%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
LIBRO
QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
Capo I -
Disposizioni preliminari
Art. 1173. Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto [c.c. 1321], da
fatto illecito [c.c. 2043], o da ogni altro atto [c.c. 662, 1987], o fatto [c.c.
1890] idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico [c.c. 433,
2028, 2033].
Art. 1174. Carattere patrimoniale della prestazione.
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione
deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un
interesse [c.c. 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421,
1457, 1464], anche non patrimoniale del creditore.
Art. 1175. Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo
le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà
corporativa] (*).
------------------------
(*)
L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14
settembre 1944, n. 287, recante provvedimenti relativi alla riforma della
legislazione civile.
Capo II -
Dell'adempimento delle obbligazioni
Sezione I - Dell'adempimento in generale
Art. 1176. Diligenza nell'adempimento.
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare
la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 382, 703, 1001, 1148, 1218, 1341,
1587, 1710, 1768, 1804, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2392, 2407].
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività esercitata [c.c. 2104, 2174, 2232, 2236].
Art. 1177. Obbligazione di custodire.
L'obbligazione di consegnare [c.c. 1476, 1575] una
cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [c.c. 1477].
Art. 1178. Obbligazione generica.
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione
di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di
qualità non inferiore alla media [c.c. 664, 1179, 1378, 1465].
Art. 1179. Obbligo di garanzia.
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano
determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia
reale [c.c. 2784, 2808] o personale [c.c. 1936, 1943], ovvero altra sufficiente
cautela [c.c. 295, 492, 502, 515, 707, 784, 985, 1002, 1151, 1172, 1200, 1461,
1936, 2784].
Art. 1180. Adempimento del terzo.
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo
[c.c. 1203, n. 3, 1208, n. 2, 1406, 1717], anche contro la volontà del
creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la
prestazione [c.c. 1201, 1656].
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento
offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181. Adempimento parziale.
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale
[c.c. 1384, 1464] anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o
gli usi dispongano diversamente [c.c. 1208, n. 3, 1258, 1285, 1314, 1384].
Art. 1182. Luogo dell'adempimento.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere
eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi
dalla natura della prestazione [c.c. 1774] o da altre circostanze, si osservano
le norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e
determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando
l'obbligazione è sorta [c.c. 1510, 1590].
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro
deve essere adempiuta al domicilio [c.c. 43] che il creditore ha al tempo della
scadenza [c.c. 1498, 1834, 1843]. Se tale domicilio è diverso da quello che il
creditore aveva quando è sorta l'obbligazione [c.c. 1209] e ciò rende più
gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha
diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [c.c. 1219, n. 3].
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta
al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [c.c. 1208, n. 6, 1245,
1278].
Art. 1183. Tempo dell'adempimento.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione
deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente [c.c. 1219,
1771]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione
ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine,
questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [c.c. 650,
1331, 1810].
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla
volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le
circostanze [c.c. 1817]; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine
può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184. Termine.
Se per l'adempimento è fissato un termine [c.c. 475,
520, 637, 1187, 1219, 1231, 1347], questo si presume a favore del debitore [c.c.
1186, 1371, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [c.c.
1185, 1208, n. 4] o di entrambi [c.c. 1457, 1563, 1816].
Art. 1185. Pendenza del termine.
Il creditore non può [c.c. 506] esigere la
prestazione prima della scadenza [c.c. 1206], salvo che il termine sia stabilito
esclusivamente a suo favore [c.c. 1184, 1219].
Tuttavia il debitore non può ripetere [c.c. 2034] ciò
che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [c.c.
2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita,
ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato
[c.c. 2041, 2042].
Art. 1186. Decadenza dal termine.
Quantunque il termine sia stabilito a favore del
debitore [c.c. 506, 1184], il creditore può esigere immediatamente la
prestazione se il debitore è divenuto insolvente [c.c. 1868] o ha diminuito,
per fatto proprio, le garanzie che aveva date [c.c. 2743, 2813] o non ha dato le
garanzie che aveva promesse [c.c. 1274, 1313, 1461, 1819, 1822, 1844, 1850,
1867, 1877, 2743; c.n. 625].
Art. 1187. Computo del termine.
Il termine fissato per l'adempimento delle
obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963 [c.c.
1184].
La disposizione relativa alla proroga del termine che
scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [c.p.c. 155].
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188. Destinatario del pagamento.
Il pagamento [c.c. 1196, 1199, 1200] deve essere
fatto al creditore [c.c. 1000, 1190] o al suo rappresentante [c.c. 1387] ovvero
alla persona indicata dal creditore [c.c. 1269] o autorizzata dalla legge o dal
giudice a riceverlo [c.c. 1189, 1208, n. 1, 2883].
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a
riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [c.c. 1399] o se ne ha
approfittato.
