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Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1703. Nozione.
Il mandato è il contratto col quale una parte [c.c. 1471, n. 4, 1716] si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra [c.c. 778, 1731, 1737].
Art. 1704. Mandato con rappresentanza.
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro [c.c. 1387].
Art. 1705. Mandato senza rappresentanza.
Il mandatario che agisce in proprio nome [c.c. 1706, 1707, 1715, 1719] acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato [c.c. 1717], salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono [c.c. 1721; c.n. 290].
Art. 1706. Acquisti del mandatario.
Il mandante può rivendicare le cose mobili [c.c. 815] acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [c.c. 1705], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede [c.c. 1147, 1707].
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre [c.c. 2652, n. 2, 2932].
Art. 1707. Creditori del mandatario.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio [c.c. 1706], purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [c.c. 2704] anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri [c.c. 815, 2683], sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo [c.c. 2652, n. 2, 2914, n. 1].
Art. 1708. Contenuto del mandato.
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento [c.c. 1711].
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709. Presunzione di onerosità.
Il mandato si presume oneroso [c.c. 1710, 1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice [c.c. 1657, 1720, 2099, 2233].
§ 1. Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710. Diligenza del mandatario.
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 1176]; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [c.c. 1709].
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca [c.c. 1724] o la modificazione del mandato [c.c. 1723].
Art. 1711. Limiti del mandato.
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato [c.c. 1708]. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario [c.c. 1717], se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione [c.c. 1712].
Art. 1712. Comunicazione dell'eseguito mandato.
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante [c.c. 1716, 1728] l'esecuzione del mandato [c.c. 1722, n. 1].
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [c.c. 1711].
Art. 1713. Obbligo di rendiconto.
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto [c.c. 1714] a causa del mandato [c.c. 1718; c.p.c. 263].
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave [c.c. 1229].
Art. 1714. Interessi sulle somme riscosse.
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute [c.c. 1713].
Art. 1715. Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome [c.c. 1705] non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
Art. 1716. Pluralità di mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte [c.c. 1703, 1730].
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione [c.c. 1712], deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante [c.c. 1292, 1726].
Art. 1717. Sostituto del mandatario.
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita [c.c. 1228, 1711].
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario [c.c. 1856].
Art. 1718. Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [c.c. 1513, 1693, 1697, 1698, 1713].
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante [c.c. 1712, 1747].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2. Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719. Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [c.c. 1705, 1748, 1756, 2031].
Art. 1720. Spese e compenso del mandatario.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali [c.c. 1284] dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [c.c. 1709, 1733, 2761].
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art. 1721. Diritto del mandatario sui crediti.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [c.c. 1705, 2756, 2761].
§ 3. Dell'estinzione del mandato
Art. 1722. Cause di estinzione.
Il mandato si estingue [c.c. 1729, 1730]:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito [c.c. 1712];
2) per revoca da parte del mandante [c.c. 1396, 1723];
3) per rinunzia del mandatario [c.c. 1727];
4) per la morte, l'interdizione [c.c. 414] o l'inabilitazione [c.c. 415] del mandante o del mandatario [c.c. 1723, 1728]. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa [c.c. 2082] non si estingue [c.c. 1330, 2558], se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [c.c. 1373].
Art. 1723. Revocabilità del mandato.
Il mandante può revocare il mandato [c.c. 1710, 1725]; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa [c.c. 1722, n. 2].
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante [c.c. 1722, n. 4, 1728, 1729].
Art. 1724. Revoca tacita.
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario [c.c. 1334, 1335, 1710].
Art. 1725. Revoca del mandato oneroso.
La revoca del mandato oneroso [c.c. 1709], conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni [c.c. 1223, 1723], se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa [c.c. 1958].
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1726. Revoca del mandato collettivo.
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [c.c. 1716, 1730, 2609].
Art. 1727. Rinunzia del mandatario.
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni [c.c. 1223] al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso [c.c. 1373, 1725].
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante [c.c. 1722] possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728. Morte o incapacità del mandante o del mandatario.
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante [c.c. 1425, 1722, n. 4, 1723], il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante [c.c. 1712] e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729. Mancata conoscenza della causa di estinzione.
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato [c.c. 1723] sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [c.c. 1396, 1722].
Art. 1730. Estinzione del mandato conferito a più mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari [c.c. 1716, 1722, 1726].
Sezione II - Della commissione
Art. 1731. Nozione.
Il contratto di commissione è un mandato [c.c. 1703, 1746] che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario [c.c. 1705, 1706].
Art. 1732. Operazioni a fido.
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti [c.c. 2210].
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione [c.c. 1736].
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art. 1733. Misura della provvigione.
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità [c.c. 1720, 1735, 1736].
Art. 1734. Revoca della commissione.
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso [c.c. 1723]. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata [c.c. 1671].
Art. 1735. Commissionario contraente in proprio.
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione [c.c. 1395, 1471, n. 4, 1733].
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente [c.c. 1474], se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736. Star del credere.
