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TITOLO II - Delle
prove
Capo I - Disposizioni generali
Art. 2697. Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio
[c.p.c. 99, 100] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [c.c.
69, 483, 1218, 1221, 1928, 1988].
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l'eccezione si fonda [c.c. 2728; c.p.c. 115, 191].
Art. 2698. Patti relativi all'onere della prova.
Sono nulli i patti con i quali è invertito
ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le
parti non possono disporre [c.c. 5] o quando l'inversione o la modificazione ha
per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio
del diritto [c.c. 1694, 2965; c.p.c. 115].
Sezione I - Dell'atto
pubblico
Art. 2699. Atto pubblico.
L'atto pubblico è il documento redatto, con
le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato [c.c. 2701, 2714].
Art. 2700. Efficacia dell'atto pubblico.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a
querela di falso [c.c. 451; c.p.c. 221; c.p. 476, 478], della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni
delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti [c.c. 2714, 2739].
Art. 2701. Conversione dell'atto pubblico.
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente
o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato
sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura
privata [c.c. 2699, 2702].
Art. 2702. Efficacia della scrittura privata.
La scrittura privata [c.c. 1967, 2652, n. 2,
2701, 2705, 2715, 2716, 2821, 2835] fa piena prova [c.c. 1835], fino a querela
di falso [c.p.c. 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta
[c.c. 2682, n. 3, 2703; c.p.c. 214, 215].
Art. 2703. Sottoscrizione autenticata.
Si ha per riconosciuta [c.p.c. 215] la sottoscrizione
autenticata [c.c. 2022, 2023, 2206, 2296, 2300, 2333, 2648, 2652, 2702, 2821,
2834, 2835] dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [c.p.c.
214].
L'autenticazione consiste nell'attestazione
da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della
persona che sottoscrive.
Art. 2704. Data della scrittura privata nei confronti dei
terzi.
La data della scrittura privata della quale
non è autenticata la sottoscrizione [c.c. 2703] non è certa [c.c. 743, 819,
1202, n. 1, 1265, 1380, 1505, 1524, 1599, 1707, 2764, 2787, 2800, 2812, 2914,
n. 3, 2915, 2918, 2923; c.p.c. 622] e computabile riguardo ai terzi se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della
sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno
sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in
atti pubblici [c.c. 2699] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro
fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione
del documento [c.c. 2703].
La data di scrittura privata che contiene
dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata
con qualsiasi mezzo di prova [c.c. 2707, n. 1; c.p.c. 228, 233, 244].
Per l'accertamento della data nelle quietanze
il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di
prova [c.c. 1195, 1199].
Art. 2705. Telegramma.
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della
scrittura privata [c.c. 2702], se l'originale consegnato all'ufficio di
partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto
consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata da
notaio [c.c. 2703; c.p.c. 634].
Se l'identità della persona che ha
sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti
dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma
se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706. Conformità tra originale e riproduzione del
telegramma.
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario
si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale [c.c. 1433].
Il mittente, se ha fatto collazionare il
telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa
per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707. Carte e registri domestici.
Le carte e registri domestici fanno prova
contro chi li ha scritti [c.c. 2162]:
1) quando enunciano espressamente un
pagamento ricevuto [c.c. 1199, 2704];
2) quando contengono la menzione espressa che
l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di
chi è indicato come creditore.
Art. 2708. Annotazione in calce, in margine o a tergo di un
documento.
L'annotazione fatta dal creditore in calce,
in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché
non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore
[c.c. 1199].
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal
creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del
documento del debito posseduto dal debitore.
Sezione III - Delle
scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
Art. 2709. Efficacia probatoria contro l'imprenditore.
I libri e le altre scritture contabili [c.c.
2214, 2216, 2421, 2490] delle imprese soggette a registrazione [c.c. 2195]
fanno prova contro l'imprenditore [c.c. 2082; c.p.c. 634]. Tuttavia chi vuol
trarne vantaggio non può scindere il contenuto [c.n. 178, 775].
Art. 2710. Efficacia probatoria tra imprenditori.
I libri bollati e vidimati nelle forme di
legge [c.c. 2215, 2218, 2219], quando sono regolarmente tenuti possono fare
prova tra imprenditori [c.c. 2082] per i rapporti inerenti all'esercizio
dell'impresa [c.p.c. 634].
Art. 2711. Comunicazione ed esibizione.
