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TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale
dello Stato
Art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello
Stato.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno
Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.
Art. 242.
Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.
Il cittadino che
porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato
in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo [c.p. 7, n. 1, 22,
29, 32]. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con
la morte [c.p. 364] (*).
Non è punibile chi,
trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso
il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello
Stato medesimo.
Agli effetti delle
disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per
qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della
legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano [c.p.
268] anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non
riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti [c.p.
302, 311, 312; c.n. 1088].
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
Art. 243.
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.
Chiunque tiene
intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia
atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti
allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni [c.p.
29, 32].
Se la guerra segue,
si applica la pena di morte (*); se le ostilità si verificano si applica
l'ergastolo [c.p. 22, 29, 32, 245, 302, 311, 312, 364].
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 244. Atti
ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di
guerra.
(Articolo così
modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 12 maggio 1995, n. 210)
Chiunque, senza
l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno
Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è
punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito
con l'ergastolo [c.p. 15, 22, 364].
Qualora gli atti
ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero,
ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini [c.p. 4, 242], ovunque
residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della
reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche,
o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da
cinque a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302, 311, 312].
Art. 245.
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o
alla guerra.
Chiunque tiene
intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a
impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della
neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da
cinque a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32].
La pena è aumentata
se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa
[c.p. 302, 311, 312].
Art. 246.
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.
Il cittadino [c.p.
242] che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per
sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa,
al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni
[c.p. 29, 32] e con la multa da lire un milione a quattro milioni (Multa
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Alla stessa pena
soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La pena è aumentata
[c.p. 64, 70, n. 1]:
1. se il fatto è
commesso in tempo di guerra [c.p. 310];
2. se il denaro o
l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa [c.p.
302, 311, 312].
Art. 247.
Favoreggiamento bellico.
Chiunque, in tempo
di guerra [c.p. 310], tiene intelligenze con lo straniero per favorire le
operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere
altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri
fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte [c.p. 7, n. 1, 22, 29, 32,
70, n. 2, 302, 311, 312, 364] (*).
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 248.
Somministrazione al nemico di provvigioni.
Chiunque, in tempo
di guerra [c.p. 310], somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico
provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello
Stato italiano [c.p. 268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque
anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 248, 302, 311, 312].
Tale disposizione
non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [c.p. 7, 8, 10].
Art. 249.
Partecipazione a prestiti a favore del nemico.
Chiunque, in tempo
di guerra [c.p. 310], partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato
nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione
non inferiore a cinque anni [c.p. 29, 32, 268, 302, 311, 312].
Tale disposizione
non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [c.p. 7, 8, 10].
Art. 250.
Commercio col nemico.
Il cittadino [c.p.
4, 242], o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in
tempo di guerra [c.p. 310] e fuori dei casi indicati nell'articolo 248,
commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque
dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato
nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al
quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire due
milioni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 268, 302, 311, 312] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 251.
Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.
Chiunque, in tempo
di guerra [c.p. 310], non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli
derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato
[c.p. 268] o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi
pubblici o di pubblica necessità [c.p. 359], per i bisogni delle forze armate
dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni
e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli
avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a lire due milioni [c.p.
7, n. 1, 268, 302, 311, 312, 355; c.p.m.g. 162] (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se l'inadempimento,
totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla
metà.
Le stesse
disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei
fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno
cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
Art. 252. Frode
in forniture in tempo di guerra.
Chiunque, in tempo
di guerra [c.p. 310], commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura
o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo
precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa
pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire
e, in ogni caso, non inferiore a lire quattro milioni [c.p. 7, n. 1, 268, 302,
311, 312, 356; c.p.m.g. 163] (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 253.
Distruzione o sabotaggio di opere militari.
Chiunque distrugge,
o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi,
aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o
adibite al servizio delle forze armate dello Stato [c.p. 268] è punito con la
reclusione non inferiore a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 268, 311, 312].
Si applica la pena
di morte (*):
1. se il fatto è
commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano [c.p.
242];
2. se il fatto ha
compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari [c.p. 302, 312, 364; c.n. 1112, 1121].