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare [c.c. 1715, 1732]. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare [c.c. 1733]. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità [c.c. 1709].
Sezione III - Della spedizione
Art. 1737. Nozione.
Il contratto di spedizione è un mandato [c.c. 1703] col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto [c.c. 1678, 1679] e di compiere le operazioni accessorie.
Art. 1738. Revoca.
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare [c.c. 1723] l'ordine di spedizione [c.c. 1378, 1510], rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata [c.c. 1671, 1685, 1725, 1734].
Art. 1739. Obblighi dello spedizioniere.
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo [c.c. 1711].
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite [c.c. 1891].
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario [c.c. 1699].
Art. 1740. Diritti dello spedizioniere.
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione [c.c. 1709, 1733, 1736].
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741. Spedizioniere vettore.
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto [c.c. 1735] in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore .
Art. 1742. Nozione.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata [c.n. 290].
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65).
Art. 1743. Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività [c.c. 1748], né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [c.c. 1567].
Art. 1744. Riscossioni.
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione [c.c. 1732, 2210].
Art. 1745. Rappresentanza dell'agente.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [c.c. 1495, 2226] sono validamente fatti all'agente [c.c. 1512, 1752, 1903, 2212].
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari [c.p.c. 670] nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746. Obblighi dell'agente.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute [c.c. 1711] e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari [c.c. 1759]. È nullo ogni patto contrario (Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65).
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario [c.c. 1731] ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia (Comma così modificato dall'art. 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo (Comma aggiunto dall'art. 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
Art. 1747. Impedimento dell'agente.
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [c.c. 1223, 1727].
Art. 1748. Diritti dell'agente.
(Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65)
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito [c.c. 1743].
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico [c.c. 1742, 1749, 1755].
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia [c.c. 1719, 1756].
Art. 1749. Obblighi del preponente.
(Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65)
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750. Durata del contratto o recesso.
(Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303)
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
Art. 1751. Indennità in caso di cessazione del rapporto.
(Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303)
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni (Alinea così sostituito dall'art. 5 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65):
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente (Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65).
Art. 1751-bis. Patto di non concorrenza.
(Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303)
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente (Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 422).
Art. 1752. Agente con rappresentanza.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza [c.c. 1387] per la conclusione dei contratti [c.c. 1745, 1753].
Art. 1753. Agenti di assicurazione.
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] (*) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa [c.c. 1903].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
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Art. 1754. Mediatore.
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare [c.c. 2195, n. 5], senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza [c.c. 1387, 1761].
Art. 1755. Provvigione.
Il mediatore ha diritto alla provvigione [c.c. 1758] da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso [c.c. 1748] per effetto del suo intervento [c.c. 1757, 2950].
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [c.c. 2099, 2225, 2233].
Art. 1756. Rimborso delle spese.
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso [c.c. 1719, 1748].
Art. 1757. Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva [c.c. 1353], il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione [c.c. 1360, 1755].
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile [c.c. 1425] o rescindibile [c.c. 1447], se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità [c.c. 1445, 1452].
Art. 1758. Pluralità di mediatori.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [c.c. 1755].
Art. 1759. Responsabilità del mediatore.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso [c.c. 1746].
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite [c.c. 2008].
Art. 1760. Obblighi del mediatore professionale.
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [c.c. 1522], finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro [c.c. 2214] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761. Rappresentanza del mediatore.
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [c.c. 1388, 1754].
Art. 1762. Contraente non nominato.
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde della esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito [c.c. 1405], subentra nei diritti verso il contraente non nominato [c.c. 1203, n. 5].
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763. Fideiussione del mediatore.
Il mediatore può prestare fideiussione [c.c. 1936] per una delle parti.
Art. 1764. Sanzioni.
Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire un milione (Ammenda - ora sanzione amministrativa - così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione [c.p. 35] dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Art. 1765. Leggi speciali.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Sezione I - Del deposito in generale
Art. 1766. Nozione.
Il deposito è il contratto col quale una parte [c.c. 1772] riceve dall'altra una cosa mobile [c.c. 812] con l'obbligo [c.c. 1779, 1780] di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767. Presunzione di gratuità.
Il deposito si presume gratuito [c.c. 1768], salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti [c.c. 1781, 1802].
Art. 1768. Diligenza nella custodia.
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 1176, 1800, 2051, 2148, 2167, 2790].
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [c.c. 1710, 1767, 1770].
Art. 1769. Responsabilità del depositario incapace.
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [c.c. 2043, 2046, 2047]. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo [c.c. 2039, 2041].
Art. 1770. Modalità della custodia.
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [c.c. 1782, 1804].
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto [c.c. 1768], dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art. 1771. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
Il depositario [c.c. 1776] deve restituire la cosa [c.c. 1775, 1779] appena il depositante la richiede [c.c. 1183, 1795, 1834], salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario [c.c. 1184].
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa [c.c. 1246, n. 2].
Art. 1772. Pluralità di depositanti e di depositari.
