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TITOLO II - Del lavoro nell'impresa
Sezione I - Dell'imprenditore
Art. 2082. Imprenditore.
È imprenditore [c.c. 1824, 2710] chi esercita
professionalmente [c.c. 2070] una attività economica [c.c. 2062, 2069]
organizzata [c.c. 1655, 2195, 2238, 2247] al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi [c.c. 1330, 1368, 1722, n. 4, 1824, 2085, 2135,
2195, 2555, 2597].
Art. 2083. Piccoli imprenditori.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del
fondo [c.c. 1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202,
2214].
Art. 2084. Condizioni per l'esercizio dell'impresa.
La legge determina le categorie d'imprese il cui
esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse
categorie d'imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2085. Indirizzo della produzione.
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli
scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato
dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] [c.c.
2082, 2088] (*).
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei
quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese [Cost.
41, 43].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [c.c. 2094, 2104, 2145].
Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37].
Art. 2088. Responsabilità dell'imprenditore (*).
[L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa
ai princìpi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano [c.c.
2085] e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi,
in conformità della legge e delle norme corporative].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2089. Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore (*).
[Se
l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo
nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia
nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e
richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui
fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova
eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo 2091].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2090. Procedimento (*).
[Il
presidente della magistratura del lavoro, ricevuta la istanza del pubblico
ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un
termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.
La magistratura del lavoro decide in camera di
consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di
decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene
l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene
necessarie.
Contro la sentenza della magistratura del lavoro
l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a
norma dell'articolo 426 del codice di procedura civile].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2091. Sanzioni (*).
[La
magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine
entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.
Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine
fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio
dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia
nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa,
scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee,
e determinandone i poteri e la durata.
Se si tratta di società, la magistratura del lavoro,
anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la
società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre
persone riconosciute idonee].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2092. Sanzioni previste da leggi speciali (*).
[Le
disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le
trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari
sanzioni a di lui carico].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2093. Imprese esercitate da enti pubblici (*).
[Le
disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle
associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le
disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate].
Sono salve le diverse disposizioni della legge [c.c.
2221].
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(*) Il
primo e il secondo comma sono da ritenersi abrogati per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Sezione II - Dei collaboratori dell'imprenditore
Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore [Cost.
36; c.c. 3, 2086, 2104].
Art. 2095. Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in
dirigenti, quadri, impiegati e operai (Comma
così sostituito dall'art. 1 della legge 13 maggio 1985, n. 190).
Le leggi speciali [e le norme corporative] (*), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [c.c. 2120].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Sezione III -
Del rapporto di lavoro
§ 1 Della
costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096. Assunzione in prova.
Salvo diversa disposizione [delle norme corporative]
(*), l'assunzione del prestatore di lavoro [c.c. 3, 2071] per un periodo di
prova deve risultare da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2241, 2725].
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono
rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del
patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal contratto [c.c. 1373], senza l'obbligo di preavviso o d'indennità.
Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di
recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene
definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di
lavoro [c.c. 2120].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2097. Durata del contratto di lavoro.
(Articolo
abrogato dall'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 230)
[Il contratto di lavoro si reputa a tempo
indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da
atto scritto.
In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è
priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il
contratto a tempo indeterminato.
Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza
del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si
considera a tempo indeterminato.
Salvo diversa disposizione delle norme corporative se
il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque
anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere
da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione
dell'articolo 2118].
Art. 2098. Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro.
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza
delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di
lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali [c.n.
125, 126].
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico
ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data
dell'assunzione del prestatore di lavoro [c.c. 2126, 2964].
§ 2 Dei
diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099. Retribuzione (*).
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere
stabilita a tempo o a cottimo [c.c. 2100, 2108, 2131] e deve essere corrisposta
nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei
termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra
le parti, la retribuzione è determinata dal giudice [tenuto conto ove occorra,
del parere delle associazioni professionali].
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito
in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti [c.c. 2102], con
provvigione o con prestazioni in natura.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2100. Obbligatorietà del cottimo.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito
secondo il sistema del cottimo [c.c. 2099] quando, in conseguenza
dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato
ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base
al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione [c.c. 2127, 2131].
