunto dall'art. 88 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque, avendo in
custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne
agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Art. 388-ter.
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
(Articolo
aggiunto dall'art. 109 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque per
sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione
amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati
o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,
qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel
precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 389. Inosservanza
di pene accessorie.
(Articolo così
sostituito dall'art. 129 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque, avendo
riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli
obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a
sei mesi.
La stessa pena si
applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena
accessoria provvisoriamente applicata.
Art. 390.
Procurata inosservanza di pena.
Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato [c.p. 110, 119], aiuta taluno a sottrarsi
all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni
se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due
milioni se si tratta di condannato per contravvenzione [c.p. 29, 32] (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Si applicano le
disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Art. 391.
Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
Chiunque procura o
agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva
[c.p. 215, 216, 227], ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel
sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due
anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386 [c.p.
214, 716].
Se l'evasione
avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche
temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è
punito con la multa fino a lire due milioni (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Si
applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni
Art. 392.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Chiunque, al fine di
esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice [c.p.c. 99], si fa
arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose [c.c. 896,
1152], è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un
milione [c.p. 120, 126; c.p.p. 336] (Multa così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Agli effetti della
legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o
trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì,
violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il
funzionamento di un sistema informatico o telematico (Comma aggiunto
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 547).
Art. 393.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Chiunque, al fine
indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice [c.p.c. 99],
si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle
persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno
[c.p. 120, 126; c.p.p. 336].
Se il fatto è
commesso anche con violenza sulle cose [c.p. 392], alla pena della reclusione è
aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è aumentata
[c.p. 63, 64] se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi
[c.p. 585].
Art. 394. Sfida a
duello.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 395.
Portatori di sfida.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 396. Uso
delle armi in duello.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 397. Casi di
applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione
personale.
(Articolo abrogato
dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 398.
Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 399.
Duellante estraneo al fatto.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 400. Offesa
per rifiuto di duello e incitamento al duello.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 401.
Provocazione al duello per fine di lucro.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)