La comunicazione integrale dei libri, delle
scritture contabili [c.c. 2214] e della corrispondenza può essere ordinata dal
giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società [c.c.
2272, 2308, 2323, 2448, 2497, 2539], alla comunione dei beni [c.c. 1100; c.p.c.
784] e alla successione per causa di morte [c.c. 456].
Negli altri casi il giudice può ordinare,
anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni
concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di
singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la
controversia stessa [c.p.c. 212].
Sezione IV - Delle
riproduzioni meccaniche
Art. 2712. Riproduzioni meccaniche.
Le riproduzioni fotografiche,
informatiche (Parola aggiunta dall’art. 23 del D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82) o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di
cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose
medesime [c.p.c. 261].
Sezione V - Delle taglie o
tacche di contrassegno
Art. 2713. Taglie o tacche di contrassegno.
Le taglie o tacche di contrassegno
corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che
usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
Sezione VI - Delle copie
degli atti
Art. 2714. Copie di atti pubblici.
Le copie di atti pubblici [c.c. 2699] spedite
nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati [c.c. 2673, 2719]
fanno fede come l'originale [c.c. 2700; c.p.c. 212].
La stessa fede fanno le copie di copie di
atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò
autorizzati [c.p.c. 743].
Art. 2715. Copie di scritture private originali depositate.
Le copie delle scritture private depositate
presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [c.c. 2700;
c.p.c. 743] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono
estratte [c.c. 2702, 2719; c.p.c. 212].
Art. 2716. Mancanza dell'atto originale o di copia
depositata.
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico
[c.c. 2699] o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie
spedite in conformità dell'articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o
anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca
l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti
esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria [c.p.c.
116].
In mancanza dell'originale scrittura privata
[c.c. 2702] le copie di essa spedite in conformità dell'articolo 2715 fanno
egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o
altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne
l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa
l'autenticità dell'originale mancante.
Art. 2717. Valore probatorio di altre copie.
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali
fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un
principio di prova per iscritto [c.c. 2724, n. 1].
Art. 2718. Valore probatorio di copie parziali.
Le copie parziali o le riproduzioni per
estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono
depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella
parte dell'originale che riproducono letteralmente [c.c. 2661; c.p.c. 212].
Art. 2719. Copie fotografiche di scrittura.
Le copie fotografiche [c.p.c. 261] di
scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con
l'originale è attestata da pubblico ufficiale [c.c. 2714, 2715] competente
ovvero non è espressamente disconosciuta [c.p.c. 212].
Sezione VII - Degli atti di
ricognizione o di rinnovazione
Art. 2720. Efficacia probatoria.
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa
piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si
dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o
nella rinnovazione [c.c. 969, 1309, 1428, 1870, 1988, 2944, 2966].
Art. 2721. Ammissibilità: limiti di valore.
La prova per testimoni [c.p.c. 244, 492] dei
contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila
[c.c. 1417, 2724, 2729, 2735; c.p.c. 439, 621; disp. att. c.c. 233].
Tuttavia l'autorità giudiziaria può
consentire la prova [c.p.c. 115] oltre il limite anzidetto, tenuto conto della
qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Art. 2722. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
La prova per testimoni non è ammessa [c.c.
2724] se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento,
per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea
[c.c. 2723, 2729].
Art. 2723. Patti posteriori alla formazione del documento.
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di
un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di
esso [c.c. 2722], l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni
[c.p.c. 115] soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura
del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state
fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724. Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
La prova per testimoni è ammessa in ogni caso
[c.c. 2721, 2722, 2723]:
1) quando vi è un principio di prova per
iscritto [c.c. 241, 242, 2717]: questo è costituito da qualsiasi scritto,
proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante,
che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato
nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta [c.c.
1417];
3) quando il contraente ha senza sua colpa
perduto il documento che gli forniva la prova.
Art. 2725. Atti per i quali è richiesta la prova per
iscritto o la forma scritta.
Quando secondo la legge [c.c. 918, 1659,
1846, 1888, 1908, 1919, 1928, 1967, 2096, 2556, 2581, 2596; c.n. 296, 377, 420,
939, 950] o la volontà delle parti [c.c. 1352], un contratto deve essere
provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso
indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui
la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità [c.c. 162, 239, 241, 782,
1284, 1350, 1352, 1503, 1543, 1846, 1967, 1978, 2096, 2125] [c.c. 2295, 2316,
2328, 2464, 2498, 2518, 2603, 2607, 2787, 2800, 2806, 2821, 2835, 2879, 2882]
[c.p.c. 807, 808, 813].
