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TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato
Capo I - Della imputabilità
Art. 85. Capacità
d'intendere e di volere.
Nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo
ha commesso [c.p. 148] non era imputabile.
È imputabile chi ha
la capacità d'intendere e di volere [c.p. 88, 89, 90, 91, 96, 98].
Art. 86.
Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere
un reato.
Se taluno mette altri
nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere
un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha
cagionato lo stato d'incapacità [c.p. 111, 613, 728].
Art. 87. Stato
preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.
La disposizione
della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato
d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di
prepararsi una scusa [c.p. 92].
Art. 88. Vizio
totale di mente.
Non è imputabile
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato
di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [c.p. 222].
Art. 89. Vizio
parziale di mente.
Chi, nel momento in
cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde
del reato commesso; ma la pena è diminuita [c.p. 65, 141, n. 2, 219, 222].
Art. 90. Stati
emotivi o passionali
Gli stati emotivi o
passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
Art. 91.
Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Non è imputabile
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere
o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da
forza maggiore [c.p. 92, 94].
Se l'ubriachezza non
era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la
capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [c.p. 65, 219].
Art. 92.
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
L'ubriachezza non
derivata da caso fortuito o da forza maggiore [c.p. 91] non esclude né
diminuisce l'imputabilità.
Se l'ubriachezza era
preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa [c.p.
87], la pena è aumentata [c.p. 63, 64].
Art. 93. Fatto
commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Le disposizioni dei
due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso
sotto l'azione di sostanze stupefacenti [c.p. 141, n. 2, 222].
Art. 94.
Ubriachezza abituale.
Quando il reato è
commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata
[c.p. 63, 64, 206, 221, 234].
Agli effetti della
legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande
alcooliche e in stato frequente di ubriachezza [c.p. 688].
L'aggravamento di
pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il
reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito
all'uso di tali sostanze.
Art. 95. Cronica
intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.
Per i fatti commessi
in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze
stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89
[c.p. 206, 219, 221, 222].
Art. 96.
Sordomutismo.
Non è imputabile il
sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa
della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere [c.p. 222].
Se la capacità
d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è
diminuita [c.p. 65, 141, n. 2, 219].
Art. 97. Minore
degli anni quattordici.
Non è imputabile chi
nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni
[c.p. 65, 222, 224].
Art. 98. Minore
degli anni diciotto.
E' imputabile chi,
nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma
non ancora i diciotto [c.p. 112, n. 4], se aveva capacità d'intendere e di
volere; ma la pena è diminuita [c.p. 65, 169, 222, 224, 225, 226, 227].
Quando la pena
detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria,
alla condanna non conseguono pene accessorie [c.p. 19]. Se si tratta di pena
più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici
[c.p. 28] per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti
dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (La
potestà dei genitori sostituisce la patria potestà, a seguito della modifica
introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
o dell'autorità maritale [c.p. 34].
Capo II - Della recidiva, dell'abitualità e professionalità
nel reato
e della tendenza a delinquere
Art. 99. Recidiva.
(Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Art. 100.
Recidiva facoltativa.
(Articolo
abrogato dall'art. 10 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7
giugno 1974, n. 220)
Art. 101. Reati
della stessa indole.
Agli effetti della
legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli
che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo
preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse,
nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li
determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni
[c.p. 143, 167, 168, n. 1, 177, 692].
Art. 102.
Abitualità presunta dalla legge.
E' dichiarato
delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato [c.p. 103, 106, 107,
109] alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre
delitti non colposi [c.p. 43], della stessa indole [c.p. 101], commessi entro
dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi
all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni
indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il
condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di
sicurezza detentive [c.p. 151, 215, 216].
Art. 103.
Abitualità ritenuta dal giudice.
Fuori del caso
indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è
pronunciata [c.p. 109] anche contro chi, dopo essere stato condannato [c.p.
106, 107] per due delitti non colposi [c.p. 43] riporta un'altra condanna per
delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei
reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del
genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso
dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto [c.p. 151,
164, 179, 216].
Art. 104.
Abitualità nelle contravvenzioni.
Chi, dopo essere
stato condannato [c.p. 106, 107] alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni
della stessa indole [c.p. 101], riporta condanna per un'altra contravvenzione,
anche della stessa indole, è dichiarato [c.p. 109] contravventore abituale, se
il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il
quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e
delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che
il colpevole sia dedito al reato [c.p. 151, 216, 230, n. 3].
