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TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale,
delle cause di prelazione e della conservazione
della garanzia patrimoniale
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.
Il debitore risponde dell'adempimento delle
obbligazioni [c.c. 1176, 1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [c.c.
2150, 2741, 2901, 2910].
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse
se non nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 170, 187, 188, 326, 490, n. 2, 625,
2045, 2046, 2117, 2150, 2267, 2313; c.p.c. 514].
Art. 2741. Concorso dei creditori e cause di prelazione.
I creditori hanno eguale diritto di essere
soddisfatti sui beni del debitore [c.c. 2740], salvo le cause legittime di
prelazione [c.c. 495, 499, 514, 1982, 2901; c.p.c. 528].
Sono cause legittime di prelazione i privilegi [c.c.
2745], il pegno [c.c. 2784] e le ipoteche [c.c. 2808].
Art. 2742. Surrogazione dell'indennità alla cosa.
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca
sono perite [c.c. 2743] o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per
indennità della perdita o del deterioramento [c.c. 1905] sono vincolate al
pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro
grado [c.c. 1882, 2815], eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la
perdita o il deterioramento [c.c. 1017, 1019, 1020, 1128, 1259]. L'autorità
giudiziaria può su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per
assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa
[c.c. 1790, n. 4, 1796; c.n. 572].
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo
trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta
opposizione [c.c. 2906, 2964]. Quando però si tratta di immobili su cui gravano
iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza
opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori
iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento [c.c.
2844].
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti
suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive [c.c. 1032] o di
comunione forzosa [c.c. 874, 875] o di espropriazione per pubblico interesse
[c.c. 834; c.n. 553, 1026], osservate, per quest'ultima, le disposizioni della
legge speciale [c.c. 1780].
Art. 2743. Diminuzione della garanzia.
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca
perisca [c.c. 2742] o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere
insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia
prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato
pagamento del suo credito [c.c. 1186, 1844, 1850, 1867, n. 2, 1877, 1943, 2795,
2813, 2864].
Art. 2744. Divieto del patto commissorio.
È nullo [c.c. 1418] il patto col quale si conviene
che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà
della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche
se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno [c.c. 1963, 2666, 2787,
2796, 2797, 2798, 2804].
Capo II - Dei
privilegi
Sezione I - Disposizioni generali
Art.
2745. Fondamento del privilegio.
Il privilegio [c.c. 499, 1232, 1263, 1955, 2034,
2741] è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito [disp.
att. c.c. 234; c.n. 551]. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla
legge essere subordinata [c.c. 2775] alla convenzione delle parti [c.c. 2766];
può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [c.c. 2762,
2810].
Art. 2746. Distinzione dei privilegi.
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si
esercita su tutti i beni mobili del debitore [c.c. 2751], il secondo su
determinati beni mobili [c.c. 2755] o immobili [c.c. 812, 2770, 2911].
Art. 2747. Efficacia del privilegio.
Il privilegio generale non può esercitarsi in
pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto
[c.c. 1153, 2777], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e
2916 [c.c. 2921; c.p.c. 528].
Se la legge non dispone diversamente [c.c. 2756,
2757, 2760, 2761, 2764, 2765], il privilegio speciale sui mobili sempre che
sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi
in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di
esso [c.c. 506, 2683, 2769].
Art. 2748. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.
Se la legge non dispone altrimenti [c.c. 2756, 2760],
il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del
creditore pignoratizio [c.c. 2777, 2781, 2787].
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili
sono preferiti ai creditori ipotecari [c.c. 2808] se la legge non dispone
diversamente [c.c. 2772; disp. att. c.c. 234].
Art. 2749. Estensione del privilegio.
Il privilegio accordato al credito si estende alle
spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione [c.c. 2755, 2770;
c.p.c. 498]. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla
data del pignoramento [c.p.c. 491, 499] e per quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno
privilegio nei limiti della misura legale [c.c. 1284] fino alla data della
vendita [c.c. 2788, 2855].
Art. 2750. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose
caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono
regolati dal codice della navigazione [c.n. 548, 1022].
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano
le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.
Sezione II
- Dei privilegi sui mobili
§ 1. Dei
privilegi generali sui mobili
Art. 2751. Crediti per le spese funebri, d'infermità, alimenti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Hanno privilegio generale [c.c. 2746] sui mobili,
nell'ordine che segue, i crediti riguardanti [c.c. 2782]:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [preleggi
8];
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi
della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio,
nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua
famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [c.c. 433; c.p.c. 545].
Art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.
(Articolo
aggiunto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione
del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia
proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i
crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società
od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti;
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole
e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti (Numero
aggiunto dall'art. 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59);
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e
previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici (Numero aggiunto dall'art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i
crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di
riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (Comma
così sostituito dall'art. 33 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46).
[Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per
imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio
non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni,
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.] (Comma soppresso dall'art. 33 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46).
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le
soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di
lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti,
enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti.
Art. 2754. Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore
di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di
tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente
articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro
ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.
§ 2. Dei
privilegi sopra determinati mobili
Art. 2755. Spese per atti conservativi o di espropriazione.
I crediti per spese di giustizia fatte per atti
conservativi [c.p.c. 671] o per l'espropriazione di beni mobili [c.p.c. 513]
nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [c.c. 2741,
2743, 2905, 2910, 2911].
Art. 2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento.
I crediti per le prestazioni [c.c. 1721] e le spese
relative alla conservazione [c.c. 1803, 1891, 2790] o al miglioramento di beni
mobili [c.c. 1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino
ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [c.c. 1860, 2748].
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei
terzi che hanno diritti sulla cosa [c.c. 1153, 2747], qualora chi ha fatto le
prestazioni o le spese sia stato in buona fede [c.c. 1147].
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al
privilegio [c.c. 1006] finché non è soddisfatto del suo credito e può anche
venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno [c.c. 2797; c.p.c.
502].
Art. 2757. Crediti per somministrazione e lavori occorrenti per la produzione agricola.
I crediti per le somministrazioni di sementi, di
materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i
crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno
privilegio sui frutti [c.c. 820], alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si
trovano nel fondo o nelle sue dipendenze [c.c. 2769].
Si applica la disposizione del secondo comma
dell'art. 2756 [c.c. 2747].
Art. 2758. Crediti per tributi indiretti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno
privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni
indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il
cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul
valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di
successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il
diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
Art. 2759. Crediti per le imposte sul reddito.
(Articolo così
sostituito dall'art. 6 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui
redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno
privilegio limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al
reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese
commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio
stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma
precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che
si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la
lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta
doganale.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo
sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta prevista dal primo
comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2760. Crediti dell'albergatore.
I crediti dell'albergatore per mercedi e
somministrazioni verso le persone albergate [c.c. 2954] hanno privilegio sulle
cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a
trovarvisi [c.c. 1783, 1784, 1786].
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei
terzi [c.c. 2745, 2747] che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che
l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono
state portate nell'albergo.
Art. 2761. Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto [c.c.
