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TITOLO I - Disposizioni di coordinamento
Art.
1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno
menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per
ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1.
alle "pene criminali" la pena di morte (*), l'ergastolo [c.p. 22] e
la reclusione [c.p. 23] per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2.
alle "pene correzionali" le pene non indicate nei numeri 1 e 3;
3.
alle "pene di polizia" le pene dell'arresto [c.p. 25] per un tempo
non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel
massimo a lire duecentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Quando
sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte,
l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.
------------------------
(*)
La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita
dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la
pena dell'ergastolo.
Art.
2. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno
menzione di "crimini" per distinguerli dai delitti, si intendono per
crimini i delitti che importano le pene indicate nel n. 1 dell'articolo
precedente.
Art.
3. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa
menzione di "pene restrittive della libertà personale" o
"individuale" e di una determinata durata di tali pene, si intendono
richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di
"pene detentive" o "pene restrittive della libertà
personale" [c.p. 18], per la stessa durata.
Art.
4. Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle
convenzioni internazionali anteriori all'attuazione del codice penale sono
delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli
seguenti.
Art.
5. I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa
specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia
fra quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale [c.p. 39].
Tuttavia
sono considerate contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19
ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa non
superiore a lire quattrocentomila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689), sola ovvero
congiuntamente o alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza
indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.
Non
si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di
circostanze aggravanti [c.p. 61].
Quando
per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena
detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o
proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una
contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Art.
6. Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate
nell'articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto
ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a' termini
di questo decreto.
Si
applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 5 [disp. att. c.p. 5].
Art.
7. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la "pena
pecuniaria", senza indicazione della specie, si considerano
contravvenzioni se la pena non supera le lire quattrocentomila e si considerano
delitti se la pena supera le lire quattrocentomila [c.p. 11] (Pena
pecuniaria così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24
novembre 1981, n. 689).
Non
si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze
aggravanti [c.p. 61].
I
reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria
proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.
Art.
8. Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne
l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire diecimila a
quattrocentomila (Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689) o l'ammenda da lire quattromila a
sessantamila (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Quando
la legge stabilisce la "pena pecuniaria", senza determinarne
l'ammontare, si applica l'ammenda da lire quattromila a sessantamila (Ammenda
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Art.
9. Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare
se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pena
ordinaria, ma a quella di specie diversa.
Art.
10. Nulla è innovato a quanto è stabilito nell'articolo 61 della legge 7
gennaio 1929, n. 4 contenente norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie.
Art.
11. I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano
contravvenzioni sono sempre perseguibili d'ufficio, anche se è stabilita la
punibilità a querela della persona offesa.
Art.
12. Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui
non è indicata la durata, corrisponde:
1.
ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;
2.
alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;
3.
alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;
4.
alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;
5.
alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;
6.
al carcere, la reclusione fino a tre anni;
7.
agli arresti, l'arresto da cinque giorni ad un mese.
Quando,
invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono
sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso
può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale [c.p.
66].
Ai
lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.
Nulla
è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice
penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni
internazionali.
Tornano
ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che
stabiliscono la pena di morte (*).
------------------------
(*)
La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita
dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la
pena dell'ergastolo.
Art.
13. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si
fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono
richiamate l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici,
l'interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio
di una professione o di un'arte secondo il codice penale [c.p. 28, 29, 30, 31,
35].
Art.
14. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si
fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se
perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte:
alla
interdizione dai pubblici uffici corrisponde l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici [c.p. 28];
alla
sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte corrisponde la
interdizione da una professione o da un'arte ovvero la sospensione
dall'esercizio di una professione o di un'arte, secondo che si tratti di
delitto ovvero di contravvenzione [c.p. 30].
Art.
15. Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate
nell'articolo precedente, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici si
applica da tre mesi a cinque anni e l'interdizione da una professione o da
un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte da
quindici giorni a due anni.
Art.