Se più sono i depositanti [c.c. 1766] di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria [c.c. 1319].
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile [c.c. 1316].
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773. Terzo interessato nel deposito.
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione [c.c. 1411, 1777, 1798], il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774. Luogo di restituzione e spese relative.
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [c.c. 1182].
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [c.c. 1196, 1781].
Art. 1775. Restituzione dei frutti.
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti [c.c. 821, 1771].
Art. 1776. Obblighi dell'erede del depositario.
L'erede del depositario [c.c. 1771], il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [c.c. 2041]. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante [c.c. 1203, 1780, 2038].
Art. 1777. Persona a cui deve essere restituita la cosa.
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla [c.c. 1793], e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [c.c. 1773, 1778, 1779, 1836].
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante [c.c. 1586], e può ottenere di essere estromesso dal giudizio [c.p.c. 109] indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778. Cosa proveniente da reato.
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziare il deposito fatto presso di sé [c.p. 712].
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [c.c. 1777].
Art. 1779. Cosa propria del depositario.
Il depositario è liberato da ogni obbligazione se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto [c.c. 1253, 1766].
Art. 1780. Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa [c.c. 1256], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo [c.c. 1259, 1776].
Art. 1781. Diritti del depositario.
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa [c.c. 1774, 1802, 1808], a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [c.c. 1767, 2761].
Art. 1782. Deposito irregolare.
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie e qualità [c.c. 1834].
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
Sezione II - Del deposito in albergo
Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo.
(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316)
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.
(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316)
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785. Limiti di responsabilità.
(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316)
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis. Responsabilità per colpa dell'albergatore.
(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316)
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Art. 1785-ter. Obbligo di denuncia del danno.
(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316)
Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater. Nullità.
(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316)
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Art. 1785-quinquies. Limiti di applicazione.
(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978, n. 316)
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né gli animali vivi.
Art. 1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili [c.c. 1783].
Sezione III - Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787. Responsabilità dei magazzini generali.
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo [c.c. 1695] o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio [c.c. 1218].
Art. 1788. Diritti del depositante.
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso [c.c. 1793].
Art. 1789. Vendita delle cose depositate.
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art. 1790. Fede di deposito.
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [c.c. 1996].
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta [c.c. 2563] e il domicilio [c.c. 43] del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Art. 1791. Nota di pegno.
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro o matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792. Intestazione e circolazione dei titoli.
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata [c.c. 1527, 2009].
Art. 1793. Diritti del possessore.
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [c.c. 1777, 1996]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [c.c. 2000].
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate [c.c. 1997, 2784].
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.
Art. 1794. Prima girata della nota di pegno.
La prima girata [c.c. 2009] della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi [c.c. 1282] nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito [c.c. 2787] vincola, a favore del possessore di buona fede [c.c. 1147], tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno [c.c. 2033].
Art. 1795. Diritti del possessore della sola fede di deposito.
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio [c.c. 1771, 1793, 1849].
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796. Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere la cosa depositata in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [c.c. 1797].
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo [c.c. 1203, n. 5], e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza [c.c. 1515].
Art. 1797. Azione nei confronti dei giranti.
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno [c.c. 1796].
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni [c.c. 2934].
Art. 1798. Nozione.
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita [c.c. 1773, 2906; c.p.c. 670].
Art. 1799. Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800. Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro.
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [c.c. 1766, 1768].
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati [c.c. 1246, n. 2].
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato [c.c. 1703].
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [c.c. 1573, 1574].
Art. 1801. Liberazione del sequestratario.
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802. Compenso e rimborso delle spese al sequestratario.
Il sequestratario ha diritto a compenso [c.c. 1767], se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa [c.c. 1720, 1781, 2761].
Capo XIV - Del comodato
Art. 1803. Nozione.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo [c.c. 1809] o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804. Obbligazioni del comodatario.
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 1176]. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [c.c. 1805].
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno [c.c. 1223].
Art. 1805. Perimento della cosa.
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito [c.c. 1221, 1804].
Art. 1806. Stima.
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art. 1807. Deterioramento per effetto dell'uso.
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento [c.c. 1590, 1609, 2281].
Art. 1808. Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie.
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa [c.c. 1781].
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti [c.c. 2756, 2778, n. 3].
Art. 1809. Restituzione.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto [c.c. 1811] o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto [c.c. 1810].
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810. Comodato senza determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata [c.c. 1803, 1809], il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede [c.c. 1183].
Art. 1811. Morte del comodatario.
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine [c.c. 1809], può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Art. 1812. Danni al comodatario per vizi della cosa.
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento [c.c. 1494] qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [c.c. 1821].
Art. 1813. Nozione.
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità [c.c. 1782, 2766].
Art. 1814. Trasferimento della proprietà.
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario [c.c. 1782].
Art. 1815. Interessi.
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419] (Comma così sostituito dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108).
Art. 1816. Termine per la restituzione fissato dalle parti.
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario [c.c. 1184, 1817].
Art. 1817. Termine per la restituzione fissato dal giudice.
