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TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 2907. Attività giurisdizionale.
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede
l'autorità giudiziaria su domanda di parte [c.p.c. 99, 100] e, quando la legge
lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [c.c. 67, 85, 102, 117, 119,
125, 336, 417, 418, 848; c.p.c. 69] o d'ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse
delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni
legalmente riconosciute (*), nei casi determinati dalla legge e con le forme da
questa stabilite.
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(*) Le associazioni professionali sono state
soppresse con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2908. Effetti costitutivi delle sentenze.
Nei casi previsti dalla legge [c.c. 2932], l'autorità
giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con
effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [c.c. 117, 431, 713, 800, 912,
972, 1032, 1052, 1111, 1183, 1374, 1447, 1453, 1467, 1877, 2264, 2657, 2932].
2909. Cosa giudicata.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o
aventi causa [c.c. 1306, 1595, 1974, 2453].
Sezione I -
Dell'espropriazione
§ 1.
Disposizioni generali
Art. 2910. Oggetto dell'espropriazione.
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può
fare espropriare i beni del debitore [c.c. 169, 188, 326, 2480, 2531, 2740,
2913], secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile [c.p.c. 483].
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo
quando sono vincolati a garanzia del credito [c.c. 1936, 1960, 2786, 2808, 2858,
2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in
pregiudizio del creditore [c.c. 1416, 2755, 2784, 2901, 2902, 2905; c.p.c. 602].
Art. 2911. Beni gravati da pegno o ipoteca.
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può
pignorare [c.p.c. 491, 502] altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a
esecuzione anche i beni gravati dal pegno [c.c. 2784, 2787, 2796]. Non può
parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a
pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca [c.c. 2808; c.p.c. 544,
558].
La stessa disposizione si applica se il creditore ha
privilegio speciale [c.c. 2755] su determinati beni [c.c. 2746, 2770].
§ 2. Degli
effetti del pignoramento
Art. 2912. Estensione del pignoramento.
Il pignoramento [c.p.c. 491] comprende gli accessori,
le pertinenze [c.c. 817, 818] e i frutti della cosa pignorata [c.c. 820, 821;
disp. att. c.c. 245; c.p.c. 491, 509, 513, 516, 555].
Art. 2913. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore
pignorante [c.c. 2910; c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione [c.p.c. 498] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a
pignoramento [c.c. 2906, 2919], salvi gli effetti del possesso di buona fede
[c.c. 1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [c.c. 815, 2644,
2649, 2683, 2906, 2919; disp. att. c.c. 245].
Art. 2914. Alienazioni anteriori al pignoramento.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore
pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c.
498], sebbene anteriori al pignoramento [c.c. 2684, n. 5]:
1) le alienazioni di beni immobili [c.c. 812, 2643,
n. 1] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [c.c. 815], che siano state
trascritte successivamente al pignoramento [c.c. 1707, 1708, 2644, 2683, 2684;
c.p.c. 555];
2) le cessioni di crediti [c.c. 1260, 1264] che siano
state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al
pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili [c.c.
816] che non abbiano data certa [c.c. 2704];
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato
trasmesso il possesso [c.c. 1376]; anteriormente al pignoramento, salvo che
risultino da atto avente data certa [c.c. 2704].
Art. 2915. Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore
pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono [c.p.c. 498]
nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono
stati trascritti [c.c. 169, 2644, 2647, 2684, 2685; c.p.c. 555] prima del
pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [c.c. 812] o beni mobili
iscritti in pubblici registri [c.c. 815, 2683, 2687] e, negli altri casi, se non
hanno data certa anteriore al pignoramento [c.c. 1980, 2704].
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e
le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede
la trascrizione [c.c. 2652], se sono trascritti successivamente al pignoramento
[c.c. 2644].
Art. 2916. Ipoteche e privilegi.
Nella distribuzione della somma ricavata
dall'esecuzione [c.p.c. 510] non si tiene conto:
1) delle ipoteche [c.c. 2808], anche se giudiziali
[c.c. 2818], iscritte dopo il pignoramento [c.p.c. 555];
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria
l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento [c.c. 2762, 2810];
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il
pignoramento.
Art. 2917. Estinzione del credito pignorato.
Se oggetto del pignoramento è un credito [c.p.c.
543], l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al
pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione [c.c. 1250, 1830, 2800, 2805; c.p.c.
498].
Art. 2918. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti
non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni [c.c. 1605] non hanno
effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento [c.c.
