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TITOLO VI - Delle
società cooperative e delle mutue assicuratrici
(Il titolo VI del libro
V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8
del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Sezione I - Disposizioni
generali. Cooperative a mutualità prevalente
Art. 2511. Società cooperative.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le cooperative sono società a capitale variabile
con scopo mutualistico [Cost. 45; c.c. 2249, 2515, 2545-quater,
2545-septiesdecies].
Art. 2512. Cooperativa a mutualità prevalente.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Sono società cooperative a mutualità
prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente
in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello
svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello
svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei
soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente
si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i
propri bilanci.
Art. 2513. Criteri per la definizione della prevalenza.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (Parole inserite dall’art. 25 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310);
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
Art. 2514. Requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le cooperative a mutualità prevalente devono
prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in
misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i
soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di
scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria.
Art. 2515. Denominazione sociale.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
deve contenere l'indicazione di società cooperativa [c.c. 2292, 2314, 2326,
2453, 2463, 2521, n. 2, 2567].
L'indicazione di cooperativa non può essere
usata da società che non hanno scopo mutualistico [c.c. 2511, 2545-quater].
Le società cooperative a mutualità prevalente
devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione
presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.
Art. 2516. Rapporti con i soci.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nella costituzione e nell'esecuzione dei
rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di
trattamento.
Art. 2517. Enti mutualistici.
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sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le disposizioni del presente titolo non si
applicano agli enti mutualistici diversi dalle società [Cost. 45].
Art. 2518. Responsabilità per le obbligazioni sociali.
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sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nelle società cooperative per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Art. 2519. Norme applicabili.
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titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Alle società cooperative, per quanto non previsto
dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla
società per azioni [c.c. 2484, 2547].
L'atto costitutivo può prevedere che trovino
applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti
ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di
euro.
Art. 2520. Leggi speciali.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le cooperative regolate dalle leggi speciali
sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di
cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a
particolari categorie anche di non soci.
Sezione II - Della costituzione
Art. 2521. Atto costitutivo.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La società deve costituirsi per atto pubblico
[c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2463, 2643, n. 10, 2699, 2725].
L'atto costitutivo stabilisce le regole per
lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga
la propria attività anche con terzi.
L'atto costitutivo [c.c. 2540] deve indicare
[c.c. 2295]:
1) il cognome e il nome o la denominazione
[c.c. 2515], il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio
[c.c. 43] o la sede [c.c. 2250], la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto
sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da
ciascun socio [c.c. 2524], i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito
in azioni, il loro valore nominale [c.c. 2525];
5) il valore attribuito ai crediti [c.c.
2255] e ai beni conferiti in natura [c.c. 2324, 2643, n. 10];
6) i requisiti e le condizioni per
l'ammissione dei soci [c.c. 2528] e il modo e il tempo in cui devono essere
eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l'eventuale recesso
[c.c. 2532] o per la esclusione dei soci [c.c. 2533];
8) le regole per la ripartizione degli utili
e i criteri per la ripartizione dei ristorni [c.c. 2545-quater];
9) le forme di convocazione dell'assemblea
[c.c. 2363], in quanto si deroga alle disposizioni di legge [c.c. 2538, 2540];
10) il sistema di amministrazione adottato,
il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno
la rappresentanza della società [c.c. 2542];
11) il numero dei componenti del collegio
sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e
sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo,
delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si
considera parte integrante dell'atto costitutivo [c.c. 2328].
I rapporti tra la società e i soci possono
essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole
inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I
regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo,
sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le
maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 2522. Numero dei soci.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici (Parole inserite dall’art. 26 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
Art. 2523. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione
della società.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo
deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo
2330 [c.c. 2626].
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità
sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
Art. 2524. Variabilità del capitale.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il capitale sociale non è determinato in un
ammontare prestabilito [c.c. 2521, n. 4, 2545-duodecies].
Nelle società cooperative l'ammissione di
nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione
dell'atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale
con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli
2438 e seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di
opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli
amministratori.
Sezione III - Delle quote e delle azioni
Art. 2525. Quote e azioni.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro [c.c. 2463, 2468] né per le azioni (Parole inserite dall’art. 27 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310) superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [c.c. 2521, 2538].
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Art. 2526. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a
responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di
diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
Art. 2527. Requisiti dei soci.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa (Comma così sostituito dall’art. 28 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
Art. 2528. Procedura di ammissione e carattere aperto della
società.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con
deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332]. La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a
cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo
della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli
amministratori [c.c. 2521, n. 6].