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 254.
Agevolazione colposa.
Quando l'esecuzione
del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o
soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la
vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a
cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302, 311, 312].
Art. 255.
Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la
sicurezza dello Stato.
Chiunque, in tutto o
in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae,
anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato [c.p.
268] od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è
punito con la reclusione non inferiore a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302,
311, 312].
Si applica la pena
di morte (*) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 256.
Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
Chiunque si procura
notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato,
debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 7,
n. 1, 29, 32, 262, 302, 311, 312].
Agli effetti delle
disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete
nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del
Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o
internazionale.
Se si tratta di
notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è
della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena
di morte (*) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari [c.p. 364].
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 257.
Spionaggio politico o militare.
Chiunque si procura,
a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della
sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o
internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete [c.p. 256] è punito con
la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 255, 268,
302, 311, 312].
Si applica la pena
di morte (*):
1. se il fatto è
commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [c.p.
242];
2. se il fatto ha
compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari [c.p. 364].
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 258.
Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.
Chiunque si procura,
a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente
ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci
anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 268, 302, 311, 312].
Si applica
l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo
Stato italiano [c.p. 242, 364].
Si applica la pena
di morte (*) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 259.
Agevolazione colposa.
Quando l'esecuzione
di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa
possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o
documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da
uno a cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32].
Si applica la
reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o
la efficienza bellica dello Stato [c.p. 268], ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si
applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o
soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi
o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso
nell'interesse militare dello Stato [c.p. 302, 311, 312].
Art. 260.
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi
di spionaggio.
È punito con la
reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32, 268] chiunque:
1. si introduce
clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria,
in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [c.p. 269];
2. è colto, in tali
luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei
a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3. è colto in
possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire
le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti
preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra [c.p. 310], la
pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 311, 312, 682].
Art. 261.
Rivelazione di segreti di Stato.
Chiunque rivela
taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con
la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 29, 32].
Se il fatto è
commesso in tempo di guerra [c.p. 310], ovvero ha compromesso la preparazione o
l'efficienza bellica dello Stato [c.p. 268], o le operazioni militari, la pena
della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha
agito a scopo di spionaggio politico [c.p. 8] o militare, si applica, nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei
casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte [c.p. 364] (*).
Le pene stabilite
nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia [c.p.
7, n. 1, 302, 311, 312].
Se il fatto è commesso
per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni
qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso [c.p. 326].
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 262.
Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
Chiunque rivela
notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito
con la reclusione non inferiore a tre anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32].
Se il fatto è
commesso in tempo di guerra [c.p. 310], ovvero ha compromesso la preparazione o
l'efficienza bellica dello Stato [c.p. 268] o le operazioni militari, la pena è
della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha
agito a scopo di spionaggio politico [c.p. 8] o militare, si applica, nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a
quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte
[c.p. 364] (*).
Le pene stabilite
nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia [c.p.
302, 311, 312].
Se il fatto è
commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni
qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso [c.p. 326]
.
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 263.
Utilizzazione dei segreti di Stato.
Il pubblico ufficiale
[c.p. 357, 360] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358] che impiega a
proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove
applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o
servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello
Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa
non inferiore a lire due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se il fatto è
commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [c.p.
242], o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato,
ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte [c.p. 7, n.
1, 22, 29, 32, 268, 302, 311, 312, 325, 364] (*).
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 264.
Infedeltà in affari di Stato.
Chiunque, incaricato
dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele
al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse
nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 29, 32, 268,
302, 311, 312].
Art. 265.
Disfattismo politico.
Chiunque in tempo di
guerra [c.p. 310, 656], diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o
tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito
pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico,
o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi
nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 7, n.
1, 29, 32, 268, 269, 302, 303, 304, 305, 306, 311, 312; c.p.p. 275].
La pena è non
inferiore a quindici anni:
1. se il fatto è
commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari [c.p.m.p. 2;
c.p.m.g. 7];
2. se il colpevole
ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è
dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico
[c.p. 364].
Art. 266.
