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Art. 2033. Indebito oggettivo.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere ciò che ha pagato [c.c. 1185, 1463, 2039]. Ha inoltre diritto ai
frutti e agli interessi [c.c. 1282] dal giorno del pagamento, se chi lo ha
ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della
domanda [c.c. 1148, 2036].
Art. 2034. Obbligazioni naturali.
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato
spontaneamente prestato [c.c. 590, 627, 1185] in esecuzione di doveri morali o
sociali (1), salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace [c.c.
1191, 2940].
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro
per cui la legge non accorda azione [c.c. 2231] ma esclude la ripetizione di ciò
che è stato spontaneamente pagato [c.c. 1933, 2036], non producono altri
effetti [c.c. 1246, n. 5].
Art. 2035. Prestazione contraria al buon costume.
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che,
anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto
ha pagato [c.c. 1343].
Art. 2036. Indebito soggettivo.
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore
in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del
credito [c.c. 1189].
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a
restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento [c.c. 1282], se era
in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [c.c. 1147, 2033,
2039].
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha
pagato subentra nei diritti del creditore [c.c. 1203, n. 5, 2900].
Art. 2037. Restituzione di cosa determinata.
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è
tenuto a restituirla [c.c. 2041].
Se la cosa è perita, anche per caso fortuito [c.c.
1218, 1256], chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il
valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere
l'equivalente, oppure la restituzione e una indennità per la diminuzione di
valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde
del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio,
se non nei limiti del suo arricchimento [c.c. 1147, 2041, 2042].
Art. 2038. Alienazione della cosa ricevuta indebitamente.
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha
alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il
corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato
l'indebito subentra nel diritto dell'alienante [c.c. 1203, n. 5, 1776]. Nel caso
di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti
del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo
aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o
a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però esigere il
corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo.
Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora
l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti
dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito [c.c. 1147, 2041,
2042].
Art. 2039. Indebito ricevuto da un incapace.
L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala
fede [c.c. 2036], non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è
stato rivolto a suo vantaggio [c.c. 1190, 1403, 1769, 2033, 2041].
Art. 2040. Rimborso di spese e di miglioramenti.
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a
rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli
1149, 1150, 1151 e 1152.