1678, 2951] e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno
privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui [c.c.
1689, 1702].
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato [c.c.
1703] hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per
l'esecuzione del mandato [c.c. 1720, 1721, 1740, 1860].
I crediti derivanti dal deposito [c.c. 1767, 1781,
1866] o dal sequestro convenzionale [c.c. 1802] a favore del depositario e del
sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per
effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del
secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 [c.c. 2742, 2797; c.p.c. 502].
Art. 2762. Privilegio del venditore di macchine.
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a
lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e
consegnate [c.c. 1515], anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di
proprietà del compratore o di un terzo [c.c. 819].
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei
documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato
dal secondo comma dell'articolo 1524 [c.c. 2745]. La trascrizione è eseguita
presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina [c.c.
2916, n. 2].
Il privilegio dura per un triennio dalla data della
vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del
compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di
sottrazione fraudolenta [c.c. 2769].
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta
anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul
macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto.
Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della
sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga
l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a
norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del
venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Art. 2763. Crediti per canoni enfiteutici.
I crediti del concedente, [c.c. 960, 972, n. 2] per
il canone dovuto all'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno
privilegio sui frutti dell'anno [c.c. 820] e su quelli raccolti anteriormente,
purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [c.c. 2769, 2815].
Art. 2764. Crediti del locatore di immobili.
Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili
[c.c. 1571, 1587, n. 2, 1615, 1638, 1639], ha privilegio sui frutti [c.c. 820,
2769] dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che
serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in
corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa [c.c.
2704], e in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da
mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore [c.c. 1576, 1609,
1621], il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata
restituzione delle scorte [c.c. 1640] e ogni altro credito dipendente da
inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano
nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti
del subconduttore [c.c. 1595, 2769].
Il privilegio sulle cose, che servono a fornire
l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose
appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il
medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire
l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si
trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto
del terzo al tempo in cui sono state introdotte [c.c. 2747; c.p.c. 621, 622].
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il
fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile
senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché
ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal c.p.c. per il sequestro
conservativo [c.p.c. 671], entro il termine di trenta giorni dall'asportazione
[c.c. 2964], se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo
rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la
casa [c.c. 2769, 2964]. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo
l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio [c.c. 1153].
Art. 2765. Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.
Colui che concede un fondo a mezzadria [c.c. 2141] o
a colonia [c.c. 2164] e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti
dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti [c.c. 820] e sulle
cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia
[c.c. 2145, 2151, 2153, 2154, 2156, 2167].
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si
trovano nel fondo o nelle sue dipendenze [c.c. 2769].
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi
dell'articolo 2764 [c.c. 2747, 2964].
Art. 2766. Crediti degli istituti di credito agrario.
(Articolo
abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)
[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti [c.c. 820] del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.
Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di
macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose
acquistate con il denaro preso a mutuo.
A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti,
nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre
costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a
coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che
eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi
anzidetti.
I privilegi previsti da questo articolo sono regolati
dalle leggi speciali].
Art. 2767. Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato.
Nel caso di assicurazione della responsabilità
civile [c.c. 1917], il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio
sull'indennità dovuta dall'assicuratore [c.c. 2947, 2952].
Art. 2768. Crediti dipendenti da reato.
Per i crediti dipendenti da reato [c.c. 2947] hanno
privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal
codice penale [c.p. 189] secondo le disposizioni del codice stesso e del codice
di procedura penale [c.p.p. 252, 253, 262, 354].
Art. 2769. Sequestro della cosa soggetta a privilegio.
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se
ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione
alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il
sequestro conservativo [c.c. 2757, 2759, 2762, 2763, 2764, 2765, 2905; disp.
att. c.c. 234; c.p.c. 671].
Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili
Art. 2770. Crediti per atti conservativi o di espropriazione.
I crediti per le spese di giustizia fatte per atti
conservativi [c.p.c. 671] o per l'espropriazione di beni immobili [c.p.c. 555]
nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili
stessi [c.c. 2746, 2749, 2856, 2905, 2911].
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di
un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile
dalle ipoteche [c.c. 2808, 2889, 2890; c.p.c. 792, 795].
Art. 2771. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.
(Articolo così
sostituito dall'art. 7 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota
proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di
natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli
immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il
tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi
immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla
legge.
Il privilegio previsto nel primo comma è limitato
alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione
e nell'anno precedente (Comma così
sostituto dall'art. 34 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46).
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2772. Crediti per tributi indiretti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 8 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato [c.c.
514] per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli
immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità
solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso
il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul
valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai
quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili [c.c. 2758].
Per le imposte suppletive il privilegio non si può
neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai
terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta
di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno
iscritto la loro ipoteca [c.c. 2808] nei tre mesi dalla morte di lui, né ha
effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei
beni del defunto da quelli dell'erede [c.c. 512].
Art. 2773. Crediti dei comuni e delle province per tributi.
(Articolo
abrogato dall'art. 9 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
[I crediti dei comuni e delle province per i tributi
previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili
ai quali i tributi stessi si riferiscono.
Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili].
Art. 2774. Crediti per concessione di acque.
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai
concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali [c.c.
822] ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti in
conformità delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è
opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente
all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al
sorgere dei crediti stessi.
Art. 2775. Contributi per opere di bonifica e di miglioramento.
I crediti per i contributi indicati dall'articolo 864
sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica
o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di
miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali [c.c. 2745].
Art. 2775-bis. Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non è opponibile ai creditori
garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per
l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi
dell'articolo 2825-bis.
Art. 2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297)
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto
nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente,
in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti
indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
Sezione IV - Dell'ordine dei privilegi
Art. 2777. Preferenza delle spese di giustizia e di crediti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 11 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli
articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o
ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono
collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo
2751-bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numero 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e
3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e
5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano
preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese
di giustizia [disp. att. c.c. 234, 236] ed ai privilegi indicati nell'articolo
2751-bis.
Art. 2778. Ordine degli altri privilegi sui mobili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 12 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel
concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa,
la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi
speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
indicati dall'articolo 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari,
indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente
sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) [i crediti degli istituti esercenti il credito
agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766] (Numero abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori
impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta indicate dall'articolo 2751;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e
antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i
crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757.
Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di
raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati
dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'articolo 2758 salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di
preferenza e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti
per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754,
nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare,
relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente
articolo;
9) [i crediti degli istituti esercenti il credito
agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766] (Numero abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati
dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine
stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati
dall'articolo 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati
dall'articolo 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del
depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca
per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
15) i crediti per i canoni enfiteutici, indicati
dall'articolo 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente
dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli
articoli 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermità per
somministrazioni ed alimenti nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti,
indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma
dell'articolo 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi indicati
dal quarto comma dell'articolo 2752.
Art. 2779. Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.
(Articolo così
sostituito dall'art. 13 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri.