Il consiglio di amministrazione deve entro
sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia
accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la
quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al
bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione
dei nuovi soci.
Art. 2529. Acquisto delle proprie quote o azioni.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo può autorizzare gli
amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché
sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo
2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato [c.c. 2357, 2537].
Art. 2530. Trasferibilità della quota o delle azioni.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La quota o le azioni dei soci cooperatori non
possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è
autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria
quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con
lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega
l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio
l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al
tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione
della quota o delle azioni il socio può recedere [c.c. 1373] dalla società, con
preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto
statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato
prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società [c.c.
2355, 2355-bis, 2532].
Art. 2531. Mancato pagamento delle quote o delle azioni.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il socio che non esegue in tutto o in parte il
pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da
parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533 [c.c.
2286, 2344, 2536].
Art. 2532. Recesso del socio.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il socio cooperatore può recedere dalla
società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non
può essere parziale.
La dichiarazione di recesso [c.c. 1373] deve
essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i
presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il
rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i
rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,
con la chiusura dell'esercizio successivo [c.c. 2536].
Art. 2533. Esclusione del socio.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'esclusione del socio, oltre che nel caso
indicato all'articolo 2531, può aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo
[c.c. 2521, n. 7];
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni
che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto
mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti
previsti per la partecipazione alla società;
4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
5) nei casi previsti dell'articolo 2288,
primo comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori
o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il
socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione [c.c. 2964].
Qualora l'atto costitutivo non preveda
diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 2534. Morte del socio.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
In caso di morte del socio, gli eredi hanno
diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le
disposizioni dell'articolo seguente [c.c. 2284].
L'atto costitutivo può prevedere che gli
eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella
partecipazione del socio deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in
caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,
salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.
Art. 2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni
del socio uscente.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito
dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La liquidazione della quota o il rimborso
delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono
verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale,
eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,
avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa
disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove
versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato
destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo
2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro
centottanta giorni dall'approvazione del bilancio [c.c. 2289]. L'atto
costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni
assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e
2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali,
possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
Art. 2536. Responsabilità del socio uscente e dei suoi
eredi.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il socio che cessa di far parte della società
risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è
verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del
rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente
è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione
della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono
responsabili verso la società gli eredi del socio defunto [c.c. 2290, 2518,
2531, 2532, 2533].
Art. 2537. Creditore particolare del socio.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il creditore particolare del socio
cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e
sulle azioni del medesimo [c.c. 2270, 2305, 2614, 2910; c.p.c. 483].
Sezione IV - Degli organi sociali
Art. 2538. Assemblea.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nelle assemblee [c.c. 2521, n. 9] hanno
diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel
libro dei soci [c.c. 2370].
Ciascun socio cooperatore ha un voto,
qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute [c.c.
1548, 2351, 2525]. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto
degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche [c.c.
2542] l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in
relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri [c.c. 2548].
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo
scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di
talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto
sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo
statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in
modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna
assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un
terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in
ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione
delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate
dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai
soci.
L'atto costitutivo può prevedere che il voto
venga espresso per corrispondenza [c.c. 2372], ovvero mediante altri mezzi di
telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso
la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da
quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza
non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 2539. Rappresentanza nell'assemblea.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nelle cooperative disciplinate dalle norme
sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di
dieci soci [c.c. 2372, 2538].
Il socio imprenditore individuale può farsi
rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Art. 2540.
Assemblee separate.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo delle società cooperative può
prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche
materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve
essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge
la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si
realizzano più gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i
criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea
generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale
rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate [c.c. 2521, n.
9].
I delegati debbono essere soci [c.c. 2539,
2542]. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte
alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale
possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e
dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai
delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la
maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non
possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in
mercati regolamentati.
Art. 2541. Assemblee speciali dei possessori degli
strumenti finanziari.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Se sono stati emessi strumenti finanziari
privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni
dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della
categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa
eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei
rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei
loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le
spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli
strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società
cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a
ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli
amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo
ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti
finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli
interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la
società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di
esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere
estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società
cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
Art. 2542. Consiglio di amministrazione.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
[Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi] (Comma soppresso dall’art. 29 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci [c.c. 2318, 2380-bis, 2457, 2530], in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici [c.c. 2449]. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
Art. 2543. Organo di controllo.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La nomina del collegio sindacale è
obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477,
nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo può attribuire il diritto
di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o
alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio
mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari
dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede,
nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
Art. 2544. Sistemi di amministrazione.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Indipendentemente dal sistema di
amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori,
oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di
ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui
rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di
amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti
finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di
sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I
componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono
essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci
cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di
amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori
eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore
ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi
possono fare parte del comitato esecutivo.
