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Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939,
1173, 1219, 1227, 1229, 1338] che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185,
198].
Art. 2044. Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per
legittima difesa di sé o di altri [c.p. 52].
Art. 2045. Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato
costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona [c.c. 1447], e il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta
un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice [c.p.
54].
Art. 2046. Imputabilità del fatto dannoso.
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi
non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso,
a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa [c.c. 2047; c.p. 85, 87].
Art. 2047. Danno cagionato dall'incapace.
In caso di danno cagionato da persona incapace di
intendere o di volere [c.c. 2046], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto
alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto [c.c. 2048; c.p. 85].
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto
ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in
considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore
del danno a un'equa indennità.
Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c.
357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori
non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c.
2047]. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro
allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [c.c. 2049,
2056].
Le persone indicate dai commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire
il fatto.
Art. 2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i
danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio
delle incombenze a cui sono adibiti [c.c. 1228, 1900, 2048].
Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno [c.c. 2054].
Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 1256].
Art. 2052. Danno cagionato da animali.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per
il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale
[c.p. 672], sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 1256].
Art. 2053. Rovina di edificio.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione
è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che
questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione [c.c.
1669, 2054; c.p. 677].
Art. 2054. Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione
del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
[c.c. 2947].
Nel corso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno subìto dai singoli veicoli [c.c. 2055].
Il proprietario del veicolo o, in sua vece,
l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c.
1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di
manutenzione del veicolo [c.c. 2053].
Art. 2055. Responsabilità solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,
tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno [c.c. 1294; c.p. 187].
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva
colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate [c.c. 1299].
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2056. Valutazione dei danni.
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve
determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo
apprezzamento delle circostanze del caso.
Art. 2057. Danni permanenti.
Quando il danno alle persone ha carattere permanente
la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni
delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia [c.c.
1872]. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Art. 2058. Risarcimento in forma specifica.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in
forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore.
Art. 2059. Danni non patrimoniali.
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo
nei casi determinati dalla legge [c.p.c. 89; c.p. 185, 187, 189].