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TITOLO X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Capo I - Della
disciplina della concorrenza
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2595. Limiti legali della concorrenza.
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2596.
Limiti contrattuali della concorrenza.
Il patto che limita la concorrenza deve essere
provato per iscritto [c.c. 1341, 2725]. Esso è valido se circoscritto ad una
determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata
di cinque anni [c.c. 1379].
Se la durata del patto non è determinata o è
stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la
durata di un quinquennio [c.c. 2125, 2557].
Art. 2597. Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.
Chi esercita un'impresa [c.c. 2082] in condizione di
monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le
prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di
trattamento [c.c. 1679, 1680].
Sezione II - Della concorrenza sleale
Art. 2598. Atti di concorrenza sleale.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [c.c. 2584,
2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione [c.c. 2564] con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati
da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si
appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda [c.c. 1175, 2599, 2600].
Art. 2599. Sanzioni.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne
inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano
eliminati gli effetti [c.c. 2598, n. 3].
Art. 2600. Risarcimento del danno.
Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con
dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni [c.c. 2043, 2598,
n. 3].
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione
della sentenza [c.p.c. 120].
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si
presume [c.c. 2727].
Art. 2601. Azione delle associazioni professionali.
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano
gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della
concorrenza sleale può essere promossa anche [dalle associazioni professionali
e] (*) dagli enti che rappresentano la categoria.
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(*) Le
associazioni professionali sono state soppresse con il D.L.Lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2602. Nozione e norme applicabili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 377)
Con il contratto di consorzio più imprenditori [c.c.
2082, 2618] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11].
Art. 2603. Forma e contenuto del contratto.
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto
pena di nullità [c.c. 1350, n. 13, 2657, 2725].
Esso deve indicare:
1) l'oggetto [c.c. 2606, 2611, n. 2] e la durata
[c.c. 2604, 2611, n. 1] del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai
consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili
anche in ordine alla rappresentanza in giudizio [c.c. 2608];
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione [c.c. 2609];
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei
consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento
della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote
dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di
questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le
decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria,
se sono manifestamente inique od erronee [c.c. 1349, 2264], entro trenta giorni
dalla notizia [c.c. 2964].
Art. 2604. Durata del consorzio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 377)
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.
Art. 2605. Controllo sull'attività dei singoli consorziati.
I consorziati devono consentire i controlli e le
ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte [c.c. 2619].
Art. 2606. Deliberazioni consortili.
Se il contratto non dispone diversamente, le
deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio [c.c. 2603, n.
1] sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità
alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere
impugnate [c.c. 2377] davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni
[c.c. 2964]. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o,
se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Art. 2607. Modificazioni del contratto.
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non
può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati [c.c. 2604,
2611, n. 3].
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto
sotto pena di nullità [c.c. 1350, n. 13, 2612, 2725].
Art. 2608. Organi preposti al consorzio.
La responsabilità verso i consorziati di coloro che
sono preposti al consorzio [c.c. 2603, n. 4] è regolata dalle norme sul mandato
[c.c. 1710].
Art. 2609. Recesso ed esclusione.
Nei casi di recesso [c.c. 1373] e di esclusione
previsti dal contratto [c.c. 2603, n. 6], la quota di partecipazione del
consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli
altri [c.c. 674, 773, 1874].
Il mandato [c.c. 1703] conferito dai consorziati per
l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei
confronti del consorziato receduto o escluso [c.c. 1726].
Art. 2610. Trasferimento dell'azienda.
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a
qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di
trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono
deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento [c.c. 2964],
l'esclusione dell'acquirente dal consorzio [c.c. 2558].
Art. 2611. Cause di scioglimento.
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua
durata [c.c. 2603, n. 1, 2604];
2) per il conseguimento dell'oggetto o per
l'impossibilità di conseguirlo [c.c. 2603, n. 1];
3) per volontà unanime dei consorziati [c.c. 2604,
2607];
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma
dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei
casi ammessi dalla legge [c.c. 2619];
6) per le altre cause previste nel contratto.
Art. 2612. Iscrizione nel registro delle imprese.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio
destinato a svolgere un'attività con i terzi [c.c. 2618, 2619], un estratto del
contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla
stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese [c.c. 2188] del luogo dove l'ufficio ha sede [c.c. 2626].
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la
sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio [c.c. 2604];
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza,
la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [c.c.
2613, 2615];
5) il modo di formazione del fondo consortile e le
norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle
imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati
[c.c. 2607, 2642].
Art. 2613. Rappresentanza in giudizio.
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in
persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la
direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone [c.c. 41,
2612, n. 4].
Art. 2614. Fondo consortile.
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio
i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori
particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo
medesimo [c.c. 2270, 2305, 2472, 2531].
Art. 2615. Responsabilità verso i terzi.
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio
dalle persone che ne hanno la rappresentanza [c.c. 2612, n. 4], i terzi possono
far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (Comma
così modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 377)
Per le obbligazioni assunte dagli organi del
consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi
solidalmente col fondo consortile [c.c. 1705, 2339]. In caso di insolvenza nei
rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in
proporzione delle quote [c.c. 1299, 2280].
Art. 2615-bis. Situazione patrimoniale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377)
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione
patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società
per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio
sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
Sezione II-bis
(Sezione aggiunta dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377)
Art. 2615-ter. Società consortili.
(Articolo
aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377)
Le società previste nei capi III e seguenti del
titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo
2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire
l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
Sezione III - Dei consorzi obbligatori
Art. 2616. Costituzione.
Con provvedimento dell'autorità governativa,
[sentite le corporazioni interessate] (*), può essere disposta anche per zone
determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso
ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa
risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione [c.c. 2602].
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al
comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi
costituiti volontariamente.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2617. Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati
prodotti agricoli [c.c. 837], la gestione collettiva di questi è fatta per
conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le
disposizioni delle leggi speciali.
Sezione IV - Dei controlli dell'autorità governativa
Art. 2618. Approvazione del contratto consortile.
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali
da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati [c.c. 2612], sono
soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa [sentite le
corporazioni interessate] (*) [c.c. 2602].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2619. Controllo sull'attività del consorzio.
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza
dell'autorità governativa [c.c. 2605, 2611, n. 5, 2612].
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme
agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere
gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo
ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
Art. 2620. Estensione delle norme di controllo alle società.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche
alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati
nell'articolo 2602.
L'autorità governativa può sempre disporre lo
scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto
l'approvazione prevista nell'articolo 2618.