Art. 2726. Prova del pagamento e della remissione.
Le norme stabilite per la prova testimoniale
dei contratti si applicano anche al pagamento [c.c. 1188] e alla remissione del
debito [c.c. 1199, 1236, 1237].
Art. 2727. Nozione.
Le presunzioni sono le conseguenze che la
legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato [c.c.
2297, 2301, 2399, 2600; c.p.c. 115].
Art. 2728. Prova contro le presunzioni legali.
Le presunzioni legali dispensano da qualunque
prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite [c.c. 4, 599, 1101, 1141,
1142, 1143, 1694, 2697; c.p.c. 116].
Contro le presunzioni sul fondamento delle
quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non
può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge
stessa [c.c. 235, 2954, 2955, 2956, 2960].
Art. 2729. Presunzioni semplici.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono
lasciate alla prudenza del giudice [c.p.c. 116], il quale non deve ammettere
che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei
casi in cui la legge esclude la prova per testimoni [c.c. 1350, 1888, 2721,
2722].
Art. 2730. Nozione.
La confessione è la dichiarazione che una
parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra
parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale
[c.c. 2733, 2735; c.p.c. 228, 229].
Art. 2731. Capacità richiesta per la confessione.
La confessione non è efficace se non proviene
da persona capace di disporre del diritto [c.c. 2733], a cui i fatti confessati
si riferiscono [c.c. 1966]. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace
solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questa vincola il rappresentato
[c.c. 320, 357, 360, 361, 424, 1387, 1388, 1389, 2736].
Art. 2732. Revoca della confessione.
La confessione non può essere revocata se non
si prova che è stata determinata da errore di fatto [c.c. 1428, 1429] o da
violenza [c.c. 1427, 1434, 2162].
Art. 2733. Confessione giudiziale.
È giudiziale la confessione resa in giudizio
[c.c. 2735; c.p.c. 228].
Essa forma piena prova contro colui che l'ha
fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili [c.c. 2730,
2731].
In caso di litisconsorzio necessario [c.p.c.
102], la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente
apprezzata dal giudice [c.c. 1309, 2738; c.p.c. 116].
Art. 2734. Dichiarazioni aggiunte alla confessione.
Quando alla dichiarazione indicata
dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a
infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne
gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra
parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di
contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze,
l'efficacia probatoria delle dichiarazioni [c.p.c. 116].
Art. 2735. Confessione stragiudiziale.
La confessione stragiudiziale [c.c. 2730]
fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di
quella giudiziale [c.c. 2733]. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un
testamento [c.c. 587], è liberamente apprezzata dal giudice [c.p.c. 116].
La confessione stragiudiziale non può
provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova
testimoniale non è ammessa dalla legge [c.c. 1350, 2721].
Art. 2736. Specie.
Il giuramento [c.c. 2731, 2737] è di due
specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce
all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa [c.c. 2660;
c.p.c. 233, 345];
2) è suppletorio quello che è deferito
d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la
domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto
sfornite di prova [c.p.c. 240], ovvero quello che è deferito al fine di
stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti
[c.c. 2739; c.p.c. 241].
Art. 2737. Capacità delle parti.
Per deferire [c.p.c. 233, 240] o riferire
[c.p.c. 234, 242] il giuramento [c.c. 2739] si chiedono le condizioni indicate
dall'articolo 2731.
Art. 2738. Efficacia.
Se è stato prestato il giuramento deferito o
riferito [c.p.c. 238], l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né
può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato
dichiarato falso [c.p.c. 395].
Può tuttavia domandare il risarcimento dei
danni nel caso di condanna penale per falso giuramento [c.p. 371]. Se la
condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice
civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento [c.p. 150, 151,
152, 157, 198].
In caso di litisconsorzio necessario [c.c.
2733; c.p.c. 102, 784], il giuramento prestato da alcuni soltanto dei
litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice [c.c. 1305].
Art. 2739. Oggetto.
Il giuramento non può essere deferito o
riferito [c.c. 2737] per la decisione di cause relative a diritti di cui le
parti non possono disporre [c.c. 1966] né sopra un fatto illecito [c.c. 2043] o
sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta
[c.c. 1350], né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto
alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso [c.c. 2700,
2736, n. 2, 2960].
Il giuramento non può essere deferito che
sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che
essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è
l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.