16. Quando l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una
professione o da un'arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle
convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la
durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o
che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato
[c.p. 136].
Tuttavia,
in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo
stabiliti negli articoli 20 e 25 del codice penale abrogato.
Art.
17. Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra
incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai
decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche
se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.
Nondimeno
alla "sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici" deve
considerarsi corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Art.
18. Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è
stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado
corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà [c.p.
64, 65]. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si
opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il
grado precedente.
Art. 18-bis. (Articolo inserito dall’art. 5 della legge 11 giugno 2004, n. 145)
Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il
condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi
2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Art.
19. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono
richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del
codice penale, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice
penale stesso.
Art.
19-bis. (Articolo aggiunto dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n.
507) L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le
sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352,
498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il
prefetto.
Le
autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni
amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di
esse:
a)
Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai
fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di
trasporto, articolo 466 del codice penale;
b)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice
penale;
c)
Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti
concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
d)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli
693 e 694 del codice penale;
e)
sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice
penale.
Art. 19-ter. - Leggi speciali in materia di animali (Articolo aggiunto dall’art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189) Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater.
- Affidamento degli animali sequestrati o confiscati (Articolo aggiunto
dall’art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189) Gli animali oggetto di
provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti
che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
TITOLO II - Disposizioni transitorie
Art.
20. Le pene dell'ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta
dall'articolo 36 del regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509 [serie terza], si
scontano nei modi stabiliti dal codice penale [c.p. 145, 146, 147, 148].
Art.
21. Nell'esecuzione delle condanne a pene principali non prevedute dal
codice penale si osservano le disposizioni seguenti:
1.
il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui
si sconta la pena della reclusione, con l'obbligo del lavoro, con l'isolamento
notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione.
Egli può tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento
al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e alle
sue precedenti occupazioni. Può essergli altresì permessa una specie diversa di
lavoro, anche all'aperto. Il condannato alla detenzione non può essere inviato
in colonia o in altro possedimento di oltremare (L’ultimo periodo deve
ritenersi superato);
2.
il condannato al confino, alla interdizione dai pubblici uffici e alla
sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 28, 29, 30]
continua a scontare la pena nei modi stabiliti dal codice penale abrogato.
Se
il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del
confino è convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalità
stabilite per la detenzione nel numero 1 di questo articolo per il tempo che
rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla
condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla
sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, si applica
l'articolo 389 del codice penale.
Art.
22. Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in
parte, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale e per
le quali è stata ordinata l'esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di
custodia o in case di correzione a termini del codice penale abrogato, si
scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice
penale e dal regolamento penitenziario.
Art.
23. Il condannato all'ergastolo o alla reclusione [c.p. 22, 23], anche dopo
l'1 luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena
nei modi stabiliti dal codice.
Tuttavia
il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice commina la
pena di morte (*) sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.
Nei
casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto
del concorso di reati o di pene [c.p. 71] ovvero per effetto della recidiva
[c.p. 99], il condannato sconta la pena dell'ergastolo con segregazione
cellulare continua per un tempo corrispondente all'aumento predetto.
------------------------
(*)
La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita
dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la
pena dell'ergastolo.
Art.
24. Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice
penale, si deve pronunciare condanna ad una pena non preveduta dal codice
stesso, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni
dell'articolo 12 [disp. att. c.p. 12].
Nondimeno:
1.
quando in luogo della detenzione è applicata la reclusione, questa è scontata a
norma del n. 1 dell'articolo 21 [disp. att. c.p. 21].
Per
ogni altro effetto giuridico si applicano le disposizioni più favorevoli;
2.
continueranno ad applicarsi le pene del confino, della interdizione dai
pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte. Si osserva, in tal caso, quanto è disposto dal n. 2 dell'articolo 21
[disp. att. c.p. 21];
3.
per la vigilanza speciale si osserva il disposto dell'articolo 54 [disp. att.
c.p. 54].
Art.
25. La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima
dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale
abrogato.