Art. 1189. Pagamento al creditore apparente.
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare
legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di
essere stato in buona fede [c.c. 1147, 1188, 1264, 1415, 1992, 2559].
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla
restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la
ripetizione dell'indebito.
Art. 1190. Pagamento al creditore incapace.
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo
[c.c. 316, 320, 357, 374, 394, 424, 427, 1208, n. 1] non libera il debitore, se
questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio
dell'incapace [c.c. 428, 1188, 1191, 1443, 1950, 2039].
Art. 1191. Pagamento eseguito da un incapace.
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non
può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [c.c. 1190, 1208,
1442, 1933, 1950, 2034].
Art. 1192. Pagamento eseguito con cose altrui.
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito
con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione
dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona
fede [c.c. 1147, 1153, 1479] può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento
del danno [c.c. 1218].
Art. 1193. Imputazione del pagamento.
Chi ha più debiti della medesima specie verso la
stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve
essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno
garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri
non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti [c.c.
1194, 1195].
Art. 1194. Imputazione del pagamento agli interessi.
Il debitore non può imputare il pagamento al
capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del
creditore [c.c. 1193, 1960].
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi
deve essere imputato prima agli interessi [c.c. 1199, 1282].
Art. 1195. Quietanza con imputazione.
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza [c.c.
1199] nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di
essi, non può pretendere un'imputazione diversa [c.c. 1193], se non vi è stato
dolo [c.c. 1439, 1440] o sorpresa da parte del creditore [c.c. 2726].
Art. 1196. Spese del pagamento.
Le spese del pagamento sono a carico del debitore
[c.c. 204, 672, 1215, 1245, 1475, 1774].
Art. 1197. Prestazione in luogo dell'adempimento.
Il debitore non può liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore,
salvo che il creditore consenta [c.c. 1320]. In questo caso l'obbligazione si
estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della
proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per
l'evizione [c.c. 1483] e per i vizi della cosa [c.c. 1490] secondo le norme
della vendita [c.c. 1470] salvo che il creditore preferisca esigere la
prestazione originaria e il risarcimento del danno [c.c. 1218].
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai
terzi [c.c. 1213, 1251, 1276, 2927].
Art. 1198. Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito
[c.c. 1260, 1261], l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se
non risulta una diversa volontà delle parti [c.c. 2928].
È salvo quanto è disposto dal secondo comma
dell'articolo 1267 [c.c. 1320].
Art. 1199. Diritto dei debitore alla quietanza.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a
richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [c.c. 1188, 1202, n. 1] e
farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [c.c.
2704, 2726].
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa
presumere il pagamento degli interessi [c.c. 1194, 1195, 1311, 2213].
Art. 1200. Liberazione dalle garanzie.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento [c.c. 1188]
deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali [c.c. 2784] date
per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità
[c.c. 1208, 1210].
Sezione II - Del pagamento con surrogazione
Art. 1201. Surrogazione per volontà del creditore.
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo
[c.c. 1180], può [c.c. 1202], surrogarlo nei propri diritti [c.c. 754, 756,
2843]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente
al pagamento.
Art. 1202. Surrogazione per volontà del debitore.
Il debitore, che prende a mutuo [c.c. 1813] una somma
di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il
mutuante nei diritti del creditore [c.c. 1201], anche senza il consenso di
questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le
seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto
avente data certa [c.c. 1199, 2704];
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente
la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione
del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla
richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella
quietanza tale dichiarazione.
Art. 1203. Surrogazione legale.
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti
casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in
ragione dei suoi privilegi [c.c. 2745] del suo pegno [c.c. 2784] o delle sue
ipoteche [c.c. 2808];
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che,
fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore
dei quali l'immobile è ipotecato [c.c. 2866; c.p.c. 792];
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo [c.c. 754,
1180, 1292, 1299, 1316, 1949, 1950, 2871];
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario
[c.c. 484] che paga con danaro proprio i debiti ereditari [c.c. 490, n. 2];
5) negli altri casi stabiliti dalla legge [c.c. 756,
1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866].
Art. 1204. Terzi garanti.
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli
ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno [c.c. 2784], si
osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.
Art. 1205. Surrogazione parziale.
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il
creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro
dovuto, salvo patto contrario.
Sezione III - Della mora del creditore
Art. 1206. Condizioni.
Il creditore è in mora quando, senza il motivo
legittimo, non riceve il pagamento offertogli [c.c. 1185] nei modi indicati
dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore
possa adempiere l'obbligazione [c.c. 1175].
Art. 1207. Effetti.
Quando il creditore è in mora, è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore [c.c. 1256, 1673]. Non sono più dovuti gli interessi [c.c. 1282] né i
frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni
derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la
conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno
dell'offerta [c.c. 1208, 1209], se questa è successivamente dichiarata valida
con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o se è accettata dal creditore.
