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LIBRO QUINTO -
DEL LAVORO
(Le norme del
presente libro riferite all'ordinamento corporativo devono ritenersi abrogate in
seguito alla soppressione di tale ordinamento, disposta dal D.L.Lgt. 23 novembre
1944, n. 369)
TITOLO I - Della
disciplina delle attività professionali
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 2060. Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme
organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [secondo i
principi della Carta del lavoro] (Parole
abrogate dall'art. 3 del D.L.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287).
Art. 2061. Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è
stabilito dalle leggi [c.c. 2229], dai regolamenti, dai provvedimenti
dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali (*).
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(*) Le
associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
Art. 2062. Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche
[Cost. 41; c.c. 2082, 2247] è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e
dalle norme corporative] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2063. Oggetto (*).
[Le ordinanze corporative per il coordinamento della
produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate
categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di
consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi
e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici
collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie
interessate].
------------------------
(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 2064. Formazione e pubblicazione (*).
[La
formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi
economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2065. Efficacia (*).
[Le
ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per
tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato
dalle ordinanze e dagli accordi medesimi].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2066. Inderogabilità (*).
[I
contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli
accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.
Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle
norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel
presente capo, sono sostituiti di diritto dalle norme suddette.
La disposizione del comma precedente non si applica
ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o
dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia
stabilire che le norme in essi contenute si applicano anche ai contratti ad
esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Capo III - Del
contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067. Soggetti (*).
[I contratti collettivi di lavoro sono stipulati
dalle associazioni professionali].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2068. Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo (*).
[Non
possono essere regolati di contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto
siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto
collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o
domestico].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2069. Efficacia (*).
[Il
contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori
e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si
riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto
collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro
rappresentati dalle associazioni stipulanti].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2070. Criteri di applicazione (*).
[L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini
dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività
effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi
carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei
contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non
professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo
che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa
attività].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2071. Contenuto (*).
[Il contratto collettivo deve contenere le
disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto per attuare i principi
della Carta del Lavoro, e per dare esecuzione alle norme di questo codice
concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli
imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive
mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce
la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua
durata].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2072. Deposito e pubblicazione (*).
[Il
deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi
speciali.
Prima della pubblicazione l'autorità governativa
deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del
contratto collettivo.
La pubblicazione può essere rifiutata, se il
contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste
dall'articolo 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con
successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti
integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura
del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.
Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso
alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2073. Denunzia (*).
[La
denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della
scadenza [c.c. 2071, 2074, 2075].
Se, avvenuta la denunzia, le associazioni
professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla
stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto
infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell'articolo 412 del codice
di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la
formazione di nuove condizioni di lavoro].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2074. Efficacia dopo la scadenza (*).
[Il
contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i
suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento
collettivo].
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Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2075. Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento (*).
[Il
contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale
si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di
variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.
Questa ha però facoltà di denunziare il contratto
collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2076. Contratto collettivo annullabile (*).
[Il
contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una
sentenza di annullamento passata in giudicato.
La domanda di annullamento è proposta davanti la
magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
La domanda deve essere proposta, sotto pena di
decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo].
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Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2077. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale (*).
[I
contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali
si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di
questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali
preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da
quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più
favorevoli ai prestatori di lavoro].
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(*)
Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2078. Efficacia degli usi (*).
[In
mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli
usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle
norme dispositive di legge [preleggi 8].
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di
lavoro].
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Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2079. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto (*).
[La
disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di
associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a
coltivatore diretto del fondo.
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo
non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie,
al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti
medesimi].
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Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2080. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria (*).
[Nei
contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto,
con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle
disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del
rapporto].
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Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.
Art. 2081. Norme equiparate al contratto collettivo (*).
[Le
disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo
valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano
rapporti di lavoro].
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Articolo da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento
corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione
delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 369.