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [c.c. 1183, 1816].
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
Art. 1818. Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire [c.c. 1256].
Art. 1819. Restituzione rateale.
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero [c.c. 1186, 1453, 1455, 1804, 1820].
Art. 1820. Mancato pagamento degli interessi.
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi [c.c. 1815], il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto [c.c. 1453, 1819].
Art. 1821. Danni al mutuatario per vizi delle cose.
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa [c.c. 1494].
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario [c.c. 1812].
Art. 1822. Promessa di mutuo.
Chi ha promesso di dare a mutuo [c.c. 1351, 1813] può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie [c.c. 1186, 1461].
Art. 1823. Nozione.
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse [c.c. 1260], considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto [c.c. 1831, 1851, 1852].
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato [c.c. 1833].
Art. 1824. Crediti esclusi dal conto corrente.
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione [c.c. 1243, 1246].
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese [c.c. 2082].
Art. 1825. Interessi.
Sulle rimesse decorrono gli interessi [c.c. 1282] nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale [c.c. 1284].
Art. 1826. Spese e diritti di commissione.
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art. 1827. Effetti dell'inclusione nel conto.
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto è dichiarato nullo [c.c. 1418], annullato [c.c. 1425], rescisso [c.c. 1447] o risoluto [c.c. 1453], la relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828. Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale [c.c. 1936, 2784, 2786, 2808], il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale [c.c. 1292].
Art. 1829. Crediti verso terzi.
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore [c.c. 1267].
Art. 1830. Sequestro o pignoramento del saldo.
Se il creditore di un correntista ha sequestrato [c.c. 2905; c.p.c. 670] o pignorato [c.p.c. 543] l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto [c.c. 1373, 1833].
Art. 1831. Chiusura del conto.
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto [c.c. 1823, 1833].
Art. 1832. Approvazione del conto.
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni [c.c. 2162; c.p.c. 266]. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza [c.c. 2964], entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata [c.c. 1857].
Art. 1833. Recesso dal contratto.
Se il contratto è a tempo indeterminato [c.c. 1831], ciascuna delle parti può recedere dal contratto [c.c. 1373, 1823, 1830] a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima [c.c. 1855].
In caso d'interdizione [c.c. 414], d'inabilitazione [c.c. 415], d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.
Capo XVII - Dei contratti bancari
Sezione I - Dei depositi bancari
Art. 1834. Depositi di danaro.
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca [c.c. 1852, 2195, n. 4], questa ne acquista la proprietà [c.c. 1782], ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, [c.c. 1278], alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante [c.c. 1183, 1771], con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi [c.c. 1283, 1782, 1852].
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto [c.c. 1182, 1843].
Art. 1835. Libretto di deposito a risparmio.
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio [c.c. 2210], fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante [c.c. 2702].
È nullo ogni patto contrario.
Art. 1836. Legittimazione del possessore.
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata anche se questi non è il depositante [c.c. 1777, 1992, 2003].
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837. Libretti in favore di minori.
(Articolo abrogato dall'art. 11 della legge 8 marzo 1975, n. 39)
[Il minore che ha compiuto diciotto anni [c.c. 2] può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione del suo legale rappresentante [c.c. 1834].
Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo [c.c. 2021].
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali].
Art. 1838. Deposito di titoli in amministrazione.
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione [c.c. 2441], la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio [c.c. 1532].
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte [c.c. 1848].
È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza [c.c. 1176, 1229].
Sezione II - Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839. Cassette di sicurezza.
Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840. Apertura della cassetta.
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione [c.c. 1292].
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria [c.c. 1772].
Art. 1841. Apertura forzata della cassetta.
Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale (*) l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale (*) ritiene opportune.
Il tribunale (*) può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.
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(*) La dizione «tribunale» ha sostituito
l'originaria «pretore» per effetto di quanto stabilito dall'art. 150 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Sezione III - Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842. Nozione.
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato [c.c. 1845].
Art. 1843. Utilizzazione del credito.
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità [c.c. 1852].
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto [c.c. 1182, 1834].
Art. 1844. Garanzia.
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale [c.c. 1956, 1960] o personale [c.c. 1936, 2784, 2808], questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca [c.c. 1938, 2852].
Se la garanzia diviene insufficiente [c.c. 1186], la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante [c.c. 1943]. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere [c.c. 1373] dal contratto [c.c. 1850, 1877, 2743].
Art. 1845. Recesso dal contratto.
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine [c.c. 1373], se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente [c.c. 1334] l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Sezione IV - Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846. Disponibilità delle cose date in pegno.
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci [c.c. 2784] la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto [c.c. 1350, n. 13, 1848, 1851, 2725, 2792].
Art. 1847. Assicurazione delle merci.
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno [c.c. 1891], se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso [c.c. 2790].
Art. 1848. Spese di custodia.
La banca oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli [c.c. 1838, 2790], salvo che ne abbia acquistato la disponibilità [c.c. 1846, 1851].
Art. 1849. Ritiro dei titoli o delle merci.
