%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI
Capo I - Della trascrizione degli atti
relativi ai beni immobili
Art. 2643. Atti soggetti a trascrizione.
Si devono rendere pubblici [preleggi 26; c.c.
1403] col mezzo della trascrizione [c.c. 2652, n. 5, 2655, 2657, 2658, 2679, n.
1, 2858, 2880, 2914, n. 1; c.n. 250, 865]:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà
di beni immobili #CC 769, 812, 1159, 1197, 1250; CN 1, 10, 1470, 2825, 2914#;
2) i contratti che costituiscono,
trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [c.c. 978] su beni immobili,
il diritto di superficie [c.c. 952] i diritti del concedente e dell'enfiteuta
[c.c. 959, 960, 965, 980, 1350, nn. 2 e 3];
3) i contratti che costituiscono la comunione
dei diritti menzionati nei numeri precedenti [c.c. 1100];
4) i contratti che costituiscono o modificano
servitù prediali [c.c. 1027, 1032, 1058], il diritto di uso [c.c. 1021] sopra
beni immobili, il diritto di abitazione [c.c. 1022, 1350, n. 4];
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti
menzionati nei numeri precedenti [c.c. 507, 509, 550, 1070, 1350, n. 5];
6) i provvedimenti con i quali
nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri
diritti reali immobiliari [c.c. 2919; c.p.c. 555, 586], eccettuato il caso di
vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a
favore del terzo acquirente [c.c. 2853, 2889, 2896; c.p.c. 574, 590];
7) gli atti e le sentenze di affrancazione
del fondo enfiteutico [c.c. 971, 1350, n. 6];
8) i contratti di locazione di beni immobili
che hanno durata superiore a nove anni [c.c. 320, 1350, n. 8, 1572, 1573, 1599,
1607, 2923];
9) gli atti e le sentenze da cui risulta
liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine
maggiore di tre anni [c.c. 1605, 2918, 2924];
10) i contratti di società [c.c. 2247, 2291,
2313, 2328, n. 6, 2426, 2475, n. 5, 2518] e di associazione [c.c. 2549] con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove
anni o è indeterminata [c.c. 1350, n. 9, 2251];
11) gli atti di costituzione dei consorzi che
hanno l'effetto indicato dal numero precedente [c.c. 862, 2602];
12) i contratti di anticresi [c.c. 1350, n.
7, 1960];
13) le transazioni che hanno per oggetto
controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti [c.c. 1350, n. 12,
1965, 1967];
14) le sentenze che operano la costituzione,
il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri
precedenti [c.c. 2646, 2655, 2932].
Gli atti enunciati nell'articolo precedente
non hanno effetto [c.c. 509] riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [c.c. 507, 2659,
2667] o iscritto [c.c. 2839] anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi [c.c. 2643, 2652, n. 3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n. 1].
Seguita la trascrizione, non può avere
effetto contro colui che ha trascritto [c.c. 2666] alcuna trascrizione o
iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto
risalga a data anteriore [c.c. 1380, 2649, 2655, 2812, 2848, 2866, 2913, 2915].
Art. 2645. Altri atti soggetti a trascrizione.
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti
previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce
in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari [c.c. 854, 1504] taluno
degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla
legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti
diversi [c.c. 2650, 2655; c.p.c. 555].
Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione
di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643,
anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso
di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da
scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o
di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di
cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad
ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti,
prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente
alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un
anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia
eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda
giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto
porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per
essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota
del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo
edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la
trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota
determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio
viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle
porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché
alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota
contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto
preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma
5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata
la copertura.
Art. 2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
(Articolo aggiunto dall'art. 39-novies
del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51)
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
Art. 2646. Trascrizione delle divisioni.
Si devono trascrivere le divisioni [c.c.
1111] che hanno per oggetto beni immobili [c.c. 713], come pure i provvedimenti
di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto [c.c. 720, 757, 788;
c.p.c. 590], i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti [c.c.
736], e i verbali di estrazione a sorte delle quote [c.c. 729; c.p.c. 791].
Si devono pure trascrivere la domanda di
divisione giudiziale [c.p.c. 784] e l'atto di opposizione indicato dall'art.
1113, per gli effetti ivi enunciati [c.c. 2643, n. 14, 2650].