Art. 2780. Ordine dei privilegi sugli immobili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 1975, n. 426)
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più
crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari
indicati dall'articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo
2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque,
indicati dall'articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'articolo 2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili;
5-bis) i crediti del promissario acquirente per
mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis (Numero
aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).
Art. 2781. Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi.
Qualora con crediti assistiti dal privilegio speciale
concorra un credito garantito con pegno [c.c. 2784] e uno dei privilegi debba
essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che
devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado [c.c. 2748, 2778,
2787; disp. att. c.c. 234, 236].
Art. 2782. Concorso di crediti egualmente privilegiati.
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro
in proporzione del rispettivo importo [c.c. 2751, 2778, n. 4].
La stessa disposizione si osserva quando concorrono
tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono
genericamente una prelazione su ogni altro credito [c.c. 2777, 2780].
Art. 2783. Preferenza non determinata dalla legge.
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza
di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro
privilegio speciale regolato nel codice [c.c. 2778, 2780; disp. att. c.c. 234,
236].
Art. 2783-bis. Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
(Articolo
aggiunto dall'art. 40 della legge 29 dicembre 1990, n. 428)
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2784. Nozione.
Il pegno [c.c. 1153, 1179, 1200, 1203, n. 1, 1204,
1208, 1232, 1247, 1263, 1482, 1828, 2352, 2483, 2741, 2781] è costituito [c.c.
2786, 2800, 2806] a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo [c.c.
1828, 2799] per il debitore [c.c. 1997, 2026, 2910 , 2911; disp. att. c.c. 237].
Possono essere dati in pegno [c.c. 375, n. 2], i beni
mobili [c.c. 812, 1851], le universalità di mobili [c.c. 816], i crediti e
altri diritti aventi per oggetto beni mobili [c.c. 54, 320, 326, 493].
Art. 2785. Rinvio a leggi speciali.
Le disposizioni del presente capo non derogano alle
leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né
a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni [c.c.
1794, 1844, 1846, 1851, 2014, 2026].
Sezione
II - Del pegno dei beni mobili
Art. 2786. Costituzione.
Il pegno [c.c. 2910] si costituisce con la consegna
al creditore della cosa o del documento [c.c. 2801] che conferisce l'esclusiva
disponibilità della cosa [c.c. 1794, 1996, 1997, 2014, 2026, 2352, 2784, 2787,
2789, 2790].
La cosa o il documento possono essere anche
consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia
di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne
senza la cooperazione del creditore.
Art. 2787. Prelazione del creditore pignoratizio.
Il creditore ha diritto di farsi pagare con
prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [c.c. 2744, 2748, 2781, 2788, 2794,
2911; disp. att. c.c. 237].
La prelazione non si può far valere se la cosa data
in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato
dalle parti [c.c. 2786, 2789].
Quando il credito garantito eccede la somma di lire
cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con
data certa [c.c. 1350, n. 13, 2704, 2725], la quale contenga sufficiente
indicazione del credito e della cosa [c.c. 2800].
Se però il pegno risulta da polizza o da altra
scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente
operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata
con ogni mezzo di prova [c.c. 1794].
Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.
La prelazione ha luogo per gli interessi dell'anno in
corso alla data del pignoramento [c.p.c. 492, 513] o, in mancanza di questo [c.p.c.
502], alla data della notificazione del precetto [c.p.c. 479]. La prelazione ha
luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della
misura legale [c.c. 1284], fino alla data della vendita [CC 2749, 2787, 2796,
2994; CCd318/42 237; CPC 518, 529].
Art. 2789. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio.
Il creditore che ha perduto il possesso [c.c. 2786,
2787] della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso [c.c.
1168], può anche esercitare l'azione di rivendicazione [c.c. 948], se questa
spetta al costituente [c.c. 2900].
Art. 2790. Conservazione della cosa e spese relative.
Il creditore è tenuto a custodire la cosa [c.c.
2793] ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [c.c. 1768],
della perdita e del deterioramento di essa [c.c. 1770, 1847, 2786, 2792].
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al
rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [c.c. 1780, 1848,
1961, 2756, 2794, 2802].
Art. 2791. Pegno di cosa fruttifera.
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il
creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti [c.c.
820, 821, 1998], imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale
[c.c. 2802].
Art. 2792. Divieto di uso e disposizione della cosa.
Il creditore non può, senza il consenso del
costituente, usare della cosa [c.c. 2803] salvo che l'uso sia necessario per la
conservazione di essa [c.c. 1770, 1846, 2793]. Egli non può darla in pegno o
concederne ad altri il godimento [c.c. 1263, 1846, 1848, 2790].
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima
alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2793. Sequestro della cosa.
Se il creditore abusa della cosa data in pegno [c.c.
2790, 2792], il costituente può domandarne il sequestro [c.c. 2905; c.p.c.
670].
Art. 2794. Restituzione della cosa.
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la
restituzione [c.c. 374, n. 2], se non sono stati interamente pagati il capitale
e gli interessi [c.c. 2788, 2799], e non sono state rimborsate le spese relative
al debito e al pegno [c.c. 1204, 1849, 2787, 2790; c.p.c. 544].
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi
ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del
pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha
soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Art. 2795. Vendita anticipata.
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far
temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore [c.c. 2802],
questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al
giudice l'autorizzazione a vendere la cosa [c.c. 1211, 2743, 2797; c.p.c. 502].
Con il provvedimento che autorizza la vendita il
giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il
costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra
garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di
deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al
giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno,
offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice la
autorizzazione a vendere la cosa qualora si presenti un'occasione favorevole.
Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della
vendita e il deposito del prezzo [c.p.c. 530].
Art. 2796. Vendita della cosa.
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è
dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno [c.c. 2788] secondo le forme
stabilite dall'articolo seguente [c.c. 2744, 2911; c.p.c. 502].
Art. 2797. Forme della vendita.
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo
di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli
accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita [c.c. 1211,
2756, 2761]. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia
costituito il pegno [c.p.c. 502].
Se entro cinque giorni dall'intimazione [c.c. 2964]
non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far
vendere la cosa al pubblico incanto [c.p.c. 534], o, se la cosa ha un prezzo di
mercato [c.c. 1474], anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a
tali atti [c.c. 1515]. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel
luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a
norma dell'articolo 166 del codice di procedura civile.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può
limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a
pagare il debito [c.c. 2795].
Per la vendita della cosa data in pegno le parti
possono convenire forme diverse [c.c. 2744].
Art. 2798. Assegnazione della cosa in pagamento.
Il creditore può sempre domandare al giudice che la
cosa gli venga assegnata in pagamento [c.c. 2804; c.p.c. 502, 505, 530] fino
alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il
prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [c.c. 1474, 2744, 2925].
Art. 2799. Indivisibilità del pegno.
Il pegno è indivisibile [c.c. 1849, 2809] e
garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto [c.c.
2873], anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile [c.c. 754, 1203,
n. 3, 1232, 2784, 2793, 2926].
Sezione
III - Del pegno di crediti e di altri diritti
Art. 2800. Condizioni della prelazione.
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo [c.c.