Art. 1208. Requisiti per la validità dell'offerta.
Affinché l'offerta sia valida è necessario [c.c.
1220, 1503]:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a
chi ha la facoltà di ricevere per lui [c.c. 1188, 1190];
2) che sia fatta da persona che può validamente
adempiere [c.c. 1180, 1191];
3) che comprenda la totalità della somma [c.c. 1181]
o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una
somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore
del creditore [c.c. 1184, 1816];
5) che si sia verificata la condizione dalla quale
dipende l'obbligazione [c.c. 1353, 1359];
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore
o nel suo domicilio [c.c. 43, 1182, 1209];
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a
ciò autorizzato.
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso
del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [c.c. 2784] o
da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [c.c. 1200; c.p.c.
687].
Art. 1209. Offerta reale e offerta per intimazione.
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [c.c. 1277]
titoli di credito [c.c. 1992] ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del
creditore [c.c. 1208], l'offerta deve essere reale [c.c. 1211; c.p.c. 126].
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in
luogo diverso [c.c. 1182, 1510, 1518], l'offerta consiste nell'intimazione al
creditore di riceverle [c.c. 1210], fatta mediante atto a lui notificato nelle
forme prescritte per gli atti di citazione [c.c. 1214, 1216, 1217; c.p.c. 137,
163, 687].
Art. 1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale
o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione [c.c.
1209], il debitore può eseguire il deposito [c.c. 1514].
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal
creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324],
il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione [c.c.
1200, 1213, 1214, 1215].
Art. 1211. Cose deperibili o di dispendiosa custodia.
Se le cose non possono essere conservate o sono
deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il
debitore, dopo l'offerta reale [c.c. 1209] o l'intimazione di ritirarle, può
farsi autorizzare dal tribunale (*) a venderle nei modi stabiliti per le cose
pignorate [c.p.c. 532] e a depositarne il prezzo [c.c. 2795, 2797; c.p.c. 529].
------------------------
(*)
L'attuale espressione «tribunale» sostituisce l'originaria «pretore» per
effetto di quanto stabilito dall'art. 150 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 1212. Requisiti del deposito.
Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione
notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli
interessi [c.c. 1224, 1284] e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta [c.c.
1207], nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo
verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da
parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del
deposito [c.p.c. 126];
4) che in caso di non comparizione del creditore, il
processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa
depositata.
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può
eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Art. 1213. Ritiro del deposito.
Il deposito non produce effetto se il debitore lo
ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato
riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato [c.c. 1210].
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio
in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il
debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori
e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che
garantivano il credito [c.c. 1251, 1276, 2878].
Art. 1214. Offerta secondo gli usi e deposito.
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme
d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209 [c.c. 1217,
1517], gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il
deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [c.c. 1220].
Art. 1215. Spese.
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le
spese occorse sono a carico del creditore [c.c. 1196, 1210].
Art. 1216. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta
consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve
essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209.
Il debitore dopo l'intimazione al creditore, può
ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario [c.p.c. 671]. In questo caso
egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa
dovuta.
Art. 1217. Obbligazioni di fare.
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore
è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere [c.c. 1209] la
prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla
possibile.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso
[c.c. 1214].
Art. 1218. Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
[c.c. 1382] dovuta [c.c. 1453] è tenuto al risarcimento del danno [c.c. 1192,
1197, 1223], se non prova [c.c. 1673, 1681, 1784, 1787, 1805, 2697] che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile [c.c. 1176, 1221, 1223,
1229, 1256, 1257, 1337, 1557, 1588, 1673, 1681, 1693, 1821, 2037, 2175].
Art. 1219. Costituzione in mora.
Il debitore [c.c. 1220, 2943] è costituito in mora
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [c.c. 445, 497, 1282, 1308].
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito [c.c.
2043];
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di
non volere eseguire l'obbligazione [c.c. 1460];
3) quando è scaduto il termine [c.c. 1183, 1184], se
la prestazione deve essere eseguita al domicilio [c.c. 43] del creditore [c.c.
1182]. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono
costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e
decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta [c.c. 1222].
Art. 1220. Offerta non formale.
Il debitore non può essere considerato in mora, se
tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta [c.c. 1208, 1460],
anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo
[c.c. 1206, 1214], a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo
legittimo [c.c. 1181, 1222].
Art. 1221. Effetti della mora sul rischio.
Il debitore che è in mora non è liberato per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile [c.c. 673, 1218, 1256], se non prova [c.c. 2697] che l'oggetto della
prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [c.c. 1805].
In qualunque modo sia perita o smarrita [c.c. 1257]
una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha
sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
Art. 1222. Inadempimento di obbligazioni negative.
