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TITOLO II - Dei contratti in generale
Capo I -
Disposizioni preliminari
Art. 1321. Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti [c.c.
1420, 1446, 1459] per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale [preleggi 25; c.c. 1174, 1322, 1326].
Art. 1322. Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative] [Cost.
41; preleggi 5; c.c. 1321] (*).
Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [c.c. 1323], purché
siano diretti a realizzare interessi [c.c. 1411] meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico [c.c. 1343, 2035].
------------------------
(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721, e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 1323. Norme regolatrici dei contratti.
Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi
che hanno una disciplina particolare [c.c. 1322, 2249], sono sottoposti alle
norme generali contenute in questo titolo.
Art. 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che
regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [c.c. 482, 483, 525, 1174,
1334, 1414, 1987, 2732].
Art. 1325. Indicazione dei requisiti.
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti [c.c. 1326];
2) la causa [c.c. 1343];
3) l'oggetto [c.c. 1346];
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità [c.c. 1350, 1351, 1352].
Sezione I - Dell'accordo delle parti
Art. 1326. Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [preleggi 25;
c.c. 782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401].
L'accettazione deve giungere al proponente nel
termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell'affare o secondo gli usi [c.c. 1328, 1362, 2964].
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione
tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [c.c. 1457].
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una
forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa
[c.c. 1352].
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a
nuova proposta [c.c. 1335, 1336].
Art. 1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura
dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una
preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha
avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso [c.c. 1326]
all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al
risarcimento del danno.
Art. 1328. Revoca della proposta e dell'accettazione.
La proposta può essere revocata finché il contratto
non sia concluso [c.c. 782, 1329, 1887]. Tuttavia, se l'accettante ne ha
intrapreso in buona fede [c.c. 1337, 1366, 1375] l'esecuzione prima di avere
notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e
delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la
revoca giunga a conoscenza [c.c. 1335] del proponente prima dell'accettazione
[c.c. 1326, 1329, 1336].
Art. 1329. Proposta irrevocabile.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la
proposta per un certo tempo [c.c. 1887], la revoca è senza effetto [c.c. 1328,
1331, 1333, 2964].
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte
o la sopravvenuta incapacità [c.c. 414] del proponente non toglie efficacia
alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano
tale efficacia [c.c. 1330].
Art. 1330. Morte o incapacità dell'imprenditore.
La proposta o l'accettazione, quando è fatta
dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa [c.c. 2082], non perde
efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [c.c. 414, 1425] prima
della conclusione del contratto [c.c. 1326, 1722, n. 4], salvo che si tratti di
piccoli imprenditori [c.c. 2083] o che diversamente risulti dalla natura
dell'affare o da altre circostanze [c.c. 1270, 1329].
Art. 1331. Opzione.
Quando le parti convengono che una di esse rimanga
vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o
meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile
[c.c. 1328] per gli effetti previsti dall'articolo 1329 [c.c. 1355].
Se per l'accettazione non è stato fissato un
termine, questo può essere stabilito dal giudice [c.c. 1183].
Art. 1332. Adesione di altre parti al contratto.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non
sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta
all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in
mancanza di esso a tutti i contraenti originari [c.c. 2525].
Art. 1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui
derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a
conoscenza [c.c. 1335] della parte alla quale è destinata [c.c. 1326, 1328,
1329].
Il destinatario può rifiutare la proposta nel
termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi [c.c. 2964]. In mancanza
di tale rifiuto il contratto è concluso [c.c. 1236, 1399].
Art. 1334. Efficacia degli atti unilaterali.
Gli atti unilaterali [c.c. 1324, 1414] producono
effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza [c.c. 1335] della persona
alla quale sono destinati [c.c. 1324, 1335, 1724].
Art. 1335. Presunzione di conoscenza.
La proposta, l'accettazione [c.c. 1326], la loro
revoca [c.c. 1328] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona
si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario [c.c. 1333, 1334], se questi non prova di essere stato, senza sua
colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art. 1336. Offerta al pubblico.
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi
essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta
[c.c. 1326, 1329], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi
[c.c. 1989].
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa
forma dell'offerta o in forma equipollente [c.c. 1396, 1990], è efficace anche
in confronto di chi non ne ha avuto notizia [c.c. 1328].
Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale.
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [c.c. 1175,
1328, 1338, 1358, 1366, 1375, 1460].
Art. 1338. Conoscenza delle cause d'invalidità.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere
l'esistenza di una causa di invalidità del contratto [c.c. 1418], non ne ha
dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito
per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [c.c. 139,
1175, 1337, 1398, 1439, 1892].
Art. 1339. Inserzione automatica di clausole.
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti
dalla legge [o da norme corporative] (*), sono di diritto inseriti nel
contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti
[c.c. 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936].
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 1340. Clausole d'uso.
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto,
se non risulta che non sono state volute dalle parti [c.c. 1368, 1374].
Art. 1341. Condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto [c.c. 1342, 2211]
predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al
momento della conclusione del contratto [c.c. 1326, 1679] questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [c.c. 1176,
1370, 1932].