Art.
26. Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie [c.p.
28] sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell'attuazione
del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al
condannato.
Art.
27. Le disposizioni stabilite dal capo 2 del titolo 3 del libro 1 del
codice penale [c.p. 59] non si applicano ai reati commessi prima
dell'attuazione del predetto codice.
Art.
28. La disposizione dell'articolo 97 del codice penale si applica anche ai
fatti commessi anteriormente all'attuazione di esso.
Art.
29. Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione
del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate
estinte a' termini degli articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il
colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in
tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all'applicazione di misure di
sicurezza secondo le disposizioni dell'articolo 52 [disp. att. c.p. 52] di
questo decreto.
Art.
30. Le disposizioni dell'articolo 96 e della prima parte dell'articolo 98
del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non
sono stati ancora condannati al momento dell'attuazione del codice stesso.
Art.
31. Gli effetti giuridici della recidiva [c.p. 99] verificatasi prima dell'attuazione
del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato.
Per
determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso
dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione del
codice penale, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente
commessi, salvo che prima dell'attuazione del codice siano decorsi i termini
stabiliti nell'articolo 80 del codice penale abrogato.
Art.
32. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato [c.p.
102, 103, 104, 105] non può essere pronunciata in base a reati commessi
anteriormente all'attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche
dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo
l'attuazione del codice stesso.
Per
determinare, agli effetti dell'articolo 106 del codice penale, se una causa di
estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si ha
riguardo alla legge più favorevole al reo.
Art.
33. La tendenza a delinquere [c.p. 108] può essere dichiarata anche per
delitti commessi anteriormente al codice penale, quando la sentenza di condanna
è pronunciata dopo l'attuazione di esso.
Art.
34. Quando la punibilità di un reato commesso in territorio estero prima
dell'attuazione del codice penale dipende, secondo il codice stesso, dalla
presenza del colpevole nel territorio dello Stato [c.p. 4] ed egli vi si trova
a tale data, il termine di tre anni entro il quale la richiesta o l'istanza
possono essere proposte decorre dal giorno dell'attuazione del codice.
Art.
35. Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il
codice penale richiede l'istanza della persona offesa [c.p. 128], la querela
presentata prima dell'attuazione del codice tiene luogo dell'istanza.
La
richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all'attuazione del
codice penale ha l'efficacia della richiesta del ministro della giustizia [c.p.
130].
Art.
36. Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non
si può procedere d'ufficio:
1.
se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata
alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;
2.
se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a
querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale.
Salvo
che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito
negli articoli 124 128 e 130 del codice penale per presentare la querela,
l'istanza o la richiesta decorre dal giorno dell'attuazione del codice stesso,
quando la persona offesa o l'autorità ha avuto notizia del fatto che
costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della
notizia del fatto.
Art.
37. Per i reati punibili a querela della persona offesa [c.p. 120], ovvero
su richiesta [c.p. 128] od istanza [c.p. 130], commessi anteriormente
all'attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l'istanza sono
regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.
Art.
38. Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per
reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica
l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico
le disposizioni della legge più favorevole al reo.
Art.
39. L'articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano
stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del
codice medesimo.
Qualora
il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, l'esecuzione
della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione
suddetta.
Art.
40. L'esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i
recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso
dell'articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il
decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima
dell'attuazione del codice.
Art.
41. Quando le disposizioni del codice penale concernenti l'estinzione del
reato per prescrizione [c.p. 157, 158] e l'estinzione delle pene per decorso
del tempo [c.p. 172, 173] e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la
prescrizione dell'azione penale e della condanna penale sono diverse, si
applicano le disposizioni più favorevoli al reo.
Gli
atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore conservano la loro
efficacia anche se il codice penale non attribuisca ad essi efficacia
interruttiva.