[Le norme corporative determinano i rami di
produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma
precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2101. Tariffe di cottimo.
[Le
norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano
definitive se non dopo un periodo di esperimento.
Le tariffe possono essere sostituite o modificate
soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e
in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della
tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito
dalle norme corporative] (*).
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai
prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa
di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve
altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo
impiegato.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2102. Partecipazione agli utili.
Se [le norme corporative o] (*) la convenzione non
dispongono diversamente, la partecipazione agli utili [c.c. 2099] spettante al
prestatore di lavoro [c.c. 2093, 2554] è determinata in base agli utili netti
dell'impresa [c.c. 2349], e, per le imprese soggette alla pubblicazione del
bilancio [c.c. 2423, 2464, 2491, 2516], in base agli utili netti risultanti dal
bilancio regolarmente approvato e pubblicato [c.c. 2431, 2435].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2103. Mansioni del lavoratore.
(Articolo così
sostituito dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e
da quello superiore della produzione nazionale [c.c. 1176].
Deve inoltre osservare le disposizioni per
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende [c.c. 2086, 2094,
2236].
Art. 2105. Obbligo di fedeltà.
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per
conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare
notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o
farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio [c.c. 2125].
Art. 2106. Sanzioni disciplinari.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due
articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2107. Orario di lavoro.
La durata giornaliera e settimanale della prestazione
di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali [o dalle
norme corporative] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2108. Lavoro straordinario e notturno.
In caso di prolungamento dell'orario normale [c.c.
2099], il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie
con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni
periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al
lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro
straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della
maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2109. Periodo di riposo.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di
riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica [Cost. 36].
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto
servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito [c.c. 2243], possibilmente
continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle
esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di
tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative] (*), dagli usi
o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di
preavviso indicato nell'articolo 2118 [c.c. 2751, n. 4].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2110. Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.
In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o
di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (*) non stabiliscono forme
equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi
speciali [dalle norme corporative] (*), dagli usi o secondo equità [Cost. 38;
disp. att. c.c. 98].
Nei casi indicati nel comma precedente,
l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118,
decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (*), dagli
usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause
anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio [c.c. 2120, 2752, n.
4].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2111. Servizio militare.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro [salvo diverse disposizioni delle norme corporative] (*).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le
disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente [c.c. 2119].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 18)
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile
il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali
ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo
che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti
collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso
ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda
non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi
al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli
effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità [c.c. 978, 1615, 2561, 2562].
Art. 2113. Rinunzie e transazioni.
(Articolo così
sostituito dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533)
Le rinunzie [c.c. 1236] e le transazioni [c.c. 1965,
1966], che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile,
non sono valide [c.c. 2934].
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [c.c. 2964], entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi
precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411
del codice di procedura civile.
§ 3 Della
previdenza e dell'assistenza
Art. 2114. Previdenza ed assistenza obbligatorie.
Le leggi speciali [e le norme corporative] (*)
determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le
contribuzioni e prestazioni relative [c.c. 242].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2115. Contribuzioni.
Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme
corporative] (*) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in
parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza [c.c. 2753, 2754].
L'imprenditore è responsabile del versamento del
contributo, anche per la parte che è carico del prestatore di lavoro, salvo il
diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [c.c. 2116].
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli
obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza [c.c. 1418, 1419].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2116. Prestazioni.
Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono
dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato
regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza,
salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] (*).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le
istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare
contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le
prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al
prestatore di lavoro.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2117. Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che
l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di
lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o
del prestatore di lavoro [c.c. 2123, 2740; c.p.c. 545].
§ 4
Dell'estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
di lavoro a tempo indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e
nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (*), dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto
verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione
che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [c.c. 1750, 2948, n. 5].
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro
nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [c.c.
2751, n. 4; c.p.c. 545].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2119.
Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
[c.c. 1373] prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo
determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche
provvisoria, del rapporto [c.c. 2103]. Se il contratto è a tempo indeterminato,
al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore [c.c. 2221] o la liquidazione coatta
amministrativa dell'azienda [c.c. 2111].