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [c.c. 1229],
facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1373] o di sospenderne l'esecuzione
[c.c. 1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [c.c.
2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [c.c. 1462], restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [c.c. 1379, 1566, 2596],
tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [c.p.c.
808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [c.c. 1469-bis,
1469-sexies; c.p.c. 6, 28, 29, 30].
Art. 1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di
moduli o formulari [c.c. 1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al
formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate [c.c.
1469-bis, 1469-sexies].
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma
dell'articolo precedente [c.c. 1341].
Sezione II - Della causa del contratto
Art. 1343. Causa illecita.
La causa è illecita quando è contraria a norme
imperative, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31; c.c. 1322, 1354,
1418, 2035].
Art. 1344. Contratto in frode alla legge.
Si reputa altresì illecita [c.c. 1354] la causa
quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma
imperativa [c.c. 743, 1418].
Art. 1345. Motivo illecito.
Il contratto è illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad
entrambe [c.c. 626, 788, 1418].
Sezione III - Dell'oggetto del contratto
Art. 1346. Requisiti.
L'oggetto del contratto deve essere possibile,
lecito, determinato o determinabile [c.c. 1349, 1429, n. 1].
Art. 1347. Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva [c.c.
1353] o a termine [c.c. 1184, 1185] è valido, se la prestazione inizialmente
impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della
scadenza del termine [c.c. 1354, 1465].
Art. 1348. Cose future.
La prestazione di cose future può essere dedotta in
contratto [c.c. 1472], salvi i particolari divieti della legge [c.c. 179, 458,
771, 820, 2823].
Art. 1349. Determinazione dell'oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in
contratto è deferita a un terzo [c.c. 1346] e non risulta che le parti vollero
rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.
Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o
erronea, la determinazione è fatta dal giudice [c.c. 1286, 1287, 1473, 2603].
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si può impugnare se non provando la sua mala fede [c.c. 733]. Se manca la
determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il
contratto è nullo [c.c. 1418].
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener
conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto
eventualmente abbia riferimento.
Sezione IV - Della forma del contratto
Art. 1350. Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico [c.c. 2699] o per
scrittura privata [c.c. 2702], sotto pena di nullità [c.c. 812, 1351, 1392,
1403, 1418, 2725]:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di
beni immobili [c.c. 1470, 1537, 2643, n. 1];
2) i contratti che costituiscono, modificano o
trasferiscono il diritto di usufrutto [c.c. 978] su beni immobili, il diritto di
superficie [c.c. 952], il diritto del concedente [c.c. 960] e dell'enfiteuta
[c.c. 957, 959, 2643, n. 2];
3) i contratti che costituiscono la comunione di
diritti indicati dai numeri precedenti [c.c. 1100, 2643, n. 2 e n. 3];
4) i contratti che costituiscono o modificano le
servitù prediali [c.c. 1027, 1051, 1058, 1068], il diritto di uso [c.c. 1021]
su beni immobili e il diritto di abitazione [c.c. 1022, 2643, n. 4];
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai
numeri precedenti [c.c. 1070, 2643, n. 5];
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico
[c.c. 971, 2643, n. 7];
7) i contratti di anticresi [c.c. 1960, 2643, n. 12];
8) i contratti di locazione di beni immobili per una
durata superiore a nove anni [c.c. 1108, 1571, 1572, 1573, 1607, 2643, n. 8];
9) i contratti di società [c.c. 2247, 2251] o di
associazione [c.c. 2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili
o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un
tempo indeterminato [c.c. 2643, n. 10];
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [c.c.
1862] o vitalizie [c.c. 1872] salve le disposizioni relative alle rendite dello
Stato [c.c. 1871, 2643, nn. 1 e 11];
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri
diritti reali immobiliari [c.c. 713, 1111, 1113, 1116, 2646];
12) le transazioni [c.c. 1965] che hanno per oggetto
controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti
[c.c. 2643, n. 13];
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge
[c.c. 14, 47, 162, 484, 519, 601, 782, 1392, 1403, 1503, 1543, 1888, 1928, 1978]
[c.c. 2125, 2328, 2464, 2475, 2504, 2603, 2607, 2787, 2800, 2806, 2821, 2879,
2882] [c.p.c. 807, 808; c.n. 237, 249, 328, 565, 852, 857, 1027].
Art. 1351. Contratto preliminare.
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto
nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo [c.c.
1325, n. 4, 1350, n. 13, 1392, 1399, 1403, 1822, 2725, 2806, 2932].
Art. 1352. Forme convenzionali.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare
una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che
la forma sia stata voluta per la validità di questo [c.c. 1324, 1325, n. 4,
1326, 1362, 1367, 2725].
Art. 1353. Contratto condizionale.
Le parti possono subordinare l'efficacia o la
risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e
incerto [c.c. 108, 1354, 1757].
Art. 1354. Condizioni illecite o impossibili.
È nullo [c.c. 1418, 1419] il contratto al quale è
apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31; c.c. 108, 634, 1353].