2643, n. 9; c.p.c. 498, 510]. Le cessioni e le liberazioni per un tempo
inferiore a tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non
trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa [c.c. 2704] anteriore al
pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del
pignoramento [c.c. 2643, n. 9, 2812, 2924].
§ 3. Effetti
della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919. Effetto traslativo della vendita forzata.
La vendita forzata [c.c. 2925; c.p.c. 503]
trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha
subito l'espropriazione salvi gli effetti del possesso di buona fede [c.c. 1153,
2643, n. 6, 2920]. Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati
da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del
creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione [c.c. 2913;
c.p.c. 498].
Art. 2920. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta.
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro
che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto
valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione [c.p.c. 509], non
possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede [c.c. 1153,
2919], né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la
responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese
[c.p.c. 96].
Art. 2921. Evizione.
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce
l'evizione [c.c. 1483], può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte
le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta [c.p.c. 510], può ripeterne
da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale
residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le
spese [c.p.c. 96].
Se l'evizione è soltanto parziale [c.c. 1484],
l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La
ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha
pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo
nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di
evizione non era opponibile [c.c. 2747].
Art. 2922. Vizi della cosa. Lesione.
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i
vizi della cosa [c.c. 1490].
Essa non può essere impugnata per causa di lesione
[c.c. 1448].
Art. 2923. Locazioni.
Le locazioni [c.c. 1571] consentite da chi ha subito
l'espropriazione sono opponibili all'acquirente [c.c. 1599] se hanno data certa
[c.c. 2704] anteriore al pignoramento [c.p.c. 555], salvo che, trattandosi di
beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede [c.c.
1153].
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni [c.c.
1572, 1573] che non sono state trascritte [c.c. 2643, n. 8] anteriormente al
pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un
novennio dall'inizio della locazione.
In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare
la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto
prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione
del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non
è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella
stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [c.c. 1574, 1600].
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso
possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al
conduttore secondo le disposizioni dell'articolo 1603 [c.p.c. 657].
Art. 2924. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti
non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente [c.c. 1605], salvo che si
tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti al triennio e trascritte
anteriormente al pignoramento [c.c. 2643, n. 9; c.p.c. 555] o si tratti di
anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [preleggi 8; c.c. 2812,
2918].
Art. 2925. Norme applicabili all'assegnazione forzata.
Le norme concernenti la vendita forzata [c.c. 2919]
si applicano anche all'assegnazione forzata [c.c. 2798, 2843; c.p.c. 505], salvo
quanto è disposto negli articoli seguenti.
Art. 2926. Diritti dei terzi sulla cosa assegnata.
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili [c.c.
812], i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta
giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in
buona fede [c.c. 1153] il possesso, al solo scopo di ripetere la somma
corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà
spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del
valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti
del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi [c.c. 1197, 1276,
1955, 2799, 2869, 2881, 2927].
Art. 2927. Evizione della cosa assegnata.
L'assegnatario, se subisce l'evizione [c.c. 1483]
della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva
la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese [c.p.c.
96].
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti
del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi [c.c. 1197, 1276,
1955, 2881, 2926].
Art. 2928. Assegnazione di crediti.
Se oggetto dell'assegnazione è un credito [c.c.
2804; c.p.c. 553], il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito
l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929. Nullità del processo esecutivo.
La nullità degli atti esecutivi [c.p.c. 617] che
hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo
all'acquirente o all'assegnatario (1), salvo il caso di collusione con il
creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a
restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Sezione II - Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio.
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa
determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il
rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [c.p.c.
605].
Art. 2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare.
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente
diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme
stabilite dal codice di procedura civile [c.p.c. 26, 612, 613, 614].
Art. 2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
Se colui che è obbligato a concludere un contratto
[c.c. 1329, 1351] non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia
possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca
gli effetti del contratto non concluso [c.c. 651, 849, 938, 1032, 1128, 1376,
1706, 2643, n. 14, 2652, n. 2, 2690, 2908].
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il
trasferimento di un altro diritto [c.c. 1032, 1049], la domanda non può essere
accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa
offerta nei modi di legge [c.c. 1208], a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile.
Art. 2933. Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente
diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è
stato fatto in violazione dell'obbligo [c.c. 872, 1079; c.p.c. 26, 612, 613,
614].
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e
l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la
distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.