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Sezione VII - Delle
obbligazioni
Art. 2410. Emissione.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Se la legge o lo
statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata
dagli amministratori.
In ogni caso la
deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è
depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
Art. 2411. Diritti degli obbligazionisti.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il diritto degli
obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in
tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori
della società.
I tempi e l'entità
del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri
oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.
La disciplina della
presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque
denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale
all'andamento economico della società.
Art. 2412. Limiti all'emissione.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
La società [c.c. 2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis] può emettere obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c. 2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479-bis]. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili [c.c. 2831] di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.
Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da
società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello
Stato, nei limiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della
Commissione nazionale per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione
ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a
pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo
contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società
e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente. (Comma
aggiunto dall’art. 15 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310)
Art. 2413. Riduzione del capitale.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite [c.c. 2433, 2446], non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Art. 2414. Contenuto delle obbligazioni.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione [c.c. 2326], l'oggetto e la sede della società [c.c. 2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione [c.c. 2412];
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro [c.c. 2410];
4) l'ammontare complessivo dell'emissione [c.c. 2421, n. 2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [c.c. 2420], l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [c.c. 2414-bis, 2420-bis, 2831];
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.
Art. 2414-bis. Costituzione delle garanzie.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime [c.c. 2414, n. 5, 2831].
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414.
Art. 2415. Assemblea degli obbligazionisti.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
L'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2421, n. 7] delibera:
1) sulla nomina e
sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle
modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di
amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla
costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri
oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è
convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti,
quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti
[c.c. 2367].
Si applicano
all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea
straordinaria dei soci [c.c. 2365, 2368, 2369, 2375] e le sue deliberazioni
sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle
imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo
comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole
degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non
estinte.
La società, per le
obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle
deliberazioni [c.c. 2357].
All'assemblea degli
obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].
Art. 2416. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Art. 2417. Rappresentante comune.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti [c.c. 2380-bis] e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 [c.c. 2380-bis].
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società [c.c. 2831, 2845].
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il rappresentante
comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti [c.c. 2421], tutelare gli interessi comuni di questi nei
rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle
obbligazioni [c.c. 2420, 2831]. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei
soci [c.c. 2370, 2415, 2422].
Per la tutela degli interessi
comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento,
nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria
della società debitrice.
Art. 2419. Azione individuale degli obbligazionisti.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Le disposizioni
degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli
obbligazionisti [c.c. 2395], salvo che queste siano incompatibili con le
deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
Art. 2420. Sorteggio delle obbligazioni.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Le operazioni per
l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla
presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio [c.c. 2415, n.
4, 2418].
Art. 2420-bis. Obbligazioni convertibili in azioni.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
L'assemblea
straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni,
determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della
conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale
non sia stato interamente versato.
Contestualmente la
società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare
corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 2346.
Nel primo mese di
ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni
spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre
precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del
capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni
emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.
Fino a quando non
siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può
deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione
delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo
che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà,
mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno
novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il
diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento
del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per
perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura
dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni
convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito
nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.
Art. 2420-ter. Delega agli amministratori.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Lo statuto può
attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte
obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro
delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al
corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può
essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il
secondo comma dell'articolo 2410.
Sezione VIII - Dei libri
sociali
Art. 2421. Libri sociali obbligatori.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Oltre i libri e le
altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 [c.c. 2302, 2519,
2709], la società deve tenere:
1) il libro dei soci
[c.c. 2346, 2478], nel quale devono essere indicati distintamente per ogni
categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle
azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti
eseguiti [c.c. 2355, 2355-bis];
2) il libro delle
obbligazioni [c.c. 2412], il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni
emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle
obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi [c.c.
2414, n. 4, 2418];
3) il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico [c.c. 2375];
4) il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [c.c. 2380-bis,
2388, 2392] o del consiglio di gestione;
5) il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo [c.c. 2381], se questo
esiste;
7) il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti [c.c.
2415], se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli
strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.
I libri indicati nel
primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori
o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a
cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato
per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del
comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante
comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al
presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo
2215.
Art. 2422. Diritto d'ispezione dei libri sociali.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
I soci hanno diritto
di esaminare i libri [c.c. 2519] indicati nel primo comma, numeri 1) e 3)
dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese [c.c. 2478].
Eguale diritto
spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei
numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di
strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero
8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7)
dell'articolo medesimo.
Sezione IX - Del bilancio
Art. 2423. Redazione del bilancio.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Gli amministratori
devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].
Il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio.
Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi
eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve
indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve
essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota
integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Art. 2423-bis. Princìpi di redazione del bilancio.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Nella redazione del
bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:
1) la valutazione
delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono
indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;
3) si deve tener
conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi
eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di
valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio
enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico.
Art. 2423-ter. Struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Salve le
disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari
attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte
separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e
2425.
Le voci precedute da
numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della
voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate
soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai
fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere
aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle
previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da
numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività
esercitata.
Per ogni voce dello
stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili,
quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i
compensi di partite.
Art. 2424. Contenuto dello stato patrimoniale.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Lo stato
patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso
soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già
richiamata.
B) Immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni
immateriali:
1) costi di impianto
e di ampliamento;
2) costi di ricerca,
di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni,
licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni
in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II -
Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e
fabbricati;
2) impianti e
macchinario;
3) attrezzature
industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni
in corso e acconti.
