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Art. 2041. Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno
di un'altra persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a
indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora
l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta
è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [c.c.
2037, 2038].
Art. 2042. Carattere sussidiario dell'azione.
L'azione di arricchimento non è proponibile quando
il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del
pregiudizio subìto [c.c. 1185, 1190, 1443, 1769, 2037, 2038].