1250], se non quando il pegno risulta da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2843] e
la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in
pegno ovvero è stata da questo accettata [c.c. 1264, 1265] con scrittura avente
data certa [c.c. 2704, 2725, 2784, 2787, 2791, 2917].
Art. 2801. Consegna del documento.
Se il credito costituito in pegno risulta da un
documento [c.c. 2786] il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Art. 2802. Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche.
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli
interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare
in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [c.c. 1960, 1998,
2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in
pegno [c.c. 2790, 2795; disp. att. c.c. 237].
Art. 2803. Riscossione del credito dato in pegno.
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere,
alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o
altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito
nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità
giudiziaria [c.c. 2792]. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può
ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue
ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse
dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli
articoli 2797 e 2798 [c.c. 2804; disp. att. c.c. 237; c.p.c. 502, 552].
Art. 2804. Assegnazione o vendita del credito dato in pegno.
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in
ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento [c.c. 2798] il credito
ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito [c.c. 2744, 2803, 2928;
c.p.c. 552, 553].
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche
farlo vendere nelle forme stabilite dall'articolo 2797 [disp. att. c.c. 237].
Art. 2805. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno.
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al
creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio
creditore [c.c. 1250, 1945, 2917].
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la
costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la
compensazione verificatasi anteriormente [c.c. 1246, n. 5, 1248; disp. att. c.c.
237].
Art. 2806. Pegno di diritti diversi dai crediti.
Il pegno di diritti diversi dai crediti si
costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei
diritti stessi [c.c. 1350, 1351, 1392, 1399, 1403, 2725, 2784] fermo il disposto
del terzo comma dell'articolo 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2807. Norme applicabili al pegno di crediti.
Per tutto ciò che non è regolato nella presente
sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente
[c.c. 2786].
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2808. Costituzione ed effetti dell'ipoteca.
L'ipoteca [c.c. 1203, n. 1, 1232, 1482, 1855, 2741]
attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo
acquirente [c.c. 518, 2858, 2910; c.p.c. 602], i beni vincolati a garanzia del
suo credito [c.c. 1179, 1828] e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo
ricavato dall'espropriazione [c.c. 1864, 2748, 2770, 2772, 2777, 2812, 2814,
2825, 2847, 2852, 2854, 2911, 2916; c.p.c. 555, 596].
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore
[c.c. 2829] o di un terzo [c.c. 54, 375, n. 2, 493, 499, 506, 1247, 2857, 2868]
e si costituisce [c.c. 2847, 2881] mediante iscrizione nei registri immobiliari
[c.c. 2809, 2827, 2846; disp. att. c.c. 54; disp. att. c.c. 238].
L'ipoteca è legale [c.c. 2817], giudiziale [c.c.
2818] o volontaria [c.c. 1103, 2821; c.n. 565, 1027].
Art. 2809. Specialità e indivisibilità dell'ipoteca.
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente
indicati [c.c. 2826] e per una somma determinata in danaro [c.c. 2838, 2855].
Essa è indivisibile [c.c. 2799] e sussiste per
intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro
parte [c.c. 853, 2811].
Art. 2810. Oggetto dell'ipoteca.
Sono capaci d'ipoteca [c.c. 518]:
1) i beni immobili [c.c. 812] che sono in commercio
con le loro pertinenze [c.c. 817];
2) l'usufrutto dei beni stessi [c.c. 326, 978, 980,
2814];
3) il diritto di superficie [c.c. 952, 2816];
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente
sul fondo enfiteutico [c.c. 957, 959, 2815].
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato
nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi
[c.n. 565], gli aeromobili [c.n. 1027] e gli autoveicoli [c.c. 815], secondo le
leggi che li riguardano.
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli
autoveicoli a norma della legge speciale [c.c. 2745, 2916, n. 2].
Art. 2811. Miglioramenti e accessioni.
La ipoteca si estende ai miglioramenti [c.c. 975,
985, 2809] nonché alle costruzioni e alle altre accessioni [c.c. 934]
dell'immobile ipotecato [c.c. 818], salve le eccezioni stabilite dalla legge
[c.c. 2816, 2864, 2873].
Art. 2812. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata.
Le servitù [c.c. 1027] di cui sia stata iscritta la
costituzione dopo la iscrizione dell'ipoteca [c.c. 2808] non sono opponibili al
creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera [c.c.
808]. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto [c.c. 978],
di uso [c.c. 1021] e di abitazione [c.c. 1022, 2644].
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del
fondo [c.p.c. 555, 586] e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni
sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla
trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di
superficie [c.c. 952] o il diritto d'enfiteusi [c.c. 957] sui beni soggetti
all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione
dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti [c.c.
2858].
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti
non scaduti [c.c. 1605], che non siano trascritte o siano inferiori al triennio,
sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa [c.c. 2704]
anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno
del pignoramento [c.c. 2918, 2924].
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono
opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il
termine stabilito dal comma precedente [disp. att. c.c. 238].
Art. 2813. Pericolo di danno alle cose ipotecate.
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui
possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati [c.c. 1186,
2743, 2864], il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la
cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il
pregiudizio della sua garanzia [c.c. 1171, 1172].
Art. 2814. Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà.
Le ipoteche costituite sull'usufrutto [c.c. 2810, n.
2] si estinguono col cessare di questo [c.c. 979, 1014]. Tuttavia, se la
cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario
[c.c. 1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo,
l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti
prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa,
avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà [c.c.
2815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura
l'ipoteca costituita sull'usufrutto l'estensione non pregiudica il credito
garantito con l'ipoteca stessa [c.c. 2808].
Art. 2815. Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta.
Nel caso di affrancazione [c.c. 971], le ipoteche
gravanti sul diritto del concedente [c.c. 2810, n. 4] si risolvono sul prezzo
dovuto per l'affrancazione [c.c. 2742]; le ipoteche gravanti sul diritto
dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà [c.c. 1018, 2814].
Nel caso di devoluzione [c.c. 972, 974] o di
cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine [c.c. 958], le ipoteche
gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i
miglioramenti [c.c. 975], senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per
i canoni non soddisfatti [c.c. 2763]. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto
scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi
giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul
diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione [c.c.
970], si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono
a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto
dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno o sull'altro continuano a gravarli
separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto,
essa si estende alla piena proprietà.
Art. 2816. Ipoteca sul diritto di superficie.
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di
superficie [c.c. 2810, n. 3] si estinguono nel caso di devoluzione della
superficie al proprietario del suolo per decorso del termine [c.c. 954]. Se però
il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di
lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il
proprietario del suolo non si estendono alla superficie [c.c. 2811].
Se per altre cause si riuniscono nella medesima
persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le
ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i
diritti stessi.
Sezione II - Dell'ipoteca legale
Art. 2817. Persone a cui compete.
(Articolo così
sostituito dall'art. 208 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione [c.c. 1863, 2650, 2867];
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il
pagamento dei conguagli [c.c. 723, 728, 1111, 2283] sopra gli immobili assegnati
ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [c.c. 2650, 2825];
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della
persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale [c.p.
189] e del codice di procedura penale [c.p.p. 616].