Art. 2545. Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Art. 2545-bis. Diritti dei soci.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nelle società cooperative cui si applica la
disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma
dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo
richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila
soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente
assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del
comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non
spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o
inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Art. 2545-ter. Riserve indivisibili.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Sono indivisibili le riserve che per
disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci,
neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere
utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve
che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle
che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
Art. 2545-quater. Riserve legali, statutarie e volontarie.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Qualunque sia l'ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli
utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non
assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
Art. 2545-quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione (Parole così sostituite dall’art. 30 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310) non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati (Comma aggiunto dall’art. 30 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).
Art. 2545-sexies. Ristorni.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo determina i criteri di
ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità
degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente
nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la ripartizione
dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle
rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
Art. 2545-octies. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove
presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da
notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle
attività produttive (Parole così sostituite dall’art. 31 del D.L.vo 28
dicembre 2004, n. 310) al fine di determinare il valore effettivo
dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio
deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione..
Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2545-octies. Perdita della qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito
dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La cooperativa perde la qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non
rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando
modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del
revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio
al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare
alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da
una società di revisione.
Art. 2545-novies. Modificazioni dell'atto costitutivo.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Alle deliberazioni che importano
modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 [disp. att. c.c.
211]
La fusione e la scissione di società
cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III .
Art. 2545-decies. Trasformazione.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la
metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo
previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la
deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di
essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che
la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei
votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il
venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti
finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie,
conservando gli eventuali privilegi.
Art. 2545-undecies. Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.
L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai
precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da
parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli
amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni. (Comma
aggiunto dall’art. 32 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).
Art. 2545-duodecies. Scioglimento.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La società cooperativa si scioglie [c.c.
2250, 2710, 2711] per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7)
dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale [c.c. 2524].
Art.
2545-terdecies. Insolvenza.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
In caso di insolvenza della società,
l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la
liquidazione coatta amministrativa [disp. att. c.c. 105]. Le cooperative che
svolgono attività commerciale [c.c. 2195] sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la
liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Sezione VI - Dei controlli
Art. 2545-quaterdecies. Controllo sulle società
cooperative.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società cooperative sono sottoposte alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti
dalle leggi speciali.
Art. 2545-quinquiesdecies. Controllo giudiziario.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
I fatti previsti dall'articolo 2409 possono
essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale
sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società
cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei
ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio
gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile
il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un
commissario dall'autorità di vigilanza.
L'autorità di vigilanza dispone la
sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i
medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
Art. 2545-sexiesdecies.
Gestione commissariale.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 - Articolo così modificato dall’art. 33 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310)
In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza [c.c. 2545-quaterdecies].
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 2545-septiesdecies. Scioglimento per atto dell'autorità.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle
imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non
perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli
scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno
depositato il bilancio di esercizio [c.c. 2519] o non hanno compiuto atti di
gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori [c.c.
2545-quaterdecies].
Art. 2545-octiesdecies. Sostituzione dei liquidatori.
(Il titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6- Articolo così modificato dall’art. 33 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310)
In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2519, 2545-quaterdecies].
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Capo II - Delle mutue assicuratrici
Art. 2546. Nozione.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così sostituito
dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nella società di mutua assicurazione [c.c.
1883, 1884] le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale [c.c. 2325,
2462].
I soci sono tenuti al pagamento dei
contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto
costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può
acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si
perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto
disposto dall'articolo 2548.
Art. 2547. Norme applicabili.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società di mutua assicurazione sono soggette
alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle
leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione [c.c. 1882, 1883], e sono
regolate dalle norme stabilite per le società cooperative [c.c. 2301, 2478,
2518, 2519], in quanto compatibili con la loro natura.
Art. 2548. Conferimenti per la costituzione di fondi di
garanzia.
(Il
titolo VI del libro V, comprendente gli artt. da 2511 a 2548, è stato così
sostituito dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo può prevedere la
costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante
speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a
questi ultimi la qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno
dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare
del conferimento [c.c. 2538].
I voti attribuiti ai soci sovventori, come
tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci
assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati
amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da
soci assicurati.