<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

TITOLO VII - Del pagamento dell'indebito

 

 

Art. 2033. Indebito oggettivo.

 

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [c.c. 1185, 1463, 2039]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi [c.c. 1282] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [c.c. 1148, 2036].

 

 

Art. 2034. Obbligazioni naturali.

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato [c.c. 590, 627, 1185] in esecuzione di doveri morali o sociali (1), salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace [c.c. 1191, 2940].

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione [c.c. 2231] ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato [c.c. 1933, 2036], non producono altri effetti [c.c. 1246, n. 5].

 

 

Art. 2035. Prestazione contraria al buon costume.

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato [c.c. 1343].

 

 

Art. 2036. Indebito soggettivo.

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito [c.c. 1189].

Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento [c.c. 1282], se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [c.c. 1147, 2033, 2039].

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore [c.c. 1203, n. 5, 2900].

 

 

Art. 2037. Restituzione di cosa determinata.

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla [c.c. 2041].

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito [c.c. 1218, 1256], chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e una indennità per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento [c.c. 1147, 2041, 2042].

 

 

Art. 2038. Alienazione della cosa ricevuta indebitamente.

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante [c.c. 1203, n. 5, 1776]. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito [c.c. 1147, 2041, 2042].

 

 

Art. 2039. Indebito ricevuto da un incapace.

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede [c.c. 2036], non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio [c.c. 1190, 1403, 1769, 2033, 2041].

 

 

Art. 2040. Rimborso di spese e di miglioramenti.

Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.