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno [c.c. 2799], previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito [c.c. 1850].
Art. 1850. Diminuzione della garanzia.
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso [c.c. 1849], con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno [c.c. 1844, 1867, 1943, 2743]. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'articolo 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Art. 1851. Pegno irregolare o garanzia di anticipazione.
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti [c.c. 1846, 1848].
Sezione V - Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852. Disposizione da parte del correntista.
Qualora il deposito [c.c. 1834], l'apertura di credito [c.c. 1842] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito [c.c. 1823], salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853. Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti [c.c. 1278], i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente [c.c. 1241], salvo patto contrario [c.c. 1246, nn. 2 e 4].
Art. 1854. Conto corrente intestato a più persone.
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido [c.c. 1292] dei saldi del conto.
Art. 1855. Operazione a tempo indeterminato.
Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [c.c. 1373], dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni [c.c. 1833].
Art. 1856. Esecuzione d'incarichi.
La banca risponde secondo le regole del mandato [c.c. 1703] per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente [c.c. 1717].
Art. 1857. Norme applicabili.
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Sezione VI - Dello sconto bancario
Art. 1858. Nozione.
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso [c.c. 1260, 1267].
Art. 1859. Sconto di cambiali.
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario [c.c. 2009], la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
Art. 1860. Sconto di tratte documentate.
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario [c.c. 2761] finché il titolo rappresentativo [c.c. 1527, 1996] è in suo possesso [c.c. 1530, 1721].
Art. 1861. Nozione.
Col contratto di rendita [c.c. 820] perpetua [c.c. 1350, n. 10] una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo [c.c. 1865] la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale [c.c. 1862, 1863].
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Art. 1862. Norme applicabili.
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita [c.c. 1470-1474].
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione [c.c. 769-773].
Art. 1863. Rendita fondiaria e rendita semplice.
È fondiaria [c.c. 668] la rendita costituita mediante alienazione di un immobile [c.c. 2817, n. 1]. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale [c.c. 1864].
Art. 1864. Garanzia della rendita semplice.
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile [c.c. 1869, 2827]; altrimenti il capitale è ripetibile [c.c. 1863, 2808].
Art. 1865. Diritto di riscatto della rendita perpetua.
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore [c.c. 699, 753], nonostante qualunque convenzione contraria [c.c. 1866, 1879].
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria [c.c. 1863].
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti [c.c. 1869].
Art. 1866. Esercizio del riscatto.
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria [c.c. 753] si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale [c.c. 1284].
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867. Riscatto forzoso.
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto [c.c. 1453, 1458, 1868]:
1) se è in mora [c.c. 1219] nel pagamento di due annualità di rendita [c.c. 2948, n. 2];
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza [c.c. 1186, 1844, 1850, 1877, 2743];
3) se, per effetto di alienazione [c.c. 769, 1470] o di divisione [c.c. 713], il fondo su cui è garantita la rendita [c.c. 1864] è diviso fra più di tre persone.
Art. 1868. Riscatto per insolvenza del debitore.
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore [c.c. 760, 1867, 1869], salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo [c.c. 1272, 1273].
Art. 1869. Altre prestazioni perpetue.
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.
Art. 1870. Ricognizione.
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente [c.c. 969, 1988, 2720, 2944, 2966].
Art. 1871. Rendite dello Stato.
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
Capo XIX - Della rendita vitalizia
Art. 1872. Modi di costituzione.
La rendita vitalizia [c.c. 698] può essere costituita [c.c. 1350, n. 10] a titolo oneroso [c.c. 1882], mediante alienazione di un bene mobile o immobile [c.c. 1862] o mediante cessione di capitale [c.c. 2057].
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione [c.c. 769] o per testamento [c.c. 550, 587, 698], e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti [c.c. 2948, n. 1].
Art. 1873. Determinazione della durata.
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona [c.c. 1876].
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone [c.c. 1874].
Art. 1874. Costituzione a favore di più persone.
Se la rendita è costituita a favore di più persone [c.c. 1873], la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario [c.c. 674, 2609].
Art. 1875. Costituzione a favore di un terzo.
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo [c.c. 809, 1411], quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione [c.c. 782].
Art. 1876. Rendita costituita su persone già defunte.
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere [c.c. 1325, n. 2, 1418, 1873].
Art. 1877. Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto [c.c. 1453], se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [c.c. 1461, 1844, 1850, 1867, n. 2, 2743].
Art. 1878. Mancanza di pagamento delle rate scadute.
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute [c.c. 2948, n. 1], il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto [c.c. 1453, 1455], ma può far sequestrare [c.p.c. 670] e vendere [c.p.c. 501] i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Art. 1879. Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate [c.c. 1865].
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione [c.c. 1469].
Art. 1880. Modalità del pagamento della rendita.
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta [c.c. 821, 2948, n. 1].
Art. 1881. Sequestro o pignoramento della rendita.
Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento [c.p.c. 545] o a sequestro [c.p.c. 670] entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [c.c. 438, 1246, n. 3, 1878].