Art. 2647. Costituzione del fondo patrimoniale e
separazione di beni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 206 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Devono essere trascritti [c.c. 163], se hanno
per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le
convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i
coniugi [c.c. 215], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione,
gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f)
dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo
patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte
della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma
devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente
entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla
comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale
costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore
contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte [c.c.
2648].
Art. 2648. Accettazione di eredità e acquisto di legato.
Si devono trascrivere l'accettazione
dell'eredità [c.c. 459, 470, 475, 484, 2647, 2829] che importi acquisto dei
diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai
medesimi e l'acquisto del legato [c.c. 649] che abbia lo stesso oggetto [c.c.
507, 509, 2661].
La trascrizione dell'accettazione
dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità,
contenuta in un atto pubblico [c.c. 2699] ovvero in una scrittura privata con
sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 214].
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che
importano accettazione tacita dell'eredità [c.c. 476], si può richiedere la
trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da
atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente [c.c. 2657, 2659].
La trascrizione dell'acquisto del legato si
opera sulla base di un estratto autentico del testamento [c.c. 2647, 2650,
2658].
Art. 2649. Cessione dei beni ai creditori.
Deve essere trascritta, qualora comprenda
beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori
[c.p.c. 507, 509], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e
alla ripartizione del ricavato [c.c. 1977].
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le
trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite
dopo che la cessione è stata trascritta [c.c. 2644, 2913].
Art. 2650. Continuità delle trascrizioni.
Nei casi in cui per le disposizioni
precedenti [c.c. 2648], un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono
effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [c.c. 2646,
2647, 2655, 2665, 2688].
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato
trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo
il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante
[c.c. 2817, n. 2, 2825] e quella a favore del condividente, iscritte
contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione,
prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro
l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio [c.c. 2645, 2835].
Art. 2651. Trascrizione di sentenze.
Si devono trascrivere le sentenze da cui
risulta estinto per prescrizione [c.c. 2934] o acquistato per usucapione [c.c.
1158] ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati
dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 [c.c. 941, 946, 954, 970, 1014, 1073,
2654, 2655].
Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a
trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.
Si devono trascrivere [c.c. 2915], qualora si
riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali
indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [c.c.
2654; c.p.c. 163]:
1) le domande di risoluzione dei contratti
[c.c. 1453, 1877] e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e
dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione [c.c. 763, 1447,
1452], le domande di revocazione delle donazioni [c.c. 800, 802, 804, 808],
nonché quelle indicate dall'articolo 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda [c.c. 2644, 2655, 2827];
2) le domande dirette a ottenere la
esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre [c.c. 1706, 1707, 2932].
La trascrizione della sentenza che accoglie
la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto
dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere
l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si
contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione [c.c. 2702; c.p.c. 214,
216].
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto
contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta
la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della
simulazione [c.c. 1415] di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a
trascrizione [c.c. 2643], che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori
[c.c. 808, 2901].
La sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda [c.c. 2644, 2655];
6) le domande dirette a far dichiarare la
nullità [c.c. 1422] o a far pronunziare l'annullamento [c.c. 1425, 1426, 1455]
di atti soggetti a trascrizione [c.c. 2655] e le domande dirette a impugnare la
validità della trascrizione [c.c. 1418, 2665, 2675].
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni
dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie
non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una
causa diversa dalla incapacità legale [c.c. 2, 414, 415], la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda,
anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi
abbiano acquistato a titolo oneroso [c.c. 1445];
7) le domande con le quali si contesta il
fondamento, di un acquisto a causa di morte [c.c. 470, 533, 624, 649].
Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque
anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la
domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque
titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle donazioni
[c.c. 555, 557] e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima
[c.c. 553, 554].
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni
dall'apertura della successione [c.c. 2946], la sentenza che accoglie la
domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause
previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del c.p.c. e dal secondo
comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni
dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [c.c.
2655].
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto
notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta,
alla nomina degli arbitri (Comma aggiunto
dall'art. 26, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 25).
Art. 2653. Altre domande e atti soggetti a trascrizione a
diversi effetti.
Devono parimenti essere trascritti:
1) le domande dirette a rivendicare la
proprietà [c.c. 948, 949] o altri diritti reali di godimento [c.c. 1079] su
beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi [c.p.c.
