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TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato
Art. 150. Morte
del reo prima della condanna.
La morte del reo,
avvenuta prima della condanna, estingue il reato [c.p. 126, 171, 182, 210, 563,
n. 1, c.p.p. 69].
Art. 151.
Amnistia.
L'amnistia [Cost.
79] estingue il reato, e, se vi è stata condanna [c.p.p. 578], fa cessare
l'esecuzione della condanna e le pene accessorie [c.p. 210].
Nel concorso di più
reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
L'estinzione del
reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno
precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia può
essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si
applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai
delinquenti abituali [c.p. 102, 103], o professionali [c.p. 105], o per
tendenza [c.p. 108], salvo che il decreto disponga diversamente.
Art. 152.
Remissione della querela.
Nei delitti punibili
a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato [c.p. 120, 153,
154, 156, 542].
La remissione è
processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è
espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto
fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [c.p. 597].
La remissione può
intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge
disponga altrimenti [c.p. 542, 563].
La remissione non
può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può
essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni [c.p. 185] e al risarcimento
del danno.
Art. 153.
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.
Per i minori degli
anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente [c.c.
414], il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante
[c.c. 316, 320, 357, 424; c.p. 120].
I minori, che hanno
compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare
il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal
rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza
l'approvazione di questo.
Il rappresentante
può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione
non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
Le disposizioni dei
capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli
anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.
Art. 154. Più
querelanti: remissione di uno solo.
Se la querela è
stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la
remissione di tutti i querelanti.
Se tra più persone
offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela [c.p. 122], la
remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle
altre.
Art. 155.
Accettazione della remissione.
La remissione non
produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi
è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la
volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta
a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato [c.p.
123] si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
Per quanto riguarda
la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni
dell'articolo 153.
Se il querelato è un
minore o un infermo di mente [c.c. 414], e nessuno ne ha la rappresentanza,
ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà
di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
Art. 156.
Estinzione del diritto di remissione.
Il diritto di
remissione [c.p. 152] si estingue con la morte della persona offesa dal reato
[c.p. 597].
Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
(Articolo
così sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
Art. 158. Decorrenza del termine della prescrizione.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno
della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata
l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato], dal giorno in
cui è cessata la permanenza [o la continuazione]. (Le parole fra parentesi
quadrata sono state soppresse dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una
condizione [c.p. 44], il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui
la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela [c.p.
120], istanza [c.p. 130] o richiesta [c.p. 127; c.p.p. 342], il termine della
prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.
(Articolo
così sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia
cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione.
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p.
533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565].
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure
cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto,
l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a
presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per
la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a
giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la
decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio
immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a
giudizio (Comma così sostituito dall'art. 239 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n.
271).
La prescrizione
interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se
più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma
in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo
157 possono essere prolungati
oltre i termini di cui all'articolo 161,
secondo comma, fatta
eccezione per i
reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale (Parole così sostituite dall’art. 6 della legge 5
dicembre 2005, n. 251).
Art. 161. Effetti della sospensione e della interruzione.
La sospensione [c.p. 159] e l'interruzione [c.p. 160] della prescrizione
hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (Comma così sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Art. 162.
Oblazione nelle contravvenzioni.
(Articolo così
sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679)
Nelle
contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p.
492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 565], una somma
corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge
per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento
estingue il reato [disp. att. c.p.p. 141].
Art. 162-bis.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
(Articolo
aggiunto dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 9 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, aveva aggiunto un ultimo comma, non riportato
poiché abrogato dall'art. 2-quattuordecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144)
Nelle
contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare,
prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una
somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge
per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di
oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà
del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è
ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99,
dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose
o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso
il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo
alla gravità del fatto.
La domanda può
essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di
primo grado.
Il pagamento delle
somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
Art. 163. Sospensione condizionale della pena.
(Articolo così sostituito dall'art. 104 della
legge 24 novembre 1981, n. 689)
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta
alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente
ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena
rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di
due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna
a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando
la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a
due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa. (Periodo aggiunto dall’art. 1, lett. a, della legge 11
giugno 2004, n. 145).
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena
nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre
anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa. (Periodo aggiunto dall’art. 1, lett. b, della legge 11 giugno 2004,
n. 145).
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto
ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (Periodo
aggiunto dall’art. 1, lett. c, della legge 11 giugno 2004, n. 145).
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato
interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo
grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le
restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del
caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose
o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria
ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un
anno. (Comma aggiunto dall’art. 1, lett. d, della legge 11 giugno 2004, n.
145).