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
Chiunque [c.p. 327]
istiga i militari a disobbedire alle leggi [c.p. 415] o a violare il giuramento
dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio
stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al
giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo,
se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a
tre anni [c.p. 115, 265, 272].
La pena è della
reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente [c.p. 265,
268, 269, 272, 302, 327, 654; c.p.m.p. 8, 9, 214].
Le pene sono
aumentate [c.p. 63, 64] se il fatto è commesso in tempo di guerra [c.p. 310].
Agli effetti della
legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è
commesso:
1. col mezzo della
stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2. in luogo pubblico
o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3. in una riunione
che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo
scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata [c.p. 7, n.
1].
Art. 267.
Disfattismo economico.
Chiunque, in tempo
di guerra [c.p. 310], adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o
ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da
esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito
con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a
lire sei milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se il colpevole ha
agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere
inferiore a dieci anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 275].
La reclusione è non
inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze
col nemico [c.p. 7, n. 1, 268, 302, 311, 312].
Art. 268.
Parificazione degli Stati alleati.
Le pene stabilite
negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a
danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato
italiano.
Art. 269.
Attività antinazionale del cittadino all'estero.
(Articolo abrogato dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
[Il cittadino, che, fuori del
territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o
tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il
credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività
tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione
non inferiore a cinque anni].
Art. 270. Associazioni sovversive.
(Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e così modificato dall'art.
1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2001, n. 438).
Chiunque promuove,
costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a
tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge
penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del
condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto,
il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Art. 270-ter.
Assistenza agli associati.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)
Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna
delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito
con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata
se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art. 270-quater. Arruolamento
con finalità di terrorismo anche internazionale.
(Articolo aggiunto dall'art. 15
del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità
di terrorismo anche internazionale.
(Articolo aggiunto dall'art. 15
del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui
all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di
ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio
di servizi pubblici
essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo.
(Articolo aggiunto dall'art. 15
del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155)
1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Art. 271.
Associazioni antinazionali.
Chiunque, fuori dei
casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato [c.p. 4]
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di
svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il
sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a
tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l'ultimo
capoverso dell'articolo precedente [c.p. 7, n. 1, 302, 311, 312].
Art. 272.
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
(Articolo abrogato dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
[Chiunque nel territorio dello
Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe
sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o,
comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali
costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni
ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Se la propaganda è
fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della
reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene
soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti ].
Art. 273.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
Chiunque senza
autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel
territorio dello Stato [c.p. 4] associazioni, enti o istituti di carattere
internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da lire un milione a quattro milioni (Multa così aumentata, da
ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Se l'autorizzazione
è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due
milioni [c.p. 7, n. 1, 302, 311, 312] (Multa così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 274.
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
Chiunque partecipa
nel territorio dello Stato [c.p. 4] ad associazioni, enti o istituti o sezioni
di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta
l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due
milioni.
La stessa pena si
applica al cittadino [c.p. 242], residente nel territorio dello Stato, che
senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti
di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero [c.p. 7, n. 1, 302,
311, 312].
Art. 275.
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello
Stato
Art. 276.
Attentato contro il presidente della Repubblica.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317)
Chiunque attenta
alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della
Repubblica, è punito con l'ergastolo [c.p. 7, n. 1, 22, 302, 311, 312, 360,
364].
Art. 277. Offesa
alla libertà del presidente della Repubblica.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317)
Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della
Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 29, 32,
302, 311, 312; c.p.m.p. 79].
Art. 278. Offese
all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317)
Chiunque offende
l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 360; c.p.m.p. 8, 79].
Art. 279. Lesa
prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
(Articolo abrogato dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
[Chiunque pubblicamente, fa
risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli
atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da
lire duecentomila a lire due milioni (Multa così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689)].
Art. 280.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15)
Chiunque per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita
od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione
non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non
inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato
alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la
pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione
grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti
nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni
giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui
ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di
attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la
reclusione di anni trenta.
Le circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con
le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti (Comma così sostituito dall'art. 4 della legge 14 febbraio 2003,
n. 34).
Art. 280-bis.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 34)
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie
qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante
l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione
da due a cinque anni.
