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TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
Capo I - Della
prescrizione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2934. Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione [c.c. 1310,
1422, 2878, n. 3, 2880, 2903, 2962, 2963, 2967], quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato dalla legge [c.c. 66, 71, 73, 192, 954, 970,
1014, 1073, 1165, 1242, 2651, 2654, 2880, 2903, 2940, 2946, 2967].
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti
indisponibili [c.c. 326, 1966, 2113] e gli altri diritti indicati dalla legge
[c.c. 5, 124, 248, 249, 263, 533, 713, 823, 841, 902, 948, 986, 1111, 1145,
1422, 1865, 1869; disp. att. c.c. 252].
Art. 2935. Decorrenza della prescrizione.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere [c.c. 386, 387, 428, 480, 495, 502, 526,
591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 848, 1073, 1166, 1442, 1449, 1495] [c.c.
1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957] [c.n. 383, 395, 418, 438, 481, 487,
500, 509, 513, 547, 577, 973, 979, 992, 995].
Art. 2936. Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.
È nullo ogni patto diretto a modificare la
disciplina legale della prescrizione [c.c. 1339, 1418, 1419, 2965].
Art. 2937. Rinunzia alla prescrizione.
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può
disporre validamente del diritto [c.c. 1310, 1966, 2939].
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando
questa è compiuta [c.c. 2946].
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile
con la volontà di valersi della prescrizione.
Art. 2938. Non rilevabilità d'ufficio.
Il giudice non può rilevare d'ufficio la
prescrizione non opposta [c.p.c. 112].
Art. 2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.
La prescrizione può essere opposta dai creditori
[c.c. 524] e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere
[c.c. 2900]. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [c.c. 2937].
Art. 2940. Pagamento del debito prescritto.
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato
spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [c.c. 2034].
Sezione II - Della sospensione della prescrizione
Art. 2941. Sospensione per rapporti tra le parti.
La prescrizione rimane sospesa [c.c. 1073, 1165,
1310, 2880, 2952, 2964; disp. att. c.c. 247]:
1) tra i coniugi [c.c. 159, 245];
2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo
316 (Parole così sostituite dall’art.
210 della legge 19 maggio 1975, n, 151) o i poteri a essa inerenti e le
persone che vi sono sottoposte [c.c. 245, 316];
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela [c.c. 357, 414, 424], finché non sia stato reso e approvato il conto finale [c.c. 335, 385, 386], salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela [c.c. 346, 382];
4) tra il curatore e il minore emancipato o
l'inabilitato [c.c. 392, 424];
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio
d'inventario [c.c. 484, 490];
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per
legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui
l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato
definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori
finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [c.c.
18, 22, 2392];
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato
l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto
[c.c. 1310].
Art. 2942. Sospensione per la condizione del titolare.
La prescrizione rimane sospesa [c.c. 1073, 1165,
1310; disp. att. c.c. 247]:
1) contro i minori non emancipati [c.c. 394] e gli
interdetti per infermità di mente [c.c. 245, 414], per il tempo in cui non
hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o
alla cessazione dell'incapacità [c.c. 343, 344, 386, 429];
2) in tempo di guerra contro i militari in servizio e
gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano
per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato
dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Sezione III - Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943. Interruzione da parte del titolare.
La prescrizione è interrotta [c.c. 1073, 1165, 1310,
2880, 2964] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio
[c.c. 2653, n. 5], sia questo di cognizione [c.p.c. 163] ovvero conservativo [c.p.c.
671] o esecutivo [c.p.c. 474].
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso
di un giudizio [c.p.c. 34, 36, 267, 499].
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito
è incompetente [c.p.c. 18].
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro
atto che valga a costituire in mora il debitore [c.c. 1219, 1957, 2944] e
dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o
clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri (Comma così
sostituito dall'art. 25, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 25).
Art. 2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del
diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto
valere [c.c. 1309, 1870, 1988, 2720, 2943, 2966].
Art. 2945. Effetti e durata dell'interruzione.
Per effetto dell'interruzione [c.c. 1167, 1310]
s'inizia un nuovo periodo di prescrizione [c.c. 2946].
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti
indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino
al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue [c.p.c. 306], rimane fermo
l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data
dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal
momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al
momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa
in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 25).
§
1 Della prescrizione ordinaria
Art. 2946. Prescrizione ordinaria.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i
diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [c.c. 480,
2953].
§ 2 Delle
prescrizioni brevi
Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da
fatto illecito si prescrive [c.c. 2946] in cinque anni dal giorno in cui il
fatto si è verificato [c.c. 2043].
Per il risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni
[c.c. 2054, 2767, 2952].
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge
come reato [c.c. 2768] e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga,
questa si applica anche all'azione civile [c.p. 157]. Tuttavia, se il reato è
estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di
estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
[c.p. 150].
Art. 2948. Prescrizione di cinque anni.
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [c.c. 1861] o
vitalizie [c.c. 1872, 1878];
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato
emessi al portatore (Numero inserito
dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313);
2) le annualità delle pensioni alimentari [c.c. 433,
443, 445];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639];
4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960];
5) le indennità spettanti per la cessazione del
rapporto di lavoro [c.c. 1751, 2118, 2120].