Capo XX - Dell'assicurazione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1882. Nozione.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [c.c. 1900, 1904], ovvero a pagare un capitale o una rendita [c.c. 1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [c.c. 1919, 1927, 2952].
Art. 1883. Esercizio delle assicurazioni.
L'impresa di assicurazione [c.c. 2195, n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni [c.c. 2325, 2546] e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884. Assicurazioni mutue.
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto [c.c. 2546, 2547, 2548].
Art. 1885. Assicurazioni contro i rischi della navigazione.
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione [c.n. 514, 935, 936, 941].
Art. 1886. Assicurazioni sociali.
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887. Efficacia della proposta.
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma [c.c. 1329] per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta [c.c. 1932].
Art. 1888. Prova del contratto.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto [c.c. 1350, n. 13, 2725].
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1889. Polizze all'ordine e al portatore.
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione [c.c. 1260, 1407, 1918, 2002, 2003, 2011].
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato [c.c. 1992].
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine [c.c. 2016].
Art. 1890. Assicurazione in nome altrui.
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui [c.c. 1891] senza averne il potere [c.c. 1398], l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro [c.c. 1399, 1894, 2032].
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto [c.c. 1173] fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa [c.c. 2031].
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica [c.c. 1892, 1901].
Art. 1891. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui [c.c. 1890] o per conto di chi spetta [c.c. 963, 1529, 1589, 1739, 1847], il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto [c.c. 1413, 1894].
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [c.c. 2756, 2778, n. 16].
Art. 1892. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [c.c. 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [c.c. 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [c.c. 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].
L'assicuratore decade [c.c. 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [c.c. 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [c.c. 1932].
Art. 1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [c.c. 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [c.c. 1892, 2964].
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [c.c. 1906, 1932].
Art. 1894. Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi [c.c. 1890, 1891, 1932], se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 [c.c. 1391].
Art. 1895. Inesistenza del rischio.
Il contratto è nullo [c.c. 1418] se il rischio non è mai esistito [c.c. 1882] o ha cessato di esistere prima della conclusione [c.c. 1326] del contratto [c.c. 1325, n. 2, 1529, 1896, 1904; c.n. 514].
Art. 1896. Cessazione del rischio durante l'assicurazione.
Il contratto si scioglie [c.c. 1453] se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso [c.c. 1326], ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza [c.c. 1918]. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero [c.c. 1890, 1892, 1895, 1897, 1898, 1901, 1909, 1918, 1926].
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto [c.c. 1326] e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897. Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta [c.c. 1890, 1892, 1896], non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [c.c. 1932].
Art. 1898. Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [c.c. 1892, 1926].
L'assicuratore può recedere dal contratto [c.c. 1373, 1893, 1897, 1899, 1918], dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio [c.c. 1892, 2964].
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso [c.c. 1890, 1896, 1901, 1909].
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [c.n. 522; c.c. 1932].
Art. 1899. Durata dell'assicurazione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto [c.c. 1326] alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1373, 1893], con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita [c.c. 1919, 1932].
Art. 1900. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario [c.c. 1927], salvo patto contrario per i casi di colpa grave [c.c. 1229, 1882, 1905, 1917].
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere [c.c. 2048, 2049; c.n. 524].
Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore [c.c. 1914; c.n. 522].
Art. 1901. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto [c.c. 1460].
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza [c.c. 2952].
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto [c.c. 1453] se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione [c.c. 1454, 1455]; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [c.c. 1924, 1927, 1932].
Art. 1902. Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.
La fusione [c.c. 2501] e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti [c.c. 2504]. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali [c.c. 2558].
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati [c.c. 1932].
Art. 1903. Agenti di assicurazione.
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione [c.c. 1752] possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge [c.c. 1753].
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto [c.c. 2204].
Sezione II - Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904. Interesse all'assicurazione.
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo [c.c. 1418] se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno [c.c. 1325, n. 2, 1895; c.n. 514].
Art. 1905. Limiti del risarcimento.
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro [c.c. 1259, 1900, 1908, 1917].
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato [c.c. 1223].
Art. 1906. Danni cagionati da vizio della cosa.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato [c.c. 1892, 1893].
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito [c.c. 1898].
Art. 1907. Assicurazione parziale.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro [c.c. 1914], l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto [c.c. 1908, 1909].
Art. 1908. Valore della cosa assicurata.
Nell'accertare il danno [c.c. 1905] non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro [c.c. 1907, 1909].
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti [c.c. 2725].
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti [c.n. 515, 1021].
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata [c.c. 1908] non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato [c.c. 1910]; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso [c.c. 1898].
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti [c.c. 1299]. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911. Coassicurazione.
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori [c.c. 1910].
Art. 1912. Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari [c.n. 521].
Art. 1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [c.c. 1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza [c.c. 1915]. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [c.c. 1914].
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [c.n. 533].
Art. 1914. Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [c.c. 1227, 1915].
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [c.c. 1907], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente [c.c. 2031].
