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Art. 2549. Nozione.
Con il contratto di associazione in partecipazione
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto
[c.c. 1350, n. 9, 2643, n. 10].
Art. 2550. Pluralità di associazioni.
Salvo patto contrario, l'associante non può
attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre
persone senza il consenso dei precedenti associati.
Art. 2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi.
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni
soltanto verso l'associante.
Art. 2552. Diritti dell'associante e dell'associato.
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta
all'associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa
esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui
l'associazione è stata contratta [c.c. 2186].
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto [c.p.c.
263] dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae
per più di un anno [c.c. 2261, 2320].
Art. 2553. Divisione degli utili e delle perdite.
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle
perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che
colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto [c.c.
2265].
Art. 2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si
applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza
partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al contratto con il quale un
contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua
impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.