Art. 105.
Professionalità nel reato.
Chi trovandosi nelle
condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103],
riporta condanna [c.p. 106, 107] per un altro reato, è dichiarato [c.p. 109]
delinquente o contravventore professionale [c.p.p. 314] qualora, avuto riguardo
alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle
altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che
egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [c.p.
151, 164, n. 1, 179, 216, 230, n. 3].
Art. 106. Effetti
dell'estinzione del reato o della pena.
Agli effetti della
recidiva [c.p. 99] e della dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103, 104] o
di professionalità [c.p. 105] nel reato, si tien conto altresì delle condanne
per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena [c.p.
151].
Tale disposizione
non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali [c.p. 178,
544, 556, 563, 573, 574].
Art. 107.
Condanna per vari reati con una sola sentenza.
Le disposizioni
relative alla dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103, 104] o di
professionalità [c.p. 105] nel reato, si applicano anche se, per i vari reati,
è pronunciata condanna con una sola sentenza.
Art. 108.
Tendenza a delinquere.
E' dichiarato [c.p.
109] delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo [c.p. 99] o delinquente
abituale [c.p. 102, 103, 104, 151] o professionale [c.p. 105], commette un
delitto non colposo [c.p. 43], contro la vita o l'incolumità individuale, anche
non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo
codice [c.p. 575], il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel
capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi
sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di
questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto è originata
dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.
Art. 109. Effetti
della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
Oltre gli aumenti di
pena stabiliti per la recidiva [c.p. 99] e i particolari effetti indicati da
altre disposizioni di legge [c.p. 62, n. 3, 151, 164, 172, 174, 179], la
dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103, 104] o di professionalità nel reato
[c.p. 105] o di tendenza a delinquere [c.p. 108] importa l'applicazione di
misure di sicurezza [c.p. 199, 216, 226].
La dichiarazione di
abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo,
anche dopo l'esecuzione della pena [c.p. 205]; ma se è pronunciata dopo la
sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del
colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di
tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di
condanna.
La dichiarazione di
abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si
estinguono per effetto della riabilitazione [c.p. 178, 179, 180, 181].
Capo III - Del concorso di persone nel reato
Art. 110. Pena
per coloro che concorrono nel reato.
Quando più persone
concorrono nel medesimo reato [c.p. 46, 48, 51, 54, 86, 116], ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli
seguenti.
Art. 111.
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.
Chi ha determinato
[c.p. 115, 302, 322, 414, 415] a commettere un reato una persona non imputabile
[c.p. 85, 88, 91, 95, 96, 97], ovvero non punibile a cagione di una condizione
o qualità personale [c.p. 45, 46, 47, 49, 54], risponde del reato da questa
commesso, e la pena è aumentata [c.p. 64, 114]. Se si tratta di delitti per i
quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla
metà (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203).
Se chi ha
determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà,
la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è
previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (Comma aggiunto
dall'art. 7, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).
Art. 112.
Circostanze aggravanti.
La pena da
infliggere per il reato commesso è aumentata [c.p. 64, 70]:
1. se il numero
delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la
legge disponga altrimenti [c.p. 339, 385, 416, 610, 611, 612, 625, n. 5, 628,
633];
2. per chi, anche
fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la
cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono
concorse nel reato medesimo;
3. per chi
nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a
commettere il reato persone ad esso soggette;
4. per chi, fuori
del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un
minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica,
ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per
il quale è previsto l'arresto in flagranza (Numero così sostituito dall'art.
11, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).
La pena è aumentata
fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a
cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto
per il quale è previsto l'arresto in flagranza (Comma aggiunto dall'art. 11,
comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).
Se chi ha
determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella
commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso
previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in
quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (Comma
aggiunto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).
Gli aggravamenti di
pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se
taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile [c.p. 45, 46,
47, 49, 54].
Art. 113. Cooperazione
nel delitto colposo.
Nel delitto colposo
[c.p. 43], quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone,
ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata
[c.p. 64] per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando
concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art.
112.
Art. 114.
Circostanze attenuanti.
Il giudice, qualora
ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel
reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena [c.p. 65, 70].
Tale disposizione
non si applica nei casi indicati nell'articolo 112 (Comma così modificato
dall'art. 7, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).
La pena può altresì
essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a
cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e
4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 [c.p. 118] (Comma così
modificato dall'art. 7, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).
Art. 115. Accordo
per commettere un reato. Istigazione.