Art. 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro
nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per
cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto
al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a
quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori
a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di
rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data
della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e
comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta
nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa
anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono
altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.
Art. 2121. Computo dell'indennità di mancato preavviso.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297)
L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi
computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o
ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di
quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o
in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi
tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del
vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 2122. Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le
indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge,
ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il
terzo grado [c.c. 74, 76] e agli affini entro il secondo grado [c.c. 78, 1751].
La ripartizione delle indennità, se non vi è
accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma,
le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [c.c.
565].
È nullo ogni patto anteriore alla morte del
prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità
[c.c. 458].
Art. 2123. Forme di previdenza.
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto
volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a
norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto
di percepire per effetto degli atti medesimi [c.c. 1751].
Se esistono fondi di previdenza formati con il
contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione
della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto [c.c.
2117].
Art. 2124. Certificato di lavoro.
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro,
all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa,
l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo
durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e
delle mansioni esercitate [c.c. 2113, 2246].
Art. 2125. Patto di non concorrenza.
Il patto con il quale si limita lo svolgimento
dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione
del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2725],
se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il
vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di
luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a
cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è
pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [c.c. 2105,
2557, 2596].
§ 5
Disposizioni finali
Art. 2126. Prestazione di fatto con violazione di legge.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro
non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [c.c.
1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa [c.c. 1343].
Se il lavoro è stato prestato con violazione di
norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto
alla retribuzione [c.c. 2098].
Art. 2127. Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo.
È vietato all'imprenditore di affidare ai propri
dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e
retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi [c.c. 2100].
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore
risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal
proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi
stipulati.
Art. 2128. Lavoro a domicilio.
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le
disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del
rapporto.
Art. 2129. Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai
prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici salvo che il rapporto sia
diversamente regolato dalla legge [disp. att. c.c. 98].
Sezione
IV - Del tirocinio
Art. 2130. Durata del tirocinio.
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti
stabiliti [dalle norme corporative o] (*) dagli usi [c.c. 2048; disp. att. c.c.
195].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2131. Retribuzione.
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la
forma del salario a cottimo [c.c. 2099, 2100].
Art. 2132. Istruzione professionale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista
frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai
lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art. 2133. Attestato di tirocinio.
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il
quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un
attestato del tirocinio compiuto [c.c. 2124].
Art. 2134. Norme applicabili al tirocinio.
Al tirocinio si applicano le disposizioni della
sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto
e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme
corporative] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Sezione
I - Disposizioni generali
Art.
2135. Imprenditore agricolo.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228)
È imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Art. 2136. Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.
Le norme relative alla iscrizione nel registro delle
imprese [c.c. 2188, 2195] non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo
quanto è disposto dall'articolo 2200.
Art. 2137. Responsabilità dell'imprenditore agricolo.
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa sul fondo
altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme
corporative] (*) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2138. Dirigenti e fattori di campagna.
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio
dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati
per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative] (*) e, in
mancanza, dagli usi.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2139. Scambio di mano d'opera o di servizi.
Tra piccoli imprenditori agricoli [c.c. 2083] è
ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
Art. 2140. Comunioni tacite familiari.
(Articolo
abrogato dall'art. 205 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi].
Sezione II - Della mezzadria
Art. 2141. Nozione.
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro [c.c.
2082, 2765], in proprio e quale capo di una famiglia colonica [c.c. 2150], si
associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività
connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia
il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse [c.c.
2155, 2156, 2164, 2187].
Art. 2142. Famiglia colonica.
La composizione della famiglia colonica [c.c. 846]
non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente,
salvi i casi di matrimonio, di adozione [c.c. 291] e di riconoscimento di figli
naturali [c.c. 250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica
devono risultare dal libretto colonico [c.c. 2150, 2161].
Art. 2143. Mezzadria a tempo indeterminato.
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende
convenuta per la durata di un anno agrario, [salvo diverse disposizioni delle
norme corporative] (*), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è
stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati
[dalle norme corporative] (*), dalla convenzione o dagli usi [c.c. 1630, 2165,
2964].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2144. Mezzadria a tempo determinato.