Ai fini del presente
articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e
le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare
importanti danni materiali.
Se il fatto è
diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee
legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di
organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è
aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva
pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia
nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con
le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
Art. 281. Offesa
alla libertà del Capo del Governo.
(Articolo
abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288)
Art. 282. Offesa
all'onore del Capo del Governo.
(Articolo abrogato
dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288)
Art. 283. Attentato contro la Costituzione dello Stato.
(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 284.
Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
Chiunque promuove
un'insurrezione armata [c.p. 585] contro i poteri dello Stato è punito con
l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte [c.p. 364] (*).
Coloro che
partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici
anni; coloro che la dirigono, con la morte [c.p. 7, n. 1, 29, 32] (*).
L'insurrezione si
considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito
[c.p. 302, 311, 312].
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 285.
Devastazione, saccheggio e strage.
Chiunque, allo scopo
di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la
devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato [c.p. 4] o
in una parte di esso è punito con la morte [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302, 311,
312, 364; c.p.p. 275] (*).
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 286. Guerra
civile.
Chiunque commette un
fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato [c.p. 4]
è punito con l'ergastolo [c.p. 29, 32; c.p.p. 275].
Se la guerra civile
avviene, il colpevole è punito con la morte [c.p. 7, n. 1, 302, 311, 312, 364]
(*).
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 287.
Usurpazione di potere politico o di comando militare.
Chiunque usurpa un
potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la
reclusione da sei a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275].
Alla stessa pena
soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è
commesso in tempo di guerra [c.p. 310], il colpevole è punito con l'ergastolo;
ed è punito con la morte (*), se il fatto ha compromesso l'esito delle
operazioni militari [c.p. 302, 311, 312, 364].
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 288.
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
Chiunque nel
territorio dello Stato [c.p. 4] e senza approvazione del Governo arruola o arma
cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con
la reclusione da quattro a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275] (Comma
così modificato dall'art. 7, comma 2, della legge 12 maggio 1995, n. 210).
La pena è aumentata
[c.p. 64] se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora
soggette agli obblighi del servizio militare [c.p. 302, 311, 312].
Art. 289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee
regionali.
(Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 289-bis.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18
maggio 1978, n. 191)
Chiunque, per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una
persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro
deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole
cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che,
dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo
riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il
soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la
pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una
circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione
da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita
la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici
anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Art. 290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e
delle forze armate.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1957, n. 655)
Chiunque pubblicamente [c.p. 266] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste [Cost. 55], ovvero il Governo [Cost. 92], o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario [Cost. 104], è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (Parole così sostituite dall'art. 11 della legge 24 febbraio 2006, n. 85).
La stessa pena
si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle
della liberazione [c.p. 302, 311, 312; c.p.m.p. 81].
Art. 290-bis.
Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317)
Agli effetti degli
articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al presidente della Repubblica
chi ne fa le veci [Cost. 86].
Art. 291.
Vilipendio alla nazione italiana.
Chiunque pubblicamente [c.p. 266] vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (Parole così sostituite dall'art. 11 della legge 24 febbraio 2006, n. 85).
Art. 292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema
dello Stato.
(Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Art. 292-bis.
Circostanza aggravante.
(Articolo aggiunto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 167, e abrogato dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
[La pena prevista nei casi indicati
dall'articolo 278 (offesa all'onore o al prestigio del presidente della
Repubblica), dall'art. 290, comma secondo (vilipendio delle forze armate), e
dall'art. 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è
aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera
militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di
appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del
codice penale militare di pace].
Art. 293.
Circostanza aggravante.
(Articolo abrogato dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
[Nei casi indicati dai due articoli
precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in
territorio estero].
Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del
cittadino
Art. 294.
Attentati contro i diritti politici del cittadino.
Chiunque con
violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto
politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua
volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [Cost. 48, 49; c.p. 7,
n. 1, 29, 32, 311, 312; c.p.p. 275].
Capo IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e
i loro rappresentanti
Art. 295.
Attentato contro i Capi di Stati esteri.
