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TITOLO IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni
industriali
Capo I - Del
diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575. Oggetto del diritto.
Formano oggetto del diritto di autore le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e
alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [c.c.
2424, n. 4, 2579, 2580].
Art. 2576. Acquisto del diritto.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 2577. Contenuto del diritto.
L'autore ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569,
2581, 2584, 2592] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni
forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti
dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera [c.c. 2589] e può
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione
[c.c. 2579, 2582].
Art. 2578. Progetti di lavori.
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di
altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei
progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso [c.c. 2579] da coloro
che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579. Interpreti ed esecutori.
Agli artisti, attori o interpreti di opere o
composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o
composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in
dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità
fissati dalle leggi speciali [c.c. 2575, 2583], indipendentemente dall'eventuale
retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione,
il diritto ad un equo compenso [c.c. 2578] nei confronti di chiunque diffonda o
trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida,
registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica
od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od
esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti
esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione [c.c. 2577, 2582].
Art. 2580. Soggetti del diritto.
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi
aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali [c.c.
2575, 2583].
[L'autore
che ha compiuto diciotto anni [c.c. 2] ha capacità di compiere tutti gli atti
giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne
derivano] (Comma abrogato dall'art. 12
della legge 8 marzo 1975, n. 39).
Art. 2581. Trasferimento dei diritti di utilizzazione.
I diritti di utilizzazione sono trasferibili [c.c.
2582, 2589].
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere
provato per iscritto [c.c. 2577, 2725].
Art. 2582. Ritiro dell'opera dal commercio.
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha
diritto di ritirare l'opera dal commercio [c.c. 2579], salvo l'obbligo
d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583. Leggi speciali.
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e
la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [c.c. 2580].
Capo II - Del
diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584. Diritto di esclusività.
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione
industriale [c.c. 2424, n. 4] ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2577,
2592, 2593, 2598] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle
condizioni stabilite dalla legge [c.c. 2588, 2589]. Il diritto si estende anche
al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Art. 2585. Oggetto del brevetto.
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove
invenzioni [c.c. 2569, 2593] atte ad avere un'applicazione industriale, quali un
metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un
utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati
risultati industriali [c.c. 2586].
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli
risultati indicati dall'inventore.
Art. 2586. Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di
fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
[Se il
metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il
brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare
oggetto di brevetto] [c.c. 2585] (Comma
abrogato dall'art. 13 del D.L.vo 19 marzo 1996, n. 198).
Art. 2587. Brevetto dipendente da brevetto altrui.
Il brevetto per invenzione industriale, la cui
attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari
di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di
essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [c.c.
2590, 2591].
Art. 2588. Soggetti del diritto.
Il diritto di brevetto spetta all'autore
dell'invenzione e ai suoi aventi causa [c.c. 2584, 2589].
Art. 2589. Trasferibilità.
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali,
tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili [c.c. 2577,
2581, 2584, 2588, 2590].
Art. 2590. Invenzione del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere
riconosciuto autore [c.c. 2589] dell'invenzione fatta nello svolgimento del
rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi
all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali [c.c. 2587, 2591].
Art. 2591. Rinvio alle leggi speciali.
Le condizioni e le modalità per la concessione del
brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati
dalle leggi speciali [c.c. 2587, 2590, 2592].
Capo III - Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli
(Rubrica
così sostituita dall'art. 21 del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 95)
Art. 2592. Modelli di utilità.
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un
brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse,
strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di
applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2577, 2584,
2591, 2593, 2598] di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei
prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non
comprende la protezione delle singole parti.
Art. 2593. Modelli e disegni.
(Articolo così
sostituito dall'art. 21 del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 95)
Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.
Art. 2594. Norme applicabili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 21 del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 95)
Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati
in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le
modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei
diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.