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TITOLO III - Del lavoro autonomo

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 2222. Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655].

 

  

Art. 2223. Prestazione della materia.

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [c.c. 1470, 1658].

 

 

Art. 2224. Esecuzione dell'opera.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite [c.c. 1662] dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni [c.c. 1454].

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [c.c. 1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento dei danni [c.c. 1218].

 

 

Art. 2225. Corrispettivo.

Il corrispettivo [c.c. 2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [c.c. 1657] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [c.c. 1709, 1755, 2233].

 

  

Art. 2226. Difformità e vizi dell'opera.

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [c.c. 1578], se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [c.c. 1512, 1665, 1745].

Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti [c.c. 1490, 1667] al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta [c.c. 1495, 2964]. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668 [c.c. 2946].

 

  

Art. 2227. Recesso unilaterale dal contratto.

Il committente può recedere dal contratto [c.c. 1373, 2224], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [c.c. 1372, 1671, 2237].

 

 

  

Art. 2228. Impossibilità sopravvenuta della esecuzione dell'opera.

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [c.c. 1464], il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta [c.c. 1672, 2231, 2237].

 

  

Capo II - Delle professioni intellettuali

 

Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali [c.c. 2068, 2956, n. 2] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [c.c. 2061].

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (*), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [c.c. 2642].

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

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 (*) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

 

 

Art. 2230. Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

 

 

Art. 2231. Mancanza d'iscrizione.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [c.c. 2034].

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso [c.c. 2399], salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [c.c. 1672, 2228, 2237].

 

  

Art. 2232. Esecuzione dell'opera.

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto [c.c. 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [c.c. 1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [c.c. 1717].

 

  

Art. 2233. Compenso.

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] [c.c. 1657, 1709, 1755, 2225] (*).

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli  avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (Comma così sostituito dall’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

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 (*) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

 

  

Art. 2234. Spese e acconti.

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

 

  

Art. 2235. Divieto di ritenzione.

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [c.c. 2961].

 

 

Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [c.c. 1176, 2104].

 

  

Art. 2237. Recesso.

Il cliente può recedere dal contratto [c.c. 1373], rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [c.c. 1671, 2227, 2231].

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [c.c. 1672, 2228].

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

 

 

Art. 2238. Rinvio.

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa [c.c. 2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.