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TITOLO III - Del reato
Capo I - Del reato consumato e tentato
Art. 39. Reato:
distinzione fra delitti e contravvenzioni.
I reati si
distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per
essi rispettivamente stabilite da questo codice [c.p. 17].
Art. 40. Rapporto
di causalità.
Nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua
azione od omissione [c.p. 41].
Non impedire un
evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 41. Concorso
di cause.
Il concorso di cause
preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od
omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od
omissione e l'evento.
Le cause
sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole
sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione
precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per
questo stabilita.
Le disposizioni
precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o
sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 42. Responsabilità
per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità
obiettiva.
Nessuno può essere
punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha
commessa con coscienza e volontà [c.p. 85].
Nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso
con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale [c.p. 584] o colposo
espressamente preveduti dalla legge [c.p. 43].
La legge determina i
casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come
conseguenza della sua azione od omissione [c.p. 586].
Nelle
contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e
volontaria sia essa dolosa o colposa.
Art. 43. Elemento
psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso [c.p. 133],
o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza
del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria
azione od omissione;
è
preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente
[c.p. 571, 572, 584];
è colposo, o contro
l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto [c.p. 61, n. 3], non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [c.p. 259,
326, 335, 350, 365, 387 , 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].
La distinzione tra
reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si
applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale
faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico [c.p. 660].
Art. 44.
Condizione obiettiva di punibilità.
Quando, per la
punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il
colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi
della condizione, non è da lui voluto [c.p. 158].
Art. 45. Caso
fortuito o forza maggiore.
Non è punibile chi
ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 46.
Costringimento fisico.
Non è punibile chi
ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza
fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del
fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Art. 47. Errore
di fatto.
L'errore sul fatto
che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si
tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [c.p. 43, 251, 254, 259,
261, 262, 335, 355, 378, 387, 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].
L'errore sul fatto
che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato
diverso.
L'errore su una
legge diversa dalla legge penale [c.p. 5] esclude la punibilità, quando ha
cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.
Art. 48. Errore
determinato dall'altrui inganno.
Le disposizioni
dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che
costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a
commetterlo.
Art. 49. Reato
supposto erroneamente e reato impossibile.
Non è punibile chi
commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso
costituisca reato.
La punibilità è
altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza
dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso [c.p. 56].
Nei casi preveduti
dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi
di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente
commesso.
Nel caso indicato
nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia
sottoposto a misura di sicurezza [c.p. 199].
Art. 50. Consenso
dell'avente diritto.
Non è punibile chi
lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può
validamente disporne [c.c. 5; c.p. 579, 613].
Art. 51. Esercizio
di un diritto o adempimento di un dovere.
L'esercizio di un
diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un
ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto
costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde
sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l'ordine.
Risponde del reato
altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto
di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue
l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla
legittimità dell'ordine.
Art. 52. Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. (Comma aggiunto dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59)
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. (Comma aggiunto dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59)
Art. 53. Uso
legittimo delle armi.
Ferme le
disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico
ufficiale [c.p. 357] che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio,
fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione
fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di
vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei
delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (Comma
così modificato dall’14 della legge 22 maggio 1975, n. 152).
La stessa
disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal
pubblico ufficiale gli presti assistenza.
La legge determina
gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi [c.p. 585, 602] o di
un altro mezzo di coazione fisica [c.p. 55; c.p.m.p. 41].
Art. 54. Stato di
necessità.
Non è punibile chi
ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé
od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui
non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo.
Questa disposizione
non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione
della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità
è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla
persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo [c.p.m.p. 44].
Art. 55. Eccesso
colposo.
Quando, nel
commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si
eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine
dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni
concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto
colposo [c.p. 43].
Art. 56. Delitto
tentato.
Chi compie atti
idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di
delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [c.p.
49].
Il colpevole di
delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se
dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte] (*); con la reclusione
non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri
casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole
volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti
compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce
l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un
terzo alla metà [c.p. 63].
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 57. Reati
commessi col mezzo della stampa periodica
(Articolo così
costituito dall'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127)
Salva la
responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il
direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul
contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che
col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di
colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita
in misura non eccedente un terzo [c.p. 63].
Art. 57-bis.
Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127).
Nel caso di stampa
non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano
all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero
allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.
Art. 58. Stampa
clandestina.
(Il secondo
comma, non riportato, è stato abrogato dall'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n.
127)
Le disposizioni
dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le
prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e
non periodica.
Art. 58-bis.
Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 127)
Se il reato commesso
col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la
punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela
[c.p. 120], istanza [c.p. 130] o richiesta [c.p. 8, 9, 10, 128].
La querela,
l'istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore
responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti
dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso [c.p. 123,
129].
Non si può procedere
per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una
autorizzazione di procedimento [c.p.p. 343] per il reato commesso dall'autore
della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa
disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o
condizioni personali dell'autore della pubblicazione (2).
