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TITOLO II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione
Art. 314.
Peculato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Il pubblico ufficiale
[c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di
danaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne
appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo
scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è
stata immediatamente restituita.
Art. 315. Malversazione
a danno di privati.
(Articolo
abrogato dall'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Art. 316.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il
quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra
utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 316-bis.
Malversazione a danno dello Stato.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Chiunque, estraneo
alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 316-ter.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
Salvo che il fatto
costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo
o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non
vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue
indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila
si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.
Art. 317.
Concussione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni.
Art. 317-bis.
Pene accessorie.
(Articolo
aggiunto dall'art. 5 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
La condanna per il
reato di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa
l'interdizione temporanea.
Art. 318.
Corruzione per un atto d'ufficio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 6 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Il pubblico
ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico
ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la
pena è della reclusione fino a un anno.
Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Il pubblico
ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 319-bis.
Circostanze aggravanti.
(Articolo
aggiunto dall'art. 8 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
La pena è aumentata
se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia
interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 319-ter.
Corruzione in atti giudiziari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 9 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Se i fatti indicati
negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva
l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna
alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della
reclusione da sei a venti anni.
Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
(Articolo così
sostituito dall'art.10 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Le disposizioni
dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;
quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un
pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le
pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 321. Pene
per il corruttore.
(Articolo così
sostituito dall'art.11 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Le pene stabilite
nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell' articolo 319-bis,
nell' art. 319-ter, e nell' articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi
degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322.
Istigazione alla corruzione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Chiunque offre o
promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico
impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora
l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la
promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta
di un terzo (Comma così modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992,
n. 181).
La pena di cui al
primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al
secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da
parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 322-bis.
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
Le disposizioni
degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della
Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e
agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone
comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli
addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che,
nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio.
Le disposizioni
degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il
denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone
indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali.
Le persone indicate
nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri
casi.
Art. 322-ter. Confisca.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti
dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati
nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che
ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso
ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca
dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto
profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità
date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o
agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai
commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le
somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto
costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente
al profitto o al prezzo del reato.
Art. 323. Abuso
di ufficio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234)
Salvo che il fatto
non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata
nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità.
Art. 323-bis.
Circostanza attenuante.
(Articolo
aggiunto dall'art. 14 della legge 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente
modificato dall'art. 6 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
Se i fatti previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 322, 322-bis e
323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Art. 324.
Interesse privato in atti di ufficio.
(Articolo
abrogato dall'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Art. 325.
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
Il pubblico
ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che
impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o
nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o
servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione [c.p. 29,
31, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge
24 novembre 1981, n. 689).
Art. 326.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 15 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i
doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Se l'agevolazione è
soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a
sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di
notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la
reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un
danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Art. 327.
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli
atti dell'autorità.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 328. Rifiuto
di atti d'ufficio. Omissione.
(Articolo così sostituito
dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un
atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o
di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi
previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire
due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine
di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 329. Rifiuto
o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza
pubblica.
Il militare
[c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o
ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità
competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a
due anni.
Art. 330.
Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 12 giugno 1990, n. 146)
Art. 331.
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Chi, esercitando
imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359],
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici
o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione
(Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689).
I capi, promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
non inferiore a lire sei milioni [c.p. 29, 31, 32] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Si applica la
disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 440].
Art. 332.
Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio
o di interruzione di un pubblico servizio.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 333.
Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 12 giugno 1990, n. 146)
Art. 334. Sottrazione
o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
(Articolo così
sostituito dall'art. 86 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque sottrae,
sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e
affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a un milione.
Si applicano la
reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire
seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione
o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua
custodia.
La pena è della
reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il
fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua
custodia.
Art. 335.
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
amministrativa.
(Articolo così
sostituito dall'art. 86 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Chiunque, avendo in
custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la
dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Art. 335-bis.
Disposizioni patrimoniali.
(Articolo
aggiunto dall'art. 6, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97)
Salvo quanto
previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal
presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste
dall'articolo 240, primo comma.
Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica
Amministrazione
Art. 336.
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. (*)
Chiunque usa violenza
o minaccia a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico
servizio [c.p. 358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].
La pena è della
reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle
persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per
influire, comunque, su di essa.
------------------------
(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 337. Resistenza
a un pubblico ufficiale.
Chiunque usa
violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, [c.p. 357] o ad un
incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie un atto d'ufficio
o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].
Art. 337-bis.
Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 19 marzo 2001, n. 92)
Chiunque occulti o
custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle
caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni
tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di
polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire venti milioni.
La stessa pena di
cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando
modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità
fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole è
titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante
l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la
medesima attività.
Art. 338.
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario. (*)
Chiunque usa
violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una
rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in
collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per
turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni
[c.p. 29, 32].
Alla stessa pena
soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di
imprese che esercitano servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità
[c.p. 359], qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o
l'esecuzione dei servizi.
------------------------
(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
Art. 339. Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [c.p. 64] se la
violenza o la minaccia è commessa con armi [c.p. 585], o da persona travisata,
o da più persone riunite [c.p. 112, n. 1], o con scritto anonimo, o in modo
simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete
associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni [c.p. 29, 32].
Le
disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia
commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti
ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo
alle persone. (Comma aggiunto dall’art. 7 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41).
Art. 340.