La condizione impossibile rende nullo il contratto se
è sospensiva [c.c. 1347]; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a
un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le
disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.
Art. 1355. Condizione meramente potestativa.
È nulla [c.c. 1418] l'alienazione di un diritto o
l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia
dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente da quella del
debitore [c.c. 1331].
Art. 1356. Pendenza della condizione.
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente
di un diritto può compiere atti conservativi [c.c. 641, 1357, 2901; c.p.c.
670].
L'acquirente di un diritto sotto condizione
risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può
compiere atti conservativi [c.c. 2900].
Art. 1357. Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva
o risolutiva può disporne in pendenza di questa [c.c. 1356]; ma gli effetti di
ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione [c.c. 1361,
2852].
Art. 1358. Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Colui che si è obbligato o che ha alienato un
diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione
risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede
[c.c. 1175, 1337, 1366, 1375, 1391, 1460] per conservare integre le ragioni
dell'altra parte.
Art. 1359. Avveramento della condizione.
La condizione [c.c. 1353] si considera avverata
qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario all'avveramento di essa [c.c. 1208, n. 5].
Art. 1360. Retroattività della condizione.
Gli effetti dell'avveramento della condizione [c.c.
1353] retroagiscono [c.c. 646] al tempo in cui è stato concluso il contratto
[c.c. 1606], salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto,
gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un
momento diverso [c.c. 1465, 1757].
Se però la condizione risolutiva è apposta a un
contratto ad esecuzione continuata o periodica [c.c. 1467], l'avveramento di
essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni
già eseguite [c.c. 1361, 1373, 1458, 2126, 2332].
Art. 1361. Atti di amministrazione.
L'avveramento della condizione [c.c. 1359] non
pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a
cui, in pendenza della condizione stessa spettava l'esercizio del diritto [c.c.
1357, 1360].
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa
pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si
è avverata [c.c. 646, 1148].
Art. 1362. Intenzione dei contraenti.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
delle parole [c.c. 1366].
Per determinare la comune intenzione delle parti, si
deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto [c.c. 1326, 1371].
Art. 1363. Interpretazione complessiva delle clausole.
Le clausole del contratto si interpretano le une per
mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto
[c.c. 1367, 1370].
Art. 1364. Espressioni generali.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel
contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono
proposte di contrattare.
Art. 1365. Indicazioni esemplificative.
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine
di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali,
secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.
Art. 1366. Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona
fede [c.c. 1175, 1337, 1358, 1362, 1375, 1391, 1460].
Art. 1367. Conservazione del contratto.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno [c.c. 1362, 1363, 1368, 1374, 1424].
Art. 1368. Pratiche generali interpretative.
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che
si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso [c.c.
1340, 1367, 1374].
Nei contratti in cui una delle parti è un
imprenditore [c.c. 2082], le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si
pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art. 1369. Espressioni con più sensi.
Le espressioni che possono avere più sensi devono,
nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto
del contratto [c.c. 1346, 1364].
Art. 1370. Interpretazione contro l'autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di
contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti
s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro [c.c. 1341, 1342, 1363, 1366].
Art. 1371. Regole finali.
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme
contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso
nel senso meno gravoso per l'obbligato [c.c. 1184], se è a titolo gratuito, e
nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è
a titolo oneroso [c.c. 1286, 1362].
[La
comune intenzione delle parti deve essere interpretata nel senso più conforme
ai principi dell'ordine corporativo] (*).
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Sezione I - Disposizioni generali.
Art. 1372. Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti [c.c.
1374, 1415]. Non può essere sciolto che per mutuo consenso [c.c. 1321] o per
cause ammesse dalla legge [c.c. 1453, 1671, 2227].
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi
che nei casi previsti dalla legge [c.c. 1239, 1300, 1301, 1411, 1445].
Art. 1373. Recesso unilaterale.
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di
recedere dal contratto [c.c. 1341, 1453], tale facoltà può essere esercitata
finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione [c.c. 1385,
1660, 1671, 1674, 1722, n. 4, 1985, 2224, 2227, 2237, 2558].
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica,
tale facoltà può essere esercitata anche successivamente [c.c. 1612, 1750,
1833, 1855, 1893, 1897, 1899, 1918, 2118, 2119, 2285, 2307, 2437, 2526, 2558],
ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un
corrispettivo per il recesso, questo ha effetto [c.c. 1453] quando la
prestazione è eseguita [c.c. 1386].
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374. Integrazione del contratto.
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è
nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo
la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità [preleggi 8; c.c. 1340,
1367, 2187].
Art. 1375. Esecuzione di buona fede.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
[c.c. 1175, 1328, 1337, 1358, 1366, 1391, 1460].
Art. 1376. Contratto con effetti reali.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa determinata [c.c. 1378], la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto,
la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle parti legittimamente [c.c. 1427] manifestato [c.c. 1465, 1470,
1472, 1476, n. 2, 1520, 1523, 1529, 1532, 2644, 2684].
Art. 1377. Trasferimento di una massa di cose.