Capo II - Delle circostanze del reato
Art. 59.
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.
(Il primo e il
secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art.
1 della legge 7 febbraio 1990, n. 19)
Le circostanze che
attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da
lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti .
Le circostanze che
aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui
conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore
determinato da colpa.
Se l'agente ritiene
per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono
valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene
per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono
sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato
da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge
come delitto colposo [c.p. 43].
Art. 60. Errore
sulla persona dell'offeso.
Nel caso di errore
sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le
circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona
offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole [c.p. 70, n. 2].
Sono invece valutate
a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono
le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le disposizioni di
questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano
l'età [c.p. 539] o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della
persona offesa.
Art. 61.
Circostanze aggravanti comuni.
Aggravano il reato
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [c.p.
68, 112, 628, 719] le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per
motivi abietti o futili [c.p. 70, n. 2];
2. l'aver commesso
il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o
assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la
impunità di un altro reato [c.p. 70, n. 1];
3. l'avere, nei
delitti colposi [c.p. 43], agito nonostante la previsione dell'evento [c.p. 70,
n. 2];
4. l'avere adoperato
sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [c.p. 70, n. 2];
5. l'avere
profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;
6. l'avere il
colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto
volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato [c.p.p. 296];
7. l'avere, nei
delitti contro il patrimonio [c.p. 624] o che comunque offendono il patrimonio,
ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità [c.p. 70, n. 1];
8. l'avere aggravato
o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso
il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una
pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di
un culto;
10. l'avere commesso
il fatto contro un pubblico ufficiale [c.p. 357] o una persona incaricata di un
pubblico servizio [c.p. 358], o rivestita della qualità di ministro del culto
cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso
il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
Art. 62.
Circostanze attenuanti comuni.
Attenuano il reato,
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali [c.p.
68, 114], le circostanze seguenti [c.p. 63, 65, 67, 69]:
1. l'avere agito per
motivi di particolare valore morale o sociale;
2. l'aver reagito in
stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [c.p. 587, 599];
3. l'avere agito per
suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o
assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è
delinquente o contravventore abituale [c.p. 102, 103, 104] o professionale
[c.p. 105], o delinquente per tendenza [c.p. 108];
4. l'avere, nei
delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero,
nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o
l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento
dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità (Numero così sostituito
dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19);
5. l'essere concorso
a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il
fatto doloso della persona offesa;
6. l'avere, prima
del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso,
e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56,
adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato [c.p. 114, 118].
Art. 62-bis.
Circostanze attenuanti generiche.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, e sostituito
dall’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
Art. 63. Applicazione
degli aumenti o delle diminuzioni di pena.
Quando la legge
dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati,
l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice
applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa
aumentare o diminuire.
Se concorrono più
circostanze aggravanti [c.p. 61, 88], ovvero più circostanze attenuanti [c.p.
62, 62-bis, 66, 67, 68, 69], l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla
quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando per una
circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la
diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato,
ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad
effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena
superiore ad un terzo (Comma così sostituito dall'art. 5 della legge 31
luglio 1984, n. 400).
Se concorrono più
circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo
articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave;
ma il giudice può aumentarla [c.p. 64].
Se concorrono più
circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo
articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette
circostanze; ma il giudice può diminuirla [c.p. 65].
Art. 64. Aumento
di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.
Quando ricorre una
circostanza aggravante [c.p. 61], e l'aumento di pena non è determinato dalla
legge, è aumentata [c.p. 63] fino a un terzo la pena che dovrebbe essere
inflitta per il reato commesso [c.p. 132; disp. att. c.p. 18].
Nondimeno, la pena
della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli
anni trenta.
Art. 65.
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
Quando ricorre una
circostanza attenuante [c.p. 62], e non è dalla legge determinata la
diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1. alla pena di
morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni (*);
2. alla pena
dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3. le altre pene sono
diminuite [c.p. 63] in misura non eccedente un terzo [c.p. 132; disp. att. c.p.
18].
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 66. Limiti
degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Se concorrono più
circostanze aggravanti [c.p. 61], la pena da applicare per effetto degli
aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il
reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1. gli anni trenta,
se si tratta della reclusione;
2. gli anni cinque,
se si tratta dell'arresto;
3. e,
rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa
o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni
se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso
dell'articolo 133-bis.
Art. 67. Limiti
delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.
Se concorrono più
circostanze attenuanti [c.p. 62] la pena da applicare per effetto delle
diminuzioni non può essere inferiore:
1. a quindici anni
di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (*);
2. a dieci anni di
reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite
[c.p. 65]. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel
secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura
inferiore ad un quarto.
------------------------
(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 68. Limiti
al concorso di circostanze.
Salvo quanto è
disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé
un'altra circostanza aggravante [c.p. 61], ovvero una circostanza attenuante
[c.p. 62] comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico
o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza
attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la
maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze
aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di
pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
(L’ultimo comma, non riportato, e stato abrogato dall’art. 7 del D.L. 11
aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 220)
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e
le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle
diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo
soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti [c.p.