Totale.
III -
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni
in:
a) imprese
controllate;
b) imprese
collegate;
c) imprese
controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese
controllate;
b) verso imprese
collegate;
c) verso
controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie,
con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale
immobilizzazioni (B);
C) Attivo
circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime,
sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso
di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso
su ordinazione;
4) prodotti finiti e
merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con
separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese
controllate;
3) verso imprese
collegate;
4) verso
controllanti;
4-bis) crediti
tributari;
4-ter) imposte
anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in
imprese controllate;
2) partecipazioni in
imprese collegate;
3) partecipazioni in
imprese controllanti;
4) altre
partecipazioni;
5) azioni proprie,
con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità
liquide:
1) depositi bancari
e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori
in cassa.
Totale.
Totale attivo
circolante (C).
D) Ratei e risconti,
con separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da
soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di
rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve
statutarie
VI - Riserva per
azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve,
distintamente indicate.
VIII - Utili
(perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita)
dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi
e oneri:
1) per trattamento
di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte,
anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di
fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni
convertibili;
3) debiti verso soci
per finanziamenti;
4) debiti verso
banche;
5) debiti verso
altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso
fornitori;
8) debiti
rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso
imprese controllate;
10) debiti verso
imprese collegate;
11) debiti verso
controllanti;
12) debiti
tributari;
13) debiti verso
istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti,
con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento
dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota
integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella
nella quale è iscritto.
In calce allo stato
patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o
indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le
garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di
controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti
giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.
Art. 2424-bis. Disposizioni relative a singole voci dello
stato patrimoniale.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Gli elementi
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti
tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in
altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma
dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti
per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di
natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella voce:
«trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato
l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto
di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono
essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e
risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e
risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte
in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi,
l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
Art. 2425. Contenuto del conto economico.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il conto economico
deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della
produzione:
1) ricavi delle
vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei
lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della
produzione:
6) per materie
prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di
beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e
stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di
fine rapporto;
d) trattamento di
quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e
svalutazioni:
a) ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento
delle immobilizzazioni materiali;
c) altre
svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti
compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti
per rischi;
13) altri
accantonamenti;
14) oneri diversi di
gestione.
Totale.
Differenza tra
valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri
finanziari:
15) proventi da
partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate;
16) altri proventi
finanziari:
a) da crediti
iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli
iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli
iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi
dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e
altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese
controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e
perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di
partecipazioni;
b) di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli
iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di
partecipazioni;
b) di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli
iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale
delle rettifiche (18 - 19).
E) Proventi e oneri
straordinari:
20) proventi, con
separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con
separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima
delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul
reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite)
dell'esercizio.
Art. 2425-bis. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
Art. 2426. Criteri di valutazioni.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153)
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo (Parole inserite dall’art. 17 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310) in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
Art. 2427. Contenuto della nota integrativa.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153)
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità , nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e (Parole inserite dall’art. 18 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310) immateriali [di durata indeterminata] (Parole soppresse dall’art. 18 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310), facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante (Parola così sostituita dall’art. 18 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310), al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio [e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione] (Parole soppresse dall’art. 18 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310);
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefìci inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
Art. 2428. Relazione sulla gestione.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il bilancio deve
essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della
società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori
in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione
devono in ogni caso risultare:
1) le attività di
ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
di queste ultime;
3) il numero e il
valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale
corrispondente;
4) il numero e il
valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione
prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla
fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con
azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio
sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i
criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve
inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il bilancio deve
essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione,
almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve
discuterlo.
Il collegio
sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e
sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare
riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo
contabile.
Il bilancio, con le
copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate,
deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le
relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del
controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e
finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle
copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma
precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal
deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle medesime.
Art. 2430. Riserva legale.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Dagli utili netti
annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima
parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale.
La riserva deve
essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per
qualsiasi ragione.
Sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2431. Soprapprezzo delle azioni.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Le somme percepite
dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore
nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non
possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il
limite stabilito dall'articolo 2430.
Art. 2432. Partecipazione agli utili.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Le partecipazioni
agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli
amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta
deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433.
Distribuzione degli utili ai soci.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
La deliberazione
sulla distribuzione degli utili [c.c. 2262, 2328, n. 7, 2350, 2428] è adottata
dall'assemblea che approva il bilancio [c.c. 2364, n. 1] ovvero, qualora il
bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata
a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere
pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e
risultanti dal bilancio regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
Se si verifica una
perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino
a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente [c.c.
2413, 2446].
I dividendi erogati
in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se
i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti [c.c. 2321].
Art. 2433-bis. Acconti sui dividendi.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
La distribuzione di
acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è
assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte
all'albo speciale.
La distribuzione di
acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli
amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un
giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la
distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato
risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli
acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che
dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello
delle riserve disponibili.
Gli amministratori
deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto
contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali
documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo
contabile.
Il prospetto
contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto
incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella
sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.
I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia
successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal
prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni
del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona
fede.
Art. 2434. Azione di responsabilità.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
L'approvazione del
bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e
dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale [c.c. 2364, n.