163].
La sentenza pronunciata contro il convenuto
indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che
hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la
trascrizione della domanda [c.c. 2644];
2) la domanda di devoluzione del fondo
enfiteutico [c.c. 972].
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche
nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a
un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda [c.c. 974,
2655];
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto
nella vendita di beni immobili [c.c. 1500, 1503].
Se la trascrizione di tali domande o
dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per
l'esercizio del riscatto [c.c. 1501], restano salvi i diritti acquistati dai
terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione
[disp. att. c.c. 225, 227];
4) le domande di separazione degli immobili
dotali (*) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi [c.c. 225]
avente per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo
scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla
trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti
relativi a beni dotali (*) o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il
corso dell'usucapione di beni immobili [c.c. 1165, 1167, 2943].
L'interruzione non ha effetto riguardo ai
terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto
o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto
notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta,
alla nomina degli arbitri (Comma aggiunto
dall'art. 26, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 25).
------------------------
(*) L'istituto
della dote è stato soppresso dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia
19 maggio 1975, n. 151.
Art. 2654. Annotazione di domande o atti soggetti a
trascrizione.
La trascrizione degli atti e delle domande
indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata [c.c. 2655,
2668, 2679, n. 3] in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si
riferisce a un atto trascritto o iscritto [c.c. 2651, 2652, 2653, 2656, 2690].
Art. 2655. Annotazione di atti e di sentenze.
Qualora un atto trascritto o iscritto sia
dichiarato nullo [c.c. 1418] o sia annullato [c.c. 1425], risoluto [c.c. 1453],
rescisso [c.c. 1447], o revocato [c.c. 2901], o sia soggetto a condizione
risolutiva [c.c. 1360], la dichiarazione di nullità e, rispettivamente,
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento
della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o alla
iscrizione dell'atto [c.c. 2643, 2645, 2651, 2652, n. 1, 2654, 2662, 2679, n.
4, 2896].
Si deve del pari annotare, in margine alla
trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo
enfiteutico [c.c. 972, 2653, n. 2].
Se tali annotazioni non sono eseguite, non
producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che
ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la
condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute
hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo [c.c. 2644, 2650; disp. att.
c.c. 25].
L'annotazione si opera in base alla sentenza
o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di
condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del
contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata [disp. att.
c.c. 230, 231].
Art. 2656. Forme per l'annotazione.
L'annotazione si esegue secondo le norme
[c.c. 2643, 2645, 2651, n. 1, 2654], stabilite dagli articoli seguenti per la
trascrizione, in quanto applicabili [c.c. 2654, 2695].
Art. 2657. Titolo per la trascrizione.
La trascrizione non si può eseguire se non in
forza di sentenza [c.c. 2908; c.p.c. 132, 586, 825] di atto pubblico [c.c.
2699] o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [c.c. 2703] o
accertata giudizialmente [c.c. 2603, 2643, 2648, 2659, n. 3; c.p.c. 131, 214,
215].
Le sentenze e gli atti seguiti in paese
estero devono essere legalizzati [c.p.c. 796].
Art. 2658. Atti da presentare al conservatore.
La parte che domanda la trascrizione del
titolo [c.c. 2659, n. 2, 2674] deve presentare al conservatore dei registri
immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e,
se si tratta di scritture private [c.c. 1350], deve presentare l'originale
[c.c. 2648], salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o
negli atti di un notaio [c.c. 2678]. In questo caso basta la presentazione di
una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la
scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale
occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della
relazione di notifica [c.c. 2670; c.p.c. 148] alla controparte.
Art. 2659. Nota di trascrizione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52)
Chi domanda la trascrizione di un atto tra
vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la
copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere
indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di
nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro
dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile;
la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale
delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle
generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione
e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico
ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme o l'autorità
giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui
si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826,
nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la
quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione (Numero così sostituito dall'art. 3 del D.L.
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30).
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto
sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota
di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si
trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva
è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2660. Trascrizione degli acquisti a causa di morte.
