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Art. 2555. Nozione.
L'azienda è il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [c.c. 365, 2082; c.p.c. 670, n.
1].
Art. 2556. Imprese soggette a registrazione.
Per le imprese soggette a registrazione [c.c. 2195,
2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento dell'azienda [c.c. 2565, 2573] devono essere provati per iscritto
[c.c. 2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare
natura del contratto [c.c. 1350, 1543].
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica
o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione
nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante (Comma così
sostituito dall'art. 6 della legge 12 agosto 1993, n. 310).
Art. 2557. Divieto di concorrenza.
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo
di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per
l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza [c.c. 2125,
2573] in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido,
purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può
eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento [c.c. 2596].
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la
durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque
anni dal trasferimento [c.c. 1339].
Nel caso di usufrutto [c.c. 978] o di affitto [c.c.
1615] dell'azienda [c.c. 2561, 2562] il divieto di concorrenza disposto dal
primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata
dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle
aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a
queste sia possibile uno sviamento di clientela [c.c. 2135].
Art. 2558. Successione nei contratti.
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente
dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda
stessa che non abbiano carattere personale [c.c. 1406, 1722, n. 4, 1902, 2112,
2610].
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal
contratto [c.c. 1373] entro tre mesi dalla notizia del trasferimento [c.c.
2964], se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità
dell'alienante [c.c. 1918].
Le stesse disposizioni si applicano anche nei
confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario [c.c. 2561, 2562] per la durata
dell'usufrutto e dell'affitto.
Art. 2559. Crediti relativi all'azienda ceduta.
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta
[c.c. 1260, 2160], anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione [c.c. 1264], ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese [c.c. 2188].
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante
[c.c. 1189, 1265].
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di
usufrutto dell'azienda [c.c. 2561], se esso si estende ai crediti relativi alla
medesima.
Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che
i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale [c.c.
2556] risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda [c.c. 1546,
2112, 2160], se essi risultano dai libri contabili obbligatori [c.c. 2214].
Art. 2561. Usufrutto dell'azienda.
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto
la ditta che la contraddistingue [c.c. 2550, 2557, 2558, 2559, 2563].
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli
impianti e le normali dotazioni di scorte [c.c. 981].
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente
dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario
all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei
valori correnti al termine dell'usufrutto [c.c. 2112].
Art. 2562. Affitto dell'azienda.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano
anche nel caso di affitto dell'azienda [c.c. 1615, 2112, 2556, 2557, 2558].
Art. 2563. Ditta.
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo [c.c.
2196, n. 3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598] della ditta [c.c. 2561] da lui
prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno
il cognome [c.c. 6, 7] o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto
dall'articolo 2565 [c.c. 2292].
Art. 2564. Modificazione della ditta.
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da
altro imprenditore e può creare confusione [c.c. 2598, n. 1] per l'oggetto
dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o
modificata con indicazioni idonee a differenziarla [c.c. 7, 2292].
Per le imprese commerciali [c.c. 2195] l'obbligo
dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel
registro delle imprese in epoca posteriore [c.c. 2188, 2314].
Art. 2565. Trasferimento della ditta.
La ditta non può essere trasferita separatamente
dall'azienda [c.c. 2556, 2573].
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la
ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la
ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria [c.c.
2292, 2566].
Art. 2566. Registrazione della ditta.
Per le imprese commerciali [c.c. 2195], l'ufficio del
registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è
conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'articolo 2563 o,
trattandosi di ditta derivata [c.c. 2565], se non è depositata copia dell'atto
in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda [c.c. 2189].
Art. 2567. Società.
La ragione sociale e la denominazione delle società
sono regolate dai titoli V e VI di questo libro [c.c. 2292, 2314, 2326, 2463,
2472, 2473, 2515].
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni
dell'articolo 2564.
Art. 2568. Insegna.
Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si
applicano all'insegna [c.c. 2598].
Capo III - Del
marchio
Art. 2569. Diritto di esclusività.
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge
un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene
in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (Comma
così sostituito dall'art. 81 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480)
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.
Art. 2570. Marchi collettivi.
(Articolo così
sostituito dall'art. 82 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480)
I soggetti che svolgono la funzione di garantire
l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono
ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Art. 2571. Preuso.
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la
facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta,
nei limiti in cui anteriormente se ne è valso [c.c. 2569].
Art. 2572. Divieto di soppressione del marchio.
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai
prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573. Trasferimento del marchio.
Il marchio può essere trasferito o concesso in
licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è
stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non
derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico (Comma così
sostituito dall'art. 83 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480)
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art. 2574. Leggi speciali.
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli
atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono
stabiliti dalle leggi speciali.