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TITOLO I - Della legge penale
Art. 1. Reati e
pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere
punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge,
né con pene che non siano da essa stabilite [Cost. 25; c.p. 2, 13, 40, 42, 85,
199].
Art. 2. Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in
cui fu commesso, non costituiva reato [Cost. 25].
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore,
non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli
effetti penali [preleggi 10, 11, 12, 14, 15, 28].
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 (Comma inserito dall'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85).
Se la legge del
tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648].
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di
decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un
decreto-legge convertito in legge con emendamenti [Cost. 77].
Art. 3.
Obbligatorietà della legge penale.
La legge penale
italiana obbliga tutti coloro che, cittadini [c.p. 242] o stranieri, si trovano
nel territorio dello Stato [c.p. 4], salve le eccezioni stabilite dal diritto
pubblico interno [Cost. 68, 90, 122] o dal diritto internazionale [preleggi
28].
La legge penale
italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano
all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima [c.p. 7, 8,
9, 10; c.p.m.p. 17, 18; c.n. 1080] o dal diritto internazionale.
Art. 4. Cittadino
italiano. Territorio dello Stato.
Agli effetti della
legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i
sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi
soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio
dello Stato [preleggi 29; c.p. 242].
Agli effetti della
legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello
delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e
gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque
si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una
legge territoriale straniera [c.n. 2, 3, 4, 136, 743].
Art. 5. Ignoranza
della legge penale.
Nessuno può invocare
a propria scusa l'ignoranza della legge penale [c.p. 47; c.p.m.p. 39].
Art. 6. Reati
commessi nel territorio dello Stato.
Chiunque commette un
reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si
considera commesso nel territorio dello Stato [c.p. 4], quando l'azione o
l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si
è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Art. 7. Reati
commessi all'estero.
E' punito secondo la
legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio
estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la
personalità dello Stato italiano [c.p. 241, 276] (Numero così modificato
dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438);
2. delitti di
contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto
[c.p. 467];
3. delitti di
falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori
di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466];
4. delitti commessi
da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o
violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314];
5. ogni altro reato
per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642] o
convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale
italiana.
Art. 8. Delitto
politico commesso all'estero.
Il cittadino [c.p.
4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non
compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito
secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della
giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342].
Se si tratta di
delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336],
occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della
legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse
politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E'
altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o
in parte, da motivi politici.
Art. 9. Delitto
comune del cittadino all'estero.
Il cittadino, che,
fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio
estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena
di morte (*) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre
anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio
dello Stato [c.p. 4].
Se si tratta di
delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale
[c.p. 18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro
della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p.
341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.
Nei casi preveduti
dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno
delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è
punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione
[c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (Comma
così modificato dall'art. 5 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 10. Delitto
comune dello straniero all'estero.
Lo straniero, che,
fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a
danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce la pena di morte (*) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore
nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi
nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della
giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130, c.p.p. 341] o
querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.
Se il delitto è
commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno
straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del
ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel
territorio dello Stato;
2. si tratti di
delitto per il quale è stabilita la pena di morte (*) o dell'ergastolo, ovvero
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione
[c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da
quello dello Stato a cui egli appartiene (Comma così modificato dall'art. 5
della legge 29 settembre 2000, n. 300).
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(*) La pena di morte
per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena
dell'ergastolo.
Art. 11.
Rinnovamento del giudizio.
Nel caso indicato
nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia
stato giudicato all'estero [c.p. 138, 201; c.p.p. 730].
Nei casi indicati
negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato
giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro
della giustizia ne faccia richiesta [c.p.p. 342].
Art. 12.
Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Alla sentenza penale
straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [c.p.p.
730]:
1. per stabilire la
recidiva [c.p. 99, 100, 101] o un altro effetto penale della condanna ovvero
per dichiarare l'abitualità [c.p. 102, 103, 104] o la professionalità nel reato
[c.p. 105] o la tendenza a delinquere [c.p. 108];
2. quando la
condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [c.p. 19,
28];
3. quando, secondo
la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta,
che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali [c.p.
199, 215];
4. quando la
sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del
danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio
dello Stato [c.p. 4], agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del
danno, o ad altri effetti civili [c.p. 185].
Per farsi luogo al
riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità
giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se
questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a
riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia
richiesta [c.p. 128, 129; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene
fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
Art. 13.
Estradizione.
L'estradizione è
regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi
internazionali.
L'estradizione non è
ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è
preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera [Cost. 10;
c.p. 1; c.p.p. 697].
L'estradizione può
essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni
internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
Non è ammessa
l'estradizione del cittadino [c.p. 4], salvo che sia espressamente consentita
nelle convenzioni internazionali [Cost. 26].
Art. 14. Computo
e decorrenza dei termini.
Quando la legge
penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo [c.p. 124, 157,
163, 172, 173], per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la
legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico,
il giorno della decorrenza non è computato nel termine [c.p.p. 172].
Art. 15. Materia
regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.
Quando più leggi
penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa
materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla
disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Art. 16. Leggi
penali speciali.
Le disposizioni di
questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali,
in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.