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Capo I - Disposizioni
generali
Art. 2222. Contratto d'opera.
Quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia
una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655].
Art. 2223. Prestazione della materia.
Le disposizioni di questo capo si osservano
anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non
abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si
applicano le norme sulla vendita [c.c. 1470, 1658].
Art. 2224. Esecuzione dell'opera.
Se il prestatore d'opera non procede
all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite [c.c. 1662] dal
contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine,
entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni [c.c.
1454].
Trascorso inutilmente il termine fissato, il
committente può recedere dal contratto [c.c. 1373, 2227], salvo il diritto al
risarcimento dei danni [c.c. 1218].
Art. 2225. Corrispettivo.
Il corrispettivo [c.c. 2222], se non è
convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe
professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [c.c. 1657] in relazione al
risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [c.c. 1709,
1755, 2233].
Art. 2226. Difformità e vizi dell'opera.
L'accettazione espressa o tacita dell'opera
libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi
della medesima [c.c. 1578], se all'atto dell'accettazione questi erano noti al
committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati
dolosamente occultati [c.c. 1512, 1665, 1745].
Il committente deve, a pena di decadenza
denunziare le difformità e i vizi occulti [c.c. 1490, 1667] al prestatore
d'opera entro otto giorni dalla scoperta [c.c. 1495, 2964]. L'azione si
prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di
difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668 [c.c. 2946].
Art. 2227. Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto
[c.c. 1373, 2224], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo
indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato
guadagno [c.c. 1372, 1671, 2237].
Art. 2228. Impossibilità
sopravvenuta della esecuzione dell'opera.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non
imputabile ad alcuna delle parti [c.c. 1464], il prestatore d'opera ha diritto
ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte
dell'opera compiuta [c.c. 1672, 2231, 2237].
Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali.
La legge determina le professioni
intellettuali [c.c. 2068, 2956, n. 2] per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi o elenchi [c.c. 2061].
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione
negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare
sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (*), sotto la
vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [c.c. 2642].
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la
cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che
importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della
professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini
stabiliti dalle leggi speciali.
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(*) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di
diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta
con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni
sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2230. Prestazione d'opera intellettuale.
Il contratto che ha per oggetto una
prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto
compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del
capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 2231. Mancanza d'iscrizione.
Quando l'esercizio di un'attività
professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione
eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della
retribuzione [c.c. 2034].
La cancellazione dall'albo o elenco risolve
il contratto in corso [c.c. 2399], salvo il diritto del prestatore d'opera al
rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro
compiuto [c.c. 1672, 2228, 2237].
Art. 2232. Esecuzione
dell'opera.
Il prestatore d'opera deve eseguire
personalmente l'incarico assunto [c.c. 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la
propria direzione e responsabilità [c.c. 1228], di sostituti e ausiliari, se la
collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è
incompatibile con l'oggetto della prestazione [c.c. 1717].
Art. 2233. Compenso.
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e
non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal
giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il
professionista appartiene] [c.c. 1657, 1709, 1755, 2225] (*).
In ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono
nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (Comma così
sostituito dall’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
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(*) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di
diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta
con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni
sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2234. Spese e acconti.
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve
anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e
corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235. Divieto di ritenzione.
Il prestatore d'opera non può ritenere le
cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla
tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [c.c. 2961].
Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera.
Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [c.c. 1176, 2104].
Art. 2237. Recesso.
Il cliente può recedere dal contratto [c.c.
1373], rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il
compenso per l'opera svolta [c.c. 1671, 2227, 2231].
Il prestatore d'opera può recedere dal
contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese
fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al cliente [c.c. 1672, 2228].
Il recesso del prestatore d'opera deve essere
esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238. Rinvio.
Se l'esercizio della professione costituisce
elemento di un'attività organizzata in forma di impresa [c.c. 2082], si
applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso se l'esercente una professione
intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle
sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.