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto
alla scadenza del termine.
Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo
precedente [c.c. 2964], il contratto s'intende rinnovato di anno in anno [c.c.
1596, 2172].
Art. 2145. Diritti ed obblighi del concedente.
Il concedente conferisce il godimento del podere,
dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per
la famiglia colonica [c.c. 2146, 2765].
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il
quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria [c.c. 2086, 2147,
2155, 2156, 2167, 2173].
Art. 2146. Conferimento delle scorte.
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente
e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme
corporative] (*), della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione
dei rispettivi conferimenti [c.c. 2145, 2163].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2147. Obblighi del mezzadro.
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le
direttive del concedente e le necessità della coltivazione [c.c. 2145], il
lavoro proprio e quello della famiglia colonica [c.c. 2173].
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni
[delle norme corporative] (*), della convenzione o degli usi, la spesa della
mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere
[c.c. 2149].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2148. Obblighi di residenza e di custodia.
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel
podere con la famiglia colonica [c.c. 2142].
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale
stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [c.c.
1176, 1768, 2167], e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso
contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a
favore di terzi.
Art. 2149. Divieto di subconcessione.
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né
affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente
[c.c. 1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173].
Art. 2150. Rappresentanza della famiglia colonica.
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro
rappresenta [c.c. 1387], nei confronti del concedente, i componenti della
famiglia colonica [c.c. 2141].
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio
della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia
colonica [c.c. 1294, 2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono
con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151. Spese per la coltivazione.
Le spese per la coltivazione del podere e per
l'esercizio delle attività connesse [c.c. 2135], escluse quelle per la mano
d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente [c.c. 2765] e
del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente [le norme
corporative] (*), la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il
concedente deve anticipare senza interesse [c.c. 1282, 1815] sino alla scadenza
dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo
rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [c.c. 1652, 2154].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2152. Miglioramenti (*).
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul
podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano
forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo
verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita [dalle
norme corporative] dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice,
[sentite, ove occorra, le associazioni professionali] e tenuto conto
dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2153. Riparazioni di piccola manutenzione.
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative]
(*), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di
piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro di cui egli
e la famiglia colonica si servono [c.c. 1576, 1577, 1621, 2765].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2154. Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica.
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per
scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni
alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il
concedente deve somministrare senza interesse [c.c. 1282] il necessario per il
mantenimento della famiglia colonica [c.c. 1815, 2151], salvo rivalsa mediante
prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro [c.c.
2765].
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può
disporre il rimborso rateale.
Art. 2155. Raccolta e divisione dei prodotti.
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di
raccolta senza il consenso del concedente [c.c. 2145] ed è obbligato a
custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con
l'intervento delle parti [c.c. 2141, 2156, 2157].
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative]
(*), della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini
del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2156. Vendita dei prodotti.
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi
non si dividono in natura, è fatta dal concedente [c.c. 2145] previo accordo
col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [c.c. 2157, 2765].
La divisione si effettua sul ricavato della vendita,
dedotte le spese [c.c. 2141, 2155].
Art. 2157. Diritto di preferenza del concedente.
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli
in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [c.c. 966,
2155, 2156].
Art. 2158. Morte di una delle parti.
La mezzadria non si scioglie per la morte del
concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si
scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del
mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia
colonica si accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi
quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono
chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché
assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta
entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima
dell'inizio del nuovo anno agrario [c.c. 2964].
In tutti i casi se il podere non è coltivato con la
dovuta diligenza [c.c. 2148], il concedente può fare eseguire a sue spese i
lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli
utili.
Art. 2159. Scioglimento del contratto.
Salve le norme generali sulla risoluzione dei
contratti per inadempimento [c.c. 1453, 1462], ciascuna delle parti può
chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non
consentire la prosecuzione del rapporto [c.c. 2180].
Art. 2160. Trasferimento del diritto di godimento del fondo.