Sezione III - Dell'ipoteca giudiziale
Art. 2818. Provvedimenti da cui deriva.
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una
somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni
da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del
debitore [c.c. 2808, 2828, 2830, 2874, 2916, n. 1; c.p.c. 278, 279].
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti
giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto [c.c. 2836, 2857; c.p.c.
655].
Art. 2819. Sentenze arbitrali.
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli
arbitri, quando è stato reso esecutivo [c.c. 2855; c.p.c. 825].
Art. 2820. Sentenze straniere.
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle
sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata
dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le
convenzioni internazionali dispongano diversamente [c.p.c. 796, 797].
Sezione IV - Dell'ipoteca volontaria
Art. 2821. Concessione d'ipoteca.
L'ipoteca può essere concessa anche mediante
dichiarazione unilaterale [c.c. 375, n. 2, 1334, 1987, 2800, 2808, 2868]. La
concessione deve farsi per atto pubblico [c.c. 2699, 2826] o per scrittura
privata [c.c. 2702, 2703, 2835], sotto pena di nullità [c.c. 1350, n. 13, 2725,
2882; c.n. 41, 565, 1027].
Non può essere concessa per testamento [c.c. 587,
639].
Art. 2822. Ipoteca sui beni altrui.
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario
della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è
acquistata dal concedente [c.c. 1478, 2823, 2828].
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come
rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente
presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [c.c. 1398,
1399].
Art. 2823. Ipoteca su beni futuri.
L'ipoteca su cosa futura può essere validamente
iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [c.c. 458, 1348, 1472, 2822,
2828].
Art. 2824. Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile.
L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un
titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo [c.c. 1425,
1444].
Art. 2825. Ipoteca su beni indivisi.
L'ipoteca [c.c. 1100, 2808] costituita sulla propria
quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto [c.c. 2650]
rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati
nella divisione [c.c. 757, 1103].
Se nella divisione [c.c. 1111] sono assegnati a un
partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce
su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei
limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla
divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto
valore entro novanta giorni dalla trascrizione [c.c. 2643] della divisione
medesima [c.c. 2964].
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche
iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai
condividenti per i conguagli [c.c. 728, 1108, 1118, 2817, n. 2, 2906].
I creditori ipotecari e i cessionari di un
partecipante [c.c. 1113], al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli
ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui
dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in
luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con
prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli
rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o
ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando
le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è
stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari [c.p.c. 789, 790] senza
che da costoro sia stata fatta opposizione [c.c. 2906].
Art. 2825-bis. Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.
Art. 2826. Indicazione dell'immobile ipotecato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 13 della legge 27 febbraio 1985, n. 52)
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.
Sezione V -
Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
§ 1
Dell'iscrizione
Art. 2827. Luogo dell'iscrizione.
L'ipoteca si iscrive [c.c. 2808] nell'ufficio dei
registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile [c.c. 1864, 2644,
2652, n. 1, 2673, 2839].
Art. 2828. Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale.
L'ipoteca giudiziale [c.c. 2818] si può iscrivere su
qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono
successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [c.c. 2822, 2823,
2874].
Art. 2829. Iscrizione sui beni del defunto.
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può
eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto
le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte
degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro [c.c. 2648, 2660, 2851].
At. 2830. Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente.
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario
[c.c. 484] o se si tratta di eredità giacente [c.c. 528], non possono essere
iscritte ipoteche giudiziali [c.c. 2818] sui beni ereditari, neppure in base a
sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2831. Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore.
Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine
[c.c. 2008] o al portatore [c.c. 2003] possono essere garantite con ipoteca
[c.c. 2424, 2887].
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a
favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [c.c.
2011]; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo
2843 [c.c. 2679, n. 4].
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli
obbligazionisti [c.c. 2410, n. 1, 2413, n. 5, 2414] è iscritta con
l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie,
del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione
deve essere annotato [c.c. 2415, 2679, n. 4] il nome del rappresentante degli
obbligazionisti, appena questo sia nominato [c.c. 2417]. Per l'annotazione [c.c.
2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale
di nomina [c.c. 2839].
Art. 2832. Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie.
(Articolo
abrogato dall'art. 209 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere
iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha
ricevuto l'atto di costituzione della dote.
Se l'ipoteca non è stata ristretta a determinati
beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui
appartenenti, con le indicazioni stabilite dall'articolo 2826.
L'iscrizione dell'ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote].
Art. 2833. Responsabilità per mancata iscrizione.
(Articolo
abrogato dall'art. 209 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Le persone obbligate a richiedere l'iscrizione
dell'ipoteca legale secondo l'articolo precedente, se non adempiono tale obbligo
nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria
estensibile fino a lire tremila].
Art. 2834. Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 della legge 21 gennaio 1983, n. 22)
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.
Art. 2835. Iscrizione in base a scrittura privata.
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura
privata [c.c. 2702, 2821], la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve
essere autenticata o accertata giudizialmente [c.c. 2703, 2839; c.p.c. 216].
Il richiedente deve presentare la scrittura originale
o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti di un notaio, una
copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi
indicati.
L'originale o la copia rimane in deposito
nell'ufficio dei registri immobiliari [c.c. 2664, 2840].
Art. 2836. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza.
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto
pubblico [c.c. 2699] ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro
provvedimento giudiziale ad essa parificato [c.c. 2818; c.p.c. 278, 279, 655],
si deve presentare copia del titolo.
[Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro,
si osservano le disposizioni dell'articolo 2669] [c.c. 2839, 2840] (Comma
abrogato dall'art. 30 della legge 27 febbraio 1985, n. 52).
Art. 2837. Atti formati all'estero.
Gli atti formati in paese estero che si presentano
per la iscrizione devono essere legalizzati [c.c. 2839; c.p.c. 804].
Art. 2838. Somma per cui l'iscrizione è eseguita.
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata
negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo [c.c.
2809] essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione [c.c. 518,
2839, n. 4, 2840, 2855, 2872, 2874, 2876, 2877].
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella
enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma
minore.
Art. 2839. Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca.
(Articolo così
sostituito dall'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 52)
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo
costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio
originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita
e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo
datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute,
con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle
generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si
devono osservare le norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve
inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita
iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare
copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
2) il domicilio eletto dal creditore nella
circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico
ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è
presa;
5) gli interessi e le annualità che il credito
produce;
6) il tempo dell'esigibilità;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'art. 2826.
Art. 2840. Certificato dell'iscrizione.
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al
richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo,
la data e il numero d'ordine dell'iscrizione [c.c. 2664, 2678, 2853].
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi
secondo quanto è disposto dall'articolo 2664 [c.c. 2835, 2836, 2837].
Art. 2841. Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note.
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle
indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota
[c.c. 2839] non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca
incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del
credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando
l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati [c.c.
2665, 2826, 2839, n. 7].
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può
ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Art. 2842. Variazione del domicilio eletto.