4, 2392, 2393, 2393-bis, 2396, 2407].
Art. 2434-bis. Invalidità della deliberazione di
approvazione del bilancio.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente
in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo
V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio
2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003,
n. 153)
Le azioni previste
dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle
deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione
del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad
impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non
ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per
cento del capitale sociale.
Il bilancio
dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al
comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
Art. 2435. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
soci e dei titolari di diritti su azioni.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Entro trenta giorni
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste
dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del
consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata
presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a
mezzo di lettera raccomandata [c.c. 2102, 2392, 2626].
Entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati
regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del
bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei
soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione
analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data
di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Art. 2435-bis. Bilancio in forma abbreviata.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente
in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo
V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio
2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003,
n. 153)
Le società, che non
abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il
bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in
forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate
nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII
dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le
svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle
voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i
crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico
del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425
possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d),
B9(e)
voci B10(a),
B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b),
D18(c)
voci D19(a), D19(b),
D19(c)
Nel conto economico
del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata
indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata
indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota
integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo
2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17)
dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427
sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società
indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni
richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla
redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a
norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono
redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Sezione X - Delle
modificazioni dello statuto
Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il notaio che ha
verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto [c.c. 2332, 2348, 2349,
2460], entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste
[c.c. 2330, 2438; disp. att. c.c. 211].
L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione,
iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene
non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del
presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni
successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi;
in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale,
verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il
pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non
produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica
dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo
integrale nella sua redazione aggiornata [c.c. 2193].
Art. 2437. Diritto di recesso.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso
alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della
clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo
dell'attività della società;
b) la trasformazione
della società;
c) il trasferimento
della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello
stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di
una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei
criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni
dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto
disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del
termine;
b) l'introduzione o
la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è
costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle
società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere
ulteriori cause di recesso.
Restano salve le
disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di
direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto
volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso
nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 2437-bis. Termini e modalità di esercizio.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il diritto di
recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita
entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del
domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della
categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se
il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è
esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le
quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può
essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta
giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato
lo scioglimento della società.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Il socio ha diritto
alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di
liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere
del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile,
tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue
prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione
delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che
precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Lo statuto può
stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione,
indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai
criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione
patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto
di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente
articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea;
ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie
spese.
In caso di
contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il
valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del
diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Art. 2437-quater. Procedimento di liquidazione.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
Art. 2437-quinquies. Disposizioni speciali per le società
con azioni quotate in mercati regolamentati.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Se le azioni sono
quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno
concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.
Art. 2437-sexies. Azioni riscattabili.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente
in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo
V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio
2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003,
n. 153)
Le disposizioni
degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle
azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso
l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
Art. 2438. Aumento di capitale.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Un aumento di
capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse
non siano interamente liberate [c.c. 2346, 2436, 2441].
In caso di
violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente
responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso
salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in
violazione del precedente comma.
Art. 2439. Sottoscrizione e versamenti.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Salvo quanto
previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di
nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società
almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte.
Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto
della sottoscrizione.
Se l'aumento di
capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza
di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare
dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente
previsto.
Art. 2440. Conferimenti di beni in natura e di crediti.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Se l'aumento di
capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si
applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
Art. 2441. Diritto di opzione.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153)
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in (Parola così sostituita dall’art. 19 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310) mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati (Parole così sostituite dall’art. 19 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310), anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto [disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art. 2442. Passaggio di riserve a capitale.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
L'assemblea può
aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili [c.c. 2424, n. 3, 2428].
In questo caso le
azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle
da essi già possedute [c.c. 2349].
L'aumento di
capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni
in circolazione.
Art. 2443. Delega agli amministratori.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Lo statuto può
attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il
capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale
facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri
cui gli amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al
secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante
modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto
comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data
della deliberazione.
Il verbale della
deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto
da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436 [c.c.
2626].
Art. 2444. Iscrizione nel registro delle imprese.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Nei trenta giorni
dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori
devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione
che l'aumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che
l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può
essere menzionato negli atti della società.
Art. 2445. Riduzione del capitale sociale.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
La riduzione del capitale [c.c. 2357] sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti [c.c. 2344], sia mediante rimborso del capitale ai soci [c.c. 2357], nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [c.c. 2964] nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione [c.c. 2188].
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l'opposizione [c.c. 1179, 2306, 2503; c.p.c. 119].
Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Quando risulta che
il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [c.c. 2413],
gli amministratori [c.c. 2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro
inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [c.c. 2364,
2364-bis]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione
patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del
comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono
restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni
che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio
successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea
ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In
mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il
pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto
nel registro delle imprese a cura degli amministratori [c.c. 2188, 2194].
Nel caso in cui le
azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua
modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di
cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si
applica in tal caso l'articolo 2436.
Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del
limite legale.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Se, per la perdita
di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e,
in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio
convocare l'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis] per deliberare la riduzione del
capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al
detto minimo, o la trasformazione della società [CC 2498, 2500, 2500-ter,
2500-sexies - octies].
Sezione XI - Dei patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Art. 2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente
in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo
V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio
2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003,
n. 153)
La società può:
a) costituire uno o
più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
b) convenire che nel
contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale
o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare
stesso, o parte di essi.