Quando oggetto del trasferimento è una determinata
massa di cose [c.c. 1376], anche se omogenee, si applica la disposizione
dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano
essere numerate, pesate o misurate [c.c. 1537].
Art. 1378. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
di cose determinate solo nel genere [c.c. 1178, 1376, 1377] la proprietà si
trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse
stabiliti [c.c. 1465]. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un
luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna [c.c.
1510] al vettore [c.c. 1678] o allo spedizioniere [c.c. 1737].
Art. 1379. Divieto di alienazione.
Il divieto di alienare stabilito per contratto [c.c.
1341] ha effetto solo tra le parti [c.c. 965], e non è valido se non è
contenuto entro convenienti limiti di tempo [c.c. 2596] e se non risponde a un
apprezzabile interesse [c.c. 1174, 1255, 1384] di una delle parti [c.c. 1260].
Art. 1380. Conflitto tra più diritti personali di godimento.
Se, con successivi contratti, una persona concede a
diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa,
il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito [c.c. 1155,
1265].
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento,
è preferito quello che ha il titolo di data certa [c.c. 2704] anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della
trascrizione [c.c. 2643, 2644].
Art. 1381. Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un
terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di
obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Sezione II - Della clausola penale e della caparra
Art. 1382. Effetti della clausola penale.
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento [c.c. 1218, 1383], uno dei
contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore [c.c. 1223, 1224].
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.
Art. 1383. Divieto di cumulo.
Il creditore non può domandare insieme la
prestazione principale e la penale [c.c. 1382], se questa non è stata stipulata
per il semplice ritardo.
Art. 1384. Riduzione della penale.
La penale può essere diminuita equamente dal
giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se
l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo
all'interesse [c.c. 1174, 1255, 1256, 1322, 1379, 1411, 1421, 1457, 1464] che il
creditore aveva all'adempimento [c.c. 1181, 1526].
Art. 1385. Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una
parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta [c.c. 1194].
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente,
l'altra può recedere dal contratto [c.c. 1373], ritenendo la caparra; se
inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra [c.c. 1386].
Se però la parte che non è inadempiente preferisce
domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto [c.c. 1453], il
risarcimento del danno è regolato dalle norme generali [c.c. 1223].
Art. 1386. Caparra penitenziale.
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso
per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso [c.c. 1373].
In questo caso, il recedente perde la caparra data o
deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta [c.c. 1385].
Art. 1387. Fonti della rappresentanza.
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge
[c.c. 48, 320, 357, 360, 424, 643; c.p.c. 78] ovvero dall'interessato [c.c.
1389].
Art. 1388. Contratto concluso dal rappresentante.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e
nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli [c.c.
19], produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato [c.c. 1398].
Art. 1389. Capacità del rappresentante e del rappresentato.
Quando la rappresentanza è conferita
dall'interessato [c.c. 1387], per la validità del contratto concluso dal
rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere
[c.c. 428, 1390] avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso,
sempre che sia legalmente capace il rappresentato [c.c. 777, 1425].
In ogni caso, per la validità del contratto concluso
dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al
rappresentato [c.c. 1261, 1471].
Art. 1390. Vizi della volontà.
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà
del rappresentante [c.c. 1389]. Quando però il vizio riguarda elementi
predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era
viziata la volontà di questo [c.c. 1391, 1427, 1441].
Art. 1391. Stati soggettivi rilevanti.
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di
mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze [c.c. 1175, 1337,
1358, 1366, 1375, 1428], si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo
che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato [c.c. 1390, 1894].
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede
può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante [c.c.
1426].
Art. 1392. Forma della procura.
La procura non ha effetto se non è conferita con le
forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere [c.c.
1350, n. 13, 1351, 1352, 1387, 1396, 1399, 1403].
Art. 1393. Giustificazione dei poteri del rappresentante.
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre
esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da
un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata [c.c. 1397].
Art. 1394. Conflitto d'interessi.
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d'interessi [c.c. 1395] col rappresentato può essere annullato [c.c. 1441] su
domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal
terzo.
Art. 1395. Contratto con se stesso.
È annullabile [c.c. 1441] il contratto che il
rappresentante conclude con se stesso [c.c. 1735], in proprio o come
rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia
autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi [c.c. 1394, 2373,
2391].
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal
rappresentato.
Art. 1396. Modificazione ed estinzione della procura.
Le modificazioni e la revoca della procura devono
essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [c.c. 1392, 1903, 2266,
2267]. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che
questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto [c.c. 2207].
Le altre cause di estinzione del potere di
rappresentanza conferito dall'interessato [c.c. 1722] non sono opponibili ai
terzi che le hanno senza colpa ignorate [c.c. 1729].
Art. 1397. Restituzione del documento della rappresentanza.
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento
dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati [c.c. 1393].
Art. 1398. Rappresentanza senza potere.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza
averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è
responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato
senza sua colpa nella validità del contratto [c.c. 1338, 1399, 1890, 2822].
