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Art. 2028. Obbligo di continuare la gestione.
Chi, senza esservi obbligato [c.c. 1173], assume
scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a
condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se
stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se
l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa
provvedere direttamente.
Art. 2029. Capacità del gestore.
Il gestore deve avere la capacità di contrattare
[c.c. 1425].
Art. 2030. Obbligazioni del gestore.
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che
deriverebbero da un mandato [c.c. 1710].
Tuttavia il giudice, in considerazione delle
circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare
il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua
colpa [c.c. 1176, 1223].
Art. 2031. Obblighi dell'interessato.
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata,
l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome
di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome
proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi [c.c.
1284] dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte [c.c. 1719, 1720, 1890,
1914].
Questa disposizione non si applica agli atti di
gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto
sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032. Ratifica dell'interessato.
La ratifica [c.c. 1399] dell'interessato produce,
relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato
[c.c. 1703], anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di
gestire un affare proprio [c.c. 1711, 1890].