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle
obbligazioni di non fare [c.c. 1219, 1220]; ogni fatto compiuto in violazione di
queste costituisce di per sé inadempimento [c.c. 1218].
Art. 1223. Risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno per l'inadempimento [c.c.
1480, 1483] o per il ritardo [c.c. 1218] deve comprendere così la perdita
subita dal creditore come il mancato guadagno [c.c. 1518], in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta [c.c. 1382, 1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526,
1662, 1696, 1905, 2057, 2058, 2059].
Art. 1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di
danaro [c.c. 1277], sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [c.c.
820, 1282, 1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il
creditore non prova di aver sofferto alcun danno [c.c. 1382, 1591]. Se prima
della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli
interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno
maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata
convenuta la misura degli interessi moratori.
Art. 1225. Prevedibilità del danno.
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo
del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel
tempo in cui è sorta l'obbligazione.
Art. 1226. Valutazione equitativa del danno.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo [c.c. 2043] del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate [c.c. 1914].
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza [c.c. 1175, 1375].
Art. 1228. Responsabilità per fatto degli ausiliari.
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche
dei fatti dolosi o colposi di costoro [c.c. 1229, 1717, 1784, n. 1, 2049].
Art. 1229. Clausole di esonero da responsabilità.
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita
preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave [c.c.
1218, 1341, 1480, 1579, 1580, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900, 1917, 2043,
2093].
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di
esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del
debitore o dei suoi ausiliari [c.c. 1228] costituisca violazione di obblighi
derivanti da norme di ordine pubblico [preleggi 31; c.c. 1784].
Sezione I - Della novazione
Art. 1230. Novazione oggettiva.
L'obbligazione si estingue quando le parti
sostituiscono all'obbligazione originaria [c.c. 1234] una nuova obbligazione con
oggetto o titolo diverso [c.c. 1173, 1246, 1256, 1300, 1320].
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente
deve risultare in modo non equivoco [c.c. 1231, 1235, 1268, 1272, 1273, 1937,
1976].
Art. 1231. Modalità che non importano novazione.
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione,
l'apposizione o l'eliminazione di un termine [c.c. 1184] e ogni altra
modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione [c.c. 1230,
1823].
Art. 1232. Privilegi, pegno e ipoteche.
I privilegi [c.c. 2745], il pegno [c.c. 2784] e le
ipoteche [c.c. 2808], del credito originario si estinguono, se le parti non
convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [c.c. 1233, 1275,
2878].
Art. 1233. Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno
dei debitori in solido [c.c. 1292] con effetto liberatorio per tutti, i
privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati
soltanto sui beni del debitore che fa la novazione [c.c. 1232, 1300].
Art. 1234. Inefficacia della novazione.
La novazione è senza effetto, se non esisteva [c.c.
1418] l'obbligazione originaria [c.c. 1230].
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo
annullabile [c.c. 1425], la novazione è valida se il debitore ha assunto
validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario [c.c.
1444].
Art. 1235. Novazione soggettiva.
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello
originario che viene liberato [c.c. 1230], si osservano le norme contenute nel
capo VI di questo titolo [c.c. 1268].
Sezione II - Della remissione
Art. 1236. Dichiarazione di remissione del debito.
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito
[c.c. 1301, 1320] estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [c.c.
1334], salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare
[c.c. 1333, 2113, 2726].
Art. 1237. Restituzione volontaria del titolo.
La restituzione volontaria del titolo originale del
credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione
[c.c. 2726] anche rispetto ai condebitori in solido [c.c. 658, 1292, 1301].
Se il titolo del credito è in forma pubblica [c.c.
2699], la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva [c.p.c.
475] fa presumere la liberazione, salva la prova contraria [c.c. 1238].
Art. 1238. Rinunzia alle garanzie.
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa
presumere la remissione del debito.
Art. 1239. Fideiussori.
La remissione accordata al debitore principale libera
i fideiussori [c.c. 1936].
La remissione accordata a uno dei fideiussori non
libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato [c.c. 1941]. Tuttavia
se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono
obbligati per l'intero [c.c. 1301].
Art. 1240. Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo,
alla garanzia prestata da un terzo [c.c. 1238] deve imputare al debito
principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno
prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
Sezione III - Della compensazione
Art. 1241. Estinzione per compensazione.
Quando due persone sono obbligate l'una verso
l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti [c.c. 1302,
1320, 1930, 1931], secondo le norme degli articoli che seguono [c.c. 1242, 1252,
1853; c.p.c. 92].
Art. 1242. Effetti della compensazione.
La compensazione estingue i due debiti dal giorno
della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione [c.c. 2934] non impedisce la
compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei
due debiti.
Art. 1243. Compensazione legale e giudiziale.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che
hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello
stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili [c.c. 1244, 1824].
