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TITOLO V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione
della pena
Capo I - Della modificazione e applicazione della pena
Art. 132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge [c.p. 24, 26, 27, 66, 67, 72, 136].
Art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato [c.p. 626];
3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere [c.p.p. 220] del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Art. 133-bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
(Articolo aggiunto dall'art. 100 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Art. 133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.
(Articolo aggiunto dall'art. 100 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Art. 134. Computo delle pene.
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
(Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402)
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva [c.p. 136].
Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie.
(Articolo così sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.
Art. 137. Custodia cautelare
(L'espressione "custodia cautelare" sostituisce quella di "carcerazione preventiva" in virtù di quanto dispone l'art. 11 della legge 28 luglio 1984, n. 398)
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria [c.p.p. 297, 304].
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Art. 138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero.
(L'espressione "custodia cautelare" sostituisce quella di "carcerazione preventiva" in virtù di quanto dispone l'art. 11 della legge 28 luglio 1984, n. 398)
Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato [c.p. 7], la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 139. Computo delle pene accessorie.
Nel computo delle pene accessorie temporanee [c.p. 19, 29, 30] non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza [c.p. 140].
Art. 140. Applicazione provvisoria di pene accessorie.
(Articolo abrogato dall'art. 217 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271)
Capo II - Della esecuzione della pena
Art. 141. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.
(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354)
Art. 142. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori.
(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354)
Art. 143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.
(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354)
Art. 144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene.
(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354)
Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1. le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [c.p. 185];
2. le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [c.p. 188];
3. le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [c.p.p. 535, 691, 693].
In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro [c.p.c. 491].
Art. 146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 2001, n. 40)
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita [c.p. 148; c.p.p. 684]:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
Art. 147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.
L'esecuzione di una pena può essere differita:
1. se è presentata domanda di grazia [c.p. 174], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni (Numero così sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 2001, n. 40).
Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre (Comma così sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 2001, n. 40).
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti (Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 8 marzo 2001, n. 40).
Art. 148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale [c.p. 102, 103, 104] o professionale [c.p. 105] o di delinquente per tendenza [c.p. 108].
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (*) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento [c.p.p. 70].
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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
Art. 149. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende.
(Articolo abrogato dall'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354)