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo
[c.c. 978, 1406], la mezzadria continua [c.c. 1599] nei confronti di chi
subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del
trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [c.c. 1373, 1602, 2964]. In
tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello
successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno
agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro
risultanti dal libretto colonico [c.c. 2161] passano a chi subentra nel
godimento del fondo [c.c. 1260], salva per i debiti la responsabilità
sussidiaria dell'originario concedente [c.c. 2177, 2559, 2560].
Art. 2161. Libretto colonico.
Il concedente deve istituire un libretto colonico da
tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [c.c. 2142].
Il concedente deve annotare di volta in volta su
entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria,
con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario,
essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al
concedente per le annotazioni e per i saldi annuali [c.c. 2160, 2162, 2169].
Art. 2162. Efficacia probatoria del libretto colonico.
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del
libretto colonico [c.c. 2161] fanno prova a favore e contro ciascuno dei
contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna
del libretto fattagli dal concedente [c.c. 2732, 2964].
Se una delle parti non presenta il proprio libretto,
fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova
contro chi le ha scritte [c.c. 2707].
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura
annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto
possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e
duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al
mezzadro [c.c. 1832, 2169, 2964; c.p.c. 266].
Art. 2163. Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative]
(*), della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte [c.c. 2146] al
termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il
sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali
determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il
tempo del conferimento e quello della riconsegna [c.c. 1641];
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per
quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi
di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie,
quantità, qualità e stato di uso [c.c. 998, 1640].
------------------------
(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Sezione
III - Della colonia parziaria
Art. 2164.
Nozione.
Nella colonia parziaria [c.c. 2080, 2764] il
concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e
per l'esercizio delle attività connesse [c.c. 2135], al fine di dividerne i
prodotti e gli utili [c.c. 2141].
La misura della ripartizione dei prodotti e degli
utili è stabilita [dalle norme corporative] (*) dalla convenzione o dagli usi
[c.c. 2187; disp. att. c.c. 195].
------------------------
(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2165. Durata.
La colonia parziaria è contratta per il tempo
necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo
normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia
non può avere una durata inferiore a due anni [c.c. 1630, 2143].
Art. 2166. Obblighi del concedente.
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di
servire alla produzione alla quale è destinato.
Art. 2167. Obblighi del colono.
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le
direttive del concedente [c.c. 2145, 2173] e le necessità della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale
stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [c.c.
1176, 2148, 2765].
Art. 2168. Morte di una delle parti.
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del
concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore
degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 2158 [c.c. 2161, 2162].
Art. 2169. Rinvio.
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme
dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo
comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163,
nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto
colonico [c.c. 2161, 2162], qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito [c.c.
998].
Sezione IV -
Della soccida
§ 1
Disposizioni generali
Art. 2170. Nozione.
Nella soccida il soccidante e il soccidario si
associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame
e per l'esercizio delle attività connesse [c.c. 2135], al fine di ripartire
l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [c.c.
2178, 2184].
L'accrescimento consiste tanto nei parti
sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al
termine del contratto [c.c. 2178; disp. att. c.c. 195].
§ 2 Della
soccida semplice
Art. 2171. Nozione.
Nella soccida semplice [c.c. 2184, 2185, 2186] il
bestiame è conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne
trasferisce la proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità,
il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La
stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il
soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181.
Art. 2172. Durata del contratto.
Se nel contratto non è stabilito un termine, la
soccida ha la durata di tre anni [c.c. 2176, 2181].
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di
diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei
mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme
corporative] (*) dalla convenzione o dagli usi [c.c. 2664].
Se non è data disdetta [c.c. 1373], il contratto
s'intende rinnovato di anno in anno [c.c. 1596, 2144].
------------------------
(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2173. Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.
La direzione dell'impresa spetta al soccidante [c.c.
2145, 2167, 2186], il quale deve esercitarla secondo le regole della buona
tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla
famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche
quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del
soccidario [c.c. 2147, 2149, 2174].
Art. 2174. Obblighi del soccidario.
Il soccidario deve prestare secondo le direttive del
soccidante [c.c. 2173], il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del
bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai
luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon
allevatore [c.c. 1176, 2175].
Art. 2175. Perimento del bestiame.