Art. 1399. Ratifica.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il
contratto può essere ratificato dall'interessato [c.c. 1188, 1444, 1711, 1890,
2032, 2822], con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso
[c.c. 1350, 1392, 1403, 2805].
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i
diritti dei terzi [c.c. 1445].
Il terzo e colui che ha contrattato come
rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a
pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel
silenzio, la ratifica s'intende negata [c.c. 481, 1454, 1712, 2964].
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Art. 1400. Speciali forme di rappresentanza.
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese
agricole e commerciali sono regolate dal libro V [c.c. 2138, 2150, 2203].
Art. 1401. Riserva di nomina del contraente.
Nel momento della conclusione del contratto una parte
può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [c.c. 1402] la persona
che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto
stesso [c.c. 1404; c.p.c. 583].
Art. 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina.
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata
all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto [c.c.
1401, 1403], se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è
accompagnata dall'accettazione [c.c. 1399] della persona nominata o se non
esiste una procura [c.c. 1387] anteriore al contratto [c.c. 1405].
Art. 1403. Forme e pubblicità.
La dichiarazione di nomina e la procura o
l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la
stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta
dalla legge [c.c. 1350, n. 2, 1392, 1399, 1402, 2806].
Se per il contratto è richiesta a determinati
effetti una forma di pubblicità [c.c. 2643], deve agli stessi effetti essere
resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di
procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404. Effetti della dichiarazione di nomina.
Quando la dichiarazione di nomina è stata
validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato [c.c.
1399, 1401, 1405].
Art. 1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina.
Se la dichiarazione di nomina non è fatta
validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto
produce i suoi effetti fra i contraenti originari [c.c. 1402, 1404, 1762].
Capo VIII -
Della cessione del contratto
Art. 1406. Nozione.
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non
sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta [c.c. 1180, 1260,
1410, 1594, 1918, 2558; c.n. 46].
Art. 1407. Forma.
Se una parte ha consentito preventivamente che
l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la
sostituzione è efficace [c.c. 1408] nei suoi confronti dal momento in cui le è
stata notificata o in cui essa l'ha accettata [c.c. 1264].
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un
documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente,
la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione
del girante [c.c. 1889, 1918, 2008, 2011].
Art. 1408. Rapporti fra contraente ceduto e cedente.
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso
il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei
confronti di questo [c.c. 1407].
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di
non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte [c.c. 1267].
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente
ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro
quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza
è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1409. Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario
tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri
rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in
cui ha consentito alla sostituzione [c.c. 1271, 1272, 1273, 1413].
Art. 1410. Rapporti fra cedente e cessionario.
Il cedente [c.c. 1406] è tenuto a garantire la
validità del contratto [c.c. 1266].
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del
contratto, egli risponde come un fideiussore [c.c. 1936, 1944, 1949] per le
obbligazioni del contraente ceduto [c.c. 1267].
Art. 1411. Contratto a favore di terzi.
E' valida la stipulazione a favore di un terzo [c.c.
1372, 1689, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [c.c.
1174].
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto
contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere
revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato,
anche in confronto del promittente, di volerne profittare [c.c. 782, 1373, 1412,
1921].
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del
terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo
che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del
contratto.
Art. 1412. Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la
morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio [c.c. 1921] anche con
una disposizione testamentaria [c.c. 587, 679] e quantunque il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare [c.c. 1411], salvo che, in quest'ultimo caso,
lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli
eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia
stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413. Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni
fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle
fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante [c.c. 1272, 1273, 1409].
Art. 1414. Effetti della simulazione tra le parti.
Il contratto simulato non produce effetto tra le
parti [c.c. 1415].
Se le parti hanno voluto concludere un contratto
diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché
ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma [c.c. 1424].
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli
atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per
accordo tra il dichiarante e il destinatario [c.c. 1324, 1334].
Art. 1415. Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
La simulazione non può essere opposta né dalle
parti contraenti [c.c. 1414], né dagli aventi causa o dai creditori del
simulato alienante, ai terzi che in buona fede [c.c. 1147, 1153, 1445] hanno
acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di simulazione [c.c. 2652, n. 4].
I terzi possono far valere la simulazione in
confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti [c.c. 164, 1372].
Art. 1416. Rapporti con i creditori.
La simulazione non può essere opposta dai contraenti
ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di
esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato [c.c. 2910; c.p.c.
483].
I creditori del simulato alienante possono far valere
la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori
chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro
credito è anteriore all'atto simulato.
Art. 1417. Prova della simulazione.
La prova per testimoni della simulazione è
ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e,
qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato [c.c.
1343], anche se è proposta dalle parti [c.c. 164, 2721].
Art. 1418. Cause di nullità del contratto.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative [c.c. 1352, 1422, 1462, 2331, 2332], salvo che la legge disponga
diversamente [c.c. 1876].
Producono nullità del contratto la mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [c.c. 1343,
1344], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la
mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge [c.c. 162, 458, 771, 778-781, 785, 786, 788, 794, 1338,
1341, 1349, 1350] [c.c. 1354, 1355, 1471, n. 2, 1472, 1894, 1895, 1904, 1963,
1972].
