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TITOLO V - Dei
titoli di credito
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 1992. Adempimento della prestazione.
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla
prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia
legittimato nelle forme prescritte dalla legge [c.c. 2003, 2008, 2021].
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il
titolare del diritto [c.c. 1189, 1889, 2006].
Art. 1993. Eccezioni opponibili.
Il debitore può opporre al possessore del titolo
soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono
fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da
falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al
momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per
l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le
eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto
se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno
del debitore medesimo [c.c. 2014].
Art. 1994. Effetti del possesso di buona fede.
Chi ha acquistato in buona fede [c.c. 948, 1147] il
possesso [c.c. 1153, 2003] di un titolo di credito, in conformità delle norme
che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione [c.c.
2003, 2008, 2022].
Art. 1995.
Trasferimento dei diritti accessori.
Il trasferimento del titolo di credito comprende
anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti [c.c. 2003].
Art. 1996. Titoli rappresentativi.
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al
possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il
possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del
titolo [c.c. 1527, 1684, 1685, 1691, 1790, 1793, 1860, 1997; c.n. 463, 961].
Art. 1997. Efficacia dei vincoli sul credito.
Il pegno [c.c. 2784], il sequestro [c.p.c. 670, 671],
il pignoramento [c.p.c. 491] e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un
titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non
si attuano sul titolo [c.c. 1996, 2014, 2016, 2024, 2786].
Art. 1998. Titoli con diritto a premi.
Nel caso di usufrutto [c.c. 978] di titoli di credito
[c.c. 2025] il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre
utilità aleatorie prodotte dal titolo [c.c. 981].
Il premio è investito a norma dell'articolo 1000.
Nel pegno di titoli di credito [c.c. 2802] la
garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal
titolo [c.c. 1533].
Art. 1999. Conversione dei titoli.
I titoli di credito al portatore [c.c. 2003] possono
essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi [c.c. 1003, 2021] su
richiesta e a spese del possessore [c.c. 373].
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata
espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere
convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che
dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma
dell'articolo 2022.
Art. 2000. Riunione e frazionamento dei titoli.
I titoli di credito emessi in serie possono essere
riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere
frazionati in più titoli di taglio minore.
Art. 2001. Rinvio a disposizioni speciali.
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non
sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e
gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002. Documenti di legittimazione e titoli impropri.
Le norme di questo titolo non si applicano ai
documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a
consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie
della cessione [c.c. 1889].
Art. 2003. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con
la consegna del titolo [c.c. 1003, 1994, 1995].
Il possessore del titolo al portatore è legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del
titolo [c.c. 1836, 1889, 1992, 1993, 1999, 2831].
Art. 2004. Limitazione della libertà di emissione.
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di
pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi
stabiliti dalla legge.
Art. 2005. Titolo deteriorato.
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più
idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto
di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del
primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006. Smarrimento e sottrazione del titolo.
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso
l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o
la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto
alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di
prescrizione del titolo [c.c. 2946].
Il debitore che esegue la prestazione a favore del
possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi
che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore [c.c. 1992].
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al
portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione
[c.p.c. 119], se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche
prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati
da altri.
È salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del
denunziante verso il possessore del titolo.
Art. 2007. Distruzione del titolo.
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi
la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato
o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova
della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo
precedente.
Art. 2008. Legittimazione del possessore.
Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di
girate [c.c. 1992, 2831].
Art. 2009. Forma della girata.
La girata deve essere scritta sul titolo e
sottoscritta dal girante [c.c. 1859].
È valida la girata anche se non contiene
l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco
[c.c. 2023].
Art. 2010. Girata condizionale o parziale.
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come
non scritta.
E' nulla la girata parziale.
Art. 2011. Effetti della girata.
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al
titolo [c.c. 1407, 2831, 2887].
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può
riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può
girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o
senza apporne una nuova.
Art. 2012. Obblighi del girante.
Salvo diversa disposizione di legge o clausola
contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento
della prestazione da parte dell'emittente.
Art. 2013. Girata per incasso o per procura.
Se alla girata è apposta una clausola che importa
conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i
diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.
L'emittente può opporre al giratario per procura
soltanto le eccezioni opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la
morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014. Girata a titolo di pegno.
Se alla girata è apposta una clausola che importa
costituzione di pegno [c.c. 2026, 2784, 2786], il giratario può esercitare
tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come
girata per procura.
L'emittente non può opporre al giratario in garanzia
le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il
giratario, ricevendo il titolo abbia agito intenzionalmente a danno
dell'emittente [c.c. 1993, 1997].
Art. 2015. Cessione del titolo all'ordine.
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo
diverso dalla girata produce gli effetti della cessione [c.c. 1260].
Art. 2016. Procedura d'ammortamento.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento
del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è
pagabile [c.c. 2006].
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del
titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità
dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e
autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non
sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo
non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della
scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al
detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore [c.c. 1997,
2026].
Art. 2017. Opposizione del detentore.
L'opposizione del detentore deve essere proposta
davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da
notificarsi al ricorrente e al debitore.
L'opposizione non è ammissibile senza il deposito
del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato
a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Art. 2018. Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.
Durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il
ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti,
e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento
mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 2019. Effetti dell'ammortamento.
Trascorso senza opposizione il termine indicato
dall'articolo 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del
detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento [c.c. 2020, 2027].
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del
decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu
interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in
bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art. 2020. Leggi speciali.
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli
all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano
diversamente.
Art. 2021. Legittimazione del possessore.
Il possessore di un titolo nominativo [c.c. 1003,
1999] è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto
dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro
dell'emittente [c.c. 1992].
Art. 2022. Trasferimento.
Il trasferimento del titolo nominativo si opera
mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro
dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare
[c.c. 1994]. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro [c.c.
1999].
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore
di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve
provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante
certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il
rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e
dimostrare il suo diritto mediante atto autentico [c.c. 2703].
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a
cura e sotto la responsabilità dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi
indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità salvo il caso di
colpa.
Art. 2023. Trasferimento mediante girata.
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo
nominativo può essere trasferito anche mediante girata [c.c. 2009] autenticata
[c.c. 2703] da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal
girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente
liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario [c.c. 2356].
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei
confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro.
Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua
di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro
dell'emittente.
Art. 2024. Vincoli sul credito.
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei
confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente
annotazione sul titolo e nel registro [c.c. 1997].
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo
comma dell'articolo 2022.
Art. 2025. Usufrutto.
Chi ha l'usufrutto [c.c. 978] del credito menzionato
in un titolo nominativo [c.c. 1003] ha diritto di ottenere un titolo separato da
quello del proprietario [c.c. 1998, 2352].
Art. 2026. Pegno.
La costituzione in pegno [c.c. 2784] di un titolo
nominativo [c.c. 2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con
la clausola «in garanzia» o altra equivalente [c.c. 2014, 2352].
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad
altri il titolo se non mediante girata per procura [c.c. 2013].
Art. 2027. Ammortamento.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente
e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai
titoli all'ordine [c.c. 2016].
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di
azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016, il
ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso,
la prestazione di una cauzione [c.p.c. 119].
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica
le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo [c.c. 2019].