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TITOLO II - Delle pene

 

Capo I - Delle specie di pene, in generale

 

 

Art. 17. Pene principali: specie.

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1. la morte [Cost. 27] (*);

2. l'ergastolo [Cost. 22];

3. la reclusione [c.p. 23];

4. la multa [c.p. 24].

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1. l'arresto [c.p. 25];

2. l'ammenda [c.p. 26].

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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

 

Art. 18. Denominazione e classificazione delle pene principali.

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

 

Art. 19. Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti [c.p. 77, 98, 140, 166, 389; c.p.p. 662; c.n. 1082] sono:

1. l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 29];

2. l'interdizione da una professione o da un'arte [c.p. 30, 31];

3. l'interdizione legale [c.p. 32];

4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (Numero aggiunto dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97);

6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [c.p. 316, 671] (Comma così sostituito dall'art. 118 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 35];

2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (Comma così sostituito dall'art. 118 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [c.p. 36, 165].

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [c.p. 671].

 

Art. 20. Pene principali e accessorie.

Le pene principali [c.p. 17] sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie [c.p. 19, 28] conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [c.p. 77, 98, 140; c.p.p. 662].

 

 

 

Capo II - Delle pene principali, in particolare

 

 

Art. 21. Pena di morte.

(La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo).

 

Art. 22. Ergastolo.

La pena dell'ergastolo [c.p. 17, n. 2] è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [c.p. 29, 32, 36, 72].

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto [c.p. 176] (Capoverso così sostituito dall'art. 1 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha anche abrogato i capoversi secondo e terzo).

 

Art. 23. Reclusione.

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente(*).

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(*) Il presente comma deve ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell'abrogazione degli ultimi due capoversi dell'art. 22 c.p.

 

Art. 24. Multa.

(Articolo così sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

La pena della multa [c.p. 17, n. 4, 27] consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni [c.p. 134, 135, 136].

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni.

 

Art. 25. Arresto.

La pena dell'arresto [c.p. 17, n. 1, 173] si estende da cinque giorni a tre anni [c.p. 66, n. 2, 78, n. 3, 134, 135], ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

 

Art. 26. Ammenda.

(Articolo così sostituito dalla legge dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni [c.p. 27, 134, 135, 136].

 

Art. 27. Pene pecuniarie fisse e proporzionali.

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie [c.p. 18] sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

 

 

 

Capo III - Delle pene accessorie in particolare [c.n. 1082, 1083]

 

 

Art. 28. Interdizione dai pubblici uffici.

L'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 19, n. 1] è perpetua o temporanea [c.p. 29, 37, 79; c.p.p. 662].

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [c.p. 357] o d'incaricato di pubblico servizio [c.p. 358];

3. dell'ufficio di tutore [c.c. 346] o di curatore [c.c. 392], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura [c.c. 350, 355, 393; c.p. 541, 564, 569];

4. dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [c.p. 79].

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [c.p. 98, 512].

 

Art. 29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni [c.p. 98] importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni [c.p. 314, 317, 371, 376, 377, 383, 386, 501, 512] importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [c.p. 31, 139, 140, 389; c.p.p. 662].

La dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103] o di professionalità nel delitto [c.p. 105] ovvero di tendenza a delinquere [c.p. 108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

Art. 30. Interdizione da una professione o da un'arte.

30. Interdizione da una professione o da un'arte.

L'interdizione da una professione o da un'arte [c.p. 19; c.p.p. 315, n. 3] priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti [c.p. 31, 33, 79, 389, 555].

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [c.p. 139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

 

Art. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.

Ogni condanna [c.p. 98, 366, 373] per delitti commessi con l'abuso dei poteri [c.p. 317, 323, 326, 328, 330, 331], o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione [c.p. 319, 322, 357], o ad un pubblico servizio [c.p. 358], o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea [c.p. 555] dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere [c.p. 37, 79, 140].

 

Art. 32. Interdizione legale.

Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori (Comma così sostituito dall'art. 119 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (Comma così sostituito dall'art. 119 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale [c.c. 424, 1441].

 

Art. 32-bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

(Articolo aggiunto dall'art. 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

 

Art. 32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(Articolo aggiunto dall'art. 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

 

Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito dalla legge 15 novembre 1993, n. 461)

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

(Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97)

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

 

Art. 33. Condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (Comma così sostituito dall'art. 121 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria [c.p. 18].

 

Art. 34. Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.

(Articolo così sostituito dall'art. 122 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La potestà dei genitori sostituisce la patria potestà, a seguito della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

La legge determina i casi [c.p. 32, 541, 562, 564, 569] nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

La condanna per delitti [c.p. 671] commessi con abuso della potestà dei genitori [c.p. 61, n. 11, 571, 572] importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta [c.p. 139, 140].

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori (Comma aggiunto dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1990, n. 19).

 

Art. 35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 19] priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni [c.p. 79, 139, 140].

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto [c.p. 689, 691, 727].

 

Art. 35-bis. Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

(Articolo aggiunto dall'art. 123 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

 

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

 

Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La sentenza di condanna alla pena di morte (*) o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza [c.c. 43].

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato [c.p. 187; c.p.p. 536].

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata [c.p. 165, 186, 347, 448, 475, 498, 501, 518, 722]. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

 

 

Art. 37. Pene accessorie temporanee: durata.

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea [c.p. 19], e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato [c.p. 135, 136]. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria [c.p. 79, 139, 140].

 

Art. 38. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte.

Il condannato alla pena di morte (*) è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

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(*) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.