Salvo quanto
disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del
primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente
superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono
comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività
riservate in base alle leggi speciali.
Art. 2447-ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 2447-quater. Pubblicità della costituzione del
patrimonio destinato.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
La deliberazione
prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436.
Nel termine di
sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il
tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia
eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art. 2447-quinquies. Diritti dei creditori.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Decorso il termine
di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel
registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i
creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio
destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla
società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel
patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri,
la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la
deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde
nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la
responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto
illecito.
Gli atti compiuti in
relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
Art. 2447-sexies. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Art. 2447-septies. Bilancio.
(Il
capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a
2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da
2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con
avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153)
I beni e i rapporti
compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale
della società.
Per ciascun
patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto,
allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota
integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il
valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati
per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il
corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la
deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato
patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare
nella nota integrativa.
Art.
2447-octies. Assemblee speciali.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Per ogni categoria
di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo
2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e
sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di
controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di
responsabilità nei loro confronti;
2) sulla
costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle
modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle
controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri
oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante
comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
Art. 2447-novies. Rendiconto finale.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili (Periodo così sostituito dall’art. 20 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310)
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 2447-decies. Finanziamento destinato ad uno specifico affare.
(Il capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.
Sezione XII
Art. 2448. Effetti della pubblicazione nel registro delle
imprese.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Gli atti per i quali
il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono
opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni
compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma
precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati
nella impossibilità di averne conoscenza.
Sezione XIII - Delle società
con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Art. 2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti
pubblici.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Se lo Stato o gli
enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad
essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero
componenti del consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e
i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del
comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno
nominati.
Essi hanno i diritti
e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea [c.c. 2392, 2407, 2542]. Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2450. Amministratori e sindaci nominati
dallo Stato o da enti pubblici.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
[Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la
legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza
di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o
componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga
diversamente.
Qualora
uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio
sindacale deve essere scelto tra essi.] (Articolo abrogato dall’art. 3 del
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46)
Sezione XIV - Delle società
di interesse nazionale
Art. 2451. Norme applicabili.
(Il capo V del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2325 a 2461, è stato così sostituito con
l'attuale capo V, comprendente gli artt. da 2325 a 2451, dall'art. 1 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» 4
luglio 2003, n. 153)
Le disposizioni di
questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale,
compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per
tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la
trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Art. 2452. Responsabilità e partecipazioni.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nella società in
accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente [c.c. 1292]
e illimitatamente per le obbligazioni sociali [c.c. 2301], e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le
quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni [c.c. 2313, 2346,
2513, 2514].
Art. 2453. Denominazione sociale.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La denominazione
della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con
l'indicazione di società in accomandita per azioni [c.c. 2292, 2314, 2326, 2463,
2515, 2567].
Art. 2454. Norme applicabili.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Alla società in
accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per
azioni [c.c. 1350, n. 13, 2325], in quanto compatibili con le disposizioni
seguenti [c.c. 1373, 2102, 2725].
Art. 2455. Soci accomandatari.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo
deve indicare i soci accomandatari [c.c. 2316, 2542].
I soci accomandatari
sono di diritto amministratori [c.c. 2318, 2457, 2458] e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori [c.c. 2380-bis] della società per azioni [c.c.
2392].
Art. 2456. Revoca degli amministratori.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La revoca degli
amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni [c.c. 2368,
2369].
Se la revoca avviene
senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei
danni [c.c. 2383].
Art. 2457. Sostituzione degli amministratori.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6)
L'assemblea con la
maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire
l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio [c.c.
2383]. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata
dagli amministratori rimasti in carica [c.c. 2380-bis, 2386, 2458].
Il nuovo
amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento
dell'accettazione della nomina [c.c. 2318, 2455, 2475, 2542].
Art. 2458. Cessazione dall'ufficio di tutti i soci
amministratori.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
In caso di
cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se
nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e
i sostituti non hanno accettato la carica [c.c. 2457].
Per questo periodo il
collegio sindacale [c.c. 2397] nomina un amministratore provvisorio per il
compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario [c.c. 2323, 2454,
2457].
Art. 2459. Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di
responsabilità.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
I soci accomandatari
non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni
dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci [c.c. 2400,
2401] ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio
dell'azione di responsabilità [c.c. 2373, 2392, 2393, 2393-bis].
Art. 2460. Modificazioni dell'atto costitutivo.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le modificazioni
dell'atto costitutivo [c.c. 2365, 2436] devono essere approvate dall'assemblea
con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per
azioni [c.c. 2368, 2369, 2376], e devono inoltre essere approvate da tutti i
soci accomandatari.
Art. 2461. Responsabilità degli accomandatari verso i
terzi.
(Il capo VI del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2462 a 2471, è stato così sostituito con
l'attuale capo VI, comprendente gli artt. da 2452 a 2461, dall'art. 2 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La responsabilità
dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304 [c.c. 2313].
Il socio accomandatario
che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della
società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della
cessazione dall'ufficio [c.c. 2188].
Capo VII - Della
società a responsabilità limitata
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 2462. Responsabilità.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6)
Nella società a
responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
In caso di
insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui
l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità
prescritta dall'articolo 2470.