È in facoltà del creditore, del suo mandatario o
del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione
[c.c. 2839, n. 2, 2844, 2890], sostituendone un altro nella stessa
circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore
in margine o in calce all'iscrizione [c.c. 2843].
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio
deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere
depositata nell'ufficio del conservatore [c.c. 2644].
Art. 2843. Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per
cessione [c.c. 1260], surrogazione [c.c. 1201, 2856, 2857], pegno [c.c. 2800]
postergazione di grado o costituzione in dote [c.c. 178] del credito ipotecario
[c.c. 1260], nonché per sequestro [c.c. 2906; c.p.c. 670], pignoramento [c.c.
2861, 2913; c.p.c. 543] o assegnazione [c.c. 2925; c.p.c. 554, 671] del credito
medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca [c.c. 2679, n.
4].
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha
effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione
l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti
indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che
occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio
eletto [c.c. 2839, n. 2, 2882].
Per l'annotazione deve essere consegnata al
conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un
atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e
2837 [c.c. 2842; disp. att. c.c. 54; disp. att. c.c. 225].
Art. 2844. Azioni e notificazioni.
Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo
contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente [c.p.c.
21], per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie [c.p.c. 138,
163] o all'ultimo domicilio da essi eletto [c.c. 2839, n. 2, 2842, 2862].
La stessa disposizione si applica per ogni altra
notificazione relativa alle dette iscrizioni [c.c. 2742, 2861, 2890; c.p.c. 498,
569].
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è
morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il
domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio
presso il quale l'iscrizione è stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro
il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca [c.c. 2872] o per la
cancellazione totale o parziale dell'iscrizione [c.c. 2882, 2884], il creditore
deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile [c.p.c.
137, 163].
Art. 2845. Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore.
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti
da titoli all'ordine [c.c. 2008, 2887], le citazioni e notificazioni previste
dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione
a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione
a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore [c.c. 2003,
2413, 2839, n. 1], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al
rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine
all'iscrizione [c.c. 2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere
iscritte nel registro delle imprese [c.c. 2188; disp. att. c.c. 100] e
pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità
giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il
nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le
citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da
nominarsi dall'autorità giudiziaria [c.p.c. 78]. Il decreto di nomina del
curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma
precedente.
Art. 2846. Spese d'iscrizione.
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del
debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal
richiedente [c.c. 2855].
§ 2. Della
rinnovazione
Art. 2847. Durata dell'efficacia dell'iscrizione.
L'iscrizione conserva il suo effetto [c.c. 2808] per
venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e rinnovata prima
che scada detto termine [c.c. 2679, n. 2, 2848, 2849, 2850, 2885, 2964; disp.
att. c.c. 240].
Art. 2848. Nuova iscrizione dell'ipoteca.
Nonostante il decorso del termine indicato
dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione [c.c.
2829]; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione
[c.c. 2852].
La nuova iscrizione non può essere presa contro i
terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo
[c.c. 2644].
Art. 2849. Durata dell'ipoteca legale della moglie.
(Articolo
abrogato dall'art. 209 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie [c.c. 178, 2817, n. 3] conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo] [c.c. 149, 2679, n. 3, 2847, 2946].
Art. 2850. Formalità per la rinnovazione.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al
conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente
iscrizione [c.c. 2839] in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione
originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota
precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni
dell'articolo 2840.
Art. 2851. Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati
risultano dai registri delle trascrizioni [c.c. 2660, 2679] passati agli eredi
del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei
confronti degli eredi o aventi causa [c.c. 2829] e la nota deve contenere le
indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri
medesimi.
Sezione VI - Dell'ordine delle ipoteche
Art. 2852. Grado dell'ipoteca.
L'ipoteca prende grado dal momento della sua
iscrizione [c.c. 518, 2808, 2848, 2899], anche se è iscritta per un credito
condizionale [c.c. 853, 1353, 1357, 1938]. La stessa norma si applica per i
crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già
esistente [c.c. 1844, 2853].
Art. 2853. Richieste contemporanee di iscrizione.
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro
grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per
ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le
iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella
ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [c.c. 2650, 2678,
2840, 2852, 2854].
Art. 2854.
Ipoteche iscritte nello stesso grado.
I crediti con iscrizione ipotecaria [c.c. 2808] dello
stesso grado [c.c. 2853] sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione
dell'importo relativo.
Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso
grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione [c.c.
2846] e rinnovazione [c.c. 2847] e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento
nel processo di esecuzione [c.c. 2862, 2863; c.p.c. 499, 563]. Per il credito di
maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto
espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
capitale che produce interessi [c.c. 1282] fa collocare nello stesso grado gli
interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione [c.c. 2749,
2819, 2838, 2839, n. 5]. La collocazione degli interessi è limitata alle due
annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento [c.p.c. 492,
555], ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità;
le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro
data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello
stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla
data del pignoramento, però soltanto nella misura legale [c.c. 1284] e fino
alla data della vendita [c.p.c. 574, 581].
Art. 2856. Surrogazione del creditore perdente.
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più
immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in
parte soddisfatto un creditore anteriore [c.c. 2899], la cui ipoteca si
estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi [c.c. 1203, n. 5,
2843, 2857, 2900] nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al
fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza
rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto
spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori
perdenti per causa di privilegi immobiliari [c.c. 2770, 2771, 2780, 2857; c.n.
550, 1026].
Art. 2857. Limiti della surrogazione.
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati
in ipoteca da un terzo [c.c. 2868], né sui beni alienati dal debitore [c.c.
2858], quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del
creditore perdente [c.c. 2644, 2856].
Trattandosi di beni acquistati dal debitore
posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a
essi la sua ipoteca giudiziale [c.c. 2818, 2828], il creditore perdente può
esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve
essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto
[c.c. 2843]; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello
stato di graduazione [disp. att. c.c. 242; c.p.c. 596] dal quale risulta l'incapienza.
Sezione VII - Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente
Art. 2858. Facoltà del terzo acquirente.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati [c.c. 2808,
2857, 2864], che ha trascritto il suo titolo di acquisto [c.c. 2643, 2812] e non
è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può
rilasciare i beni stessi [c.c. 2860, 2867] ovvero liberarli dalle ipoteche,
osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo [c.c. 2812,
2889]. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile [c.c. 756, 2880, 2910; c.p.c. 602].
Art. 2859. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del
debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente,
questi, ove non abbia preso parte al giudizio può opporre al creditore
procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che
spetterebbero a questo dopo la condanna [c.c. 2862].
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso
dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche [c.c. 2889;
disp. att. c.c. 242; c.p.c. 792].
Art. 2860. Capacità per il rilascio.
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità
di alienare [c.c. 2, 320, 375, n. 2, 394, 424, 428, 1425, 2858].
Art. 2861. Termine di esecuzione del rilascio.
Il rilascio dei beni ipotecati [c.c. 1203, n. 2,
2863] si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per
l'espropriazione [c.c. 2866; c.p.c. 16, 21, 26]. La dichiarazione deve essere
fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [c.c. 2862].