Il soccidario non risponde del bestiame che provi
essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti
recuperabili [c.c. 1218, 1258, 2174, 2176].
Art. 2176. Reintegrazione del bestiame conferito.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a
tre anni [c.c. 2172], qualora durante la prima metà del periodo contrattuale
perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non
imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi
di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del
contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del
peso e dell'età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il
soccidario può recedere dal contratto [c.c. 1373, 1453, 2183].
Art. 2177. Trasferimento dei diritti sul bestiame.
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a
soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i
debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in
proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità
sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del
bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto
conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine
dell'anno in corso [c.c. 2160].
Art. 2178. Accrescimenti, prodotti, utili e spese.
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese
si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme
corporative] (*), dalla convenzione o dagli usi [c.c. 2170].
È nullo il patto per il quale il soccidario debba
sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno
[c.c. 2184, 2263, 2265].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2179. Morte di una delle parti.
La soccida non si scioglie per la morte del
soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in
quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo
e quarto comma dell'articolo 2158.
Art. 2180. Scioglimento del contratto.
Salve le norme generali sulla risoluzione dei
contratti per inadempimento [c.c. 1453], ciascuna delle parti può chiedere lo
scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la
prosecuzione del rapporto [c.c. 2159].
Art. 2181. Prelevamento e divisione al termine del contratto.
Al termine del contratto le parti procedono a nuova
stima del bestiame [c.c. 2172].
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario,
un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al
peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame
apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'articolo
2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la
stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
§ 3 Della
soccida parziaria
Art. 2182. Conferimento del bestiame.
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da
entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in
proporzione del rispettivo conferimento.
Art. 2183. Reintegrazione del bestiame conferito.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a
tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per
causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente
conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di
essi ha diritto di recedere dal contratto [c.c. 1373, 2176].
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha
effetto con la fine dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella
proporzione indicata nell'articolo 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da
farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota
maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere
ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.
Art. 2184. Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e,
al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione
stabilita [dalle norme corporative] (*), dalla convenzione o dagli usi [c.c.
2170, 2171, 2178].
------------------------
(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2185. Rinvio.
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti,
si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida
semplice [c.c. 2171].
§ 4 Della
soccida con conferimento di pascolo
Art. 2186. Nozione e norme applicabili.
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è
conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione
dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [c.c. 2173,
2552].
Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo
2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice [c.c.
2171].
Sezione V - Disposizione finale
Art. 2187. Usi.
Nei rapporti di associazione agraria regolati delle
sezioni II [c.c. 2141], III [c.c. 2164] e IV [c.c. 2170] di questo capo, per
quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione,
gli usi [c.c. 1374].
Sezione I - Del registro delle imprese
Art. 2188. Registro delle imprese.
E' istituito il registro delle imprese per le
iscrizioni previste dalla legge [c.c. 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202,
2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329] [c.c. 2493,
2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845, 2949].
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico [disp. att. c.c. 100, 101].
Art. 2189. Modalità d'iscrizione.
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda
sottoscritta dall'interessato [c.c. 2190, 2194].
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del
registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle
condizioni [c.c. 2195, 2197] richieste dalla legge per l'iscrizione [c.c. 2566].
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con
raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice
del registro, che provvede con decreto [c.c. 2192, 2964].
Art. 2190. Iscrizione d'ufficio.
Se un'iscrizione obbligatoria [c.c. 2194] non è
stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata
l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto [c.c.
2189, 2192, 2196, 2205; disp. att. c.c. 101].
Art. 2191. Cancellazione d'ufficio.
Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le
condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito
l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione [c.c. 2312].
Art. 2192. Ricorso contro il decreto del giudice del registro.
Contro il decreto del giudice del registro emesso a
norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla
comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del
registro [c.c. 2189, 2190, 2964].
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere
iscritto d'ufficio nel registro.
Art. 2193. Efficacia dell'iscrizione.
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione
[c.c. 34] se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi
è obbligato a richiederne l'iscrizione [c.c. 2267], a meno che questi provi che
i terzi ne abbiano avuto conoscenza [c.c. 19, 2206, 2207, 2290, 2298, 2300,
2384, 2436].