Se il debito opposto in compensazione non è liquido
[c.c. 1252] ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la
compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche
sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito
opposto in compensazione [c.p.c. 35].
Art. 1244. Dilazione.
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non
è di ostacolo alla compensazione.
Art. 1245. Debiti non pagabili nello stesso luogo.
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso
luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento [c.c.
1182, 1196].
Art. 1246. Casi in cui la compensazione non si verifica.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo
[c.c. 1230, 1256, 1325, n. 2] dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi
[c.c. 1252, 1824]:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il
proprietario sia stato ingiustamente spogliato [c.c. 1168];
2) di credito per la restituzione di cose depositate
[c.c. 1766, 1771, 1853] o date in comodato [c.c. 1803];
3) di credito dichiarato impignorabile [c.c. 1881,
1923; c.p.c. 545];
4) di rinunzia alla compensazione fatta
preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge [c.c. 447, 1248,
1272, 2271].
Art. 1247. Compensazione opposta da terzi garanti.
Il fideiussore può opporre in compensazione il
debito che il creditore ha verso il debitore principale [c.c. 1239, 1936, 1939,
1945].
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito
un'ipoteca [c.c. 2808] o un pegno [c.c. 2784, 2859, 2870].
Art. 1248. Inopponibilità della compensazione.
Il debitore, se ha accettato puramente e
semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo
[c.c. 1260], non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto
opporre al cedente [c.c. 1272, 2805].
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo
notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla
notificazione [c.c. 1264, 1265].
Art. 1249. Compensazione di più debiti.
Quando una persona ha verso un'altra più debiti
compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo
comma dell'articolo 1193 [c.c. 1246].
Art. 1250. Compensazione rispetto ai terzi.
La compensazione non si verifica [c.c. 1830] in
pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [c.c. 1000] o di
pegno [c.c. 1254, 2800] su uno dei crediti [c.c. 1251, 2917].
Art. 1251. Garanzie annesse al credito.
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la
compensazione [c.c. 1243] non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei
privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato
l'esistenza di questo per giusti motivi [c.c. 1213, 1276].
Art. 1252. Compensazione volontaria.
Per volontà delle parti può aver luogo
compensazione [c.c. 1241] anche se non ricorrono le condizioni previste dagli
articoli precedenti [c.c. 1243, 1246].
Le parti possono anche stabilire preventivamente le
condizioni di tale compensazione.
Sezione IV - Della confusione
Art. 1253. Effetti della confusione.
Quando le qualità di creditore e di debitore si
riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue [c.c. 1014, n. 2,
1072, 1303, 1779], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono
liberati [c.c. 1239, 1247, 1255, 1320, 1939, 1945].
Art. 1254. Confusione rispetto ai terzi.
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che
hanno acquistato diritti di usufrutto [c.c. 1000] o di pegno [c.c. 2800] sul
credito [c.c. 1250].
Art. 1255. Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità
di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita [c.c.
1945], purché il creditore vi abbia interesse [c.c. 1174, 1253, 1421, 1936].
Sezione V - Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Art. 1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [c.c. 673, 1207,
1218, 1221, 1288, 1289, 1463, 1588, 1780, 1818, 2037].
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore,
finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il debitore non
può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il
creditore non ha più interesse a conseguirla [c.c. 1174, 1322, 1421, 1466,
1686].
Art. 1257. Smarrimento di cosa determinata.
La prestazione che ha per oggetto una cosa
determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita
[c.c. 1221] senza che possa esserne provato il perimento [c.c. 927, 1218].
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si
applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258. Impossibilità parziale.
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in
parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la
parte che è rimasta possibile [c.c. 994, 995, 996, 1464, 2175].
La stessa disposizione si applica quando, essendo
dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando
residua alcunché dal perimento totale della cosa [c.c. 1181].
Art. 1259. Subingresso del creditore nei diritti del debitore.
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa
determinata è divenuta impossibile [c.c. 1256], in tutto o in parte, il
creditore subentra nei diritti spettanti al debitore [c.c. 673, 1203, n. 5] in
dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal
debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di
risarcimento [c.c. 1780, 2742].
Capo V - Della
cessione dei crediti
Art. 1260. Cedibilità dei crediti.
Il creditore può trasferire a titolo oneroso [c.c.
1266] o gratuito il suo credito [c.c. 1198, 1889, 2559], anche senza il consenso
del debitore [c.c. 1264, 1375, 1379, 2015], purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
[c.c. 323, 378, 447, 1261, 1471].
Le parti possono escludere la cedibilità del credito
[c.c. 1823]; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che
egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1261. Divieti di cessione.
I magistrati dell'ordine giudiziario [c.c. 1471], i
funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari,
gli avvocati, i procuratori (*), i patrocinatori e i notai non possono, neppure
per interposta persona, rendersi cessionari [c.c. 1260] di diritti sui quali è
sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella
cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei
danni.