280].
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze
aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste
ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che
vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse
alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i
casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo
comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti
sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la
quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura
della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (Comma così
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Art. 70.
Circostanze oggettive e soggettive.
Agli effetti della
legge penale:
1. sono circostanze
oggettive [c.p. 61, nn. 2, 4, 5, 7; 62, n. 4] quelle che concernono la natura, la
specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità
dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le
qualità personali dell'offeso [c.p. 118, 119];
2. sono circostanze
soggettive [c.p. 61, nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10; 112, nn. 2, 3, 4; 114] quelle
che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e
le qualità personali del colpevole [c.p. 555], o i rapporti fra il colpevole e
l'offeso [c.p. 61, n. 10; 62, nn. 5, 6; 577], ovvero che sono inerenti alla
persona del colpevole.
Le circostanze
inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità [c.p. 85, 98], e
la recidiva [c.p. 99].
Capo III - Del concorso di reati
Art. 71. Condanna
per più reati con unica sentenza o decreto.
Quando, con una sola
sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati
contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti
[c.p. 80].
Art. 72. Concorso
di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive
temporanee.
(Articolo così
modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634)
Al colpevole di più
delitti [c.p. 81], ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si
applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso
di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che
importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque
anni, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo
di tempo da due a diciotto mesi.
L'ergastolano
condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.
Art. 73. Concorso
di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa
specie.
Se più reati [c.p.
81] importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una
pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si
dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono
più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione
non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.
Le pene pecuniarie
della stessa specie si applicano tutte per intero.
Art. 74. Concorso
di reati che importano pene detentive di specie diversa.
Se più reati [c.p.
81] importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano
tutte distintamente e per intero.
La pena dell'arresto
è eseguita per ultima.
Art. 75. Concorso
di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa.
Se più reati [c.p.
81] importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte
distintamente e per intero [c.p. 76].
Nel caso che la pena
pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della
conversione [c.p. 136], viene detratta dall'ammontare della multa.
Art. 76. Pene
concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte.
Salvo che la legge
stabilisca altrimenti [c.p. 77], le pene della stessa specie concorrenti a norma
dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie
diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente,
per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno
si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione [c.p.
141], dell'applicazione delle misure di sicurezza [c.p. 199] e in ogni altro
caso stabilito dalla legge.
Se una pena
pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano
distinte per qualsiasi effetto giuridico.
Art. 77.
Determinazione delle pene accessorie
Per determinare le
pene accessorie [c.p. 28, 30, 32, 34, 35] e ogni altro effetto penale della
condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la
condanna, e alle pene principali [c.p. 22, 23, 24, 25, 26] che, se non vi fosse
concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene
accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero [c.p. 79,
80].
Art. 78. Limiti
degli aumenti delle pene principali.
(Articolo così
sostituito dall’art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Nel caso di concorso
di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso
articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene
concorrenti, né comunque eccedere:
1. trenta anni per
la reclusione [c.p. 23];
2. sei anni per
l'arresto [c.p. 25];
3. lire trenta
milioni per la multa [c.p. 24] e sei milioni per l'ammenda [c.p. 26]; ovvero
lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda,
se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso
dell'articolo 133-bis.
Nel caso di concorso
di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma
dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena
eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
Art. 79. Limiti
degli aumenti delle pene accessorie.
La durata massima
delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti
seguenti:
1. dieci anni, se si
tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una
professione o da un'arte [c.p. 28, 29, 30, 31];
2. cinque anni, se
si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
[c.p. 35].
Art. 80. Concorso
di pene inflitte con sentenze o decreti diversi.
Le disposizioni
degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza
[c.p.p. 533] o un decreto di condanna [c.p.p. 565], si deve giudicare la stessa
persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla
condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire
più sentenze o più decreti di condanna [c.p.p. 671].
Art. 81. Concorso formale. Reato continuato.
(Articolo così sostituito dall'art. 8, D.L. 11 aprile 1974, n. 99,
convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 220)
E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima
disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (Comma aggiunto dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)
Art. 82. Offesa
di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.
Quando, per errore
nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata
offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il
colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che
voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti [c.p.
61] e attenuanti [c.p. 62], le disposizioni dell'articolo 60.
Qualora, oltre alla
persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il
colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino
alla metà [c.p. 63].
Art. 83. Evento
diverso da quello voluto dall'agente.
Fuori dei casi
preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione
del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto,
il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [c.p. 43, 251, 254, 259,
261, 262, 335, 355, 387, 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].
Se il colpevole ha
cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati
[c.p. 71].
Art. 84. Reato
complesso.
Le disposizioni
degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come
elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che
costituirebbero, per se stessi, reato [c.p. 170].
Qualora la legge
nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite
per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti
massimi indicati negli articoli 78 e 79 [c.p. 301].