Art. 1419. Nullità parziale.
La nullità parziale [c.c. 771] di un contratto o la
nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se
risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo
contenuto che è colpita dalla nullità [c.c. 1354, 1363, 1430].
La nullità di singole clausole non importa la nullità
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative [c.c. 1339, 1500, 1501, 1679, 1815, 1932, 1972, 2066, 2077, 2115].
Art. 1420. Nullità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti con più di due parti [c.c. 1321], in
cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo
comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa
nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale [c.c. 1446, 1459, 1466].
Art. 1421. Legittimazione all'azione di nullità.
Salvo diverse disposizioni di legge [c.c. 1903], la
nullità [c.c. 2379] può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse [c.c.
779, 1174, 1411] e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art. 1422. Imprescrittibilità dell'azione di nullità.
L'azione per far dichiarare la nullità [c.c. 2379]
non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione [c.c. 1158] e
della prescrizione [c.c. 2934] delle azioni di ripetizione.
Art. 1423. Inammissibilità della convalida.
Il contratto nullo non può essere convalidato [c.c.
1444], se la legge non dispone diversamente [c.c. 1424].
Art. 1424. Conversione del contratto nullo.
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un
contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma [c.c.
1414], qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba
ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità [c.c.
607, 1367].
Sezione I - Dell'incapacità
Art. 1425. Incapacità delle parti.
Il contratto è annullabile [c.c. 1234, 1276, 1445,
1462, 1471, n. 2] se una delle parti era legalmente incapace di contrattare
[c.c. 2, 3, 322, 414, 1441, 1442, 1443, 1444, 1939].
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le
condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona
incapace d'intendere o di volere [c.c. 427, 428, 1191; c.p. 32].
Art. 1426. Raggiri usati dal minore.
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con
raggiri occultato la sua minore età [c.c. 2]; ma la semplice dichiarazione da
lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del
contratto [c.c. 1439].
Sezione II - Dei vizi del consenso
Art. 1427. Errore, violenza e dolo.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore
[c.c. 122, 1428-1440], estorto con violenza, o carpito con dolo [c.c. 624], può
chiedere l'annullamento del contratto [c.c. 1441], secondo le disposizioni
seguenti [c.c. 482, 483, 1973].
Art. 1428. Rilevanza dell'errore.
L'errore [c.c. 1427] è causa di annullamento del
contratto [c.c. 624, 787, 1432] quando è essenziale [c.c. 1429] ed è
riconoscibile [c.c. 1391, 1431] dall'altro contraente [c.c. 483].
Art. 1429. Errore essenziale.
L'errore è essenziale [c.c. 1428, 1433]:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del
contratto [c.c. 1325, n. 3, 1346];
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della
prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune
apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del
consenso [c.c. 1497];
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della
persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state
determinanti del consenso [c.c. 122];
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato
la ragione unica o principale del contratto [c.c. 624, 1969].
Art. 1430. Errore di calcolo.
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del
contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla
quantità, sia stato determinante del consenso [c.c. 1419].
Art. 1431. Errore riconoscibile.
L'errore si considera riconoscibile [c.c. 1428]
quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla
qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [c.c. 1176] avrebbe
potuto rilevarlo.
Art. 1432. Mantenimento del contratto rettificato.
La parte in errore non può domandare l'annullamento
del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre
di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che
quella intendeva concludere [c.c. 1428, 1450, 1453].
Art. 1433. Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.
Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la
dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che
ne era stato incaricato [c.c. 1427, 1429, 2706].
Art. 1434. Violenza.
La violenza [c.c. 1427] è causa di annullamento del
contratto anche se esercitata da un terzo [c.c. 122, 482, 526, 624, 761, 1435,
1441, 1446].
Art. 1435. Caratteri della violenza.
La violenza deve essere di tal natura da fare
impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi
beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età,
al sesso e alla condizione delle persone [c.c. 1436, 1438].
Art. 1436. Violenza diretta contro terzi.
La violenza è causa di annullamento del contratto
anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del
contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone,
l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle
circostanze da parte del giudice [c.c. 1435].
Art. 1437. Timore riverenziale.
Il solo timore riverenziale non è causa di
annullamento del contratto.
Art. 1438. Minaccia di far valere un diritto.
La minaccia di far valere un diritto può essere
causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi
ingiusti.
Art. 1439. Dolo.
Il dolo [c.c. 1427] è causa di annullamento del
contratto [c.c. 463, n. 4, 624] quando i raggiri usati da uno dei contraenti
sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato [c.c.
1195, 1338, 1426, 1440, 1892, 1975, 1986].
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo [c.c.
1434], il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha
tratto vantaggio.
Art. 1440. Dolo incidente.
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il
consenso [c.c. 1427, 1439], il contratto è valido, benché senza di essi
sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede
risponde dei danni [c.c. 1337, 2043, 2056].