Art. 164. Limiti
entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.
(Articolo così
sostituito dall'art. 12 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 220)
La sospensione
condizionale della pena [c.p. 163] è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle
circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si
asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione
condizionale della pena non può essere conceduta:
1. a chi ha
riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è
intervenuta la riabilitazione [c.p. 178, 179, 180, 181] né al delinquente o
contravventore abituale [c.p. 102, 103, 104] o professionale [c.p. 105];
2. allorché alla
pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale [c.p. 199]
perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa [c.p. 203].
La sospensione
condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che
si tratti della confisca [c.p. 240].
La sospensione
condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il
giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione
condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la
precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti
dall'articolo 163.
Art. 165. Obblighi del condannato.
(Articolo così sostituito dall'art. 128 della
legge 24 novembre 1981, n. 689)
La
sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di
risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e
alla pubblicazione della sentenza [c.p. 36] a titolo di riparazione del danno
[c.p. 185, 186; c.p.p. 538]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge
disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore
della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa (Parole aggiunte
dall’art. 2, lett. a, della legge 11 giugno 2004, n. 145), secondo le
modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La
sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già
usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi
previsti nel comma precedente [, salvo che ciò sia impossibile] (Parole soppresse dall’art. 2, lett. b, della
legge 11 giugno 2004, n. 145).
La
disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione
condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma
dell'articolo 163. (Comma aggiunto
dall’art. 2, lett. c, della legge 11 giugno 2004, n. 145).
Il
giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono
essere adempiuti.
Art. 166. Effetti
della sospensione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19)
La sospensione
condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena
condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola,
motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento
all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente
previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di
autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Art. 167.
Estinzione del reato.
Se, nei termini
stabiliti [c.p. 163], il condannato non commette un delitto, ovvero una
contravvenzione della stessa indole [c.p. 101], e adempie gli obblighi
impostigli [c.p. 165], il reato è estinto.
In tal caso non ha
luogo l'esecuzione delle pene (Comma così sostituito dall'art. 6 della legge
7 febbraio 1990, n. 19).
Art. 168. Revoca
della sospensione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 13 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge
7 giugno 1974, n. 220)
Salva la
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della
pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti [c.p. 163], il
condannato:
1. commetta un
delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101], per cui
venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [c.p.
165];
2. riporti un'altra
condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella
precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.
Qualora il
condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a
pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti
stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità
del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione
condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in
violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La
revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3
dell'articolo 444 del codice di procedura penale (Comma aggiunto dall'art. 1
della legge 26 marzo 2001, n. 128).
Art. 169. Perdono
giudiziale per i minori degli anni diciotto.
Se, per il reato
commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena
restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni,
ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila anche se
congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al
giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133,
presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda
al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi
dal pronunciare condanna.
Le disposizioni
precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso
dell'articolo 164.
Il perdono
giudiziale non può essere conceduto più di una volta.
Art. 170.
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza
aggravante di un altro reato.
Quando un reato è il
presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende
all'altro reato.
La causa estintiva
di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato
complesso, non si estende al reato complesso [c.p. 84].
L'estinzione di
taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di
pena derivante dalla connessione [c.p. 61, n. 2].
Capo II - Della estinzione della pena
Art. 171. Morte
del reo dopo la condanna.
La morte del reo,
avvenuta dopo la condanna [c.p.p. 648], estingue la pena.
Art. 172.
Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
(*).
La pena della
reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena
inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa
si estingue nel termine di dieci anni.
Quando,
congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per
l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del
tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre
dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], ovvero dal
giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già
iniziata della pena.
Se l'esecuzione
della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una
condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno
in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Nel caso di concorso
di reati [c.p. 71], si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di
essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle
pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99, o di delinquenti abituali [c.p. 102, 103, 104], professionali
[c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108]; ovvero se il condannato, durante il tempo
necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione
per un delitto della stessa indole [c.p. 101].
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(*) Il secondo comma
dell'art. 111 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone: "In deroga a
quanto disposto dall'art. 172 del codice penale, la pena della multa inflitta,
anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della
entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di
dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se
la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue con
decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza".
Art. 173.
Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo.
Le pene dell'arresto
e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è
raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [c.p. 102, 103, 104],
professionali [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108].
Se, congiuntamente
alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione
dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine
stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza
del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso
dell'articolo precedente.
Art. 174. Indulto
e grazia.
