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TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena

 

 

Capo I - Della estinzione del reato

 

 

Art. 150. Morte del reo prima della condanna.

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato [c.p. 126, 171, 182, 210, 563, n. 1, c.p.p. 69].

 

Art. 151. Amnistia.

L'amnistia [Cost. 79] estingue il reato, e, se vi è stata condanna [c.p.p. 578], fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie [c.p. 210].

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali [c.p. 102, 103], o professionali [c.p. 105], o per tendenza [c.p. 108], salvo che il decreto disponga diversamente.

 

Art. 152. Remissione della querela.

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato [c.p. 120, 153, 154, 156, 542].

La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [c.p. 597].

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti [c.p. 542, 563].

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni [c.p. 185] e al risarcimento del danno.

 

Art. 153. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente [c.c. 414], il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante [c.c. 316, 320, 357, 424; c.p. 120].

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

 

 

Art. 154. Più querelanti: remissione di uno solo.

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela [c.p. 122], la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

 

Art. 155. Accettazione della remissione.

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato [c.p. 123] si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente [c.c. 414], e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

 

Art. 156. Estinzione del diritto di remissione.

Il diritto di remissione [c.p. 152] si estingue con la morte della persona offesa dal reato [c.p. 597].

 

Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

(Articolo così sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)

La prescrizione  estingue  il  reato  decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non  inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si  tratta  di  contravvenzione,  ancorché  puniti  con la sola pena pecuniaria.

Per  determinare  il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla  pena  stabilita  dalla  legge per il reato consumato o tentato, senza  tener  conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento   per  le  circostanze  aggravanti,  salvo  che  per  le aggravanti  per  le  quali  la  legge  stabilisce  una pena di specie diversa  da  quella  ordinaria  e per quelle ad effetto speciale, nel qual  caso  si  tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando   per   il  reato  la  legge  stabilisce  congiuntamente  o alternativamente   la  pena  detentiva  e  la  pena  pecuniaria,  per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando  per  il  reato  la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I  termini  di  cui  ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati  di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per  i  reati  di  cui  all'articolo  51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La    prescrizione    è  sempre    espressamente   rinunciabile dall'imputato.

La  prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la  pena  dell'ergastolo,  anche  come  effetto  dell'applicazione di circostanze aggravanti. 

 

 

Art. 158. Decorrenza del termine della prescrizione.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato], dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione]. (Le parole fra parentesi quadrata sono state soppresse dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione [c.p. 44], il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela [c.p. 120], istanza [c.p. 130] o richiesta [c.p. 127; c.p.p. 342], il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

 

 

Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.

(Articolo così sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)

Il corso della  prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del  procedimento  o  del  processo  penale o dei termini di custodia

cautelare  è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

   1) autorizzazione a procedere;

   2) deferimento della questione ad altro giudizio;

   3)  sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di  impedimento  delle  parti  e  dei  difensori  ovvero su richiesta dell'imputato  o  del  suo  difensore.  In  caso  di  sospensione del processo  per  impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere  differita  oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile  cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di  sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel  caso  di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della  prescrizione  si  verifica  dal  momento  in  cui  il pubblico ministero  presenta  la  richiesta  e  il  corso  della  prescrizione riprende  dal  giorno  in  cui  l'autorità  competente  accoglie  la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

 

Art. 160. Interruzione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565].

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (Comma così sostituito dall'art. 239 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in  nessun  caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati  oltre  i  termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta  eccezione  per  i  reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (Parole così sostituite dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

 

Art. 161. Effetti della sospensione e della interruzione.

La sospensione [c.p. 159] e l'interruzione [c.p. 160] della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Salvo  che  si  proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di procedura penale, in nessun caso l'interruzione  della  prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di  cui  all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo  99,  quarto  comma,  e  del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (Comma così sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).

 

 

Art. 162. Oblazione nelle contravvenzioni.

(Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679)

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 565], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato [disp. att. c.p.p. 141].

 

Art. 162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

(Articolo aggiunto dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, aveva aggiunto un ultimo comma, non riportato poiché abrogato dall'art. 2-quattuordecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144)

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

 

Art. 163. Sospensione condizionale della pena.

(Articolo così sostituito dall'art. 104 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (Periodo aggiunto dall’art. 1, lett. a, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (Periodo aggiunto dall’art. 1, lett. b, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. (Periodo aggiunto dall’art. 1, lett. c, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. (Comma aggiunto dall’art. 1, lett. d, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

 

Art. 164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.

(Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 220)

La sospensione condizionale della pena [c.p. 163] è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione [c.p. 178, 179, 180, 181] né al delinquente o contravventore abituale [c.p. 102, 103, 104] o professionale [c.p. 105];

2. allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale [c.p. 199] perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa [c.p. 203].

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca [c.p. 240].

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

 

Art. 165. Obblighi del condannato.

(Articolo così sostituito dall'art. 128 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza [c.p. 36] a titolo di riparazione del danno [c.p. 185, 186; c.p.p. 538]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,  ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (Parole aggiunte dall’art. 2, lett. a, della legge 11 giugno 2004, n. 145), secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente [, salvo che ciò sia impossibile] (Parole soppresse dall’art. 2, lett. b, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. (Comma aggiunto dall’art. 2, lett. c, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

 

Art. 166. Effetti della sospensione.

(Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19)

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

 

Art. 167. Estinzione del reato.

Se, nei termini stabiliti [c.p. 163], il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101], e adempie gli obblighi impostigli [c.p. 165], il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene (Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 7 febbraio 1990, n. 19).

 

Art. 168. Revoca della sospensione.

(Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 220)

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti [c.p. 163], il condannato:

1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101], per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [c.p. 165];

2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale (Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128).

 

Art. 169. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

 

Art. 170. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso [c.p. 84].

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione [c.p. 61, n. 2].

 

 

Capo II - Della estinzione della pena

 

 

Art. 171. Morte del reo dopo la condanna.

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [c.p.p. 648], estingue la pena.

 

Art. 172. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo (*).

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati [c.p. 71], si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali [c.p. 102, 103, 104], professionali [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108]; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole [c.p. 101].

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(*) Il secondo comma dell'art. 111 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone: "In deroga a quanto disposto dall'art. 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue con decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza".

 

 

Art. 173. Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo.

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [c.p. 102, 103, 104], professionali [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108].

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

 

Art. 174. Indulto e grazia.

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge [c.p. 184; c.p.p. 672]. Non estingue le pene accessorie [c.p. 19, 28, 30, 32, 34] salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati [c.p. 71].

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

 

Art. 175. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(Articolo così sostituito dall’art. 104 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ultimo comma, non riportato, è stato abrogato dall'art. 7 della legge 7 febbraio 1990, n. 19)

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi [c.p. 135, 136].

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

 

 

Art. 176. Liberazione condizionale.

(Articolo così modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634)

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (Comma così sostituito dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle [c.p. 230].

 

Art. 177. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.

(Articolo così modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634)

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101], ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali [c.p. 199], ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

 

Art. 178. Riabilitazione.

La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [c.p. 19, 28, 30, 32, 34] ed ogni altro effetto penale della condanna [c.p. 106, 109], salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 164].

 

Art. 179. Condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (Parole così sostituite dall’art. 3, lett. a, della legge 11 giugno 2004, n. 145) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta [c.p. 171], e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni (Parole così sostituite dall’art. 3, lett. b, della legge 11 giugno 2004, n. 145) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è [parimenti] (Parola soppressa dall’art. 3, lett. c, della legge 11 giugno 2004, n. 145) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [c.p. 102, 103], professionali [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato [c.p.p. 678] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [c.p. 216].

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (Comma aggiunto dall’art. 3, lett. d, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo. (Comma aggiunto dall’art. 3, lett. d, della legge 11 giugno 2004, n. 145).

La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza [c.p. 199], tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [c.p. 235], ovvero di confisca [c.p. 240], e il provvedimento non sia stato revocato;

2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

 

Art. 180. Revoca della sentenza di riabilitazione.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (Parole così sostituite dall’art. 4 della legge 11 giugno 2004, n. 145) un delitto non colposo [c.p. 43], per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (Parole così sostituite dall’art. 4 della legge 11 giugno 2004, n. 145) od un'altra pena più grave.

Art. 181. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

 

 

 

Capo III - Disposizioni comuni

 

 

Art. 182. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.

Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 544, 556, 564, 573, 574], l'estinzione del reato [c.p. 150, 170] o della pena [c.p. 171, 181] ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce [c.p. 198].

 

Art. 183. Concorso di cause estintive.

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato [c.p. 150] con una causa che estingue la pena [c.p. 171], prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

 

Art. 184. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (*) o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.