Salvo che la legge
disponga altrimenti [c.p. 304, 305, 306, 322, 416, 548; c.p.m.p. 178, 212;
c.p.m.g. 89], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere
un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo
fatto dell'accordo.
Nondimeno nel caso
di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di
sicurezza [c.p. 202, 215, 229].
Le stesse disposizioni
si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [c.p. 302, 322, 415,
548; c.p.m.p. 78, 98, 212; c.p.m.g. 70], se l'istigazione è stata accolta, ma
il reato non è stato commesso.
Qualora
l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un
delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 116. Reato
diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.
Qualora il reato
commesso sia diverso [c.p. 110] da quello voluto da taluno dei concorrenti,
anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od
omissione.
Se il reato commesso
è più grave di quello voluto, la pena è diminuita [c.p. 65] riguardo a chi
volle il reato meno grave.
Art. 117.
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.
Se, per le
condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il
colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono
concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è
più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le
condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena [c.p. 65].
Art. 118.
Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19)
Le circostanze che
aggravano o diminuiscono le pene [c.p. 70, n. 1] concernenti i motivi a
delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze
inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla
persona a cui si riferiscono.
Art. 119.
Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.
Le circostanze
soggettive [c.p. 70, n. 2] le quali escludono la pena per taluno di coloro che
sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si
riferiscono [c.p. 59].
Le circostanze
oggettive [c.p. 70, n. 1] che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro
che sono concorsi nel reato.
Capo IV - Della persona offesa dal reato
Art. 120. Diritto
di querela.
Ogni persona offesa
da un reato [c.p. 122, 597] per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro
richiesta [c.p. 8, 9, 10, 11, 12, 126, 127, 131, 313] o istanza [c.p.p. 6] ha
diritto di querela [c.p. 123, 124, 152; c.p.p. 336, 337].
Per i minori degli
anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente [c.c.
414], il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore [c.c. 320,
343, 357, 424].
I minori che hanno
compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare
il diritto di querela [c.p. 125] e possono altresì, in loro vece, esercitarlo
il genitore ovvero il tutore o il curatore [c.c. 390, 424], nonostante ogni
contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o
dell'inabilitato.
Art. 121. Diritto
di querela esercitato da un curatore speciale.
Se la persona offesa
è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la
rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in
conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore
speciale [c.p. 125].
Art. 122. Querela
di uno fra più offesi.
Il reato commesso in
danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto
di esse [c.p. 154].
Art. 123.
Estensione della querela.
La querela si
estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [c.p. 124, 155].
Art. 124. Termine
per proporre la querela. Rinuncia.
Salvo che la legge
disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi
tre mesi [c.p.p. 338, 339] dal giorno della notizia del fatto che costituisce
il reato.
Il diritto di
querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p. 542] o
tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi è rinuncia
tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti
incompatibili con la volontà di querelarsi [c.p. 125, 157, 597].
La rinuncia si estende
di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [c.p. 123].
Art. 125. Querela
del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante.
La rinuncia alla
facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o
dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o
l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
Art. 126.
Estinzione del diritto di querela.
Il diritto di
querela si estingue con la morte della persona offesa [c.p. 543, 597].
Se la querela è
stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
Art. 127.
Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3 della legge 11 novembre 1947, n. 1317)
Salvo quanto è
disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice [c.p. 276],
qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in
danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta
del ministro per la giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342].
Art. 128. Termine
per la richiesta di procedimento.
Quando la punibilità
di un reato dipende dalla richiesta dell'autorità [c.p. 8, 9, 10], la richiesta
non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha
avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Quando la punibilità
di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel
territorio dello Stato [c.p. 4, 9, 10], la richiesta non può essere più
proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel
territorio dello Stato [disp. att. c.p. 34].
Art. 129.
Irrevocabilità ed estensione della richiesta.
La richiesta
dell'autorità [c.p.p. 342] è irrevocabile.
Le disposizioni
degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
Art. 130. Istanza
della persona offesa.
Quando la punibilità
del reato dipende dall'istanza della persona offesa [c.p. 9, 10], l'istanza è
regolata dalle disposizioni relative alla richiesta [c.p. 127, 128, 129; c.p.p.
336]. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della
persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela [c.p. 120].
Art. 131. Reato
complesso. Procedibilità di ufficio.
Nei casi preveduti
dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per
taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si
deve procedere di ufficio [c.p. 170].