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [c.c. 1900].
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [c.c. 1913].
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso [c.c. 1913] o del salvataggio [c.c. 1914] perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [c.c. 1203, n. 5, 1589].
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati [c.c. 404], dagli ascendenti, da altri parenti [c.c. 74] o da affini [c.c. 78] dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [c.c. 2240].
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione [c.c. 1589].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [c.c. 1229, 1900, 1905, 2952; c.n. 798, 1010].
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede [c.c. 1930, 2767; c.n. 1015].
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [c.p.c. 32, 106, 269].
Art. 1918. Alienazione delle cose assicurate.
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione [c.n. 517].
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione [c.c. 1896].
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto [c.c. 1406]. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso [c.c. 1890, 1892, 1896, 1897, 1909].
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto [c.c. 1373, 1897, 1899], con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata [c.c. 2558].
Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore [c.c. 1889], nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto [c.c. 1407].
Sezione III - Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita [c.c. 1899] propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [c.c. 2725].
Art. 1920. Assicurazione a favore di un terzo.
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo [c.c. 809, 1411].
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento [c.c. 587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921. Revoca del beneficio.
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio [c.c. 1922]. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore [c.c. 1411, 1412].
Art. 1922. Decadenza dal beneficio.
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato [c.c. 801].
Se la designazione è irrevocabile [c.c. 1921] ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.
Art. 1923. Diritti dei creditori e degli eredi.
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva [c.p.c. 491] o cautelare [c.p.c. 670].
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [c.c. 2901] e quelle relative alla collazione [c.c. 741] all'imputazione [c.c. 737] e alla riduzione delle donazioni [c.c. 555].
Art. 1924. Mancato pagamento dei premi.
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto [c.c. 1453], e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata [c.c. 1925].
Art. 1925. Riscatto e riduzione della polizza.
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926. Cambiamento di professione dell'assicurato.
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione [c.c. 1898].
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato, dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto [c.c. 1373, 1893, 1897, 1899, 1918] ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto [c.c. 1925]. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.
Art. 1927. Suicidio dell'assicurato.
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto [c.c. 1326], l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [c.c. 1901, 1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Sezione IV - Della riassicurazione
Art. 1928. Prova.
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto [c.c. 1350, n. 13, 2725].
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali [c.c. 2697, 2952].
Art. 1929. Efficacia del contratto.
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930. Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti [c.c. 1241, 1917, 2952].
Art. 1931. Compensazione dei crediti e debiti.
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [c.c. 1241].
Sezione V - Disposizioni finali
Art. 1932. Norme inderogabili.
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge [c.c. 1339, 1341, 1342, 1419].
Art. 1933. Mancanza di azione.
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti [c.c. 1934].
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace [c.c. 414, 1191, 2934; c.p. 718].
Art. 1934. Competizioni sportive.
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935. Lotterie autorizzate.
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Capo XXII - Della fideiussione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1936. Nozione.
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza [c.c. 1180, 1950].
Art. 1937. Manifestazione della volontà.
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa [c.c. 1268, 1272, 1273].
Art. 1938. Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
(Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154)
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.
Art. 1939. Validità della fideiussione.
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale [c.c. 1253, 1941], salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace [c.c. 1425, 1945, 1950].
Art. 1940. Fideiussore del fideiussore.
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore [c.c. 1948].
Art. 1941. Limiti della fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose [c.c. 1598, 1942].
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale [c.c. 1939].
Art. 1942. Estensione della fideiussione.
Salvo patto contrario, la fideiussione, si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive [c.c. 1941].
Art. 1943. Obbligazione di prestare fideiussione.
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare [c.c. 1179, 1850].
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore [c.c. 1844, 2743].
Sezione II - Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944. Obbligazione del fideiussore.
Il fideiussore [c.c. 1948] è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito [c.c. 1292, 1410, 1952, 1953].
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione [c.c. 2868].
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1945. Eccezioni opponibili dal fideiussore.
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale [c.c. 1239, 1247, 1253, 1255, 1297, 2805], salva quella derivante dall'incapacità [c.c. 1939].
Art. 1946. Fideiussione prestata da più persone.
Se più persone hanno prestato fideiussione [c.c. 1936] per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito [c.c. 1294], salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione [c.c. 1947].
Art. 1947. Beneficio della divisione.
Se è stato stipulato il beneficio della divisione [c.c. 1946], ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute [c.c. 1299].
Art. 1948. Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
Il fideiussore del fideiussore [c.c. 1940] non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Sezione III - Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949. Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore [c.c. 1203, nn. 3 e 5, 1951, 1955].
Art. 1950. Regresso contro il debitore principale.
Il fideiussore che ha pagato [c.c. 1180] ha regresso contro il debitore principale [c.c. 2871], benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione [c.c. 1203, n. 5, 1936, 1951].
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali [c.c. 1284] sulle somme pagate dal giorno del pagamento [c.c. 1203, n. 3]. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale [c.c. 1224].
Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio [c.c. 1190, 1191, 1939, 2041].
Art. 1951. Regresso contro più debitori principali.
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido [c.c. 1292], il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato [c.c. 1950, 2871].
Art. 1952. Divieto di agire contro il debitore principale.
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito [c.c. 1944].
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento [c.c. 1485].
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore [c.c. 2033].
Art. 1953. Rilievo del fideiussore.
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie [c.c. 1179] per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento [c.p.c. 106, 269];
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine [c.c. 1957];
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Sezione IV - Dei rapporti tra più fideiussori
Art. 1954. Regresso contro gli altri fideiussori.
Se più persone hanno prestato fideiussione [c.c. 1936] per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione [c.c. 2871]. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1299 [c.c. 1946].
Sezione V - Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955. Liberazione del fideiussore per fatto del creditore.
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti [c.c. 1949], nel pegno [c.c. 2784], nelle ipoteche [c.c. 2808] e nei privilegi [c.c. 2745] del creditore [c.c. 2869, 2926, 2927].
Art. 1956. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Il fideiussore per un'obbligazione futura [c.c. 1938, 1958] è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito [c.c. 1461, 1844, 1850, 1872, 1959, 2743].
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione (Comma aggiunto dall'art. 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 154).
Art. 1957. Scadenza dell'obbligazione principale.
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate [c.c. 1267].
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore [c.c. 1310, 2943].
Art. 1958. Effetti del mandato di credito.
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro [c.c. 1938, 1956].
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi [c.c. 1959], ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte [c.c. 1723, 1725].
Art. 1959. Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo [c.c. 1461].
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.
Art. 1960. Nozione.
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti [c.c. 821], imputandoli agli interessi [c.c. 1194], se dovuti [c.c. 1282], e quindi al capitale [c.c. 2643,n. 12].
Art. 1961. Obblighi del creditore anticretico.
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia [c.c. 1176]. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti [c.c. 2790].
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore purché non abbia rinunziato a tale facoltà.
Art. 1962. Durata dell'anticresi.
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
Art. 1963. Divieto del patto commissorio.
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito [c.c. 2744].
Art. 1964. Compensazione dei frutti con gli interessi.
Salva la disposizione dell'articolo 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
Art. 1965. Nozione.
La transazione [c.c. 764] è il contratto [c.c. 1350, n. 12, 2643, n. 13] col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite [c.c. 1966] che può sorgere tra loro [c.c. 1304, 2684, n. 4].
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti [c.c. 1976].
Art. 1966. Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite [c.c. 375, n. 4, 2393].
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disciplina delle parti [c.c. 320, 2113, 2937].
Art. 1967. Prova.
La transazione deve essere provata per iscritto [c.c. 2702, 2725], fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350 [c.c. 2643, n. 13].
Art. 1968. Transazione sulla falsità di documenti.
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 5, 221].
Art. 1969. Errore di diritto.
La transazione non può essere annullata per errore di diritto [c.c. 1429, n. 4] relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.
Art. 1970. Lesione.
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione [c.c. 764, 1448].
Art. 1971. Transazione su pretesa temeraria.
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione [c.c. 1425; c.p.c. 96].
Art. 1972. Transazione su un titolo nullo.
E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito [c.c. 1343, 1346], ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo [c.c. 1418].
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento [c.c. 1429, n. 1, 1441] di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo [c.c. 1423].
Art. 1973. Annullabilità per falsità di documenti.
È annullabile [c.c. 1425, 1427, 1441] la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi [c.p.c. 395, n. 2].
Art. 1974. Annullabilità per cosa giudicata.
È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato [c.c. 2909; c.p.c. 324] della quale le parti o una di esse non avevano notizia [c.p.c. 395, n. 5].
Art. 1975. Annullabilità per scoperta di documenti.
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse [c.c. 1441] venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte [c.c. 1439].
La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto [c.p.c. 395, n. 3].
Art. 1976. Risoluzione della transazione per inadempimento.
La risoluzione della transazione per inadempimento [c.c. 1453] non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione [c.c. 1230, 1965], salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
Art. 1977. Nozione.
La cessione dei beni ai creditori [c.c. 507] è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti [c.c. 1982, 1984].
Art. 1978. Forma.
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità [c.c. 1350, n. 13, 2649, 2687, 2725].
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.
Art. 1979. Poteri dei creditori cessionari.
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
Art. 1980. Effetti della cessione.
Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni [c.c. 2915].
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
Art. 1981. Spese.
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art. 1982. Riparto.
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione [c.c. 1977, 2741]. Il residuo spetta al debitore.
Art. 1983. Controllo del debitore.
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Art. 1984. Liberazione del debitore.
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto [c.c. 1977].
Art. 1985. Recesso dal contratto.
Il debitore può recedere [c.c. 1373] dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [c.c. 1981].
Art. 1986. Annullamento e risoluzione del contratto.
La cessione può essere annullata [c.c. 1441] se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi [c.c. 1439], ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali [c.c. 1453-1462].