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a
causa di morte [c.c. 2829], deve presentare, oltre l'atto indicato
dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una
copia o un estratto autentico [c.c. 2661] del testamento, se l'acquisto segue
in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio
originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita dell'erede o legatario e del defunto (Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52);
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge
[c.c. 565], il vincolo che univa all'autore il chiamato [c.c. 536] e la quota a
questo spettante;
4) se la successione è devoluta per
testamento [c.c. 587], la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico
ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le
indicazioni richieste dall'articolo 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla
disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del
precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata
disposta a norma dell'articolo 692 [c.c. 2662].
Art. 2661. Ulteriori trascrizioni in base allo stesso
titolo.
Quando si domanda la trascrizione di un
acquisto a causa di morte [c.c. 2660] e per la stessa successione è stato già
trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto
di accettazione [c.c. 470] se si tratta di acquisto a titolo di erede [c.c.
475, 2648]. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita,
se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso [c.c.
2663], deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha
presentato un estratto [c.c. 2718] del testamento, alla domanda di nuova
trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la
copia dell'intero testamento.
Art. 2662. Trascrizione di acquisti a causa di morte in
luogo di altri chiamati.
Qualora l'acquisto a causa di morte si
colleghi alla rinunzia [c.c. 519] o alla morte di uno dei chiamati [c.c. 467,
479], chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la
morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota [c.c. 2660].
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione
che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere [c.c. 70, 462, 463], non è
necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il
richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a
verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento
sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di
morte, essa si annota [c.c. 2655] in margine alla trascrizione stessa, purché
risulti da regolare documento.
Art. 2663. Ufficio in cui deve farsi la trascrizione.
La trascrizione deve essere fatta presso
ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati
i beni [c.c. 484, 2661, 2677].
Art. 2664. Conservazione dei titoli. Trascrizione e
restituzione della nota.
Il conservatore dei registri immobiliari deve
custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e
deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note
costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali
della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero
d'ordine assegnato nel registro generale (Comma
così sostituito dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1985, n. 52).
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli
originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le
indicazioni sopra accennate.
Art. 2665. Omissioni o inesattezze nelle note.
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle
indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non
nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone,
sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente,
la sentenza o la domanda [c.c. 2650, 2652, n. 6, 2841].
Art. 2666. Limiti soggettivi dell'efficacia della
trascrizione.
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova
a tutti coloro che vi hanno interesse [c.c. 2644, 2670, 2671, 2744].
Art. 2667. Atti compiuti per persona incapace.
I rappresentanti di persone incapaci e coloro
che hanno prestato assistenza alle medesime [c.c. 320, 321, 357, 394, 409, 424]
devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle
domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi
hanno esercitato il loro ufficio [c.c. 1425, 1426].
La mancanza della trascrizione può anche
essere opposta ai minori [c.c. 2], agli interdetti [c.c. 414] e a qualsiasi
altro incapace [c.c. 415], salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli
amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere
opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri
rappresentati o amministrati, né dai loro eredi [c.c. 2644].
Art. 2668. Cancellazione della trascrizione.
La cancellazione della trascrizione delle
domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni [c.c.
2654] si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate [c.c.
2883, 2888] ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato
[c.c. 2659, 2675, n. 3; c.p.c. 324, 586, 683; disp. att. c.c. 113].
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora
la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per
inattività delle parti [c.p.c. 306, 307].
Si deve cancellare l'indicazione della
condizione [c.c. 1383] o del termine [c.c. 1184] negli atti trascritti, quando
l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine
risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in
danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione
risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [c.c. 2659].
Si deve cancellare la trascrizione dei
contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle
parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in
giudicato (Comma aggiunto dall'art. 3 del
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30).
Art. 2669. Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta
di registro.
La trascrizione può essere domandata,
quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è oggetto il
titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza
pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato [c.c. 2690, 2699; c.p.c.
131].
[In tal caso però il richiedente deve presentare al
conservatore, oltre la nota indicata dall'articolo 2659, una copia della
medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa
immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta] (Comma abrogato dall'art. 30 della legge 27
febbraio 1985, n. 52).
Art. 2670. Spese della trascrizione.
Le spese della trascrizione devono essere
anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato
[c.c. 1196, 1475].
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi
deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa
corrispondente alla quota per cui è interessato [c.c. 1294, 2658, 2666].
Art. 2671. Obbligo dei pubblici ufficiali.