Tuttavia,
se si tratta di prescrizione più breve di un anno, il corso di essa è
interrotto da qualsiasi atto del procedimento anche se compiuto dopo
l'attuazione del codice penale. In ogni caso il reato è prescritto se nel
termine di un anno dal giorno del commesso reato non è pronunciata la sentenza
di condanna quantunque non irrevocabile.
Art.
42. In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per
cassazione, può, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice
penale, essere conceduto il perdono giudiziale, a' termini dell'articolo 169
del codice.
Art.
43. Per i fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non
si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l'articolo 185 del
codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell'articolo 7 del codice
di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.
Art.
44. Le disposizioni degli articoli 145 e 188 del codice penale si applicano
anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente
all'attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell'attuazione.
Art.
45. Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191, del codice penale si
applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento
dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per
reati commessi prima, senza pregiudizio delle garanzie costituite in base alle
leggi anteriori.
Art.
46. Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si
applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l'attuazione del codice.
Le
disposizioni dell'articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti
anteriormente al 19 ottobre 1930.
Art.
47. Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice
penale, la prova della verità [c.p. 596] continua ad essere ammessa nei casi
preveduti dall'articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso
preveduto dal n. 3 dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora
conceduta la facoltà di prova al momento dell'attuazione del codice penale, può
esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dell'attuazione di
esso.
In
tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d'onore il giudizio
sulla verità del fatto, a' termini del capoverso dell'articolo 596 del codice
penale.
Art.
48. Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato
nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più
favorevole al reo.
Art.
49. Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili
alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.
Art.
50. Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio
a' termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un
manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di
prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i
quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo
non superiore nel massimo a due anni.
In
ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di
sorveglianza.
Qualora
la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente
pericoloso, si osserva il capoverso dell'articolo 208 del codice penale.
Art.
51. I provvedimenti già emessi ai termini del capoverso dell'articolo 53, o
della prima parte dell'articolo 54, o dell'articolo 57, o della prima parte
dell'articolo 58 del codice abrogato rimangono fermi.
Per
la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.
Nel
caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell'articolo 53 del
predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla
educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza,
essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una
somma da lire duecento a mille.
Art.
52. Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto
commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del
tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale,
applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.
Allo
scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche
per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell'articolo 208 del codice penale.
Le
disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore
riconosciuto non imputabile, a' termini dell'articolo 98 del codice penale.
Art.
53. Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili
ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato
interamente la pena.
Il
condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva
inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è
sottoposto, al termine della pena, a libertà vigilata. Il provvedimento è
emesso dal giudice di sorveglianza, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero.
Art.
54. La vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza che è stata
applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell'attuazione del
codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al
momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà
vigilata.
Quando
l'esecuzione della vigilanza speciale non è stata ancora iniziata, si
osservano, in quanto applicabili, gli articoli 648 e seguenti del codice di
procedura penale; se l'esecuzione è stata già iniziata, l'autorità di pubblica
sicurezza deve fornire al giudice di sorveglianza tutte le informazioni
occorrenti perché egli possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato
deve essere sottoposto.
Solamente
il giudice di sorveglianza può in ogni caso modificare o limitare le
prescrizioni imposte con la sentenza o successivamente. Fino a quando il
giudice di sorveglianza non abbia stabilite le prescrizioni conservano
efficacia quelle precedentemente imposte.
Per
le trasgressioni agli obblighi imposti si osserva l'articolo 231 del codice
penale, anche se per tali trasgressioni vi sia procedimento in corso.
Le
condanne irrevocabili per le trasgressioni anzidette sono dichiarate estinte ai
termini degli articoli 2 e 231 del codice.
Art.
55. Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza
[c.p. 199] si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate
dopo l'attuazione del codice per reati precedentemente commessi.
Se
trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di
sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza,
dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.
Art.
56. Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, è
applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla
misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità
della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla
legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle
pene che non hanno riscontro nell'articolo 17 del codice penale.
Art.
57. Con decreto del ministro della giustizia verranno gradatamente indicati
gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e
213, penultimo capoverso, del codice penale.