Art. 2463. Costituzione.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2521, 2643, n. 10, 2699, 2725] e deve indicare [c.c. 2295, 2477]:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione [c.c. 2463], contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società [c.c. 2250] e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro [c.c. 2327, 2482], sottoscritto e di quello versato [c.c. 2468];
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura [c.c. 2464];
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
Sezione II - Dei
conferimenti e delle quote
Art. 2464. Conferimenti.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente
in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale
capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17
gennaio 2003, n. 6)
Il valore dei conferimenti
non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Possono essere
conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto
costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione
dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il
venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il
versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno
corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la
fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti
di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254
e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente
liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può
anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi
assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione
d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo
lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con
il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso
la società.
Se viene meno la
pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei
novanta giorni.
Art. 2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.
Art. 2466. Mancata esecuzione dei conferimenti.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto [c.c. 2472].
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente [c.c. 2482].
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci [c.c. 2344].
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel
caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la
polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo
2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il
versamento del corrispondente importo di danaro.
Art. 2467. Finanziamenti dei soci.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Il rimborso dei finanziamenti
dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di
fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente
comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche
in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un
eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole
un conferimento.
Art. 2468. Quote di partecipazione.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. [Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352] (Periodo soppresso dall’art. 21 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).
Art. 2469. Trasferimento delle partecipazioni.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo [c.c. 2284, 2322, 2462, 2471, 2468].
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Art. 2470. Efficacia e pubblicità.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci [c.c. 2478, n. 1] secondo quanto previsto nel successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni
dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione.
Art. 2471. Espropriazione della partecipazione.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La partecipazione
può formare oggetto di espropriazione [c.c. 2462, 2910]. Il pignoramento si
esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del
giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla
società a cura del creditore.
Se la partecipazione
non è liberamente trasferibile [c.c. 2469, 2470] e il creditore, il debitore e
la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha
luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo
stesso prezzo.
Le disposizioni del
comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
Art. 2471-bis. Pegno, usufrutto e sequestro della
partecipazione.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La partecipazione
può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal
terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni
dell'articolo 2352.
Art. 2472. Responsabilità dell'alienante per i versamenti
ancora dovuti.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con
l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nel caso di cessione
della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente [c.c. 1292] con
l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel
libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti [c.c. 1408, 2466, 2964].
Il pagamento non può
essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è
rimasta infruttuosa [c.c. 2356].
Art. 2473. Recesso del socio.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se
è deliberato lo scioglimento della società.
Art. 2473-bis. Esclusione del socio.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo
può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In
tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la
possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale
sociale.
Art. 2474. Operazioni sulle proprie partecipazioni.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
In nessun caso la
società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero
accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro
sottoscrizione.
Sezione III -
Dell'amministrazione della società e dei controlli
Art. 2475. Amministrazione della società.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata
a uno o più soci [c.c. 2318, 2380-bis, 2455, 2457, 2463, n. 7] nominati con
decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina
degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando
l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio
di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad
esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia
costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere
che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli
amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del
progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni
di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di
competenza dell'organo amministrativo.
Art. 2475-bis. Rappresentanza della società.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Gli amministratori
hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai
poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di
nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi
che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Art. 2475-ter. Conflitto di interessi.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con
l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
I contratti conclusi
dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di
interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere
annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo.
Le decisioni
adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un
amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino
un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli
amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In
ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad
atti compiuti in esecuzione della decisione.
Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo
dei soci.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Gli amministratori
sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo
per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende
a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che
l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non
partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali [c.c. 2261, 2320] ed i
documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di
responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale
può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della
società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il
provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di
accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e
quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della
società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i
due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che
rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei
precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì
solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti
commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di
atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L'approvazione del
bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei
sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Art. 2477. Controllo legale dei conti.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni [c.c. 2478, n. 4].
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.
Art. 2478. Libri sociali obbligatori.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con
l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Oltre i libri e le
altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 [c.c. 2302], la società
deve tenere [c.c. 2709]:
1) il libro dei soci
[c.c. 2469], nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la
partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle
partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle
decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle
assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi
del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa
documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle
decisioni degli amministratori;
4) il libro delle
decisioni del collegio sindacale [c.c. 2477] o del revisore nominati ai sensi
dell'articolo 2477.
I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci
o del revisore.
I contratti della
società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono
opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel
numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al
pignoramento.
Art. 2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102]. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del
presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede
in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
Sezione IV - Delle
decisioni dei soci
Art. 2479. Decisioni dei soci.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione [c.c. 2351, 2463, 2468].
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
Art. 2479-bis. Assemblea dei soci.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo
determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza
la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei
soci [c.c. 2366].
Se l'atto
costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in
assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto
dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede
sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza
assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma
dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la
metà del capitale sociale.
L'assemblea è
presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da
quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la
deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale
sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Art. 2479-ter. Invalidità delle decisioni dei soci.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma (Così modificato dall’art. 22 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310). Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.
Sezione V - Delle modificazioni
dell'atto costitutivo
Art. 2480. Modificazioni dell'atto costitutivo.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le modificazioni
dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma
dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo
2436 [c.c. 1373, 2964; disp. att. c.c. 211].
Art. 2481. Aumento di capitale.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto costitutivo
può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale,
determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli
amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio,
deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
La decisione di
aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti
precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
Art. 2481-bis. Aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
In caso di decisione
di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il
diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi
possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui
all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai
soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell'articolo 2473.