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità.
Chiunque, fuori dei
casi preveduti da particolari disposizioni di legge [c.p. 431] cagiona
un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [c.p.
358] o di un servizio di pubblica necessità [c.p. 359] è punito con la
reclusione fino a un anno.
I capi promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].
Art. 341.
Oltraggio a un pubblico ufficiale.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende
l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario [c.p.
343], o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in
collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito
con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (Comma così modificato dall'art. 18
della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dall'art. 11 della legge 24 febbraio
2006, n. 85).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al
collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (Parole così sostituite
dall'art. 11 della legge 24 febbraio 2006, n. 85) se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato [c.p. 594].
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 343.
Oltraggio a un magistrato in udienza.
Chiunque offende
l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione
fino a tre anni [c.p. 29; c.p.p. 7, 275] (Comma così modificato dall'art. 18
della legge 25 giugno 1999, n. 205).
La pena è della
reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato.
Le pene sono
aumentate [c.p. 64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Art. 344.
Oltraggio a un pubblico impiegato.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 345. Offesa
all'autorità mediante danneggiamento di affissioni.
(Articolo così
modificato dall'art. 38 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque, per
disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o
comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine
dell'autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 346.
Millantato credito.
Chiunque, millantando
credito presso un pubblico ufficiale [c.p. 357, 382], o presso un pubblico
impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. 358, n. 1], riceve o fa dare o
fa promettere, a sé o ad altri, denaro [c.p. 458] o altra utilità, come prezzo
della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a
quattro milioni [c.p. 29, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è della
reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei milioni (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689), se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico
ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Art. 347.
Usurpazione di funzioni pubbliche.
Chiunque usurpa una
funzione pubblica [c.p. 357] o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego
[c.p. 358, n. 1] è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena
soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta
partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o
le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [c.p. 360; c.p.p. 289].
La condanna importa
la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].
Art. 348. Abusivo
esercizio di una professione.
Chiunque
abusivamente esercita una professione [c.p. 359], per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione [c.p. 31] (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Art. 349.
Violazione di sigilli.
Chiunque viola i
sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al
fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa [c.c. 505, 705;
c.p.c. 752, 768], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire duecentomila a due milioni [c.p. 29] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se il colpevole è
colui che ha in custodia la cosa (2), la pena è della reclusione da tre a
cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni [c.p. 29, 32, 350;
c.p.p. 7] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 350.
Agevolazione colposa.
(Articolo così
modificato dall'art. 39 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Se la violazione dei
sigilli [c.p. 349] è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha
in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trecentomila a un milione ottocentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 351.
Violazione della pubblica custodia di cose.
Chiunque sottrae,
sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato [c.p.p. 253, 354],
atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita [c.p.
324] in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale [c.p. 357] o un
impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. 358], è punito, qualora il
fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque
anni [c.p. 29, 32].
Art. 352. Vendita
di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
(Articolo così
modificato dall'art. 40 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507)
Chiunque vende,
distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o
disegni, dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila [disp. att. c.p. 19-bis].
Art. 353. Turbata
libertà degli incanti.(*)
Chiunque, con violenza
o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p.
264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero
ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa da lire duecentomila a due milioni [c.p.p. 31] (Multa così aumentata,
da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se il colpevole è
persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni
suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a
quattro milioni [c.p. 29, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Le pene stabilite in
questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di
privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 63].
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(*) Le pene
stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di
prevenzione (art. 7 legge 31 maggio 1965, n. 575).
La condanna per il
delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una
attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità
di contrattare con la pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).
Art. 354.
Astensione dagli incanti.
Chiunque, per denaro
[c.p. 458], dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad
altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle
licitazioni indicati nell'articolo precedente [c.p.c. 573], è punito con la
reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (Multa così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Art. 355.
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Chiunque, non
adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso
con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessità [c.p. 359], fa mancare, in tutto o in
parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un
pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 29] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è aumentata
[c.p. 64] se la fornitura concerne:
1. sostanze
alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per
terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere
destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato
[c.p. 251];
3. cose od opere
destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è
commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da
lire centomila a quattro milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Le stesse
disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei
fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto
mancare la fornitura.
------------------------
(*) La condanna per
il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di
una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa
l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione (art. 32-quater
c.p.).
Art. 356. Frode
nelle pubbliche forniture.(*)
Chiunque commette
frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri
obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni
[c.p. 29, 32] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).
La pena è aumentata nei
casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].
------------------------
(*) La condanna per
il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di
una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa
l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione (art. 32-quater
c.p.).
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 357. Nozione
del pubblico ufficiale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Agli effetti della
legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti
è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico
e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione
della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi o certificativi (Comma così modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 181).
Art. 358. Nozione
della persona incaricata di un pubblico servizio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86)
Agli effetti della
legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico
servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di
quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine
e della prestazione di opera meramente materiale.
Art. 359. Persone
esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della
legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1. i privati che
esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui
esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato
[c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato
a valersi;
2. i privati che,
non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio,
adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della
pubblica amministrazione [c.p. 360].
Art. 360.
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.
Quando la legge
considera la qualità di pubblico ufficiale [c.p. 357] o di incaricato di un
pubblico servizio [c.p. 358], o di esercente un servizio di pubblica necessità
[c.p. 359], come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato,
la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non
esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si
riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.