Sezione
III - Dell'azione di annullamento
Art. 1441. Legittimazione.
L'annullamento del contratto può essere domandato
[c.c. 1442] solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge [c.c.
322, 377, 427, 428, 1394, 1443, 1444, 1462].
L'incapacità del condannato in istato di
interdizione legale [c.p. 32] può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse.
Art. 1442. Prescrizione.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni
[c.c. 428, 2948].
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso
[c.c. 1427] o da incapacità legale [c.c. 1425], il termine decorre dal giorno
in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato
lo stato d'interdizione o d'inabilitazione [c.c. 429, 431], ovvero il minore ha
raggiunto la maggiore età [c.c. 2, 2935].
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della
conclusione del contratto.
L'annullabilità può essere opposta dalla parte
convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per
farla valere [c.c. 1449].
Art. 1443. Ripetizione contro il contraente incapace.
Se il contratto è annullato per incapacità di uno
dei contraenti [c.c. 1425, 1441], questi non è tenuto a restituire all'altro la
prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio
[c.c. 2039].
Art. 1444. Convalida.
Il contratto annullabile può essere convalidato dal
contraente al quale spetta l'azione di annullamento [c.c. 1441], mediante un
atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che s'intende convalidarlo [c.c. 1423, 1451, 2824].
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al
quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione
conoscendo il motivo di annullabilità [c.c. 1234].
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è
in condizione di concludere validamente il contratto [c.c. 1425].
Art. 1445. Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
L'annullamento che non dipende da incapacità legale
[c.c. 1425] non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di
buona fede [c.c. 23, 25, 1415, 1757, 2332], salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di annullamento [c.c. 2652, n. 6, 2690, n. 3].
Art. 1446. Annullabilità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall'articolo 1420
l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa
annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo
le circostanze, considerarsi essenziale [c.c. 1321, 1459, 1466].
Art. 1447. Contratto concluso in istato di pericolo.
Il contratto con cui una parte ha assunto
obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [c.c.
2045; c.p. 54], può essere rescisso [c.c. 1462] sulla domanda della parte che
si è obbligata [c.c. 1757, 2652, n. 1].
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può,
secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera
prestata.
Art. 1448. Azione generale di rescissione per lesione.
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte
e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una
parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte
danneggiata può domandare [c.c. 1449, 1450, 1462] la rescissione del contratto
[c.c. 1970, 2922].
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede
la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte
danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la
domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i
contratti aleatori [c.c. 1469, 1472, 1933].
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione
della divisione [c.c. 763, 764, 767].
Art. 1449. Prescrizione.
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla
conclusione del contratto [c.c. 1447, 1448]; ma se il fatto costituisce reato,
si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere
opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta [c.c. 1442].
Art. 1450. Offerta di modificazione del contratto.
Il contraente contro il quale è domandata la
rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente
per ricondurlo ad equità [c.c. 767, 1432, 1448, 1453, 1467, 1468].
Art. 1451. Inammissibilità della convalida.
Il contratto rescindibile non può essere convalidato
[c.c. 1444, 1449].
Art. 1452. Effetti della rescissione rispetto ai terzi.
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi [c.c. 1445, 1458, 1757], salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di rescissione [c.c. 2652, n. 1, 2690, n. 1].
Sezione I - Della risoluzione per inadempimento
Art. 1453. Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando
uno dei contraenti non adempie [c.c. 1218, 1372, 1492] le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento [c.c. 1176, 1454] o la
risoluzione del contratto [c.c. 1455, 1618, 1877, 1878, 1976, 1986, 2159],
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno [c.c. 648, 972, 1223, 1385, 1458,
1479, 1480, 1489, 1492, 1497, 1517, 1867, 1878, 2286, 2652, n. 1].
La risoluzione può essere domandata anche quando il
giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più
chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione [c.c. 1286,
1492].
Dalla data della domanda di risoluzione
l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione [c.c. 972, n. 2,
1432, 1450].
Art. 1454. Diffida ad adempiere.
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per
iscritto di adempiere in un congruo termine [c.c. 1399, 1453], con dichiarazione
che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro
risoluto [c.c. 1455, 1458, 1482, 1662, 1901].
Il termine non può essere inferiore a quindici
giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del
contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato
adempiuto, questo è risoluto di diritto [c.c. 1333, 1456, 1457].
Art. 1455. Importanza dell'inadempimento.
Il contratto non si può risolvere [c.c. 1453] se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo
all'interesse dell'altra [c.c. 1454, 1522, 1525, 1564, 1565, 1568, 1668, 1819,
1820, 1878, 1901, 2286].
Art. 1456. Clausola risolutiva espressa.
I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite [c.c. 973, 1458].
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della
clausola risolutiva [c.c. 1454, 1457, 1517].
Art. 1457. Termine essenziale per una delle parti.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle
parti deve considerarsi essenziale nell'interesse [c.c. 1174, 1322, 1379, 1464]
dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione
nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre
giorni [c.c. 1184, 1326].
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di
diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione [c.c. 1454,
1456, 1458, 1901].