La decisione di
aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini
entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini
non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene
comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La
decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte
dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta
dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di
capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla
decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente
consentito.
Salvo quanto
previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo
2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della
parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i
conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal
quinto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di
capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere
integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni
dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di
capitale è stato eseguito.
Art. 2481-ter. Passaggio di riserve a capitale.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La società può aumentare
il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio
in quanto disponibili.
In questo caso la
quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
Art. 2482. Riduzione del capitale sociale.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
(Il capo VII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo
legale.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Se, per la perdita
di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la
possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Art. 2482-quater. Riduzione del capitale per perdite e
diritti dei soci.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
In tutti i casi di
riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di
partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
Art. 2483. Emissione di titoli di debito.
(Il capo VII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito
con l'attuale capo VII, comprendente gli artt. da 2462 a 2483, dall'art. 3 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Se l'atto
costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso
l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze
necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai
sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In
caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce
risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non
siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di
emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del
rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle
imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei
possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a
particolari categorie di società e alle riserve di attività.
Capo VIII -
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Art. 2484. Cause di scioglimento.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Le società per azioni,
in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [c.c. 2250,
2485, 2486, 2519, 2710, 2711]:
1) per il decorso
del termine [c.c. 2272, n. 1, 2328, n. 13];
2) per il
conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo [c.c. 2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l'assemblea, all'uopo
convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per
l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea
[c.c. 2409];
4) per la riduzione
del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli
articoli 2447 e 2482-ter [c.c. 2327];
5) nelle ipotesi
previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione
dell'assemblea [c.c. 2272, n. 3, 2369];
7) per le altre
cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 2272, n. 5].
La società inoltre
si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le
disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello
scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e
5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la
causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto
costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono
determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Art. 2485. Obblighi degli amministratori.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Gli amministratori
devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e
procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi,
in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili
[c.c. 1292] per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e
dai terzi.
Quando gli
amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il
tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci,
accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere
iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
Art. 2486. Poteri degli amministratori.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Al verificarsi di
una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo
2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai
soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio
sociale.
Gli amministratori
sono personalmente e solidalmente [c.c. 1292] responsabili dei danni arrecati
alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni
compiuti in violazione del precedente comma.
Art. 2487. Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di
svolgimento della liquidazione.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Salvo che nei casi
previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia
già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo [c.c. 2328] o lo
statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente
all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei
soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei
liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di
liquidatori;
b) la nomina dei
liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della
società;
c) i criteri in base
ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con
particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa,
ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari
per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli
amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il
tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei
sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi,
adotta con decreto [c.c. 2309, 2332] le decisioni ivi previste.
L'assemblea può
sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori
possono essere revocati [c.c. 2275] dall'assemblea o, quando sussiste una
giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico
ministero [c.c. 2409].
Art. 2487-bis. Pubblicità della nomina dei liquidatori ed
effetti.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, dall'art.
4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati nella
«Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
La nomina dei
liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le
loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle
imprese.
Alla denominazione
sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in
liquidazione.
Avvenuta
l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e
consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data
di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al
periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene
redatto apposito verbale.
Art. 2487-ter. Revoca dello stato di liquidazione.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
La società può in
ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione
della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le
maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto
solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della
relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della
società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora
nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto
opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Art. 2488. Organi sociali.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496, dall'art.
4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati nella
«Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Le disposizioni
sulle decisioni dei soci, sulle assemblee [c.c. 2363] e sugli organi
amministrativi e di controllo [c.c. 2366, 2367, 2543] si applicano, in quanto
compatibili, anche durante la liquidazione.
Art. 2489. Poteri, obblighi e responsabilità dei
liquidatori.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Salvo diversa
disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno
il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori
debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste
dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di
responsabilità degli amministratori.
Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
I liquidatori devono
redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di
esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto
dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto
compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i
liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali,
della liquidazione, ed i princìpi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota
integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione
adottati.
Nel primo bilancio successivo
alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di
valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e
conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la
documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma
dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista
una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste
di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare
le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve
indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre
tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente
articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese [c.c.
2188] con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
Art. 2491. Poteri e doveri particolari dei liquidatori.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Se i fondi
disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i
liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora
dovuti [c.c. 2280].
I liquidatori non
possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo
che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di
somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i
liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del
socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori
sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
Art. 2492. Bilancio finale di liquidazione.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Compiuta la
liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale [c.c. 2311],
indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione
dell'attivo.
Il bilancio,
sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese [c.c. 2188, 2626].
Nei novanta giorni
successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito [c.c. 2964], ogni socio può
proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono
essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono
intervenire [c.p.c. 105]. La trattazione della causa ha inizio quando sia
decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non
intervenuti [c.c. 2378, 2909].
Art. 2493. Approvazione tacita del bilancio.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Decorso il termine
di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di
liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati
di fronte ai soci [c.c. 2311, 2625].
Indipendentemente
dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto
del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
Art. 2494. Deposito delle somme non riscosse.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Le somme spettanti
ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto
deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate
presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei
numeri delle azioni, se queste sono al portatore [c.c. 2355, 2355-bis]
Art. 2495. Cancellazione della società.