La disposizione del comma precedente non si applica
alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento
di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario [c.c. 378].
------------------------
(*) La legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso
l'albo dei procuratori legali ed ha disposto la sostituzione del termine
"procuratore legale" con il termine "avvocato".
Art. 1262. Documenti probatori del credito.
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti
probatori del credito che sono in suo possesso [c.c. 1477].
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il
cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica [c.c. 2703] dei
documenti.
Art. 1263. Accessori del credito.
Per effetto della cessione, il credito è trasferito
al cessionario con i privilegi [c.c. 2745], con le garanzie personali [c.c.
1936] e reali [c.c. 2784] e con gli altri accessori [c.c. 2843].
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza
il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno [c.c.
2792]; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i
frutti scaduti [c.c. 821, 1531].
Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata [c.c. 967,
1248, 1407, 2914, n. 2].
Tuttavia, anche prima della notificazione, il
debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il
debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione [c.c. 1189, 2559].
Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore
[c.c. 1380], o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data
certa [c.c. 2704], ancorché essa sia di data posteriore [c.c. 1155, 1248, 1605,
2559].
La stessa norma si osserva quando il credito ha
formato oggetto di costituzione di usufrutto [c.c. 978, 1000] o di pegno [c.c.
2800].
Art. 1266. Obbligo di garanzia del cedente.
Quando la cessione è a titolo oneroso [c.c. 1260],
il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione
[c.c. 1410]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta
sempre obbligato per il fatto proprio [c.c. 1487].
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è
dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione [c.c. 797].
Art. 1267. Garanzia della solvenza del debitore.
Il cedente non risponde della solvenza del debitore,
salvo che ne abbia assunto la garanzia [c.c. 760, 1408, 1829, 1858]. In questo
caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere
gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario
abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto [c.c.
1410].
Quando il cedente ha garantito la solvenza del
debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o
nel proseguire le istanze contro il debitore stesso [c.c. 1957].
Art. 1268. Delegazione cumulativa.
Se il debitore assegna al creditore un nuovo
debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è
liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente
[c.c. 1230, 1272, 1273, 1300, 1937] di liberarlo [c.c. 1236, 1274, 1294].
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione
del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l'adempimento [c.c. 1530].
Art. 1269. Delegazione di pagamento.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato
un terzo [c.c. 1272], questi può obbligarsi verso il creditore [c.c. 1274],
salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è
tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante [c.c. 1188,
1270]. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1270. Estinzione della delegazione.
Il delegante può revocare la delegazione, fino a
quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario
o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo [c.c. 1275, 1723].
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire
il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta
incapacità del delegante [c.c. 1330].
Art. 1271. Eccezioni opponibili dal delegato.
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni
relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il
delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a
conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia
nullo il rapporto tra delegante e delegatario [c.c. 1409].
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni
relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non
hanno fatto espresso riferimento [c.c. 1530].
Art. 1272. Espromissione.
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne
assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido [c.c. 1292] col
debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare
quest'ultimo [c.c. 1230, 1268, 1269, 1273, 1275, 1937].
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario [c.c. 1409, 1413].
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore
avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a
quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione [c.c. 1248].
Non può opporgli la compensazione [c.c. 1246, n. 5] che avrebbe potuto opporre
il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Art. 1273. Accollo.
Se il debitore e un terzo convengono che questi
assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione,
rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [c.c. 1411].
L'adesione del creditore importa liberazione del
debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [c.c. 1230,
1268, 1272, 1274, 1276, 1937].
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane
obbligato in solido col terzo [c.c. 1292].
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore
che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale
l'assunzione è avvenuta [c.c. 1409, 1411, 1413].
Art. 1274. Insolvenza del nuovo debitore.
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha
liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato
diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva [c.c. 1268, 1269].
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in
cui assunse il debito in confronto del creditore [c.c. 1186], il debitore
originario non è liberato [c.c. 1276].
Le medesime disposizioni si osservano quando il
creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del
debitore originario era condizione espressa della stipulazione [c.c. 1273].
Art. 1275. Estinzione delle garanzie.
In tutti i casi nei quali il creditore libera il
debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che
le ha prestate non consente espressamente a mantenerle [c.c. 1232, 1270, 1276,
2878].
Art. 1276. Invalidità della nuova obbligazione.
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il
creditore è dichiarata nulla [c.c. 1418] o annullata [c.c. 1425], e il
creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo
rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi [c.c.
1197, 1213, 1251, 1275, 2881].
Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie
Art. 1277. Debito di somma di danaro.
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente
corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale
[c.c. 751, 1278].