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha
ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare
che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile [c.c. 2664, 2666], ed è
tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle
pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta
giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi
speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la
trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni [c.p.c. 555].
Art. 2672. Leggi speciali.
Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente
capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute
nel capo medesimo [c.c. 484, 507, 509, 854; c.p.c. 555, 677, 679].
Art. 2673. Obblighi del conservatore.
Il conservatore dei registri immobiliari
[c.c. 2827] deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle
trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve
ne è alcuna [c.p.c. 743].
Deve, altresì, permettere l'ispezione dei
suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge (Comma così sostituito dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1985, n. 52).
Il conservatore deve anche rilasciare copia
dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali
sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della
circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio [c.c. 2676,
2714].
Art. 2674. Divieto di
rifiutare gli atti del proprio ufficio.
Il conservatore può ricusare di ricevere le
note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli
quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo
comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste
dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte
dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7 (Comma così sostituito dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1985, n. 52).
In ogni altro caso il conservatore non può
ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di
eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste [c.c. 2664],
nonché di spedire le copie o i certificati [c.p.c. 745]. Le parti possono far
stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un
ufficiale giudiziario assistito da due testimoni (Comma così sostituito dall'art. 1 della legge 21 gennaio 1983, n. 22).
Art. 2674-bis. Trascrizione e iscrizione con riserva e
impugnazione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1985, n. 52)
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora
emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla
iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte
richiedente, esegue la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata
eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità
giudiziaria.
Art. 2675. Responsabilità del conservatore.
(Articolo
abrogato dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1983, n. 22)
[Il conservatore è responsabile dei danni
derivati:
1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni,
delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi
in tali operazioni;
2) dall'omissione, nei suoi certificati,
delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi
nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni
insufficienti a lui non imputabili;
3) dalle cancellazioni indebitamente operate].
Art. 2676. Diversità tra registri, copie e certificati.
(Articolo
così sostituito dall'art. 3 della legge 21 gennaio 1983, n. 22)
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli
delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri
immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.
Art. 2677. Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge
27 febbraio 1985, n. 52)
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di
trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle
quali l'ufficio è aperto al pubblico.
Art. 2678. Registro generale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 della legge
27 febbraio 1985, n. 52)
Il conservatore è obbligato a tenere un
registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine
di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto
o annotato.
Questo registro deve indicare il numero
d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la
persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli
presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per
trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle
quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e
della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera
all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di
presentazione.
Art. 2679. Altri registri da tenersi dal conservatore.
(Articolo
così sostituito dall'art. 11 della legge
27 febbraio 1985, n. 52)
Oltre al registro generale, il conservatore
deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che
sono ordinati dalla legge.
Art. 2680. Tenuta del registro generale d'ordine.
(Articolo
così sostituito dall'art. 12 della legge
27 febbraio 1985, n. 52)
Il registro generale deve essere vidimato in
ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui
circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale
il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di
seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature
di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio
con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno,
deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato
dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la
serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.
Art. 2681. Divieto di rimozione dei registri.
I registri sopra indicati non possono essere
rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte
d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità e mediante le cautele
determinate dalla stessa corte [c.c. 2680].
Art. 2682. Sanzioni contro il conservatore.
(Articolo
abrogato dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1983, n. 22)
[Il conservatore nell'esercizio delle sue
incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo,
nonché alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di
inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila].
Sezione I - Della
trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Art. 2683. Beni per i quali è disposta la pubblicità.
Devono essere resi pubblici [c.c. 1524] col
mezzo della trascrizione [c.c. 815, 819, 1156, 1162, 2747], osservate le altre
forme di pubblicità stabilite dalla legge [c.n. 233], gli atti menzionati negli
articoli seguenti quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei
registri indicati dal codice della navigazione [c.n. 146, 148];
2) gli aeromobili iscritti nei registri
indicati dallo stesso codice [c.n. 751, 753];
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico [c.c. 1706, 1707, 2913, 2914, n. 1, 2915].
Art. 2684. Atti soggetti a trascrizione.