(Il capo VIII del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2498 a 2504-decies, è stato così
sostituito con l'attuale capo VIII, comprendente gli artt. da 2484 a 2496,
dall'art. 4 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati
nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, e 18 luglio 2003, n. 165)
Approvato il
bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese.
Ferma restando
l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso
da colpa di questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro un anno
dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Art. 2496. Deposito dei libri sociali.
Compiuta la
liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo
2494, i libri della società [c.c. 2421] devono essere depositati e conservati
per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188, 2220,
2312, 2964]; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
Capo IX - Direzione e
coordinamento di società
(Il capo IX del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2505 a 2510, è stato così sostituito con
l'attuale capo IX, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5
del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153)
Art. 2497. Responsabilità.
(Il capo IX del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2505 a 2510, è stato così sostituito con
l'attuale capo IX, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5
del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153)
Le società o gli
enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società,
agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei
princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per
il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione
sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata
all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il
danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di
direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido
chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio
conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il
creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti
dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai
creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o
dal commissario straordinario.
Art. 2497-bis. Pubblicità.
(Il capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2505 a 2510, è stato così sostituito con l'attuale capo IX, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
Art. 2497-ter. Motivazione delle decisioni.
(Il capo IX del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2505 a 2510, è stato così sostituito con
l'attuale capo IX, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5
del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153)
Le decisioni delle
società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa
influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla
decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui
all'articolo 2428.
Art. 2497-quater. Diritto di recesso.
(Il capo IX del titolo V del libro V, comprendente
in origine gli artt. da 2505 a 2510, è stato così sostituito con l'attuale capo
IX, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5 del D.L.vo 17
gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazzetta
Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153)
Il socio di società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
a) quando la società
o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha
deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di
attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore
del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi
esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in
tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera
partecipazione del socio;
c) all'inizio ed
alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si
tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva
un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga
promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a
seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il
diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a
responsabilità limitata .
Art. 2497-quinquies. Finanziamenti nell'attività di
direzione e coordinamento.
(Il capo IX del titolo V del libro V,
comprendente in origine gli artt. da 2505 a 2510, è stato così sostituito con
l'attuale capo IX, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5
del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153)
Ai finanziamenti
effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si
applica l'articolo 2467.
Art.
2497-sexies. Presunzioni.
(Il capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli artt. da 2505 a 2510, è stato così sostituito con l'attuale capo IX, comprendente gli artt. da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 4 luglio 2003, n. 153, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.
[Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti] (Comma soppresso).
Art. 2497-septies. Coordinamento fra società.
(Articolo inserito dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio
2004, n. 37)
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Sezione I - Della
trasformazione
Art. 2498. Continuità dei rapporti giuridici.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Con la trasformazione
l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i
rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Art. 2499. Limiti alla trasformazione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Può farsi luogo alla
trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano
incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
Art. 2500. Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di
trasformazione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La trasformazione
[c.c. 2437 - 2437-sexies] in società per azioni [c.c. 2325], in accomandita per
azioni [c.c. 2452] o a responsabilità limitata [c.c. 2462] deve risultare da
atto pubblico [c.c. 2328, 2504, 2699, 2725], contenente le indicazioni previste
dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato [c.c. 2369, 2447].
L'atto di
trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato [c.c.
2188, 2629; disp. att. c.c. 211] ed alle forme di pubblicità relative, nonché
alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la
trasformazione.
La trasformazione ha
effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
Art. 2500-bis. Invalidità della trasformazione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Eseguita la
pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di
trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il
diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti
all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Art. 2500-ter. Trasformazione di società di persone.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Salvo diversa
disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in
società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al
socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti
dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione
deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi
dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a
norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata,
dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in
accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto
comma dell'articolo 2343.
Art. 2500-quater. Assegnazione di azioni o quote.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Nel caso previsto
dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero
di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto
disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha
diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura
corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva
precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci
ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui
al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono
proporzionalmente.
Art. 2500-quinquies. Responsabilità dei soci.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La trasformazione
non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le
obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma
dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro
consenso alla trasformazione.
Il consenso si
presume [c.c. 2727] se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione
sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la
prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione [c.c. 2964].
Art. 2500-sexies. Trasformazione di società di capitali.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Salvo diversa
disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione [CC 2437 -
2437-sexies] di società di capitali in società di persone è adottata con le
maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il
consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori
devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti
della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la
sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per
deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di
ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha
diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della
sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la
trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente
anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
Art. 2500-septies. Trasformazione eterogenea da società di
capitali.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società
disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in
consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni
non riconosciute e fondazioni.
Si applica
l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione
deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto,
e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di
trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II
del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
Art. 2500-octies. Trasformazione eterogenea in società di
capitali.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
I consorzi, le
società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le
fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V,
VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di
trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità;
nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta
dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di
associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o,
per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa
per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità
e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla
trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso
accordo tra gli stessi.
La trasformazione di
fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta
dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le
disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
Art. 2500-novies. Opposizione dei creditori.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
In deroga a quanto
disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha
effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari
previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il
pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono,
nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Sezione II - Della
fusione delle società
Art. 2501. Forme di fusione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La fusione di più
società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante
l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2501-bis. Fusione a seguito di acquisizione
con indebitamento.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis
2501-ter. Progetto di fusione.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [c.c. 2249, 2250];
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2440];
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [c.c. 2350];
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [c.c. 2348];
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
2501-quater. Situazione patrimoniale.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società [c.c. 2436].