Il certificato della cancelleria attestante la
dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla
trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque
giorni dalla sua data, al creditore procedente [c.c. 2844].
Sull'istanza di questo o di qualunque altro
interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in
confronto del quale prosegue il processo di espropriazione [c.p.c. 602].
Il terzo rimane responsabile della custodia
dell'immobile fino alla consegna all'amministratore [c.c. 2867; c.p.c. 559,
560].
Art. 2862. Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù
[c.c. 1072] e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima
dell'annotazione del rilascio [c.c. 2659, 2844, 2861].
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali
che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il
rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui [c.p.c. 581].
Del pari riprendono efficacia le servitù che al
momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a
carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del
fondo ipotecato.
Art. 2863. Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandonato dell'esecuzione.
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può
ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori,
oltre le spese [c.c. 2852, 2855, 2861].
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i
creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo
acquirente [c.p.c. 510].
Il rilascio non ha effetto se il processo di
esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti [c.p.c. 629,
630].
Art. 2864. Danni causati dal terzo e miglioramenti.
Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua
colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti
[c.c. 2043, 2743, 2813].
Egli non può ritenere l'immobile per causa di
miglioramenti [c.c. 1152]; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di
vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione
del suo titolo [c.c. 2659], fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo
della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello
stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti,
esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori [c.c. 2811].
Art. 2865. Frutti dovuti dal terzo.
I frutti [c.c. 820] dell'immobile ipotecato sono
dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento
[c.c. 1148; c.p.c. 555, 604].
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche
[c.c. 2889; c.p.c. 792] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del
pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione
eseguita in conformità dell'articolo 2890.
Art. 2866. Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti.
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti [c.c.
1203, n. 2, 2858] ovvero ha rilasciato l'immobile [c.c. 2861] o sofferto
l'espropriazione [c.p.c. 602] ha ragione d'indennità verso il suo autore [c.c.
1482, 1486], anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito [c.c. 756, 1483,
2897, 2900].
Ha pure diritto di subingresso [c.c. 1203, n. 5]
nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni
del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro
coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla
trascrizione del suo titolo [c.c. 2644]. Per esercitare il subingresso deve fare
eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo 2843 [disp. att.
c.c. 242].
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto
di surrogazione stabilito dall'articolo 2856 a favore dei creditori che hanno
un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.
Art. 2867. Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto.
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo
titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto [c.c. 1498], di una somma
attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti
contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al
pagamento [c.p.c. 553].
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile,
o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché
di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino
alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua
obbligazione.
Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può
evitare di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile [c.c. 2858], ma, eseguito
il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che
spetta all'alienante [c.c. 2817, n. 1], e il terzo ha diritto di ottenere che si
cancellino le relative iscrizioni [c.c. 2861, 2882].
Sezione
VIII - Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore
Art. 2868. Beneficio di escussione.
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito
altrui [c.c. 2808, 2821, 2857, 2871] non può invocare il beneficio della
preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto [c.c.
1944, 2910; c.p.c. 602].
Art. 2869. Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore.
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per
fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione [c.c. 1203, n. 5]
del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore
[c.c. 1203, n. 2, 1949, 1955, 2926].
Art. 2870. Eccezioni opponibili dal terzo datore.
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio
diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni
indicate dall'articolo 2859 [c.c. 1247].
Art. 2871. Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione.
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o
ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore [c.c. 1203, n. 3].
Se vi sono più debitori obbligati in solido [c.c. 1292, 1299, 1950, 2808, 2866,
2900], il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso
contro ciascuno per l'intero [c.c. 1951].
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del
debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro
rispettiva porzione [c.c. 1954, 2868] e può esercitare, anche nei confronti dei
terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'articolo 2866.
Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
Art. 2872. Modalità della riduzione.
La riduzione delle ipoteche [c.c. 2844] si opera
riducendo la somma [c.c. 2876] per la quale è stata presa l'iscrizione [c.c.
2838] o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni [c.c. 2877].
Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca
ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si
possano comodamente distinguere [c.c. 2873].
Art. 2873. Esclusione della riduzione.
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla
quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma
è stata determinata per convenzione o per sentenza [c.c. 2872].
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali
così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una
riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma [c.c. 2799].
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il
costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni [c.c. 934] può
chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino
esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'articolo 2876 per
il valore della cautela [c.c. 2811].
Art. 2874. Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale.
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai
numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali [c.c. 2818] devono
ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno
un valore che eccede la cautela da somministrarsi [c.c. 2828, 2875] o se la
somma determinata dal creditore nell'iscrizione [c.c. 2838] eccede di un quinto
quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta [c.c. 2876].
Art. 2875. Eccesso nel valore dei beni.
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da
somministrarsi [c.c. 2874], se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca,
quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti [c.c.
2876], accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855.
Art. 2876. Limiti della riduzione.
La riduzione si opera [c.c. 2872] rispettando
l'eccedenza del quinto [c.c. 2874] per ciò che riguarda la somma del credito e
l'eccedenza del terzo [c.c. 2875] per ciò che riguarda il valore della cautela.
Art. 2877. Spese della riduzione.
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche
se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la
riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal
creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo [c.c. 2838, 2872].
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le
spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra
le parti [c.p.c. 92].
Sezione X - Dell'estinzione delle ipoteche
Art. 2878. Cause di estinzione.
L'ipoteca si estingue [c.c. 1232]:
1) con la cancellazione dell'iscrizione [c.c. 2882];
2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro
il termine indicato dall'articolo 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione [c.c. 1176,
1213, 1230, 1275, 2880, 2934];
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è
stabilito dall'articolo 2742;
5) con la rinunzia del creditore [c.c. 2879, 2899];
6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è
stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva [c.c. 1353].
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce
all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [c.p.c.
586].
Art. 2879. Rinunzia all'ipoteca.
La rinunzia del creditore all'ipoteca [c.c. 2878, n.
5, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena
di nullità [c.c. 1350, n. 13, 2725].
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che
anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto
all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo
2843.
Art. 2880. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.
Riguardo ai beni acquistati da terzi [c.c. 2858],
l'ipoteca si estingue per prescrizione [c.c. 2934, 2946], indipendentemente dal
credito [c.c. 2878, n. 3], col decorso di venti anni dalla data della
trascrizione del titolo di acquisto [c.c. 2643], salve le cause di sospensione e
d'interruzione [c.c. 2941, 2943, 2946].
Art. 2881. Nuova iscrizione dell'ipoteca.
Salvo diversa disposizione di legge [c.c. 1197, 1276,
2926, 2927] se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla [c.c.
1418] o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal
creditore all'ipoteca [c.c. 2879, 2899], e la iscrizione non è stata
conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua
data [c.c. 2808].
Sezione XI - Della cancellazione dell'iscrizione
Art. 2882. Formalità per la cancellazione.
La cancellazione consentita dalle parti interessate
[c.c. 374, n. 2, 499, 2878, n. 1] deve essere eseguita dal conservatore in
seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore [c.c.