Sono soggetti alla trascrizione per gli
effetti stabiliti dall'articolo 2644 [c.c. 2915]:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà
o costituiscono la comunione [c.c. 1100, 1376; c.n. 250, 865];
2) i contratti che costituiscono o modificano
diritti di usufrutto [c.c. 978] o di uso [c.c. 1021] o che trasferiscono il
diritto di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti
indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni [c.c. 1965] che hanno per
oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio
di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati
nei numeri precedenti [c.c. 2914; c.p.c. 586; c.n. 664, 1068];
6) le sentenze che operano la costituzione,
la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri
precedenti.
Art. 2685. Altri atti soggetti a trascrizione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 207 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Si devono trascrivere le divisioni [c.c.
1111, 1113; c.p.c. 784] e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la
costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo
2647, l'accettazione dell'eredità [c.c. 470, 475, 484] e l'acquisto del legato
che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684
o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili
[c.c. 2644, 2415].
Art. 2686. Sentenze.
Devono essere trascritte, agli effetti
dell'articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto
uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 in forza di un
titolo non trascritto [c.c. 2688, 2689, 2690].
Art. 2687. Cessione dei beni ai creditori.
Deve essere trascritta, per gli effetti
indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai
creditori [c.c. 509, 2915], perché questi procedano alla liquidazione dei
medesimi e alla ripartizione del ricavato [c.c. 1977; disp. att. c.c. 231].
Art. 2688. Continuità delle trascrizioni.
Nei casi in cui, per le disposizioni
precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive
trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto
l'atto anteriore di acquisto [c.c. 2650, 2653, 2686].
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato
trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto
secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.
Art. 2689. Usucapione.
Devono essere trascritte le sentenze da cui
risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2
dell'art. 2684 [c.c. 1162, 2686].
Art. 2690. Domande relative ad atti soggetti a
trascrizione.
Devono essere trascritte [c.c. 2652], qualora
si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684 [c.c. 2901, n. 2,
2932]:
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4
e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno
dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 [c.c. 2686].
La trascrizione della sentenza che accoglie
la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto
dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la
nullità [c.c. 1418] o a far pronunciare l'annullamento [c.c. 1425, 1441] di
atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione [c.c. 2695].
La sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data
della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far
pronunziare l'annullamento per una causa diversa dalla incapacità legale [c.c.
2, 414, 415], la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che
siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [c.c. 1445,
2901];
4) le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte [c.c. 470, 624, 649].
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal
terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo
acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e
delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [c.c. 553, 554, 555,
557, 561].
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [disp.
att. c.c. 227];
6) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause
previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura
civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni
dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [c.c. 2654,
2668].
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto
notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta,
alla nomina degli arbitri (Comma aggiunto
dall'art. 26, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 25).
Art. 2691. Altre domande e atti soggetti a trascrizione.
Devono del pari trascriversi, quando si
riferiscono ai beni menzionati nell'articolo 2683, le domande e gli atti indicati
dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2653, per gli effetti ivi disposti [c.c.
1503, 1504].
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto
notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta,
alla nomina degli arbitri (Comma aggiunto
dall'art. 26, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 25).
Art. 2692. Annotazione della trascrizione delle domande e
degli atti.
La trascrizione delle domande e degli atti
indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le
modalità stabilite dall'articolo 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del
primo, terzo e quarto comma dell'articolo 2655 e quelle dell'articolo 2656.
Art. 2693. Trascrizione del pignoramento e del sequestro.
Deve essere trascritto dopo la notificazione,
il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [c.p.c. 671, 679] per gli
effetti disposti dall'articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di
pignoramento [c.p.c. 518, 555] per gli effetti disposti dagli articoli 2913,
2914, 2915 e 2916 [c.c. 2905].
Art. 2694. Richiamo di altre leggi.
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione
[c.n. 238, 250, 271, 279, 543, 624, 650, 853, 865, 875, 1009, 1045, 1061] e
delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal
presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute
nel capo medesimo.
Art. 2695. Forme e modalità della trascrizione.
Le forme e le modalità delle trascrizioni
previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione per quanto
riguarda le navi e gli aeromobili [c.n. 250, 865] e dalla legge speciale per
quanto riguarda gli autoveicoli.
In mancanza, si osservano le norme
concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto
sono applicabili [c.c. 2656, 2690, n. 3].
Sezione II - Della
trascrizione relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696. Rinvio.
Per gli altri beni mobili per cui è disposta
la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi
che li riguardano.