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio [c.c. 2423] dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies. Relazione dell'organo
amministrativo.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione [c.c. 2425].
2501-sexies. Relazione degli esperti.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.
2501-septies. Deposito di atti.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261, 2320, 2422, 2454, 2478].
Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La fusione è decisa
da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo
progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale
approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della
maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla
fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la
modificazione dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione
può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che
non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
Art. 2502-bis. Deposito e iscrizione della decisione di
fusione.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente
gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17
gennaio 2003, n. 6)
La deliberazione di
fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per
l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di
fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per
l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo
2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata
dai capi V, VI, VII.
Art. 2503. Opposizione dei creditori.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La fusione può
essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste
dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle
società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma
dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le
società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale
asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma
dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle
società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei
suddetti creditori.
Se non ricorre
alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel
suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso
l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Art. 2503-bis. Obbligazioni.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
I possessori di
obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a
norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea
degli obbligazionisti [c.c. 2412].
Ai possessori di
obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto
di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso
[c.c. 2441].
Ai possessori di
obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione
devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima
della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata
dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.
Art. 2504. Atto di fusione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'atto di fusione
deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui
compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella
incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei
luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella
che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo
alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può
precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Art. 2504-bis. Effetti della fusione.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri (Periodo aggiunto dall’art. 23 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310). Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
Art. 2504-ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La società che
risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite
di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società
incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di
interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
Art. 2504-quater. Invalidità della fusione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Eseguite le
iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504,
l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il
diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi
danneggiati dalla fusione.
Art. 2505. Incorporazione di società interamente possedute.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Alla fusione per
incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le
quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter,
primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o
lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in
un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con
deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi,
sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società
partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto
alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies, primo
comma, numeri 1 e 2.
I soci della società
incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale
possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni
dal deposito di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la
decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima
sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
Art. 2505-bis. Incorporazione di società possedute al
novanta per cento.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Alla fusione per
incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta
per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società
incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società
incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti
per il recesso.
L'atto costitutivo o
lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più
società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni
o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo,
con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le
disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che
l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la
società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la
decisione di fusione da parte della società incorporata.
Si applica la
disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
Art. 2505-ter. Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento
di fusione nel registro delle imprese.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Alle iscrizioni nel
registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504
conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
Art. 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con
capitale rappresentato da azioni.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
Se alla fusione non
partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società
cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501,
secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo
2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle
società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter,
quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla
metà.
Sezione III - Della
scissione delle società
Art. 2506. Forme di scissione.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2506-bis. Progetto di scissione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal
quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter
ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a
ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione
di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di
assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le
società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato
a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del
rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo
parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del
passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in
solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e
le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di
scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle
partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione
originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non
approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un
corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso,
indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di
scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo
2501-ter.
Art. 2506-ter. Norme applicabili.
(Il capo X del titolo V del libro V, comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505 (Parola aggiunta dall’art. 24 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310), 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.
Art. 2506-quater. Effetti della scissione.
(Il capo X del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto dall'art. 6 del
D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6)
La scissione ha
effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro
delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia
stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante
costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo
2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si
applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.
Qualunque società
beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società
scissa.
Ciascuna società è
solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto
ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti
dalla società cui fanno carico.
Capo XI - Delle
società costituite all'estero
(Il capo XI del titolo V del libro V, comprendente
gli artt. da 2507 a 2510, è stato aggiunto dall'art. 7 del D.L.vo 17 gennaio
2003, n. 6)
Art. 2507. Rapporti con il diritto comunitario.
(Il capo XI del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2507 a 2510, è stato aggiunto dall'art. 7 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6)
L'interpretazione ed
applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in
base ai princìpi dell'ordinamento delle Comunità europee.
Art. 2508. Società estere con sede secondaria nel territorio
dello Stato.
(Il capo XI del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2507 a 2510, è stato aggiunto dall'art. 7 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6)
Le società
costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o
più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna
sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti
sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il
cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri.
Ai terzi che hanno
compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti
pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati
nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società
costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi
secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella
corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono
essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere
altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è
iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
Art. 2509. Società estere di tipo diverso da quelle
nazionali.
(Il capo XI del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2507 a 2510, è stato aggiunto dall'art. 7 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6)
Le società
costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo
codice, sono soggette alle norme della società per azioni [c.c. 2325], per ciò
che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel
registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori [c.c. 2188,
2392, 2394, 2394-bis].
Art. 2509-bis. Responsabilità in caso di inosservanza delle
formalità.
(Il capo XI del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2507 a 2510, è stato aggiunto dall'art. 7 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6)
Fino all'adempimento
delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società
rispondono illimitatamente e solidalmente [c.c. 1292] per le obbligazioni
sociali [c.c. 29, 33, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2615].
Art. 2510. Società con prevalenti interessi stranieri.
(Il capo XI del titolo V del libro V,
comprendente gli artt. da 2507 a 2510, è stato aggiunto dall'art. 7 del D.L.vo
17 gennaio 2003, n. 6)
Sono salve le
disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari
condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali
siano rappresentati interessi stranieri [c.n. 143, 751].