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive
l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione
è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge
[c.c. 2297].
Art. 2194. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione [c.c. 2188, 2195, 2196, 2205, 2221] nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione. (Ammenda - ora sanzione amministrativa - così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Sezione II - Dell'obbligo di registrazione
Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all'obbligo [c.c. 2194, 2200]
dell'iscrizione, nel registro delle imprese [c.c. 2082, 2136, 2188, 2189, 2198,
2221, 2249, 2709] gli imprenditori [c.c. 2201, 2202, 2205] che esercitano [c.c.
2308, 2556, 2564, 2566]:
1) un'attività industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi [c.c. 2135];
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei
beni [c.c. 2203];
3) un'attività di trasporto per terra [c.c. 1678],
per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria [c.c. 1834] o assicurativa
[c.c. 1882, 1883];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [c.c.
1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento
alle attività e alle imprese commerciali [c.c. 320, 365, 371, 397, 425, 2214,
2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [c.c. 836; disp.
att. c.c. 200].
Art. 2196. Iscrizione dell'impresa.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa
l'imprenditore che esercita un'attività commerciale [c.c. 2205, 2217] deve
chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione stabilisce la sede [c.c. 1510, 2190, 2194], indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre (*), la
cittadinanza [e la razza] (**);
2) la ditta [c.c. 2563];
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa [c.c. 2197];
5) il cognome e il nome degli institori [c.c. 2203] e
procuratori [c.c. 2209].
[All'atto
della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle
dei suoi institori e procuratori] (Comma
abrogato dall'art. 33 della legge 24 novembre 2000, n. 340).
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano [c.c. 2194].
Art. 2197. Sedi secondarie.
L'imprenditore [c.c. 2205] che istituisce nel
territorio dello Stato sedi secondarie [c.c. 1510] con una rappresentanza
stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del
registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa [c.c.
2189, 2196, n. 4].
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta
all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando
altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto
alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo
ufficio la sua firma autografa] (Periodo
abrogato dall'art. 33 della legge 24 novembre 2000, n. 340).
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa [c.c. 2506].
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con
rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne
l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede
principale [c.c. 2194].
Art. 2198. Minori, interdetti e inabilitati.
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di
un'impresa commerciale [c.c. 2195] da parte di un minore emancipato [c.c. 397] o
di un inabilitato [c.c. 425; disp. att. c.c. 189] o nell'interesse di un minore
non emancipato [c.c. 320, 371, n. 3] o di un interdetto [c.c. 397, 424, 425,
774; disp. att. c.c. 100] e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene
revocata devono essere comunicati senza indugio [c.c. 2194] a cura del
cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione .
Art. 2199. Indicazione dell'iscrizione.
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella
corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è
iscritto [c.c. 2250; disp. att. c.c. 200].
Art. 2200. Società.
Sono soggette all'obbligo [c.c. 2194] dell'iscrizione
nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati
nei capi III e seguenti del titolo V [c.c. 2291] e le società cooperative [c.c.
2511], anche se non esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195, 2949].
L'iscrizione delle società nel registro delle
imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [c.c. 2250, 2296, 2297,
2317, 2330, 2331, 2506, 2519; disp. att. c.c. 100; disp. att. c.c. 200].
Art. 2201. Enti pubblici.
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o
principale una attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione
nel registro delle imprese [c.c. 2093, 2195, 2221; disp. att. c.c. 100].
Art. 2202. Piccoli imprenditori.
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro delle imprese i piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2188, 2195, 2214,
2221].
Sezione III -
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
§ 1 Della
rappresentanza
Art. 2203. Preposizione institoria.
E' institore colui che è preposto dal titolare
all'esercizio di un'impresa commerciale [c.c. 425, 2195, 2196, n. 5; c.n. 290].
La preposizione può essere limitata all'esercizio di
una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa [c.c. 2197, 2205].
Se sono preposti più institori, questi possono agire
disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [c.c. 1716,
2257].
Art. 2204. Poteri dell'institore.