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che
non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta
legale ragguagliata per valore alla prima [c.c. 1281].
Art. 1278. Debito di somma di monete non aventi corso legale.
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non
avente corso legale nello Stato [c.c. 1277], il debitore ha facoltà di pagare
in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo
stabilito per il pagamento [c.c. 1182, 1281, 1834].
Art. 1279. Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.
La disposizione dell'articolo precedente non si
applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la
clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza
dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1280. Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta
avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del
debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione
fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più
corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con
moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria
dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta [c.c. 1281].
Art. 1281. Leggi speciali.
Le norme che precedono si osservano in quanto non
siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali [c.c. 1277, 1278,
1280].
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i
pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Art. 1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro
producono interessi [c.c. 1283, 1284] di pieno diritto [c.c. 1224], salvo che la
legge [c.c. 1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154] o il titolo [c.c.
1815, 1960] stabiliscano diversamente [c.c. 2948, n. 4].
Salvo patto contrario, i crediti per fitti [c.c.
1639] e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [c.c.
1219, 1587, n. 2].
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte
per cose da restituire [c.c. 1149], non decorrono interessi per il periodo di
tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e
senza essere tenuto a render conto del godimento.
Art. 1283. Anatocismo.
In mancanza di usi contrari [c.c. 1834], gli
interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza [c.c.
1282], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Art. 1284. Saggio degli interessi.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353)
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950].
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [c.c. 1825].
Gli interessi superiori alla misura legale [c.c.
1350, n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti
nella misura legale [c.c. 983, 1005, 1009, 1010, 1018, 1039].
Sezione II - Delle obbligazioni alternative
Art. 1285. Obbligazione alternativa.
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera
eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può
costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [c.c.
1181, 1286, 1291].
Art. 1286. Facoltà di scelta.
La scelta spetta al debitore [c.c. 1371] se non è
stata attribuita al creditore o ad un terzo [c.c. 665, 1285, 1289].
La scelta diviene irrevocabile [c.c. 666] con
l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di
scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un
terzo [c.c. 1453, 1492].
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il
giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine
stabilito, essa è fatta dal giudice [c.c. 1349, c.p.c. 749].
Art. 1287. Decadenza dalla facoltà di scelta.
Quando il debitore, condannato alternativamente a due
prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la
scelta spetta al creditore [c.c. 1289].
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi
non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la
scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa
nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [c.c. 631, 664, 1349].
Art. 1288. Impossibilità di una delle prestazioni.
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se
una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [c.c. 1174,
1346] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle
parti [c.c. 1218, 1256, 1557].
Art. 1289. Impossibilità colposa di una delle prestazioni.
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione
alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile
anche per causa a lui imputabile [c.c. 1256]. Se una delle due prestazioni
diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore, è liberato
dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e
chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore [c.c. 1286,
1287], il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni
diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere
l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere
il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il
risarcimento del danno.
Art. 1290. Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute
impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve
pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la
scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare
l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art. 1291. Obbligazione con alternativa multipla.
Le regole stabilite in questa sezione si osservano
anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due [c.c.
1285].
Sezione
III - Delle obbligazioni in solido
Art. 1292. Nozione della solidarietà.
L'obbligazione è in solido quando più debitori
[c.c. 1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che
ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento
da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori
ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [c.c.
1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso
tutti i creditori.
Art. 1293. Modalità varie dei singoli rapporti.
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i
singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [c.c. 1292], o il
debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori
[c.c. 1297].
Art. 1294. Solidarietà tra condebitori.
I condebitori [c.c. 1292] sono tenuti in solido [c.c.
1944, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [c.c. 441,
443, 752, 754, 961, 1298, 1314, 1317, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670].
Art. 1295. Divisibilità tra gli eredi.
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide [c.c.
961] tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in
proporzione delle rispettive quote [c.c. 713, 752, 754, 1314, 1318, 1319, 1507,
1509].
Art. 1296. Scelta del creditore per il pagamento.
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o
all'altro dei creditori in solido [c.c. 1292], quando non è stato prevenuto da
uno di essi con domanda giudiziale.
Art. 1297. Eccezioni personali.
Uno dei debitori in solido non può opporre al
creditore le eccezioni personali agli altri debitori [c.c. 1945].
A uno dei creditori in solido il debitore non può
opporre le eccezioni personali agli altri creditori [c.c. 1293].
Art. 1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si
divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata
contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi [c.c. 1292, 1294, 1299,
1301].
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non
risulta diversamente [c.c. 2055].
Art. 1299. Regresso tra condebitori.
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito
può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [c.c. 443,
1203, n. 3, 1310, 1954, 2871].
Se uno di questi è insolvente, la perdita si
ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha
fatto il pagamento [c.c. 754, 755].
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il
condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta [c.c.
1313].