Art. 2949. Prescrizione in materia di società.
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano
dai rapporti sociali [c.c. 2247], se la società è iscritta nel registro delle
imprese [c.c. 2188, 2200, 2297, 2317].
Nello stesso termine si prescrive l'azione di
responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei
casi stabiliti dalla legge [c.c. 2394].
Art. 2950.
Prescrizione del diritto del mediatore.
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al
pagamento della provvigione [c.c. 1755].
Art. 2951. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal
contratto di spedizione [c.c. 1737, 1740] e dal contratto di trasporto [c.c.
1678, 1681, 1692, 1698, 2761].
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto
mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della
persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui
è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di
destinazione [c.c. 1687].
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta
del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati
dall'articolo 1679.
Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si
prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].
Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di
riassicurazione [c.c. 1928] in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda [c.c. 2767].
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del
terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della
prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto
liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto
[c.c. 2947].
La disposizione del comma precedente si applica
all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento
dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].
Art. 2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
I diritti per i quali la legge stabilisce una
prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di
dieci anni [c.c. 2946].
§ 3 Delle
prescrizioni presuntive
Art. 2954. Prescrizione di sei mesi.
Si prescrive [c.c. 2946] in sei mesi il diritto degli
albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano [c.c. 1783,
2760], e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno
alloggio con o senza pensione.
Art. 2955. Prescrizione di un anno.
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle
lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore [c.c. 6, n. 4];
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni
corrisposte a periodi non superiori al mese [c.c. 2099, 2956, n. 1];
3) di coloro che tengono convitto o casa di
educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli
atti compiuti nella loro qualità [c.p.c. 59];
5) dei commercianti [c.c. 2195, n. 2] per il prezzo
delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956. Prescrizione di tre anni.
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni
corrisposte a periodi superiori al mese [c.c. 2099, 2955, n. 2];
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera
prestata e per il rimborso delle spese correlative [c.c. 2229, 2957];
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle
lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [c.c. 2955, n. 1].
Art. 2957. Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
Il termine della prescrizione decorre [c.c. 2935]
dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione
[c.c. 2956, n. 2, 2958].
Per le competenze dovute agli avvocati, ai
procuratori (*) e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione
della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli
affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione [c.p.c.
633].
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(*) La
legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori legali ed ha
disposto la sostituzione del termine «procuratore legale» con «avvocato».
Art. 2958. Corso della prescrizione.
La prescrizione decorre anche se vi è stata
continuazione di somministrazione o di prestazioni [c.c. 2954, 2955, 2956,
2957].
Art. 2959. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la
prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque
ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Art. 2960. Delazione di giuramento.
Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956,
colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il
giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito [c.c. 2728,
2736, 2961; c.p.c. 233].
Il giuramento può essere deferito al coniuge
superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno
notizia dell'estinzione del debito [c.c. 2739].
Art. 2961. Restituzione di documenti.
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i
procuratori (*) e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli
incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o
sono altrimenti terminate [c.c. 2235].
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali
giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può
essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si
trovano gli atti o le carte [c.c. 2960].
Si applica in questo caso il disposto dell'articolo
2959.
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(*) La
legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori legali ed ha
disposto la sostituzione del termine «procuratore legale» con «avvocato».
§ 4 Del
computo dei termini
Art. 2962. Compimento della prescrizione.
In tutti i casi contemplati dal presente codice e
dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo
giorno del termine [c.c. 1073, 1165, 2934, 2963; disp. att. c.c. 248, 252].
Art. 2963. Computo dei termini di prescrizione.
I termini di prescrizione contemplati dal presente
codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [c.c. 1165,
2962; c.p.c. 155; c.p. 14].
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare
dell'ultimo istante del giorno finale
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato
di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di
scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine
si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese [c.c. 2934].
Art. 2964. Inapplicabilità di regole della prescrizione.
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato
termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative
all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si
riferiscono alla sospensione [c.c. 2941] salvo che sia disposto altrimenti [c.c.
245, 802].
Art. 2965. Decadenze stabilite contrattualmente.
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del
diritto [c.c. 1341, 1418, 1495, 2698, 2936].
Art. 2966. Cause che impediscono la decadenza.
La decadenza non è impedita se non dal compimento
dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un
termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti
disponibili [c.c. 2968], la decadenza può essere anche impedita [c.c. 2967] dal
riconoscimento [c.c. 1309, 1870, 1988, 2720, 2944] del diritto proveniente dalla
persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
Art. 2967. Effetto dell'impedimento della decadenza.
Nei casi in cui la decadenza è impedita [c.c. 2966],
il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [c.c.
2934].
Art. 2968. Diritti indisponibili.
Le parti non possono modificare la disciplina legale
della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è
stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti [c.c.
117, 119, 120, 122, 123, 244, 245, 246, 265, 266, 1501, 1966, 2189, 2192, 2330,
2411, 2446, 2889, 2891, 2892, 2966].
Art. 2969. Rilievo d'ufficio.
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione [c.p.c. 112].