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti
all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [c.c. 2208, 2209], salve le
limitazioni contenute nella procura [c.c. 2298]. Tuttavia non può alienare o
ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente
autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del
preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio
dell'impresa a cui è preposto [c.c. 1903, 2206; c.p.c. 77].
Art. 2205. Obblighi dell'institore.
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è
preposto [c.c. 2203], l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore,
all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle
imprese [c.c. 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture
contabili [c.c. 2214].
Art. 2206. Pubblicità della procura.
La procura con sottoscrizione del preponente
autenticata [c.c. 2703] deve essere depositata per l'iscrizione presso il
competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si
reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si
prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [c.c.
1392, 2193, 2204, 2298].
Art. 2207. Modificazione e revoca della procura.
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o
revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro
delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [c.c. 1396].
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la
revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano
al momento della conclusione dell'affare [c.c. 19, 2193, 2298, 2384; c.n. 289].
Art. 2208. Responsabilità personale dell'institore.
L'institore è personalmente obbligato se omette di
far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può
agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano
pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [c.c. 2204].
Art. 2209. Procuratori.
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si
applicano anche ai procuratori [c.c. 2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto
continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa [c.c. 2204], pur non essendo preposti ad
esso.
Art. 2210. Poteri dei commessi dell'imprenditore.
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni
contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli
atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono
incaricati [c.c. 1835].
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci
delle quali non facciano la consegna [c.c. 2213], né concedere dilazioni o
sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati
[c.c. 1732, 1744, 2211].
Art. 2211. Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
I commessi, anche se autorizzati a concludere
contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle
condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli
dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [c.c.
1341, 1342, 2210].
Art. 2212. Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Per gli affari da essi conclusi, i commessi
dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le
dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi
alle inadempienze contrattuali [c.c. 1495, 1512].
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti
cautelari [c.p.c. 669] nell'interesse dell'imprenditore [c.c. 1745, 2905].
Art. 2213. Poteri dei commessi preposti alla vendita.
I commessi preposti alla vendita nei locali
dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [c.c. 1199,
2210], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il
prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata
dall'imprenditore.
§ 2 Delle
scritture contabili
Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale
[c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro
degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200].
Deve altresì tenere le altre scritture [c.c. 1760,
n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711].
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano
ai piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].
Art. 2215. Modalità di tenuta delle scritture contabili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383)
I libri contabili, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto
l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale [c.c. 2214] e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
Art. 2216. Contenuto del libro giornale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 7-bis del D.L. 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489)
Il libro giornale [c.c. 2214] deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217. Redazione dell'inventario.
L'inventario [c.c. 365, 2214] deve redigersi
all'inizio dell'esercizio dell'impresa [c.c. 2196] e successivamente ogni anno
[c.c. 2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e
delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli
utili conseguiti o le perdite subite [c.c. 2423]. Nelle valutazioni di bilancio
l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società
per azioni, in quanto applicabili [c.c. 2425].
L'inventario deve essere sottoscritto
dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [c.c. 2214] (Comma
prima modificato dall'art. 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così
sostituito dall'art. 7-bis del D.L. 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489).
Art. 2218. Bollatura facoltativa.
(Articolo così
sostituito dall'art. 7-bis del D.L. 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489)
L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [c.c. 2710].
Art. 2219. Tenuta della contabilità.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le
norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e
senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili [c.c. 2710].
Art. 2220. Conservazione delle scritture contabili.
Le scritture devono essere conservate per dieci anni
dalla data dell'ultima registrazione [c.c. 2312, 2457].
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture,
le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti [c.c. 2214].
Le scritture e documenti di cui al presente articolo
possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini,
sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento
essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza
detti supporti (Comma aggiunto dall'art.
7-bis, comma 4, del D.L. 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489).
§ 3
Dell'insolvenza
Art. 2221. Fallimento e concordato preventivo.
Gli imprenditori che esercitano un'attività
commerciale [c.c. 2195, 2200, 2202], esclusi gli enti pubblici [c.c. 2093] e i
piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2201], sono soggetti in caso di insolvenza alle
procedure del fallimento e del concordato preventivo [c.c. 219, 2214] salve le
disposizioni delle leggi speciali.