Art. 1300. Novazione.
La novazione [c.c. 1230] tra il creditore e uno dei
debitori in solido libera gli altri debitori [c.c. 1233]. Qualora però si sia
voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono
liberati che per la parte di quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il
debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte
del primo [c.c. 1268, 1320].
Art. 1301. Remissione.
La remissione [c.c. 1236] a favore di uno dei
debitori in solido libera anche gli altri debitori [c.c. 1237, 1296], salvo che
il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il
creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del
debitore a favore del quale ha consentito la remissione [c.c. 1239, 1311].
Se la remissione è fatta da uno dei creditori in
solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte
spettante al primo [c.c. 1298, 1320].
Art. 1302. Compensazione.
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in
compensazione [c.c. 1241] il credito di un condebitore solo fino alla
concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può
opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma
solo per la parte di questo [c.c. 1320].
Art. 1303. Confusione.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità
di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si
estingue per la parte di quel condebitore [c.c. 1253, 1292].
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità
di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di
questo [c.c. 1320].
Art. 1304. Transazione.
La transazione [c.c. 1965] fatta dal creditore con
uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se
questi non dichiarano di volerne profittare [c.c. 1411].
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in
solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare [c.c. 1320].
Art. 1305. Giuramento.
Il giuramento [c.c. 2736; c.p.c. 233] sul debito e
non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o
da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei
debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido produce gli
effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore,
ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri
condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore,
ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi
lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.
Art. 1306. Sentenza.
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei
debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha
effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [c.c. 2909].
Gli altri debitori possono opporla al creditore,
salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri
creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali
che questi può opporre a ciascuno di essi.
Art. 1307. Inadempimento.
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto
impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori
non sono liberati dall'obbligo solidale [c.c. 1292] di corrispondere il valore
della prestazione dovuta [c.c. 1700]. Il creditore può chiedere il risarcimento
del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti
[c.c. 1218].
Art. 1308. Costituzione in mora.
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido
non ha effetto riguardo agli altri [c.c. 1219], salvo il disposto dell'articolo
1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno
dei creditori in solido giova agli altri.
Art. 1309. Riconoscimento del debito.
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei
debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore
nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri [c.c. 1305, 1870,
1988, 2944, 2966].
Art. 1310. Prescrizione.
Gli atti con i quali il creditore interrompe la
prescrizione [c.c. 2934, 2943] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei
creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno
effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione [c.c. 2941, 2942]
nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto
riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha
regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione [c.c. 2937] fatta da
uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in
confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che
ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori
liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Art. 1311. Rinunzia alla solidarietà.
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore
di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri [c.c. 1301,
1313].
Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori
quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva [c.c. 1199];
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro
uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è
stata pronunciata una sentenza di condanna.
Art. 1312. Pagamento separato dei frutti o degli interessi.
Il creditore che riceve, separatamente e senza
riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei
debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi
scaduti, ma la conserva per quelli futuri [c.c. 1313].
Art. 1313. Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà.
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà
verso alcuno dei debitori [c.c. 1311, 1312], se uno degli altri è insolvente,
la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori,
compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà [c.c. 1299].
Sezione IV - Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Art. 1314. Obbligazioni divisibili.
Se più sono i debitori o i creditori di una
prestazione divisibile [c.c. 1181] e l'obbligazione non è solidale [c.c. 1292],
ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per
la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per
la sua parte [c.c. 1295, 1509].
Art. 1315. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.
Il beneficio della divisione non può essere opposto
da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la
prestazione [c.c. 663] o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è
certa e determinata [c.c. 752].
Art. 1316. Obbligazioni indivisibili.
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione
ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua
natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti [c.c.
1317, 1772; c.p. 187].
Art. 1317. Disciplina delle obbligazioni indivisibili.
Le obbligazioni indivisibili [c.c. 1316] sono
regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [c.c. 1292], in quanto
applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Art. 1318. Indivisibilità nei confronti con gli eredi.
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli
eredi del debitore o di quelli del creditore [c.c. 752, 1295].
Art. 1319. Diritto di esigere l'intero.
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione
dell'intera prestazione indivisibile [c.c. 752, 1772]. Tuttavia l'erede del
creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare
cauzione a garanzia dei coeredi [c.p.c. 119].
Art. 1320. Estinzione parziale.
Se uno dei creditori ha fatto remissione [c.c. 1236]
del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella
dovuta [c.c. 1197], il debitore non è liberato verso gli altri creditori.
Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non
addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la
remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [c.c. 1301].
La medesima disposizione si applica in caso di
transazione [c.c. 1304, 1965], novazione [c.c. 1230, 1300], compensazione [c.c.
1241, 1302] e confusione [c.c. 1253, 1303].