L'indulto o la
grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra
specie di pena stabilita dalla legge [c.p. 184; c.p.p. 672]. Non estingue le
pene accessorie [c.p. 19, 28, 30, 32, 34] salvo che il decreto disponga
diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più
reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le
norme concernenti il concorso dei reati [c.p. 71].
Si osservano, per
l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo
151.
Art. 175. Non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
(Articolo così
sostituito dall’art. 104 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ultimo comma,
non riportato, è stato abrogato dall'art. 7 della legge 7 febbraio 1990, n. 19)
Se, con una prima
condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una
pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle
circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia
fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione
della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una
pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che,
ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva,
priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo
non superiore a trenta mesi [c.p. 135, 136].
Se il condannato
commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della
condanna precedente è revocato.
Art. 176.
Liberazione condizionale.
(Articolo così
modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634)
Il condannato a pena
detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere
ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e
comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena
non superi i cinque anni.
Se si tratta di
recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per
essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno
quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
Il condannato
all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia
scontato almeno ventisei anni di pena (Comma così sostituito dall'art. 28
della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
La concessione della
liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni
civili derivanti dal reato [c.p. 185], salvo che il condannato dimostri di
trovarsi nell'impossibilità di adempierle [c.p. 230].
Art. 177. Revoca
della liberazione condizionale o estinzione della pena.
(Articolo così
modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634)
Nei confronti del
condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione
della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato
sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La
liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto
o una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101], ovvero trasgredisce agli
obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230,
n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato
nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla
liberazione condizionale.
Decorso tutto il
tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di
liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che
sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate
le misure di sicurezza personali [c.p. 199], ordinate dal giudice con la
sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
Art. 178.
Riabilitazione.
La riabilitazione
[c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [c.p. 19, 28, 30, 32, 34] ed ogni
altro effetto penale della condanna [c.p. 106, 109], salvo che la legge
disponga altrimenti [c.p. 164].
Art. 179. Condizioni per la riabilitazione.
La
riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (Parole così sostituite dall’art. 3, lett. a,
della legge 11 giugno 2004, n. 145) dal giorno in cui la pena principale
sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta [c.p. 171], e il condannato
abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il
termine è di almeno otto anni (Parole
così sostituite dall’art. 3, lett. b, della legge 11 giugno 2004, n. 145)
se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il
termine è [parimenti] (Parola soppressa
dall’art. 3, lett. c, della legge 11 giugno 2004, n. 145) di dieci anni se
si tratta di delinquenti abituali [c.p. 102, 103], professionali [c.p. 105] o
per tendenza [c.p. 108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato [c.p.p.
678] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
[c.p. 216].
Qualora
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo
comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione
della pena. (Comma aggiunto dall’art. 3,
lett. d, della legge 11 giugno 2004, n. 145).
Qualora
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto
comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine
di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre
condizioni previste dal presente articolo. (Comma
aggiunto dall’art. 3, lett. d, della legge 11 giugno 2004, n. 145).
La
riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1.
sia stato sottoposto a misura di sicurezza [c.p. 199], tranne che si tratti di
espulsione dello straniero dallo Stato [c.p. 235], ovvero di confisca [c.p.
240], e il provvedimento non sia stato revocato;
2.
non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185],
salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
Art. 180. Revoca della sentenza di riabilitazione.
La
sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata
commette entro sette anni (Parole così
sostituite dall’art. 4 della legge 11 giugno 2004, n. 145) un delitto non
colposo [c.p. 43], per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un
tempo non inferiore a due anni (Parole
così sostituite dall’art. 4 della legge 11 giugno 2004, n. 145) od un'altra
pena più grave.
Art. 181.
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.
Le disposizioni
relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere
di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.
Capo III - Disposizioni comuni
Art. 182. Effetti
delle cause di estinzione del reato o della pena.
Salvo che la legge
disponga altrimenti [c.p. 544, 556, 564, 573, 574], l'estinzione del reato
[c.p. 150, 170] o della pena [c.p. 171, 181] ha effetto soltanto per coloro ai
quali la causa di estinzione si riferisce [c.p. 198].
Art. 183.
Concorso di cause estintive.
Le cause di
estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.
Nel concorso di una
causa che estingue il reato [c.p. 150] con una causa che estingue la pena [c.p.
171], prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta
successivamente.
Quando intervengono
in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa
antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli
effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Se più cause
intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del
reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti
in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.
Art. 184.
Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di
concorso di reati.
Quando, per effetto
di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (*) o dell'ergastolo è estinta,
la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per
intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento
diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato
concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato
detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di
alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva
temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non
si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la
pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento
diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre
mesi.
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.