1350, n. 13, 2821, 2843, 2844, 2867, 2886].
Per quest'atto devono essere osservate le forme
prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837 [c.c. 2725].
Art. 2883. Capacità per consentire la cancellazione.
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il
debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione [c.c. 1188] se non
è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione
[c.c. 320, 374, n. 2, 394, 424].
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro
amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il
debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il
credito non sia soddisfatto [c.c. 2668].
Art. 2884. Cancellazione ordinata con sentenza.
La cancellazione deve essere eseguita dal
conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro
provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [c.c. 2844, 2886,
2888; c.p.c. 586].
Art. 2885. Cancellazione sotto condizione.
Se è stato convenuto od ordinato che la
cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di
nuovo impiego [c.c. 320, 374, n. 2, 394, 424, 499] o sotto altra condizione, la
cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore
che la condizione è stata adempiuta.
Art. 2886. Formalità per la cancellazione.
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve
presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve
essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo
dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve
portare la sottoscrizione del conservatore [c.c. 2882, 2884; c.p.c. 586].
Art. 2887. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine.
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia
dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore
risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato
al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il
conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione (Comma
così sostituito dall'art. 15 della legge 27 febbraio 1985, n. 52).
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del
diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima [c.c.
2011].
Art. 2888. Rifiuto di cancellazione.
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla
cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità
giudiziaria [c.c. 2668, 2884; c.p.c. 737].
Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
Art. 2889. Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha
trascritto il suo titolo [c.c. 2643, n. 6, 2678] e non è personalmente
obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni
ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto
[c.c. 2770, 2858, 2859, 2865, 2890; disp. att. c.c. 244; c.p.c. 792].
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il
pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità
dell'articolo che segue [c.c. 2894, 2964, 2968; c.p.c. 555].
Art. 2890. Notificazione.
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di
ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto [c.c.
2770, 2839, 2842, 2844] e al precedente proprietario un atto nel quale siano
indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della
sua trascrizione;
2) la qualità e la situazione dei beni col numero
del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso
dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non
sia stato determinato il prezzo [c.c. 2898].
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può
essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di
procedura civile in caso di espropriazione [c.p.c. 535, 568].
Nell'atto della notificazione il terzo acquirente
deve eleggere domicilio [c.c. 47] nel comune dove ha sede il tribunale
competente per l'espropriazione [c.p.c. 26] e deve offrire di pagare il prezzo o
il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito
nel giornale degli annunzi giudiziari [c.p.c. 792].
Art. 2891. Diritto dei creditori di far vendere i beni.
Entro il termine di quaranta giorni [c.c. 2964, 2968]
dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori
iscritti o dei relativi fideiussori [c.c. 1936] ha diritto di richiedere
l'espropriazione dei beni [c.c. 2895, 2898, 2899; c.p.c. 555] con ricorso al
presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [c.p.c.
16, 26, 792, 795], purché adempia le condizioni che seguono [c.c. 2898]:
1) che la richiesta sia notificata al terzo
acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al
proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di
aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una
somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano
sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce
nullità della richiesta.
Art. 2892. Divieto di proroga dei termini.
I termini fissati dal secondo comma dell'articolo
2889 e dal primo comma dell'articolo 2891 non possono essere prorogati [c.c.
2968].
Art. 2893. Mancata richiesta dell'incanto.
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo
prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente
stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a
norma dell'articolo 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo
che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal
codice di procedura civile [c.p.c. 792].
Art. 2894. Effetti del mancato deposito del prezzo.
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro
il termine stabilito dall'articolo 792 del codice di procedura civile, la
richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la
responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti [c.c.
2889].
Art. 2895. Desistenza del creditore.
La desistenza del creditore che ha richiesto
l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano
espressamente gli altri creditori iscritti [c.c. 2891; c.p.c. 500, 629].
Art. 2896. Aggiudicazione al terzo acquirente.
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo
acquirente, il decreto di trasferimento [c.p.c. 586] deve essere annotato in
margine alla trascrizione dell'atto di acquisto [c.c. 2643, n. 6, 2655].
Art. 2897. Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto.
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato
l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il
prezzo stipulato nel contratto di vendita [c.c. 2866].
Art. 2898. Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede.
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo
acquirente comprende mobili e immobili [c.c. 812], o comprende più immobili,
gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse
iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse
giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi
distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate
iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale
espresso nel titolo [c.c. 2890].
Il creditore che richiede l'espropriazione non può
in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri
immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il
regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno
che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e
delle relative coltivazioni [c.c. 2891].
Sezione XIII - Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata
Art. 2899. Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore.
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo
che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si
tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del
provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [c.c. 2891;
c.p.c. 569], non può rinunziare alla sua ipoteca [c.c. 2878, n. 5, 2879, 2881]
sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di
espropriazione [c.p.c. 498, 563] qualora sia con ciò favorito un creditore a
danno di altro creditore anteriormente iscritto [c.c. 2852]; se egli rinunzia o
si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi [c.c.
2856].
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la
rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore
con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo
anteriormente trascritto.
Sezione I - Dell'azione surrogatoria
Art. 2900. Condizioni, modalità ed effetti.
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o
conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano
verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i
diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o
di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere
esercitati se non dal loro titolare [c.c. 524, 525, 802, 804, 974, 1015, 1113,
1201, 1259, 1780, 1796, 1916, 2036, 2789, 2856, 2866, 2871, 2939; c.p.c. 511].
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve
citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [c.p.c. 102].
Sezione
II - Dell'azione revocatoria
Art. 2901. Condizioni.
Il creditore [c.c. 2740, 2741], anche se il credito
è soggetto a condizione o a termine [c.c. 1356], può domandare che siano
dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio
con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [c.c. 524, 1113,
2655, 2740, 2910], quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al
sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo
oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto
anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di
garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso,
quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito
scaduto [c.c. 1183, 1186].
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti
acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [c.c. 169], salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di revocazione [c.c. 1923, 2600, 2652,
n. 5, 2690; c.p. 192, 195].
Art. 2902. Effetti.
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di
inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni
esecutive [c.c. 2910; c.p.c. 483] o conservative [c.c. 2905; c.p.c. 671] sui
beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore
ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può
concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato
inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2903. Prescrizione dell'azione.
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni
dalla data dell'atto [c.c. 2934, 2935, 2946].
Art. 2904. Rinvio.
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in
materia fallimentare e in materia penale [c.p. 192].
Sezione III - Del sequestro conservativo
Art. 2905. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo.
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo
dei beni del debitore [c.c. 1830, 2212], secondo le regole stabilite dal codice
di procedura civile [c.p.c. 671].
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti
del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione
per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione [c.c. 1356, 1798, 2693, 2755,
2769, 2770, 2793, 2901, 2902].
Art. 2906. Effetti.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore
sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa
sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [c.c.
2647, 2843, 2913; c.p.c. 491].
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore
opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata
proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge [c.c. 495, 498, 530,
1778, 1798, 2742, 2825; disp. att. c.c. 245].