Chiunque nel
territorio dello Stato [c.p. 4] attenta alla vita, alla incolumità o alla
libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato
alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi,
con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la
morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte (*), nel
caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 296. Offesa
alla libertà dei capi di Stati esteri.
Chiunque nel
territorio dello Stato [c.p. 4], fuori dei casi preveduti dall'articolo
precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato estero è punito con la
reclusione da tre a dieci anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302, 311, 312; c.p.p.
275].
Art. 297. Offesa
all'onore dei capi di Stati esteri.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 298. Offese
contro i rappresentanti di Stati esteri.
(Articolo abrogato
dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 299. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.
(Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 24 febbraio 2006, n. 85)
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.
Art. 300.
Condizioni di reciprocità.
Le disposizioni
degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge
straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla
bandiera italiana parità di tutela penale.
I capi di missione
diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298,
soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di
missione diplomatica italiana.
Se la parità della
tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo
[c.p. 575] e tredicesimo [c.p. 624]; ma la pena è aumentata [c.p. 64].
Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti
Art. 301.
Concorso di reati.
Quando l'offesa alla
vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276,
277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come
reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi
precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Nondimeno, nei casi
in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei
capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà [c.p. 64].
Quando l'offesa alla
vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come
elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa
dal costituire un reato complesso [c.p. 84], e il colpevole soggiace a pene
distinte, secondo le norme sul concorso dei reati [c.p. 71], applicandosi, per
le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.
Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque istiga
taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [c.p. 43], preveduti dai capi
primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di
morte (*) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è
accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la
reclusione da uno a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115, 414].
Tuttavia, la pena da
applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al
quale si riferisce l'istigazione.
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt.
10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
Art. 303.
Pubblica istigazione e apologia.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205)
Art. 304.
Cospirazione politica mediante accordo.
Quando più persone
si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302,
coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso,
con la reclusione da uno a sei anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115].
Per i promotori la pena
è aumentata [c.p. 64].
Tuttavia, la pena da
applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al
quale si riferisce l'accordo.
Art. 305.
Cospirazione politica mediante associazione.
Quando tre o più
persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano
l'associazione sono puniti [c.p. 115], per ciò solo, con la reclusione da
cinque a dodici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275].
Per il solo fatto di
partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi
dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono
aumentate [c.p. 64] se l'associazione tende a commettere due o più delitti
sopra indicati.
Art. 306. Banda
armata: formazione e partecipazione.
Quando, per
commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda
armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono,
per ciò solo [c.p. 115] alla pena della reclusione da cinque a quindici anni
[c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275].
Per il solo fatto di
partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i
sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori [c.p. 653].
Art. 307.
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli
precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 7, n. 1] (Comma
così modificato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).
La pena è aumentata
[c.p. 64] se l'assistenza è prestata continuatamente (Comma così modificato
dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)..
Non è punibile chi
commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della
legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i
discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado
[c.c. 78], gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi
congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non
vi sia prole [c.p. 540].
Art. 308.
Cospirazione: casi di non punibilità.
Nei casi preveduti dagli
articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia
commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è
costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
1. disciolgono o,
comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
2. non essendo
promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
Non sono parimenti
punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del
delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.
Art. 309. Banda
armata: casi di non punibilità.
Nei casi preveduti
dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia
commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima
dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo
tale ingiunzione: 1. disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della
banda;
2. non essendo
promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si
arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti
punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del
delitto per cui la banda è stata formata.
Art. 310. Tempo
di guerra.
Agli effetti della
legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il
periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Art. 311.
Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.
Le pene comminate
per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite [c.p. 65] quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve
entità [c.p. 70].
Art. 312.
Espulsione dello straniero.
Lo straniero, condannato
a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti
da questo titolo, è espulso dallo Stato [c.p. 235].
Art. 313.
Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317)
Per i delitti
preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287
e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia
[c.p.p. 343].
Parimenti non si può
procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247,
248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero
alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto
preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea costituente
ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere
senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto.
Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per
la giustizia.
I delitti preveduti
dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art.
299, sono punibili a richiesta [c.p.p. 342] del ministro per la giustizia.