Art. 1458. Effetti della risoluzione.
La risoluzione del contratto per inadempimento [c.c.
1453, 1457] ha effetto retroattivo [c.c. 1519] tra le parti, salvo il caso di
contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto
della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite [c.c. 1360,
1373, 1454, 2126, 2332].
La risoluzione, anche se è stata espressamente
pattuita [c.c. 1456], non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [c.c. 1399,
1445, 1452, 1595], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
risoluzione [c.c. 2652, n. 1].
Art. 1459. Risoluzione nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall'articolo 1420
l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto
rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale [c.c. 1446, 1466].
Art. 1460. Eccezione d'inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno
dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non
adempie [c.c. 1218, 1219, 1453, 1517] o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria [c.c. 1220], salvo che [c.c. 1528] termini diversi
per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contratto [c.c. 1481, 1482, 1565, 1901, 1924].
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto
riguardo alle circostanze [c.c. 1455], il rifiuto è contrario alla buona fede
[c.c. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1391, 1565].
Art. 1461. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione [c.c.
1453] della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro
sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della
controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia [c.c. 1179, 1186,
1822, 1877, 1956, 1959].
Art. 1462. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti
non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta,
non ha effetto per le eccezioni di nullità [c.c. 1418, 1422], di annullabilità
[c.c. 1425] e di rescissione [c.c. 1447, 1448] del contratto [c.c. 1341].
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice,
se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna,
imponendo, se del caso, una cauzione.
Sezione II - Dell'impossibilità sopravvenuta
Art. 1463. Impossibilità totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilità [c.c. 1256, 1557] della prestazione
dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che
abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito
[c.c. 2033].
Art. 1464. Impossibilità parziale.
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile [c.c. 1258], l'altra parte ha diritto a una
corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere
dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile [c.c. 1174, 1255,
1256, 1322, 1384, 1411, 1457] all'adempimento parziale [c.c. 1181, 1672, 2228].
Art. 1465. Contratto con effetti traslativi o costitutivi.
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una
cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali [c.c. 1376,
1470], il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non
libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la
cosa non gli sia stata consegnata [c.c. 1673, 2254].
La stessa disposizione si applica nel caso in cui
l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine
[c.c. 2286].
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa
determinata solo nel genere [c.c. 1178], l'acquirente non è liberato
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la
consegna o se la cosa è stata individuata [c.c. 1378].
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua
obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e
l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione [c.c.
1360, 1523].
Art. 1466. Impossibilità nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall'articolo 1420
l'impossibilità della prestazione [c.c. 1256] di una delle parti non importa
scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata
debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [c.c. 1446, 1459].
Sezione III - Dell'eccessiva onerosità
Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
[c.c. 1360, 1373, 1458] ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare
la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 [c.c.
1879].
La risoluzione non può essere domandata se la
sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione
può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto [c.c.
1450, 1469, 1623, 1664].
Art. 1468. Contratto con obbligazioni di una sola parte.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente se si
tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni,
questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una
modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità
[c.c. 1450, 1469, 1623, 1664].
Art. 1469. Contratto aleatorio.
Le norme degli articoli precedenti [c.c. 1467] non si
applicano ai contratti aleatori per loro natura [c.c. 1879] o per volontà delle
parti [c.c. 1472].
Art. 1469-bis. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista [, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi,] (Parole soppresse dall'art. 25
della legge 21 dicembre 1999, n. 526) si considerano vessatorie le clausole
che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il
consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la
persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua
attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo
comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le
clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del
professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante
da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del
consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista
con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore
mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una
condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una
somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il
contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal
professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non
concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o
di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute,
quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da
contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di
evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del
consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del
prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi
sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il
prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il
prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
14) riservare al professionista il potere di
accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello
previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una
clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di
particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità
dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé
un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo
consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze,
limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza
dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle
controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o
l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva
dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai
numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo,
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato
motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché
vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il
tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediatamente
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si
applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari
ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un
corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non
controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di
assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano
alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a
condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
Art. 1469-ter. Accertamento della vessatorietà delle clausole.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo
conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della
clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né
all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi
siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono
disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative
di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti
contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di
clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di
moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le
clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il
consumatore.
Art. 1469-quater. Forma e interpretazione.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o
talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l'interpretazione più favorevole al consumatore.
La disposizione di cui al secondo comma non si
applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies (Comma aggiunto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
Art. 1469-quinquies. Inefficacia.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli
articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace
per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto
di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del
professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante
da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale
o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a
clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del
fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria
d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
È inefficace ogni clausola contrattuale che,
prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più
stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (Comma
così modificato dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
Art. 1469-sexies. Azione inibitoria.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei
professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni
generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso
delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo (Comma
così modificato dall'art. 6 della legge 3 febbraio 2003, n. 14)
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono
giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice
di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.